Acquistare veicoli sequestrati: Guida completa al funzionamento delle aste giudiziarie

Acquistare un'auto alle aste giudiziarie può rivelarsi un'opportunità estremamente vantaggiosa per ottenere veicoli a prezzi competitivi, spesso inferiori rispetto al mercato tradizionale. Questi veicoli, provenienti da sequestri, pignoramenti o fallimenti aziendali, offrono una vasta scelta di modelli. Tuttavia, per navigare in questo processo con sicurezza, è fondamentale comprendere il funzionamento delle aste auto e, più in generale, dell'asta giudiziaria, inclusi le procedure di partecipazione e i rischi da considerare. Questa guida completa è stata pensata per fornire tutte le informazioni necessarie per acquistare in modo consapevole e sicuro.

Asta giudiziaria veicoli

Perché scegliere di acquistare un'auto all'asta?

Le aste auto giudiziarie rappresentano una grande opportunità non solo per acquistare un veicolo a un prezzo competitivo, ma anche per trovare modelli difficilmente reperibili sul mercato dell'usato tradizionale. I principali vantaggi dell'acquisto di un'auto all'asta sono molteplici e significativi.

Prezzi competitivi e risparmio

Le auto vendute all'asta giudiziaria spesso presentano prezzi inferiori rispetto a quelli offerti da concessionari e venditori privati, consentendo agli acquirenti di realizzare un notevole risparmio. Questo fenomeno si verifica perché i veicoli provengono da sequestri o liquidazioni giudiziarie, e il loro valore di partenza è stabilito in modo da garantire una vendita rapida, ottimizzando il recupero dei crediti.

Ampia varietà di veicoli disponibili

Le aste giudiziarie includono una vasta gamma di automobili, dai modelli economici ai veicoli di lusso, passando per auto aziendali, veicoli commerciali e persino modelli d'epoca. Le principali categorie disponibili comprendono:

  • Auto sequestrate: Veicoli confiscati a seguito di procedimenti giudiziari per reati finanziari o criminali.
  • Auto pignorate: Veicoli venduti per recuperare crediti insoluti dovuti a mancati pagamenti.
  • Veicoli provenienti da fallimenti aziendali: Spesso in buone condizioni e con un chilometraggio contenuto.
  • Auto di lusso e d’epoca: Occasioni uniche per collezionisti e appassionati.

Occasioni uniche e auto rare

A differenza del mercato tradizionale, le aste giudiziarie possono offrire modelli rari o veicoli di alto valore a prezzi estremamente competitivi. Si possono trovare:

  • Auto di lusso vendute a prezzi nettamente inferiori rispetto al listino originale.
  • Modelli fuori produzione, difficili da reperire altrove.
  • Auto sportive o d’epoca che, con un piccolo investimento in restauro, possono acquisire un grande valore nel tempo.

Veicoli ben mantenuti

Contrariamente all'idea comune che le auto giudiziarie siano sempre in cattive condizioni, molte di esse provengono da fonti che ne garantiscono una buona manutenzione:

  • Leasing aziendali: Veicoli che hanno ricevuto manutenzioni regolari e possiedono storici documentati.
  • Flotte aziendali: Spesso vendute con chilometraggi contenuti e in ottime condizioni.
  • Fallimenti di concessionarie o aziende di auto a noleggio: Questi possono includere veicoli semi-nuovi o poco usati.

Se si sceglie con attenzione, è possibile trovare un'auto ben mantenuta a un prezzo inferiore rispetto al mercato tradizionale, senza dover rinunciare alla qualità.

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Tipologie di aste auto giudiziarie

Le aste auto giudiziarie si svolgono principalmente online, adottando meccanismi specifici che garantiscono trasparenza e accessibilità agli acquirenti. Dopo la riforma del Codice della Crisi, la vendita di veicoli provenienti da pignoramenti o procedure concorsuali avviene prevalentemente attraverso due tipologie principali: le aste senza incanto e le aste competitive con rialzo.

Aste senza incanto (aste giudiziarie telematiche)

Le aste senza incanto rappresentano il metodo principale per la vendita di auto provenienti da procedimenti giudiziari. Le loro caratteristiche includono:

  • Modalità online: La partecipazione avviene esclusivamente tramite portali autorizzati, rendendo il processo accessibile da remoto.
  • Offerta segreta: Ogni partecipante invia la propria offerta senza conoscere quelle degli altri concorrenti, promuovendo una competizione basata sul valore percepito.
  • Aggiudicazione al miglior offerente: Se non ci sono rilanci successivi, l'auto viene aggiudicata al miglior offerente. Per le aste senza incanto, è prassi che l'offerta vincente debba comunque essere superiore di almeno il 20% al valore assegnato al bene.

