Agevolazioni IPT per Veicoli d'Epoca e Autocarri: Guida Completa alle Normative e ai Requisiti

L'interesse per i veicoli d'epoca e da collezione è in costante crescita in Italia, alimentato dalla passione per la storia automobilistica, il design iconico e il fascino intramontabile di mezzi che hanno segnato un'epoca. Tuttavia, l'acquisto e la gestione di tali veicoli, inclusi gli autocarri storici, possono presentare complessità burocratiche e fiscali. Uno degli aspetti più rilevanti è l'Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT), per la quale esistono specifiche agevolazioni che meritano un'analisi approfondita.

Autocarro d'epoca in mostra

Il Quadro Normativo e la Definizione di Veicolo Storico

La base normativa per le agevolazioni sui veicoli storici in Italia si trova principalmente nella Legge 21 novembre 2000, n. 342, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2000, n. 275. In particolare, l'articolo 63, comma 4, di questa legge ha introdotto disposizioni significative.

È fondamentale comprendere che, nel panorama normativo italiano, non esiste una definizione unica e onnicomprensiva di "Veicolo Storico". Diverse normative si riferiscono a categorie distinte, con implicazioni differenti in termini di agevolazioni e requisiti.

Il Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il cosiddetto "Nuovo Codice della Strada", all'articolo 60, comma 1, fa riferimento ai "veicoli d'epoca", definendoli come motoveicoli e autoveicoli cancellati dal P.R.A. e destinati alla conservazione in musei o locali pubblici e privati, al fine di salvaguardarne le caratteristiche originali. Questi veicoli non sono idonei alla circolazione su strada e sono iscritti in un apposito elenco presso il Centro Storico del Dipartimento per i Trasporti Terrestri.

Il successivo comma 2 dell'articolo 60 specifica che "rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca i motoveicoli e gli autoveicoli cancellati dal P.R.A.". Questa definizione è ripresa anche all'articolo 1, comma 1, lettera a, del D.M. 17 dicembre 2009 del Ministero dei Trasporti, che regolamenta, tra l'altro, la reimmatricolazione di veicoli privi di targa e documenti e il rilascio del Certificato di Rilevanza Storica (CRS).

Tuttavia, accanto alla categoria dei "veicoli d'epoca", esiste quella dei "veicoli di interesse storico e collezionistico". L'articolo 60, comma 4, del Codice della Strada stabilisce che rientrano in questa categoria i veicoli costruiti da almeno venti anni, con caratteristiche tecniche e costruttive che ne preservino l'originalità, e che siano iscritti in uno dei registri individuati con propria determinazione dall'Automotoclub Storico Italiano (ASI) e dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI). Tale determinazione, che individua specifici modelli in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume, è aggiornata annualmente.

Esiste, pertanto, una sostanziale differenza, sotto il profilo prettamente giuridico e di conseguente definizione, tra i veicoli rientranti e quelli non rientranti nella fattispecie di cui all’articolo 60 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e del D.M. 17 dicembre 2009.

È importante evidenziare che per i Veicoli Storici, così come specificati nella presente trattazione, non esiste alcun obbligo di iscrizione nei registri di cui all'articolo 60 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 282. I suddetti veicoli possono infatti circolare normalmente su pubblica via solo previo adempimento degli obblighi di legge riguardanti la RCA obbligatoria e la revisione periodica obbligatoria. Per la circolazione in Z.T.L. e/o zone a traffico limitato, si applicano le specifiche norme comunali e/o locali.

Tabella comparativa veicoli d'epoca vs veicoli storici

Agevolazioni sull'IPT per i Veicoli di Interesse Storico e Collezionistico

L'Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT) rappresenta una parte significativa dei costi associati al passaggio di proprietà di un veicolo. Per i veicoli di interesse storico e collezionistico, la normativa prevede un regime agevolato.

Originariamente, la Legge 21 novembre 2000, n. 342, all'articolo 63, comma 4, stabiliva una riduzione dell'IPT per i veicoli di interesse storico e collezionistico costruiti da almeno vent'anni, a condizione che fossero iscritti nei registri ASI o FMI. Per usufruire di tale riduzione, l'interessato doveva farne espressa richiesta sulla nota di presentazione al Pubblico Registro Automobilistico (PRA), indicando gli estremi di legge (art. 63, comma 4, della Legge 342/2000).

