Acquistare un Veicolo con Targa di San Marino: Guida Completa all'Importazione in Italia

L'acquisto di un veicolo immatricolato a San Marino e la sua successiva importazione in Italia è un processo che richiede attenzione a diverse normative e adempimenti. La Repubblica di San Marino, pur essendo uno stato confinante, comporta procedure specifiche che si differenziano, in alcuni aspetti, dall'importazione di veicoli da paesi membri dell'Unione Europea. Questa guida approfondisce gli aspetti legali, fiscali e amministrativi per importare un'auto da San Marino, fornendo un quadro chiaro per privati e operatori professionali.

Mappa Italia e San Marino

Normative di Riferimento per la Circolazione e l'Immatricolazione

La procedura per immatricolare un'auto estera in Italia è regolata principalmente dal Codice della Strada italiano, all'articolo 132. Questo articolo stabilisce che le auto straniere che circolano per più di 12 mesi in Italia devono essere obbligatoriamente immatricolate nel paese. Una modifica importante è stata introdotta dalla Legge n. 238/2021, che ha modificato il Codice della Strada (CdS) introducendo l’art. 93 bis, il quale disciplina in modo più dettagliato la circolazione in Italia dei veicoli immatricolati all’estero.

Come regola generale, chi risiede in Italia (cittadino UE ed extra UE) ha l’obbligo, entro tre mesi dalla data di acquisizione della residenza stessa, di immatricolare in Italia il veicolo di proprietà già immatricolato all’estero (art. 93 bis, c.1). Il Decreto Sicurezza, infatti, vieta a chi sposta la residenza in Italia, o è già effettivamente residente, di circolare con un veicolo immatricolato con targa estera per più di 60 giorni. Nonostante l'Unione Europea abbia standard comuni per l'immatricolazione dei veicoli, non esiste una legge europea unica che regoli l'immatricolazione delle auto estere. L'Unione Europea raccomanda vivamente l'immatricolazione dei veicoli nel paese in cui si risiede per almeno 6 mesi all'anno come pratica consigliata. Tuttavia, in Italia, l'art. 93 bis del Codice della Strada è la norma di riferimento.

In base a questa legislazione italiana, chiunque sia considerato residente in Italia e utilizzi un veicolo straniero senza i documenti adeguati è soggetto a sanzioni che possono includere il ritiro della carta di circolazione e una sanzione amministrativa che varia da 711 euro a 2.848 euro, a seconda delle circostanze.

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Il Registro dei Veicoli Esteri (REVE)

Se il veicolo immatricolato all’estero è condotto nel territorio italiano da un soggetto con residenza in Italia che non è l'intestatario del veicolo (il cosiddetto “utilizzatore”), la carta di circolazione estera deve essere accompagnata da un documento sottoscritto con data certa dall’intestatario. Da quest’ultimo documento deve risultare a che titolo il conducente utilizza il veicolo e la relativa durata. Entrambi i documenti devono essere tenuti a bordo del veicolo.

Tuttavia, se la disponibilità del veicolo immatricolato all’estero, da parte di persona giuridica o fisica residente in Italia, supera i 30 giorni nell’anno solare, anche non continuativi, il titolo e la durata della disponibilità del mezzo devono essere registrati, da parte dell’utilizzatore, in un apposito Elenco presente nel sistema informativo del PRA denominato REVE - Registro dei Veicoli Esteri.

Lo stesso obbligo di registrazione è previsto per coloro che, in qualità di lavoratori subordinati o autonomi, svolgono la loro attività lavorativa o professionale in uno Stato limitrofo o confinante con l’Italia e circolano sul territorio nazionale con veicoli immatricolati in tale Stato. Nel REVE devono essere annotate anche le successive variazioni della disponibilità del veicolo e le variazioni di residenza o di sede da parte dell’utilizzatore. Il REVE risiede nel Sistema Informativo del PRA ed è gestito da ACI. L’obbligo di registrazione è operativo a partire dal 21 marzo 2022.

