# Agenzia delle Entrate, PEC, CRS e DAC2: La Gestione delle Informazioni Fiscali e i Regimi Speciali

L'Agenzia delle Entrate, in qualità di autorità fiscale italiana, gioca un ruolo cruciale nella gestione e nello scambio di informazioni fiscali, in particolare nell'ambito del Common Reporting Standard (CRS) e della Direttiva DAC2 (Direttiva 2014/107/UE del Consiglio). Questi quadri normativi internazionali sono stati introdotti per combattere l'evasione fiscale e migliorare la trasparenza, imponendo alle istituzioni finanziarie di comunicare dati sui conti finanziari detenuti da residenti fiscali di altre giurisdizioni.

Logo Agenzia delle Entrate e simboli di trasparenza fiscale

Il Ruolo della Posta Elettronica Certificata (PEC) nel Dialogo Fiscale

La Posta Elettronica Certificata (PEC) rappresenta uno strumento fondamentale per la comunicazione tra gli utenti dei servizi telematici di trasmissione delle dichiarazioni - siano essi contribuenti o intermediari abilitati - e l'Agenzia delle Entrate. Solo per specifiche tipologie di pratiche e per gli utenti dotati di PEC, è possibile chiedere informazioni inviando una posta elettronica certificata agli indirizzi indicati nell’area riservata Servizi PEC. Questo canale garantisce la validità legale delle comunicazioni, equiparandole a una raccomandata con ricevuta di ritorno.

Per le richieste più generali o per le quali la PEC non è l'opzione primaria, il sistema dell'Agenzia delle Entrate offre una procedura strutturata. Una volta entrati nella pagina dedicata, è necessario compilare un modello di richiesta (form). Il sistema consente di tracciare le richieste e monitorare le risposte, guidando in prima battuta l’utente nella selezione dell’argomento e proponendo pagine del sito internet dove potrebbe già trovare la soluzione al proprio problema, distinte per tipologia di informazione.

Regimi "Citizenship by Investment" (CBI) e "Residence by Investment" (RBI) e le Implicazioni CRS

I regimi "Citizenship by Investment" (CBI) e "Residence by Investment" (RBI) sono particolari sistemi adottati in alcune giurisdizioni che permettono alle persone fisiche di ottenere la cittadinanza o la residenza (permanente o temporanea) in una determinata giurisdizione. Ciò avviene sulla base di investimenti effettuati presso la giurisdizione interessata o dietro pagamento di una tassa fissa.

Le informazioni raccolte e pubblicate dall’OCSE evidenziano che, se da un lato tali regimi possono essere di interesse per una serie di motivi legittimi, come avviare un’attività economica presso la giurisdizione interessata o per poter viaggiare all’estero senza necessità di visti, dall’altro, tali regimi possono essere utilizzati per aggirare gli obblighi CRS. Essi possono essere impiegati per indebolire le procedure di adeguata verifica ai fini fiscali previste dal CRS, portando a una comunicazione incompleta o non corretta.

Ciò si potrebbe verificare, in particolare, quando all’Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione non vengono indicate tutte le giurisdizioni di residenza fiscale. Ad esempio, la persona fisica titolare del conto (o che esercita il controllo) non risiede effettivamente, o non risiede soltanto, nella giurisdizione presso la quale si è avvalsa del regime RBI o CBI, ma dichiara di essere residente a fini fiscali solo in tale giurisdizione e fornisce documentazione di supporto ottenuta nell’ambito dei regimi CBI o RBI (ad esempio, un certificato di residenza, una carta d’identità o un passaporto).

Pertanto, nello svolgimento dell’attività di adeguata verifica prevista in ambito CRS, le Istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione dovranno tenere conto della possibilità che i propri clienti si possano essere avvalsi di tali regimi. A tale riguardo, come previsto nell’allegato A al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 28/12/2015, un’Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione non può considerare attendibili un’autocertificazione o prove documentali qualora essa sia a conoscenza o abbia motivo di essere a conoscenza che l’autocertificazione o le prove documentali sono inesatte o inattendibili.

In tale contesto, al fine di stabilire se l’Istituzione finanziaria sia nella posizione di essere a conoscenza o aver motivo di essere a conoscenza dell’inesattezza o dell’inattendibilità dell’autocertificazione o delle prove documentali, la stessa deve tenere conto di tutte le informazioni rilevanti disponibili, inclusi i risultati dell’analisi del rischio effettuata dall’OCSE sui regimi CBI e RBI.