Aste competitive con rialzo

Alcune aste prevedono la possibilità di rilanciare sulle offerte già presentate, rendendo la competizione più dinamica e interattiva. In questo caso:

  • Le offerte sono visibili e i partecipanti possono aumentare il loro prezzo fino a una scadenza prestabilita, creando un'atmosfera simile a un'asta tradizionale.
  • I rilanci minimi sono stabiliti dal bando e variano in base al valore del veicolo, garantendo incrementi proporzionati.
  • Vince chi offre di più entro il tempo limite stabilito.

Esistono anche altri tipi di aste, come le aste di liquidazione aziendale o le aste di automezzi sequestrati, che tuttavia non verranno approfondite in questo contesto.

Come partecipare alle aste auto giudiziarie

Partecipare a un'asta giudiziaria richiede una serie di passaggi specifici, dalla ricerca del veicolo alla gestione del post-aggiudicazione. Comprendere ogni fase è cruciale per un'esperienza di acquisto positiva.

Trovare le aste disponibili

Per partecipare all'asta di un'automobile, non è sempre necessario recarsi fisicamente presso i tribunali o in studi privati autorizzati. Per trovare le aste attive e le vendite giudiziarie, si possono consultare:

  • I siti web ufficiali del Ministero della Giustizia.
  • Portali specializzati e autorizzati per le aste online, come Aste33.
  • Annunci su bollettini giudiziari o piattaforme di aste pubbliche.

Registrarsi e versare la cauzione

Per partecipare a un'asta auto giudiziaria è necessario registrarsi e versare una cauzione. L'ammontare di tale cauzione può variare in base alla decisione del Giudice, ma solitamente è pari al 10% del prezzo base di vendita. Nel caso di aste senza incanto, la cauzione da depositare è pari al 10% dell’offerta presentata in busta chiusa. Questa cauzione viene restituita se non ci si aggiudica l’auto.

Visionare il veicolo

Prima di fare un'offerta, è fortemente consigliabile contattare il Custode Giudiziario per visionare l'auto. Tuttavia, non sempre è possibile effettuare test drive o ispezioni approfondite. Alcuni suggerimenti utili includono:

  • Verificare il chilometraggio e lo stato d'uso generale del veicolo.
  • Controllare eventuali danni visibili alla carrozzeria e agli interni.
  • Richiedere informazioni dettagliate sulla manutenzione pregressa e sulla storia del veicolo.
  • Effettuare in autonomia delle visure dell’autovettura o dei report storici utilizzando la targa esposta.

È importante ricordare che, forse il problema più grande dell’acquisto di una vettura ad un’asta giudiziaria è che non ci sono garanzie di nessun genere e l’auto è acquistata con la formula “vista e piaciuta”. Dunque, eventuali successivi malfunzionamenti saranno sempre a carico dell’acquirente, un rischio significativo da tenere presente. È possibile poi che l’auto sia gravata da ipoteche, che ne ridurrebbero ulteriormente il valore.

Partecipare e fare un'offerta

Le modalità di partecipazione variano a seconda del tipo di asta:

  • Aste dal vivo: Si può partecipare di persona o delegare un rappresentante.
  • Aste online: Alcune aste sono trasmesse sul web e permettono di fare offerte da remoto con procedure digitalizzate.

Nel caso dell’asta all’incanto, che si svolge in un’aula giudiziaria, l'auto sarà aggiudicata al miglior offerente con rilanci fatti a voce.

Cosa succede dopo l'aggiudicazione?

Una volta aggiudicata l'auto all'asta, si avviano le fasi cruciali di pagamento e regolarizzazione della proprietà. È fondamentale conoscere i passaggi successivi per completare l'acquisto in modo corretto.

Pagamento e passaggio di proprietà

Se si vince l'asta, è necessario versare l'importo entro i termini stabiliti. Il verbale di aggiudicazione sostituisce l'atto di vendita ed è il documento indispensabile per completare il passaggio di proprietà. Le procedure di trascrizione al PRA sono analoghe a quelle per le vendite tra privati.

Documenti necessari

Nel caso in cui l'auto non disponga del libretto di circolazione, è possibile richiederne un duplicato al PRA, presentando una dichiarazione ufficiale rilasciata dalla casa d’aste preposta alla vendita.