Infografica: REVE - Registro Veicoli Esteri

Quali veicoli devono essere registrati nel REVE?

  • I veicoli intestati a persone fisiche o giuridiche con residenza/sede in uno Stato estero concessi in uso a qualsiasi titolo per un periodo superiore a 30 giorni all’anno, anche non continuativi, a cittadini (italiani o stranieri) residenti in Italia. L’utilizzo deve essere comprovato da un titolo di data certa, ad esempio, noleggio senza conducente, locazione in leasing, comodato d’uso, usufrutto, altri utilizzi, ecc.; nel titolo deve essere indicata anche la durata dell’utilizzo. La norma impone l’obbligo di registrazione solo nel caso in cui l’utilizzo del veicolo sia concesso per un periodo superiore a 30 giorni calcolati nell’anno solare. I 30 giorni possono essere anche non continuativi. Non è comunque inibita la possibilità di registrare, su istanza dell’utilizzatore, anche i veicoli utilizzati per periodi non superiori a 30 giorni, per i quali la norma prevede solo l’obbligo di portare a bordo del veicolo il titolo che ne legittima l’utilizzo.
  • I veicoli immatricolati all’estero di proprietà di lavoratori subordinati che svolgono la loro attività lavorativa presso un’azienda con sede in uno Stato confinante / limitrofo con l’Italia oppure lavoratori autonomi che hanno la sede della propria attività professionale presso uno Stato confinante / limitrofo con l’Italia. La registrazione deve essere effettuata entro 60 giorni dalla data di acquisto della proprietà del veicolo. Sono Stati confinanti la Francia, la Svizzera, l’Austria, la Slovenia, Città del Vaticano. Sono invece Stati limitrofi quelli che, pur non confinanti, sono relativamente vicini al territorio nazionale e quindi raggiungibili dal lavoratore in tempi ragionevolmente brevi (ad esempio il Principato di Monaco, la Germania, il Principato del Liechtenstein, la Croazia). Per la Repubblica di San Marino si vedano i casi di esclusione.

Esclusioni dall'obbligo di registrazione nel REVE

Esistono dei casi di esclusione di registrazione nel REVE. Ad esempio, qualora il proprietario del veicolo residente all’estero sia a bordo, in tal caso si applica l’art. 93, comma 1, del Codice della Strada. Inoltre, non hanno l’obbligo di registrazione nel REVE, anche se utilizzati per più di 30 giorni, i veicoli immatricolati all’estero e condotti sul territorio italiano, dal lavoratore dipendente residente in Italia, solo ed esclusivamente per l’espletamento della propria attività lavorativa. Personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all’estero sono altresì esclusi.

Documentazione per la registrazione nel REVE e attestazione

La pratica per la registrazione nel REVE può essere richiesta presso lo STA degli Uffici ACI del PRA o presso lo STA degli Studi di Consulenza Automobilistica. È necessaria la prenotazione online dell’appuntamento. La documentazione richiesta include il titolo comprovante il legittimo utilizzo del veicolo. Nel caso in cui il documento sia stato redatto solamente in lingua straniera occorre procedere con la traduzione in lingua italiana. Se il documento è tradotto in Italia può essere allegata traduzione giurata effettuata da un traduttore autorizzato dal Tribunale o da altro traduttore che dovrà però fare asseverare la traduzione presso la cancelleria di un Ufficio Giudiziario. In alternativa, qualora la traduzione sia stata effettuata nello Stato estero potrà essere accettata una traduzione certificata conforme al testo straniero dall’autorità diplomatica o consolare.

