Esportazione Veicoli: Un Percorso Tra Normative, Semplificazioni e Vecchie Criticità

L'esportazione di veicoli dall'Italia è un processo che nel corso degli anni ha visto l'introduzione e la modifica di diverse disposizioni normative, con l'obiettivo di semplificare le procedure, ma anche di rispondere a specifici interessi economici e di garantire la sicurezza stradale. Le dinamiche che regolano la radiazione definitiva per esportazione all'estero di un veicolo sono state oggetto di attenzione da parte del legislatore, generando dibattiti e richiedendo chiarimenti per facilitare gli operatori del settore e gli automobilisti.

La Normativa Precedente e le Sue Criticità

Fino a tempi relativamente recenti, la procedura per la radiazione definitiva di un veicolo destinato all'esportazione era legata a requisiti specifici riguardanti la sua condizione tecnica. Dal 1° gennaio 2020, con l'entrata in vigore di modifiche normative che hanno interessato il Codice della Strada, sono state introdotte nuove regole. In precedenza, infatti, occorreva preventivamente cancellare il veicolo dall'Archivio Nazionale dei Veicoli e dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA). Questa procedura era possibile solo a condizione che il veicolo fosse stato sottoposto a revisione, con esito positivo, in data non anteriore a sei mesi rispetto alla data in cui si chiedeva la cancellazione stessa.

Questa disposizione, sebbene mirasse a garantire un certo standard di sicurezza per i veicoli che lasciavano il territorio nazionale, presentava alcune criticità. La ratio sottesa alla norma era, in parte, quella di incentivare le demolizioni in Italia, disincentivando l'esportazione, una scelta spesso prediletta dagli automobilisti in quanto potenzialmente maggiormente redditizia. Infatti, in Italia, gli oneri della demolizione ricadono sull'automobilista, un termine che, sebbene improprio, definisce lo smontaggio del veicolo finalizzato alla rivendita dei componenti usati, un business non indifferente per i cosiddetti "sfasciacarrozze" e le officine autorizzate.

Il sistema di revisioni, tuttavia, dimostrò in diversi casi la sua inadeguatezza nel contesto dell'esportazione. I veicoli destinati all'estero, talvolta, superavano la revisione ministeriale anche in presenza di gravi irregolarità. Si sono verificati casi di auto fuse, gravemente incidentate o in generale non marcianti, che venivano condotte direttamente ai centri di controllo su bisarche. In queste circostanze, si procedeva a una "revisione fittizia regolare", dopodiché venivano preparati i documenti necessari e il veicolo veniva nuovamente caricato sulla bisarca, pronto per essere trasportato verso destinazioni europee, principalmente nell'Europa dell'Est.

Veicoli in attesa di esportazione

L'Introduzione di Semplificazioni e Nuove Regole

La complessità e le criticità del sistema precedente hanno portato a una revisione della normativa. Sebbene molti emendamenti relativi al codice della strada siano raggruppati in articoli specifici come il DL Semplificazione 76/2020 (ora Legge n.120 dell'11 Settembre 2020), una significativa novità positiva per il comparto revisioni e l'esportazione di veicoli si è trovata nell'articolo 29. Questo provvedimento, inserito inizialmente tra le disposizioni per favorire l'accesso delle persone con disabilità agli strumenti informatici e i permessi di circolazione, conteneva semplificazioni in materia di esportazione di veicoli.

Il punto focale della normativa riguardava l'obbligo di revisione regolare non antecedente ai sei mesi dalla data di richiesta di cancellazione dagli archivi nazionali del PRA. Questa imposizione era vista da molti come un provvedimento "al di fuori di ogni logica", soprattutto considerando il conflitto d'interessi economico che vedeva contrapposti i demolitori italiani e la filiera delle compravendite di veicoli. La normativa, nella sua formulazione iniziale, non aveva condotto al risultato prefissato di disincentivare l'export, ma aveva piuttosto evidenziato le lacune del sistema di controllo.

La principale obiezione sollevata dai commercianti di auto non era tanto l'impossibilità di continuare ad esportare veicoli, quanto piuttosto l'esborso economico aggiuntivo, pari a 66,88€ (tariffa della revisione ministeriale all'epoca), che gravava su ogni compravendita destinata all'estero. Dopo mesi di attività di lobbying da parte degli operatori del settore, il legislatore è intervenuto nuovamente per modificare e chiarire ulteriormente la procedura.

Diagramma di flusso semplificato per l'esportazione di veicoli

La Riformulazione dell'Articolo 103 del Codice della Strada

Un passaggio cruciale nella riformulazione delle regole per l'esportazione è avvenuto tramite modifiche all'articolo 103, comma 1, del Codice della Strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285). Le parole testuali introdotte dispongono che: "La cancellazione è disposta a condizione che il veicolo sia in regola con gli obblighi di revisione o sia stato sottoposto, nell’anno in cui ricorre l’obbligo della revisione, a visita e prova per l’accertamento dell’idoneità alla circolazione ai sensi dell’articolo 75, e che non sia pendente un provvedimento di revisione singola ai sensi dell’articolo 80, comma 7".

In sostanza, questa riformulazione ha stabilito che per procedere alla cancellazione di un veicolo ai fini dell'esportazione, non è più necessario che la revisione sia stata effettuata entro i sei mesi precedenti la richiesta. È sufficiente che il veicolo sia in regola con gli obblighi di revisione secondo i naturali termini di scadenza previsti dalla legge. In alternativa, è accettato che il veicolo sia stato sottoposto a visita e prova per l'accertamento dell'idoneità alla circolazione, come previsto dall'articolo 75 del Codice della Strada, nell'anno in cui ricorre l'obbligo di revisione. Inoltre, non deve essere pendente alcun provvedimento di revisione singola, come specificato dall'articolo 80, comma 7.

Questo cambiamento ha alleggerito significativamente l'onere burocratico e i costi per chi intende esportare un veicolo, allineando la procedura a una logica più pragmatica e meno restrittiva. La nuova norma riconosce la validità di una revisione effettuata secondo le scadenze ordinarie, senza imporre vincoli temporali così stringenti per la sola finalità dell'esportazione.

Implicazioni e Prospettive Future

L'evoluzione normativa sull'esportazione dei veicoli mette in luce una dinamica costante di adattamento tra le esigenze del mercato, le pressioni economiche e la necessità di garantire standard di sicurezza. La semplificazione introdotta mira a fluidificare le operazioni commerciali internazionali, riducendo gli ostacoli burocratici e i costi accessori per gli operatori.

Tuttavia, le criticità legate all'efficacia del sistema di revisione italiano, evidenziate in passato, rimangono un punto di riflessione. La capacità di garantire che i veicoli esportati siano effettivamente idonei alla circolazione, indipendentemente dalla loro destinazione finale, è un aspetto fondamentale per la sicurezza stradale e per l'immagine del sistema di controllo tecnico italiano.

Revisione auto: tutto quello che devi sapere per essere in regola! | Autofficina Piesse |

La filiera della compravendita di veicoli usati e il settore della demolizione continuano a essere settori dinamici, influenzati da normative in evoluzione e dalle fluttuazioni del mercato europeo. Le modifiche apportate all'articolo 103 del Codice della Strada rappresentano un passo verso una maggiore razionalizzazione delle procedure di esportazione, cercando un equilibrio tra la libera circolazione dei beni, gli interessi economici e la tutela della sicurezza pubblica. La vigilanza sull'effettiva conformità dei veicoli alle normative tecniche, anche dopo l'esportazione, rimane un tema cruciale per le autorità competenti.

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