Fermo amministrativo e sequestri

Se l'auto è soggetta a fermo amministrativo, è necessaria un'ordinanza del giudice per la sua cancellazione prima di poterla utilizzare. Il sequestro e la confisca di un'auto sono procedimenti amministrativi seri che limitano notevolmente la possibilità di vendita del veicolo. Quando un'auto è sequestrata o soggetta a confisca, il proprietario perde il controllo effettivo, poiché diventa di fatto di proprietà della Pubblica Amministrazione, che può disporne tramite aste giudiziarie.

Tuttavia, la situazione è complessa e differenziata tra sequestro e confisca, rendendo essenziale comprendere cosa fare o evitare, a quale autorità rivolgersi e come procedere per annullare tali procedimenti.

Documenti auto sequestrata

Sequestro e Fermo Amministrativo: distinzioni e procedure

Comprendere la differenza tra sequestro e fermo amministrativo è fondamentale per chi si approccia all'acquisto di veicoli da aste giudiziarie, in quanto queste misure hanno implicazioni diverse sulla disponibilità e sulla circolazione del mezzo.

Sequestro del veicolo

Quando il Codice della Strada (C.d.S.) prevede il sequestro del veicolo, si innesca una procedura specifica:

  • Entro trenta giorni successivi alla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento di confisca, il privato, nominato custode del veicolo, deve trasferire il mezzo, a proprie spese e in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale, presso la ditta custode-acquirente.
  • Se il proprietario si rifiuta di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni dell'organo di polizia, è soggetto alla sanzione del pagamento di una somma da euro 1.605 a euro 6.420, nonché alla sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. In questo caso, l'organo di polizia dispone la rimozione ed il trasporto del veicolo presso la ditta custode-acquirente.
  • Al proprietario o trasgressore, contestualmente al sequestro, viene anche dato l'avviso scritto che, decorsi dieci giorni, la mancata assunzione della custodia del veicolo determinerà l'immediato trasferimento in proprietà alla ditta custode-acquirente (art. 213, comma 2-quater).
  • Il termine di dieci giorni decorre dalla data della notificazione del verbale di sequestro al proprietario del veicolo o ad uno dei soggetti obbligati in solido.
  • Decorso inutilmente il termine di dieci giorni, l'organo accertatore trasmette gli atti al prefetto, il quale entro i successivi 10 giorni, dichiara il trasferimento in proprietà, senza oneri, del veicolo alla ditta custode-acquirente. La somma ricavata dall'alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato.

Per i ciclomotori e i motocicli sequestrati, l'organo di polizia li affida immediatamente alla ditta custode-acquirente, dove rimangono custoditi per trenta giorni. Decorsi trenta giorni, il proprietario può chiederne l'affidamento in custodia. È sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenne.

Ricorso e richiesta di dissequestro

Avverso il provvedimento di sequestro o contro il verbale che contesta la violazione principale è ammesso ricorso al prefetto, che non sospende l'esecuzione del sequestro. Il ricorso è deciso secondo gli artt. 203 e 204 C.d.S. Nel caso di rigetto del ricorso, il sequestro è confermato.

Nel caso in cui sia proposta opposizione avverso l'ordinanza di confisca, il termine per l'esecuzione della confisca decorre dal passaggio in giudicato della sentenza con la quale viene rigettata l'opposizione ovvero dal momento in cui diventa inoppugnabile l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto ovvero viene dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.

La richiesta di dissequestro deve essere avanzata dal conducente o dal proprietario del veicolo direttamente al Comando dell'organo di polizia che ha accertato la violazione e disposto il sequestro. In caso di contestazione dell'art. 193 (circolazione senza l'assicurazione obbligatoria per legge), l'istanza di dissequestro, da presentare in carta libera, deve essere corredata dalla ricevuta di pagamento della sanzione pecuniaria (effettuato entro 60 giorni dalla notifica o contestazione del verbale) e dal certificato assicurativo del veicolo per almeno 6 mesi.

Alcuni casi in cui si dispone il sequestro del veicolo

Di seguito alcuni articoli del Codice della Strada che prevedono il sequestro del veicolo:

  • Art. 93 c.7: Auto circolanti senza il rilascio della carta di circolazione.
  • Art. 134 c.2: Circolare con carta di circolazione temporanea scaduta di validità.
  • Art. 193: Circolazione senza la copertura assicurativa obbligatoria per legge.
  • Art. 214 c.8: Circolare con veicolo sottoposto a fermo amministrativo.
  • Art. 97 c.5: Fabbricazione, vendita o modifica di ciclomotori sviluppanti velocità superiore a 45 Km/h.
  • Art. 97 c.7: Ciclomotore sprovvisto di certificato di circolazione.