Al termine delle operazioni di registrazione e di annotazione viene rilasciata un'attestazione di avvenuta esecuzione dell’operazione che deve essere portata a bordo del veicolo, da esibire in caso di controllo su strada da parte delle Forze dell’Ordine. Questa attestazione riporta: un QR code per la verifica di autenticità del documento e un ID veicolo che è il codice identificativo alfanumerico attribuito al veicolo in sede di registrazione, necessario per poter richiedere successive pratiche e/o visure e certificazioni dei veicoli registrati nel REVE. Per risalire al codice identificativo attribuito al veicolo (codice ID) di cui è conosciuta la targa estera è disponibile il servizio online “Cerca Id Veicolo Estero”. La pratica viene lavorata in tempo reale.

La Procedura di Importazione di un Veicolo da San Marino: Due Fasi Distinte

La procedura di importazione di un veicolo da San Marino si compone di due fasi principali: l'esportazione da San Marino e l'importazione in Italia.

Diagramma di flusso processo importazione auto

Fase 1 - Esportazione da San Marino (a cura del venditore)

Questa fase si svolge a San Marino. Il venditore firma la vendita a nome dell'acquirente italiano presso un Notaio/Avvocato. Successivamente, il veicolo viene cancellato dal Registro automezzi di San Marino, riconsegnando Targhe e Carta di circolazione all'Ufficio Registro Automezzi e Trasporti di San Marino (URAT). Tutta la procedura può essere svolta presso un'agenzia corrispondente.

Vengono prodotti i seguenti documenti, essenziali per la successiva fase in Italia:

  • 4 fogli (denominati STORICI) a nome dell'acquirente italiano.
  • 1 Dichiarazione dell'Ufficio Tributario (che certifica il corretto assolvimento della Monofase).

Documenti di circolazione San Marino

Fase 2 - Importazione in Italia (a cura dell'acquirente)

Questa fase si svolge in Italia, dove il veicolo viene reimmatricolato (nazionalizzato) con rilascio di:

  • Targhe italiane.
  • Documento Unico (nuovo Libretto) italiano.

La pratica di nazionalizzazione in Italia (Fase 2) di un veicolo proveniente da San Marino si scompone in diversi controlli:

  • Fiscali: di competenza dell'Agenzia delle Entrate.
  • Tecnico-amministrativi: di competenza della Motorizzazione.
  • Giuridico-patrimoniali: di competenza del PRA.

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Controlli Specifici per l'Importazione da San Marino

A partire dal 2024, l’importazione di veicoli da San Marino e Città del Vaticano è soggetta a nuove regole più stringenti, in particolare per quanto riguarda i controlli fiscali.

1. I controlli fiscali dell'Agenzia delle Entrate: Nuovo o Usato? IVA o non IVA?

In vigore dal 14/09/2024, tutti i veicoli importati in Italia da San Marino dovranno superare alcuni controlli fiscali da parte dell’Agenzia delle Entrate, così come già avviene da anni per i veicoli di importazione dall’Europa. Questa misura è volta a contrastare le frodi IVA.

La distinzione tra veicolo "nuovo" e "usato" è sostanziale e determina il regime IVA applicabile:

  • NUOVO di fabbrica: quando il veicolo risulta mai immatricolato (ossia non ha mai avuto una Targa).
  • Fiscalmente NUOVO: quando il veicolo risulta già immatricolato (ossia ha già avuto una Targa), ma NON ha percorso più di 6000 Km. oppure è stato acquistato PRIMA di 6 mesi dalla data di prima immatricolazione all'estero. Tali condizioni debbono essere escluse entrambe, ad esempio un veicolo con oltre 6 mesi di vita ma meno di 6000km percorsi è considerato nuovo, come anche il veicolo con oltre 6000km percorsi ma meno di 6 mesi di vita.
  • Fiscalmente USATO: quando il veicolo risulta già immatricolato ed ha percorso più di 6000 Km. e è stato acquistato DOPO 6 mesi dalla data di prima immatricolazione all'estero.