A partire dal 1° gennaio 2015, a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2015 (articolo 1, comma 666, della legge 23 dicembre 2014, n. 190), il panorama è mutato. Non godono più delle agevolazioni IPT i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico ultraventennali (costruiti da oltre vent’anni e da non più di trenta). Questa agevolazione è stata spostata al 30° anno dalla data di costruzione del veicolo, ad esclusione di quelli adibiti ad uso professionale.

L’agevolazione per i veicoli ultratrentennali comporta il versamento di un importo forfettario:

  • Autoveicoli: 51,65 euro
  • Motoveicoli: 25,82 euro

Questa misura dell'IPT deve essere richiesta dalla parte sulle note, facendo riferimento all'articolo 63, comma 4, della Legge 21 novembre 2000, n. 342. La nuova normativa è entrata in vigore il 10 dicembre 2000.

Per usufruire della riduzione, l’interessato, deve farne espressa richiesta sulla Istanza Unificata di richiesta del Documento Unico indicando gli estremi di legge (art. 63, comma 4, della Legge 342/2000).

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Eccezioni e Specificità Regionali

A tale regola generale fa eccezione la Provincia autonoma di Bolzano, che ha confermato che alle autovetture, agli autoveicoli per trasporto promiscuo e ai motoveicoli destinati al trasporto di persone per uso privato, a decorrere dall’anno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione, si applica l’agevolazione IPT prevista per i veicoli storici. Questo dimostra come le normative possano presentare delle specificità a livello locale.

Un altro aspetto da considerare riguarda gli autocarri. Sebbene la legge stabilisca le agevolazioni, molte province tendono a considerare gli autocarri sempre adibiti ad uso professionale, a meno che non siano iscritti ad un registro storico. Questa interpretazione può creare incertezze e variazioni nell'applicazione delle agevolazioni. Alcuni uffici provinciali potrebbero richiedere solo il requisito dei trent'anni e una dichiarazione manoscritta di non uso professionale per l'IPT ridotta.

La Questione dei Motoveicoli

Ai sensi dell’articolo 17, comma 39, della Legge 449/97, tutti i motoveicoli sono esentati dal versamento dell’imposta provinciale di trascrizione. Tuttavia, questa previsione non si applica ai veicoli ultratrentennali, che versano l’importo forfettario stabilito dall’articolo 63 della Legge 342/2000. Questa "anomalia tutta italiana" evidenzia le complessità e le sovrapposizioni normative.

Schema riassuntivo agevolazioni IPT

Certificato di Rilevanza Storica e Collezionistica (CRS)

L'introduzione del "Certificato di rilevanza storica e collezionistica" (C.R.S.) con l'articolo 1, comma 1/c e l'articolo 4 del D.M. 17 dicembre 2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, ha aggiunto un ulteriore livello di complessità e specificità.

Il D.M. 17 dicembre 2009 stabilisce che gli autoveicoli e i motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni, se in possesso del CRS rilasciato dagli enti di cui al comma 4 dell'articolo 60 del codice della strada (ovvero ASI, Registro Fiat, Storico Lancia, Storico Alfa Romeo ed FMI), possono usufruire di particolari agevolazioni.

L'iscrizione di un veicolo in uno dei registri riconosciuti dal Codice della Strada (ASI, Registro Fiat, Storico Lancia, Storico Alfa Romeo ed FMI) comporta automaticamente la variazione dello status giuridico del mezzo da veicolo comune a veicolo di interesse storico e collezionistico. Di contro, l'eventuale cancellazione di un veicolo da uno di questi registri comporta automaticamente la cessazione dalla circolazione stradale del suddetto mezzo ai sensi dell'articolo 215, comma 7, del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada - D.P.R. 495/1992 e successive modificazioni.

È importante sottolineare che il Registro Storico Italiano, al momento, non rientra nel novero dei registri di cui all'articolo 60, comma 4, del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. - Nuovo Codice della Strada - e, pertanto, non è abilitato al rilascio del CRS propedeutico alla richiesta dell'agevolazione fiscale in oggetto.

La Circolare n. B53/2000/MOT Prot. n. 2501/M360 del 4 dicembre 2000, relativa all'applicazione dell'articolo 63, comma 4, della Legge 21 novembre 2000, n. 342, aveva già chiarito le modalità operative.

