
La guida in stato di ebbrezza è una condotta gravemente sanzionata dal Codice della Strada italiano, in particolare dall'articolo 186. Tra le misure punitive previste, la confisca del veicolo rappresenta uno degli strumenti più incisivi, con la finalità di dissuadere e prevenire la reiterazione di tali comportamenti. Un aspetto di particolare interesse e complessità giuridica emerge quando il veicolo condotto in stato di ebbrezza non è di proprietà esclusiva del trasgressore, bensì intestato a una società. La giurisprudenza, in particolare la Corte di Cassazione, ha fornito importanti chiarimenti su questa specifica fattispecie, delineando i contorni dell'applicabilità della confisca e le sue implicazioni.
Quadro Normativo e Sanzioni
L'articolo 186, comma 2, lettera c) del Codice della Strada stabilisce che, in caso di accertato tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), al conducente del veicolo debba essere applicata, oltre alle sanzioni penali (arresto e ammenda), la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e quella della confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato. Le sanzioni penali classiche (ammenda ed arresto) sono accompagnate da misure concorrenti, con funzioni tanto dissuasive che preventive.
La Suprema Corte premette che è pacifico in giurisprudenza il principio per cui la sanzione amministrativa accessoria prevista dall'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, deve essere obbligatoriamente applicata con la sentenza di condanna o di patteggiamento. In tal senso, il Prefetto svolge un ruolo meramente esecutivo della statuizione adottata dal giudice penale.
La guida in stato di ebbrezza (art 186 cds)
La Sospensione della Patente e il Raddoppio
Va ricordata anzitutto la sospensione della patente (artt. 218 e 219 C.d.S.). Nel testo vigente, la lettera c) del comma 2 dell'art. 186 del Codice - cioè la previsione relativa alle intossicazioni di grado più elevato (oltre 1,5 grammi per litro) - stabilisce, al secondo periodo, che venga sempre applicata la sanzione della sospensione della patente, con durata che può variare da un anno a due, a seconda della gravità del fatto.
La confisca, tuttavia, non può essere disposta nel caso in cui il veicolo appartenga a persona estranea al reato. In tal caso, è previsto dalla legge che la durata della sospensione della patente sia raddoppiata. La ratio di questa disposizione si individua con una certa facilità: prevenire (o almeno reprimere) la prassi del ricorso a vetture intestate ad altre persone per spostarsi pur dopo l'abuso di alcool, o di abusare di alcool con minori remore in quanto muniti di vetture intestate a terzi. La previsione censurata trova applicazione, nei singoli casi concreti, in un aumento proporzionale rispetto al valore che sarebbe stato fissato dal giudice avuto riguardo ai limiti edittali ordinari della previsione.
La giurisprudenza ha sempre considerato applicabili, per la determinazione in concreto della durata della sospensione, gli ordinari parametri previsti dalla legge per l'analoga operazione da condurre riguardo alle sanzioni penali (talvolta è citato espressamente l'art. 133 cod. pen.), pur chiarendo che il cursore tra i valori edittali non deve necessariamente collocarsi nello stesso punto: a sanzione penale minima, per esempio, non deve corrispondere sospensione minima, e viceversa. Negli anni '90 le Sezioni unite avevano statuito che «la durata della sospensione della patente di guida deve essere ragguagliata alla gravità del fatto ed alla pericolosità specifica nella guida dimostrata dal condannato», e da allora il principio risulta di comune applicazione.
Il Concetto di "Appartenenza" del Veicolo
Quanto all'appartenenza del veicolo, la Suprema Corte ha in più occasioni chiarito che la nozione di "appartenenza" del veicolo a persona estranea al reato non va intesa in senso tecnico, come proprietà od intestazione nei pubblici registri. Piuttosto, deve intendersi quale effettivo e concreto dominio sulla cosa, che può assumere la forma del possesso o della detenzione, purché non occasionali.

Questo significa che l'iscrizione nel pubblico registro automobilistico (p.r.a.) del trasferimento di proprietà di un'autovettura non è l'unico criterio determinante. La Corte di cassazione esclude la confisca solo quando il proprietario del veicolo «risulti del tutto estraneo al reato e in buona fede, intesa quest'ultima come assenza di condizioni che rendano profilabile a suo carico un qualsiasi addebito di negligenza da cui sia derivata la possibilità della circolazione del mezzo». Di talché, ad esempio, il proprietario del veicolo che lo affidasse al conducente, pur consapevole della condizione di ebbrezza del medesimo, sarebbe ugualmente esposto alla confisca.
Caso Specifico: Veicolo Intestato a Società
Il principio di cui sopra assume particolare rilevanza nel caso di veicoli intestati a società. La Cassazione penale, sez. IV, con la sentenza 14/10/2014, n. 19143, ha stabilito che è ammissibile la confisca dell'autovettura appartenente ad una società in nome collettivo della quale l'imputato sia socio amministratore. In una fattispecie analoga, è stato affermato che «È legittima la confisca, per il reato di guida in stato di ebbrezza, del veicolo appartenente a società in accomandita semplice della quale l'autore del reato sia socio accomandatario».