Nei primi due casi (veicolo nuovo o fiscalmente nuovo), per poter procedere con l’immatricolazione è necessario versare tramite F24 l’IVA al 22% sull’importo della vendita. Nel caso in cui per un veicolo nuovo o fiscalmente nuovo sia stata pagata l’IVA nel paese di provenienza, essa deve in ogni caso essere riversata per intero al 22% in Italia. Successivamente sarà possibile richiedere il rimborso dell’IVA pagata nella fattura direttamente allo stato di provenienza, dimostrando il versamento avvenuto in Italia e la successiva immatricolazione, quindi producendo copia del libretto italiano e dell’F24 a saldo dell’IVA. In caso di veicolo fiscalmente usato non è dovuta IVA.

F24 pagamento IVA

Nuova procedura 2020: Richiesta sblocco telaio in Agenzia delle Entrate

È entrata in vigore una nuova normativa che prevede l’estensione dei controlli dell’Agenzia delle Entrate anche sulle importazioni intra UE effettuate da privati cittadini al di fuori dell’esercizio di una professione. Questa procedura prevede che il richiedente si rechi presso la sede dell’ADE territorialmente competente in base al domicilio fiscale dell’interessato per presentare una ISTANZA DI SBLOCCO TELAIO e non applicazione IVA.

A corredo dell’istanza andranno allegati i documenti originali del veicolo, l’eventuale fattura o contratto d’acquisto, la prova del pagamento, il censimento del telaio presso il CED della motorizzazione (rilasciato da un ufficio abilitato) ed ogni altro documento utile all’ottenimento dello sblocco. L’ADE protocolla la richiesta e ne rilascia apposita ricevuta. Con una tempistica che varia dai 4 ai 30 giorni, se l’istanza è stata correttamente formulata e l’ADE rinviene i requisiti, abilita il telaio per l’immatricolazione.

Non tutti sono tenuti a presentare l’F24. Esistono alcune eccezioni, come ad esempio per i veicoli acquistati da aziende per uso aziendale o per i veicoli usati importati da privati. Il soggetto che non opera in ambito professionale deve presentare una richiesta alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate, dimostrando con documenti originali l’acquisto del veicolo usato a San Marino, in conformità alle definizioni previste dalla normativa. Se la verifica è positiva, l’Agenzia delle Entrate comunica al C.E.D. (Centro Elaborazione Dati della Motorizzazione).

2. I controlli tecnico-amministrativi della Motorizzazione: Procedura amministrativa o Collaudo?

L’immissione in circolazione dei veicoli provenienti da San Marino è subordinata a un controllo tecnico-amministrativo preventivo di tutta la documentazione da parte della Motorizzazione, che può avvenire in due modi:

  • Per via Amministrativa (senza vedere il veicolo): se il veicolo (che NON deve aver subito modifiche, trasformazioni o allestimenti rispetto all'origine):

    • ha già un'omologazione italiana sui certificati storici di San Marino oppure
    • è munito di COC (Certificate Of Conformity), oppure
    • è munito di Scheda Tecnica i cui dati permettano l'identificazione d'ufficio di una Omologazione Nazionale.

    Il Certificato di conformità (Konformitätsbescheinigung/COC - Certificate of Conformity) è un documento che attesta che l'auto è stata costruita in conformità alle normative europee ed è quindi idonea all'uso su strade italiane.

  • Mediante Visita e Prova (ossia con Collaudo di identificazione presso la Motorizzazione): se il veicolo:

    • NON ha già un'omologazione italiana sui certificati storici di San Marino e
    • NON è munito di COC (Certificate Of Conformity) e
    • NON è possibile dalla Scheda Tecnica fornita, un'identificazione d'ufficio per via amministrativa. oppure
    • ha subito modifiche, trasformazioni o allestimenti rispetto all'origine.

Una situazione frequente in Italia è quella in cui ci si trova a ritornare dalla Germania e a dover affrontare il processo di immatricolazione di un'auto tedesca. In questo contesto, è importante assicurarsi che l'auto sia stata sottoposta a una revisione tecnica valida in Germania, spesso attestata dal certificato di revisione (TÜV). Non è necessario che il veicolo sia in regola con la prescritta revisione periodica italiana. Qualora il veicolo abbia la revisione periodica biennale valida all’estero, la medesima validità sarà riportata sul nuovo libretto italiano.