Di conseguenza, laddove l’Istituzione finanziaria, sulla base delle informazioni, dei fatti e delle circostanze rilevanti, nutra dubbi sulla residenza (o sulle residenze) del titolare di un conto o della persona che esercita il controllo sul conto, la stessa deve adottare misure appropriate per verificare la residenza (o le residenze) di tali soggetti. Nella misura in cui il dubbio sia connesso alla presenza di una dichiarazione di residenza in una giurisdizione che offre regimi CBI o RBI potenzialmente ad alto rischio, l’Istituzione finanziaria dovrebbe acquisire ulteriori elementi per verificare se l’autocertificazione o le prove documentali siano inesatte o inattendibili. Questi elementi possono includere:

  • se la residenza sia stata ottenuta sulla base di un regime CBI o RBI;
  • se il titolare del conto o la persona che esercita il controllo sia residente in un’altra giurisdizione (o in altre giurisdizioni);
  • se il titolare del conto o la persona che esercita il controllo abbia trascorso più di 90 giorni in un’altra giurisdizione (o in altre giurisdizioni) nel corso dell’anno precedente;
  • in quale giurisdizione (o in quali giurisdizioni) sia stata presentata la dichiarazione dei redditi nel corso dell’anno precedente.

La risposta al presente quesito è stata redatta sulla base delle indicazioni pubblicate dall’OCSE.

Le Holding e la loro Classificazione ai Fini CRS

Le holding, in particolare quelle di gruppi finanziari che talvolta operano come centri di tesoreria, possono qualificarsi come Entità di investimento se soddisfano le condizioni previste dalla definizione di Entità di investimento di cui all’articolo 1, comma 1, lettera h), del decreto ministeriale del 28 dicembre 2015. In tal caso, è dovuta la registrazione alla sezione “FATCA/CRS” del Registro Elettronico degli Indirizzi (REI) e l’invio delle previste comunicazioni, che possono riguardare dati in relazione ai soci o l'assenza di dati da comunicare. In questo scenario, la holding si qualifica come istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto.

Inoltre, le holding sopra menzionate possono considerarsi Entità di investimento se fungono, o si qualificano, come fondo di investimento, fondo di private equity, fondo di venture capital, leverage buyout fund o altro veicolo di investimento la cui finalità è di acquisire o finanziare società per poi detenere partecipazioni in tali società come capitale fisso ai fini di investimento. Ciò avviene, in altri termini, se lo scopo è quello di avvalersi della holding (e, quindi, della sua funzione di interposizione nella detenzione di partecipazioni) quale strumento per effettuare investimenti e non come entità grazie alla quale vengono accentrate una parte o la totalità del capitale delle imprese di un determinato gruppo per controllarne la gestione finanziaria, industriale e commerciale.

In tali casi, sarà necessario valutare se la holding soddisfi le condizioni previste dalla definizione di Entità di investimento di cui all’articolo 1, comma 1, lettera h), del decreto ministeriale. In caso positivo, è dovuta la registrazione alla sezione “FATCA/CRS” del REI e il conseguente invio delle previste comunicazioni (di dati in relazione ai soci o di assenza di dati da comunicare), qualificandosi la holding come istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto.

Se la holding si qualifica come Istituzione Finanziaria italiana tenuta alla comunicazione, in quanto Entità di Investimento, i conti finanziari oggetto di comunicazione sono “le quote nel capitale di rischio o nel capitale di debito dell’Istituzione Finanziaria” [articolo 1, comma 2, lettera a), numero 1) del decreto]. Nello specifico, in base a quanto disposto dall’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto, oltre alle informazioni elencate alla lettera c), sono comunicate anche le informazioni relative ai conti finanziari.

Diagramma di flusso sulla qualificazione di una holding come entità di investimento CRS

La Verifica dell'Autocertificazione e del FATCA GIIN

Nel caso di autocertificazioni presentate da Entità che dichiarano di essere Istituzioni Finanziarie, fornendo un FATCA GIIN (Global Intermediary Identification Number) a supporto del proprio status, l'Istituzione Finanziaria tenuta alla Comunicazione che riceve l'autocertificazione deve testarne la ragionevolezza sulla base della documentazione ottenuta nell'ambito del processo di apertura del conto, incluse le informazioni raccolte ai fini AML/KYC (Anti-Money Laundering/Know Your Customer). Questo passaggio è cruciale per garantire l'accuratezza e l'affidabilità delle informazioni fiscali.