La Cassazione, sezione 4, con la sentenza numero 49656 depositata il 30 dicembre 2022, ha precisato che in tema di confisca, prevista nel caso di violazione dell’articolo 186 comma 2 lett. c) cod. strada, la stessa deve essere obbligatoriamente applicata con la sentenza di condanna o di patteggiamento, anche se il veicolo è intestato ad una società della quale il condannato è socio. La prova contraria dell'insussistenza del diritto di comproprietà del veicolo non può derivare dalla mera constatazione del non avere la polizia giudiziaria proceduto al sequestro del medesimo.
In un caso esaminato, il giudice aveva ritenuto che una vettura, intestata alla ditta "Fratelli Sciavini s.n.c.", appartenesse a persona estranea al reato, con conseguente raddoppio della durata della sospensione della patente. Tuttavia, la Corte ha osservato che, essendo l'imputato, con il fratello, socio ed amministratore della s.n.c., sussistevano i requisiti che consentivano al giudice di disporre la confisca del veicolo e di determinare la durata della sospensione della patente di guida senza alcun raddoppio. Questo perché il ruolo ricoperto dall'imputato all'interno della ditta, di socio ed amministratore della s.n.c., configurava un effettivo e concreto dominio sul mezzo, rendendo la società non una "persona estranea al reato" in senso stretto.
Comproprietà del Veicolo
Con la sentenza del 13 novembre 2014 n. 47024, la Cassazione ribadisce la confiscabilità del veicolo in comproprietà. Inoltre, trattandosi di bene indivisibile, la confisca non potrà essere parziale, bensì riguardare l'intero veicolo, salvo poi il diritto della persona estranea al reato (appunto il comproprietario) di rivalersi. La Corte regolatrice ha fugato ogni dubbio in ordine al fatto che, il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 120 del 2010, art. 33, debba disporre, con la sentenza di condanna o di patteggiamento, la confisca del veicolo utilizzato per commettere il reato di guida in stato di ebbrezza, anche se essa ha assunto natura di sanzione amministrativa accessoria, ed a nulla rilevando se eventualmente il veicolo non sia stato in precedenza sottoposto a sequestro.
È stato anche precisato, ribadendosi il principio, che in tal caso il Prefetto svolge un ruolo meramente esecutivo della statuizione adottata dal giudice penale. È altrettanto pacifico che, in caso di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., e ss., resti sottratta alla disponibilità delle parti l'applicazione e quantificazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge (oltrechè, peraltro, di quelle accessorie), trattandosi di ambito decisionale devoluto integralmente al giudice.
In particolare è stato affermato che l’appartenenza non in esclusiva proprietà a terza persona del mezzo non ne esclude la possibilità di confisca in quanto sia la lettera che la ratio della disposizione conducono ad escludere che la comproprietà con un terzo estraneo, del veicolo condotto dall’imputato in stato di ebbrezza, sia d’ostacolo all’applicazione della misura stessa, in quanto nel solo caso in cui integralmente il veicolo appartenga ad un terzo, la presunzione assoluta di pericolosità insita nella disponibilità e nell’uso dello stesso può dirsi attenuata, rimanendo al contrario integra in caso di comproprietà, non essendo il terzo - neppur formalmente - titolare di un “esclusivo” ius excludendi alios. Ancora, di recente questa Corte, ha ribadito che in tema di guida in stato d’ebbrezza, è assoggettabile a confisca il veicolo ricompreso nella comunione legale, in quanto la presunzione assoluta di pericolosità insita nella disponibilità del bene rimane integra nel caso di comproprietà con una persona estranea al reato.
Il Lavoro di Pubblica Utilità come Alternativa alla Confisca

Il provvedimento di ablazione - chiaramente il più efficace sul piano dissuasivo - resta escluso quando il veicolo appartiene a «persona estranea al reato». In base all'art. 186, comma 2-quater, cod. strada, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, su richiesta dell'imputato, dal lavoro di pubblica utilità, il quale estingue il reato, dimezza la sanzione della sospensione della patente e, più importante ai fini della confisca, revoca quest'ultima.
Per legge, infatti, è possibile evitare la confisca dell’auto convertendo in lavori socialmente utili la pena stabilita dal giudice, cioè la multa e l’arresto. Le condizioni sono le seguenti: un giorno di lavoro presso un ente pubblico, un’associazione di volontariato, una Onlus, ecc. equivale a 250 euro di multa o un giorno di arresto. Nel caso la persona colpevole accetti queste condizioni, anche la confisca dell’auto verrà eliminata. L’effettivo e corretto svolgimento del servizio socialmente utile sarà accertato dal Giudice tramite una specifica udienza fissata dal Tribunale.