Il Decreto 29 maggio 2017, n. 254 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ulteriormente regolamentato le condizioni per l'iscrizione dei veicoli di interesse storico e collezionistico nei registri, mentre il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 4 agosto 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 222 del 22 settembre 2023, ha precisato l'applicazione di queste disposizioni agli autoveicoli e ai motoveicoli, così come definiti dagli articoli 53 e 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), nonché alle macchine agricole di cui all’articolo 57 C.d.S., purché risultino iscritti in uno dei registri previsti dall’articolo 60, comma 4, del Nuovo Codice della Strada e siano muniti del CRS.

Con successivo Decreto Dirigenziale del 31 ottobre 2025 prot. n.0031334, la Direzione Generale M.I.T. ha fornito ulteriori chiarimenti sulle procedure.

Tassa Automobilistica e Superbollo per Veicoli Storici

Oltre all'IPT, i veicoli storici sono soggetti a un regime particolare per la tassa automobilistica (bollo auto) e il cosiddetto "superbollo".

Per i veicoli ultratrentennali, l'articolo 63, comma 2, della Legge 342/2000 prevedeva l'esenzione dalla tassa automobilistica. Questa disposizione ha subito diverse interpretazioni e modifiche nel corso del tempo, generando contenziosi e interventi della Corte Costituzionale.

La Corte Costituzionale è intervenuta più volte per chiarire la legittimità delle leggi regionali che prevedevano esenzioni dal bollo per i veicoli di interesse storico e collezionistico, spesso dichiarando l'illegittimità di tali disposizioni. Alcuni esempi includono:

  • Sentenza 20 maggio 2019, n. 122 (Legge Regione Emilia Romagna 21 dicembre 2012, n. 15): dichiarata illegittima la previsione di esenzione per i veicoli di interesse storico e collezionistico.
  • Sentenza n. 242 del 22 novembre 2016 (Legge Regione Veneto n. 6/2015): dichiarata illegittima l'esenzione prevista dalla legge regionale.
  • Sentenza n. 199 del 21 luglio 2016 (Legge Regione Umbria n. 8/2015 e Basilicata n. 14/2015): dichiarata illegittima l'esenzione prevista dalle leggi regionali.

Queste sentenze hanno ribadito il principio che le agevolazioni in materia di tassa automobilistica per i veicoli storici devono essere uniformi a livello nazionale, per evitare disparità di trattamento tra i cittadini.

La Corte di Cassazione, con la Sentenza VI Sezione Civile n. 3837 del 15 febbraio 2013, ha inoltre chiarito che l'esenzione ex articolo 63 della Legge 342/2000 per i veicoli ultraventennali non dipende necessariamente dall'adesione all'ASI o ad altri registri, ma dalla sussistenza dei requisiti di legge, riconoscendo la libertà di associazione.

Addizionale Erariale (Superbollo)

I possessori di autovetture e/o autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a una determinata soglia sono tenuti a versare un’addizionale erariale sulle tasse automobilistiche, comunemente noto come "superbollo".

I parametri di questo tributo, originariamente introdotto dall'articolo 23, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n° 98, sono stati modificati dall’articolo 16, comma 1, del decreto legge n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011.

L'addizionale è ridotta progressivamente in base all'età del veicolo:

  • Dopo cinque anni dalla data di costruzione: ridotta al 60%
  • Dopo dieci anni dalla data di costruzione: ridotta al 30%
  • Dopo quindici anni dalla data di costruzione: ridotta al 15%
  • Dopo venti anni dalla data di costruzione: non è più dovuta

L’addizionale non è dovuta nei casi in cui il veicolo sia già esentato dalla tassa automobilistica, come nel caso dei veicoli ultratrentennali.

Agevolazioni per Disabili

Le normative italiane prevedono anche significative agevolazioni fiscali per le persone con disabilità, applicabili all'acquisto e alla gestione di veicoli, inclusa l'IPT. Tali agevolazioni sono disciplinate da diverse leggi, tra cui la Legge 388/2000 e la Legge 104/92.

Riconoscimento della Disabilità e Requisiti

Per accedere alle agevolazioni, è necessario il riconoscimento della gravità della disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge 104/92, attestato da un verbale della commissione medica competente. Le agevolazioni sono rivolte a persone con:

  • Disabilità motorie permanenti o patologie che riguardino gli arti inferiori o superiori.
  • Disabilità gravi con riconoscimento ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge 104/92.
  • Ciechi e sordomuti totali.