Possono essere annotate sui nuovi documenti italiani, e senza necessità di collaudo, i seguenti aggiornamenti tecnici avvenuti all’estero: impianto a gas GPL o Metano, gancio di traino (se possibile in base alla GUIDA GANCIO TRAINO), pneumatici aggiuntivi già annotati sui documenti esteri. Se infine il mezzo è dotato di gancio di traino è consigliabile leggere attentamente l’approfondimento presente sui portali specializzati sulla possibilità di riconoscimento del gancio di traino.

3. I controlli giuridico-patrimoniali del PRA: Convalida dell'immatricolazione

Solo dopo aver superato con esito positivo tutti i controlli preventivi fiscali da parte dell'Agenzia delle Entrate e tecnico-amministrativi da parte della Motorizzazione, sarà possibile procedere con l'immatricolazione per importazione (nazionalizzazione) con Targhe italiane del veicolo. A questo seguiranno alcuni controlli finali giuridico-patrimoniali da parte del PRA. Solo dopo questa ulteriore convalida da parte del PRA, l'importazione potrà considerarsi completa e definitiva.

Documento Unico di Circolazione

Documentazione Necessaria per l'Immatricolazione

Per l'immatricolazione di un'auto estera in Italia, i proprietari dispongono di un periodo di registrazione che varia da 60 a 120 giorni, a cui si aggiungono i tempi di attesa necessari per completare la procedura. È fondamentale rispettare queste tempistiche per evitare sanzioni e poter circolare legalmente sulle strade italiane con il proprio veicolo.

Documenti del veicolo e fiscali

Per immatricolare una vettura estera in Italia dovrai dimostrare agli uffici addetti di avere tutte le carte in regola per quanto riguarda il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto. Si dovrà, quindi, procedere al pagamento dell'IVA presso l'Agenzia delle Entrate per l'immatricolazione auto estera. Oltre ai documenti esteri originali, è spesso richiesto un documento tecnico aggiuntivo che può essere rilasciato dal produttore del veicolo, oppure da altri enti certificatori riconosciuti. Questo documento può essere:

  • Il certificato di conformità europeo, il cosiddetto COC, rilasciato dal costruttore.
  • Un certificato delle caratteristiche tecniche che può essere rilasciato dal produttore, o da altri enti certificatori, quali ad esempio il TUV, o il DEKRA, oppure dalla motorizzazione presso cui il veicolo è attualmente immatricolato. In caso di documento rilasciato all’estero, esso deve essere in doppia lingua, quella del paese di emissione e quella italiana.

Non sempre è richiesto questo documento tecnico aggiuntivo, se il veicolo era ad esempio già immatricolato in Italia non serve, come nel caso in cui il veicolo sia dotato di codice di omologazione italiano e non abbia subito modifiche all’estero.

Qualora i documenti del veicolo siano stati smarriti non è possibile procedere con la nazionalizzazione del veicolo ma sarà invece necessario richiedere un duplicato del documento smarrito all’ente estero che lo ha emesso, non essendo sufficiente la denuncia di smarrimento.

Documenti attestanti l'acquisto o la proprietà

Oltre ai documenti esteri del veicolo, in caso di acquisto appena effettuato è necessario essere in possesso anche di un documento fiscale attestante l’acquisto. Tale documento è:

  • FATTURA DI VENDITA: in caso di acquisto effettuato presso un rivenditore o concessionario di auto.
  • CONTRATTO DI VENDITA: in caso di acquisto effettuato direttamente dal privato intestatario del veicolo. Il contratto non necessita di autentica e deve essere prodotto in carta semplice. In caso di acquisto direttamente da un privato è necessario che questi sia la stessa persona che compare come intestatario sui documenti esteri, non essendo consentita, ai fini dell’esportazione, la vendita da un NON intestatario.