Comunicazioni CRS: Integrazioni, Rettifiche e Cessazioni

Il processo di comunicazione dei dati CRS all'Agenzia delle Entrate è articolato e prevede diverse casistiche, tra cui comunicazioni ordinarie, integrative, sostitutive e di rettifica.

Comunicazioni Integrative:Nel caso di una comunicazione integrativa, l’istituzione finanziaria intende comunicare nuovi dati, non rettificare quelli già trasmessi, relativi ad ulteriori account report, andando così a integrare le comunicazioni precedenti. Un esempio di comunicazione integrativa fuori dai termini, come indicato al punto 3.7 “COMUNICAZIONI OLTRE IL TRENTESIMO GIORNO DAL TERMINE PREVISTO” nell’allegato tecnico del CRS, prevede che in essa dovrà essere correttamente indicata la residenza fiscale della persona oggetto di comunicazione attraverso l’inserimento di uno o più elementi ResCountryCode, ciascuno contenente un singolo codice paese.

Comunicazioni di Rettifica:L'invio della comunicazione di rettifica, identificata come CRS702, permette di cancellare un dato errato attraverso le procedure contenute nell’allegato tecnico del CRS al punto 4.6 “PROCESSO DI MODIFICA OLTRE I TERMINI DELLE INFORMAZIONI INVIATE”.

Termini di Trasmissione:Nel caso di comunicazione di nuovi dati (non integrativi) rispetto al reporting period di riferimento (ad esempio, 2024), il termine per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate è il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento.

Giurisdizioni Coinvolte:Le giurisdizioni oggetto di comunicazione sono elencate nell'Allegato C al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 28/12/2015 e successive modifiche e integrazioni. Le giurisdizioni partecipanti sono elencate nell’Allegato D al medesimo Decreto.

Operazioni Straordinarie e Cessazione dell'Attività

In caso di cessazione con confluenza a seguito di operazioni straordinarie, l’operatore cessato è tenuto a effettuare la cancellazione della PEC dal Registro Elettronico degli Indirizzi (REI) entro 60 giorni dalla decorrenza degli effetti della cessazione dell’attività. Tale cancellazione, tuttavia, non permette l’invio di ulteriori comunicazioni.

Laddove la cessazione dell’attività finanziaria si verifichi nel primo periodo dell’anno, il suddetto termine per la cancellazione della PEC dal REI non consente all’operatore cessato di effettuare l’invio della comunicazione ordinaria e di eventuali integrative e/o sostitutive entro i termini. In questi scenari complessi, le procedure sono le seguenti:

  • l'operatore confluito (cessato) effettua la comunicazione relativa all’anno di rendicontazione precedente all’operazione straordinaria entro il termine ordinario del 30 giugno.
  • L'operatore di confluenza effettua la comunicazione, secondo i termini ordinari, per l’anno di rendicontazione in cui si verifica l’operazione straordinaria, nonché per i periodi successivi.
  • È necessario che il file XML sia preparato come se fosse il soggetto cessato ad inviarlo.

Riferimenti Normativi Principali

Il quadro normativo che disciplina queste operazioni è complesso e si basa su diversi atti legislativi e provvedimenti. Tra i più importanti si annoverano:

  • Legge del 18 giugno 2015, n. 95 - Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d’America finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (Foreign Account Tax Compliance Act).
  • Decreto del 28 dicembre 2015 - Attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95.
  • Provvedimento del 4 luglio 2017 - Disposizioni attuative del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 28 dicembre 2015 e della direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (DAC2).
  • Provvedimento del 24 aprile 2018 - Disposizioni in materia di trasmissione da parte delle istituzioni finanziarie italiane delle comunicazioni ai fini del Common Reporting Standard (CRS) e della Direttiva 2014/107/UE del Consiglio (DAC2). Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. 125650 del 4 luglio 2015 e aggiornamento degli allegati.
  • Provvedimento del 26 marzo 2019 - Ulteriori disposizioni in materia di trasmissione da parte delle istituzioni finanziarie italiane delle comunicazioni ai fini del Common Reporting Standard (CRS) e della Direttiva 2014/107/UE del Consiglio (DAC2).

Tavola sinottica delle normative CRS e DAC2 in Italia

Questi provvedimenti, insieme ai relativi allegati tecnici, delineano le procedure operative che le istituzioni finanziarie italiane devono seguire per adempiere agli obblighi di comunicazione, garantendo la coerenza e l'accuratezza dei dati scambiati a livello internazionale per la lotta all'evasione e all'elusione fiscale.

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