Le agevolazioni spettano al disabile stesso o alla persona cui il disabile è fiscalmente a carico, sia nel caso in cui il veicolo sia intestato al disabile, sia nel caso in cui sia utilizzato per l’accompagnamento del disabile. Il beneficio è riconosciuto per un solo veicolo.

Riduzione dell'IPT

Per i veicoli destinati al trasporto di persone con disabilità, è riconosciuta la riduzione dell’IPT al 25% dell'importo dovuto. Questa riduzione si applica a diverse categorie di veicoli, con specifiche limitazioni di cilindrata:

  • Benzina: fino a 2000 cc.
  • Diesel: fino a 2800 cc.

I veicoli ammessi includono autovetture, autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli per trasporto promiscuo, motocarrozzette, quadricicli a motore, e veicoli leggeri adattati.Per beneficiare della riduzione, l'interessato deve presentare la richiesta al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) allegando la documentazione necessaria, che include il verbale della commissione medica e, se necessario, la certificazione della grave e permanente limitazione delle capacità motorie o patologie che riguardino gli arti inferiori o superiori, oltre a una dichiarazione che attesti l'utilizzo del veicolo per il trasporto del disabile.

Altre Agevolazioni Fiscali

Oltre alla riduzione dell'IPT, le persone con disabilità possono beneficiare di altre agevolazioni fiscali:

  • IVA agevolata al 4% sull’acquisto di autovetture a benzina con cilindrata fino a 2000 cc. e diesel fino a 2800 cc.
  • Detrazione IRPEF del 19% sul costo di acquisto del veicolo (entro un limite di spesa) e per le spese di adattamento di veicoli (non adattati) già posseduti dal disabile.
  • Esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per veicoli con cilindrata massima di 2000 cc per alimentazione a benzina e 2800 cc per diesel.

È importante notare che l'IVA agevolata e la detrazione IRPEF non sono cumulabili, e in caso di cancellazione del veicolo dal PRA entro il quadriennio, il beneficio decade.

Infografica riassuntiva agevolazioni disabili

Limitazioni alla Circolazione dei Veicoli Storici

Negli ultimi anni, si è assistito a un crescente dibattito sulle limitazioni alla circolazione dei veicoli storici, spesso motivate da ragioni ambientali e di qualità dell'aria. Diverse amministrazioni comunali e regionali hanno introdotto provvedimenti restrittivi, generando ricorsi e sentenze da parte della giustizia amministrativa.

Un esempio significativo è la Sentenza TAR Campania, Sezione V - 20 novembre 2024, n. 6388, che ha dichiarato l'illegittimità di una delibera di giunta comunale che imponeva limitazioni al traffico per i veicoli di interesse storico o collezionistico. La sentenza ha riconosciuto che tali provvedimenti, sebbene motivati dalla tutela dell'ambiente e dal miglioramento della qualità dell'aria, possono essere sproporzionati o illegittimi se non tengono conto del carattere specifico e dell'uso limitato dei veicoli d'epoca.

Il Nuovo Codice della Strada stabilisce che i veicoli storici possono circolare, ma solo previo adempimento degli obblighi di legge riguardanti la RCA obbligatoria e la revisione periodica obbligatoria. Le limitazioni alla circolazione in Zone a Traffico Limitato (ZTL) o aree con restrizioni ambientali sono di competenza delle amministrazioni locali, che devono bilanciare le esigenze di tutela ambientale con la salvaguardia del patrimonio storico-culturale rappresentato dai veicoli d'epoca.

La Direzione Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (M.I.T.) ha emanato la circolare n. 2501/M360 del 4 dicembre 2000, fornendo indicazioni sull'applicazione dell'articolo 63, comma 4, della Legge 342/2000.

Per i Veicoli Storici, tutti quei mezzi meccanici ultratrentennali rientranti nelle categorie ciclomotori, motoveicoli ed autoveicoli di cui agli articoli 52, 53 e 54 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada), vige l'obbligo di sottoporre il veicolo a revisione periodica ai sensi dell'articolo 80, comma 3, del Codice della Strada.

È fondamentale che i proprietari di veicoli storici siano sempre aggiornati sulle normative locali e nazionali per evitare sanzioni e garantire la conformità alla legge. La tendenza attuale sembra orientarsi verso un riconoscimento della specificità dei veicoli storici, cercando soluzioni che permettano la loro conservazione e circolazione, pur nel rispetto delle esigenze ambientali.

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