Fermo amministrativo del veicolo

Nelle ipotesi in cui il C.d.S. prevede l'applicazione della sanzione del fermo amministrativo del veicolo, le procedure sono le seguenti:

  • Il proprietario, nominato custode, o, in sua assenza, il conducente o altro soggetto obbligato in solido, fa cessare la circolazione e provvede alla collocazione del veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità ovvero lo custodisce, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio.
  • All'autore della violazione o all'obbligato che rifiuti di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall'organo di polizia, si applica la sanzione del pagamento di una somma da euro 680 a euro 2.723, e la sospensione della patente di guida da uno a tre mesi.
  • L'organo di polizia che procede al fermo dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto alla ditta custode-acquirente. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sul sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui all'articolo 213, comma 2-quater.
  • Se l'autore della violazione è persona diversa dal proprietario del veicolo, ovvero da chi ne ha la legittima disponibilità, e risulta altresì evidente all'organo di polizia che la circolazione è avvenuta contro la volontà di costui, il veicolo è immediatamente restituito all'avente titolo.

Quando oggetto della sanzione del fermo amministrativo è un ciclomotore o un motociclo, l'organo di polizia che procede al fermo dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto alla ditta custode-acquirente. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul sequestro dei veicoli. Il veicolo è affidato in custodia all'avente diritto o, in caso di trasgressione commessa da minorenne, ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente delegata, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia.

Avverso il provvedimento di fermo amministrativo del veicolo è ammesso ricorso al prefetto che non sospende l'esecuzione del sequestro.

Sequestro e fermo amministrativo

Violazioni del C.d.S. che prevedono il fermo amministrativo

Ecco un elenco delle principali violazioni del Codice della Strada che comportano il fermo amministrativo:

  • Art. 67 c.7: Targa di veicolo a trazione animale non rinnovata, non leggibile o fabbricata abusivamente.
  • Art. 83 c.6: Trasporto cose ad uso proprio senza autorizzazione.
  • Art. 88 c.3: Trasporto cose in conto terzi senza autorizzazione.
  • Art. 95 c.6: Veicolo circolante per il quale non è stata rilasciata la carta provvisoria di circolazione.
  • Art. 97 c.6: Circolazione di ciclomotore irregolare.
  • Art. 97 c.8: Ciclomotore sprovvisto di targa.
  • Art. 97 c.9: Ciclomotore con targa non propria.
  • Art. 100 c.12: Circolare con targa non propria o contraffatta.
  • Art. 100 c.15: Ritiro targhe non conformi o non rifrangenti; falsificate, alterate o manomesse (in questi ultimi casi si applica anche l'art. 482 CP).
  • Art. 113 c.5: Violazione dell'art. 100, c. 12 per macchina agricola.
  • Art. 114 c.7: Caso precedente per macchina operatrice.
  • Art. 115 c.6: Guida di veicoli senza i requisiti psicofisici o di età; incauto affidamento dei veicoli. Minori che trasportano passeggeri su motocicli, anche leggeri, e ciclomotori.
  • Art. 116 c.13: Guida senza patente di autoveicoli e motoveicoli.
  • Art. 116 c.13 bis: Guida di ciclomotore senza certificato di idoneità né patente.
  • Art. 116 c.17: Guida di autoveicoli senza CAP (o CQC) quando previsti.
  • Art. 118 c.14: Guida di filoveicoli senza patente o senza CAP (o CQC); incauto affidamento.
  • Art. 122 c.8: Esercitazione di guida senza istruttore a fianco.
  • Art. 124 c.4: Guida senza patente di macchine agricole od operatrici.
  • Art. 136 c.6: Residente da oltre un anno che guida con patente estera scaduta.
  • Art. 170 c.7: Passeggeri su ciclomotori.
  • Art. 171 c.3: Omesso uso del casco protettivo.
  • Art. 175 c.15: Svolgimento di attività commerciali su autostrade e assimilate, o su pertinenze o aree attigue.
  • Art. 176 c.18: Circolazione su autostrade di veicoli non in regola con la revisione.
  • Art. 176 c.22: Varcare lo spartitraffico, invertire il senso di marcia in autostrada, percorrere l'autostrada in senso contrario.
  • Art. 179 c.8: Omessa regolarizzazione del dispositivo cronotachigrafo entro i termini previsti.
  • Art. 186 c.2 bis: Provocare incidente guidando in stato di ebbrezza alcolica.
  • Art. 186 c.7: Rifiutare l'accertamento nell'ipotesi di guida sotto l'influenza dell'alcool.
  • Art. 187 c.1 bis: Provocare incidente guidando sotto l'influenza degli stupefacenti.
  • Art. 187 c.8: Rifiutare l'accertamento nell'ipotesi di guida sotto l'influenza degli stupefacenti.
  • Art. 207 c.3: Fermo cautelare per infrazioni con veicoli immatricolati all'estero, o di conducenti con patente non UE, senza versamento di cauzione.
  • Art. 216 c.6: Circolare con documenti ritirati.
  • Art. 218 c.6: Guidare con patente sospesa.
  • Art. 26 Legge n. 298/1974: Esercizio abusivo dell'attività di autotrasporto.