Se invece il veicolo è già intestato all’estero al richiedente, quindi o al cittadino italiano che era regolarmente iscritto presso l’AIRE (Anagrafe degli italiani Residenti all'Estero) e che ha definitivamente ripreso la residenza in Italia, oppure al cittadino straniero che si trasferisce in Italia prendendo la residenza, non è necessario produrre nessun documento relativo all’acquisto, essendo sufficiente che i documenti esteri del veicolo siano intestati al richiedente con indirizzo estero.Veicoli al seguito: se una persona trasferisce la propria residenza in Italia e porta con sé un veicolo precedentemente registrato a suo nome all'estero, è possibile richiederne la re-immatricolazione in Italia, indipendentemente dalle direttive CE in vigore.

Costi e Tempistiche

L'imposta provinciale di trascrizione è composta da 150,81 € più una maggiorazione percentuale in base alla provincia di residenza dell’acquirente. Anche il costo delle targhe varia in base al tipo di auto e targa. In linea generale, comunque, per un autoveicolo il costo è pari a 41,78 €. I costi dell'operazione di immatricolazione, esclusi IVA e Imposta Provinciale, partono da circa 350,00 € per salire con l’aumentare dei KW del veicolo.

Per le procedure di immatricolazione di un’auto estera europea presso lo STA, il processo non dovrebbe richiedere più di 3 giorni. Tuttavia, per situazioni più complesse e per le pratiche con l'Agenzia delle Entrate, la tempistica media di evasione della richiesta varia dai 15 giorni fino a punte di 45 giorni, anche in base alla disponibilità di appuntamenti presso l’ADE. Infine, dopo aver svolto le pratiche iniziali presso lo STA o l'UMC, entro 60 giorni dovrai rivolgerti al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) per completare l'iter di registrazione ufficiale del veicolo.

Tabella costi immatricolazione

Dove Rivolgersi per l'Immatricolazione

Se l'auto estera che desideri immatricolare proviene da un Paese europeo o da uno stato incluso nello Spazio Economico Europeo (come Norvegia, Liechtenstein e Islanda), puoi svolgere le pratiche necessarie presso lo Sportello Telematico dell'Automobilista (STA) o l'Ufficio della Motorizzazione Civile (UMC).

La verifica preliminare è la fase in cui vengono esaminati tutti i documenti relativi alle specifiche tecniche del veicolo e agli adempimenti fiscali. L'obiettivo è determinare se il veicolo soddisfa i requisiti necessari per essere immatricolato in Italia. Dopo una verifica preliminare positiva, verrà rilasciata la carta di circolazione italiana per il veicolo. L'ultima fase del processo è l'iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico (PRA). Questo passaggio deve essere completato entro 60 giorni dalla data di emissione della carta di circolazione.

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In caso di domande o per casi particolari, è possibile contattare l’ufficio PRA della propria provincia di residenza. Molte agenzie specializzate offrono soluzioni professionali e veloci per la gestione di tutti gli adempimenti relativi alle pratiche per importare auto da San Marino, operando in tutta Italia e assistendo il cliente fino alla reimmatricolazione del veicolo con targhe italiane, nel pieno rispetto di tutti gli aspetti fiscali, tecnico-amministrativi e giuridico-patrimoniali. Resta esclusa (al momento) solo la presentazione manuale dell'istanza all'Agenzia delle Entrate, sebbene l'agenzia possa preparare tutta la documentazione necessaria.

È consigliabile contattare un'agenzia prima di recarsi a San Marino per comprare un veicolo, in modo da preparare una lista di tutti i documenti necessari per il corretto svolgimento della pratica e per ricevere un preventivo di fattibilità, tempi e costi. Per richiedere un preventivo è necessario avere a disposizione le copie dei documenti relativi al veicolo che si intende acquistare. Le agenzie non possono intervenire su questioni riguardanti la ricerca del veicolo, la trattativa, il pagamento o il trasporto, ma possono fornire consigli su tali argomenti.

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