Il lavoro di pubblica utilità, che consta dell'effettuazione di prestazioni non retribuite in favore della collettività, e che nei casi in esame deve preferibilmente svolgersi nel campo della sicurezza e della educazione stradale, è una sanzione introdotta con l'istituzione della competenza penale del giudice di pace, e quindi regolata in via primaria dall'art. 54 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, norma espressamente richiamata dalla fattispecie in esame. Il legislatore ha poi fatto ricorso all'istituto anche in altri campi, e segnatamente a fini di miglior recupero dei soggetti che abbiano commesso reati in connessione alla propria condizione di tossicodipendenza.
Disparità di Trattamento e Questione di Legittimità Costituzionale
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 81 del 2014, ha dichiarato infondata una questione di legittimità proposta con riguardo all'art. 186, comma 9-bis, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada). Il problema sollevato dal Tribunale di Rovereto riguardava una presunta disparità di trattamento tra il conducente non proprietario, per il quale la sospensione della patente sia stata applicata in misura doppia senza confisca, e il conducente proprietario che abbia subito una più breve sospensione della patente e, però, anche la confisca del mezzo.
Il giudice rimettente ha considerato l'ipotesi che entrambi pervengano ad un esito positivo del lavoro di pubblica utilità. Ecco allora che, da una situazione perequata (lunga durata della sospensione senza confisca v. breve durata con confisca), si sarebbe giunti a una sperequazione finale in danno del conducente non proprietario. Il difforme trattamento sanzionatorio coglierebbe due condotte identiche, nei profili di gravità obiettiva e soggettiva, entrambe consistenti nell'essersi posti alla guida di un veicolo in condizioni di intossicazione alcolica, senza che i profili dell'offesa e della pericolosità siano incisi dell'elemento, del tutto estrinseco, dell'appartenenza del veicolo utilizzato.
A parere del giudice a quo, la violazione avrebbe dovuto essere rimossa con una decisione manipolativa della Consulta, essenzialmente volta a raddoppiare l'effetto premiale sulla durata della sospensione nel caso di soggetto al quale sia stata applicata una sanzione raddoppiata nella fase cognitiva del giudizio.

Nell'approccio al problema, il giudice a quo ha ben considerato il tradizionale orientamento della Consulta, secondo il quale le scelte sanzionatorie sono eminentemente discrezionali, e possono essere sindacate solo in termini di manifesta irrazionalità. La Corte costituzionale ha ribadito che le scelte sanzionatorie sono eminentemente discrezionali del legislatore e possono essere sindacate solo in termini di manifesta irrazionalità. In ogni caso, l'obiettivo di conservare efficienza per la funzione deterrente dell'arsenale sanzionatorio attraverso la sua diversificazione appare ragionevole. Può essere discusso se la scelta tecnica adottata sia la più funzionale, o la più opportuna, ma certamente non si è trattato di una opzione irrazionale.
Va considerato che la confisca del mezzo proprio, comunque sia qualificata, è perfettamente congrua nel panorama delle misure "punitive" che svolgono anche le funzioni di prevenzione tipiche delle misure di sicurezza (si priva l'agente della possibilità di guidare nuovamente, almeno il mezzo in questione). Ora, una volta ammessa la compatibilità costituzionale del trattamento differenziale posto all'origine della situazione denunciata dal rimettente, l'attenzione avrebbe dovuto necessariamente trasferirsi sulla portata omologante dei fatti successivi all'irrogazione della sanzione. Nonostante l'indubbia suggestione d'impatto, non è affatto "autoesplicativa" la pretesa che, pur essendo "giustamente" puniti in misura differenziale nella fase cognitiva del processo, i soggetti protagonisti della comparazione debbano invece uscire puniti "allo stesso modo" dalla fase esecutiva.
La riduzione premiale del trattamento sanzionatorio - eventualmente conquistata mediante una responsabile collaborazione del condannato nella fase punitiva e rieducativa del procedimento - corrisponde a (trova cioè giustificazione in) una condotta diversa da quella illecita, che consiste appunto nella efficace e diligente prestazione di un servizio in favore della collettività. Sennonché, all'unità del fattore giustificativo non può che corrispondere l'identità del trattamento premiale, cioè una riduzione percentuale sulla pena irrogata, in misura fissa (nella specie il 50%) ma con effetti ovviamente diversi in termini assoluti, a seconda dei valori di partenza. È vero che, revocata la confisca, quest'ultimo si trova "alla fine" punito meno severamente del primo. Ma si tratta, appunto, di un bilancio "alla fine". Dunque, in esito ad un percorso che non prevede ineluttabilmente la sostituzione delle sanzioni penali ordinarie con il lavoro di pubblica utilità (disposto discrezionalmente dal giudice, in applicazione dei criteri di legge), e meno ancora è ineluttabilmente segnato dall'esito positivo della prestazione. Oltretutto, come la Corte ha rilevato in termini sintetici, normalmente il conducente proprietario chiude il proprio percorso esecutivo dopo aver subito un provvedimento di confisca, molto spesso preceduto e accompagnato dal sequestro del veicolo, così patendo di fatto conseguenze di sicura portata afflittiva.