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Aspetti fiscali e burocratici nella vendita di veicoli sequestrati

La vendita di veicoli sequestrati, sebbene rappresenti un'opportunità di acquisto, comporta anche una serie di adempimenti fiscali e burocratici specifici, soprattutto per quanto riguarda l'emissione della fattura e la gestione dell'IVA.

Obbligo di fatturazione e IVA

L'obbligo di fatturare la vendita dei veicoli sequestrati spetta all'incaricato della vendita, sia esso commissionario, cancelliere, ufficiale giudiziario o istituto di vendite giudiziarie.

Entrando nei dettagli, se la vendita riguarda beni sottoposti a sequestro preventivo, la fattura e l’addebito dell’IVA sono di competenza dell’amministratore giudiziario. Questo è quanto reso noto dall'Agenzia delle Entrate con la risposta numero 369 del 4 luglio 2023, che ha fornito chiarimenti a un amministratore giudiziario di veicoli sequestrati in merito alla regolarizzazione dell’operazione di vendita a opera di un istituto delegato alla vendita giudiziaria.

L'istante aveva proposto due diverse soluzioni:

  1. L’aggiudicatario del mezzo avrebbe dovuto a suo avviso emettere un’autofattura e versare l’IVA all’Erario, indicando il cedente, l’intestatario del mezzo e se stesso come cessionario/aggiudicatario/acquirente.
  2. In alternativa, l'emissione di una fattura da parte degli istituti delegati alla vendita giudiziale.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, è possibile percorrere entrambe le strade, ma non in modo alternativo. Se, come nel caso oggetto di istanza, la cessione dei beni è delegata a un istituto di vendite giudiziarie, deve essere quest'ultimo a occuparsi della documentazione e del versamento dell’IVA all’Erario per conto del soggetto passivo sottoposto alla procedura.

In tale contesto, “l’acquirente dei beni, se operatore IVA, dovrà regolarizzare l’operazione per evitare la relativa sanzione, “pari al cento per cento dell’imposta, con un minimo di euro 250”. L’Amministrazione sottolinea che tale procedura non può considerarsi "ordinaria" o alternativa a quella descritta prima; essa rappresenta una forma di regolarizzazione possibile solo a fronte dell’omessa fatturazione da parte del cedente/prestatore.

Secondo quanto chiarito in altre occasioni, l’articolo 6, comma 8, del Dlgs n. 471/1997 prevede una sanzione specifica per l'omessa fatturazione o la fatturazione errata.

Normativa di riferimento

La normativa che regola il sequestro, il fermo amministrativo e le relative procedure di vendita è complessa e si basa su diversi atti legislativi e circolari ministeriali:

  • Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e in particolare gli artt. 213, 214 e 214-bis.
  • D.P.R. 16/12/1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).
  • Legge 24.11.1981 n. 689 (Modifiche al sistema sanzionatorio penale e amministrativo).
  • L. 1.12.2018 n. 132 di conversione del D.L. 4.10.2018 n. 113.
  • Circolari Ministeriali del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

A partire da lunedì 18 febbraio 2008, nella provincia di Pistoia, si è dato avvio al nuovo sistema di affidamento al custode-acquirente dei veicoli sequestrati, fermati o confiscati per violazioni del Codice della Strada, ai sensi degli artt. 213 e 214 del Codice della Strada. Questo sistema ha introdotto nuove modalità operative per la gestione di tali veicoli, con l'obiettivo di rendere più efficiente il processo di custodia e successiva alienazione.

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