La durata della prescrizione rappresenta un elemento centrale del diritto civile, poiché stabilisce i tempi entro cui un soggetto può esercitare un diritto prima che questo si estingua. In base all’articolo 2934 del codice civile, la prescrizione estingue il diritto quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge. A seconda dei casi, la durata varia sensibilmente: si va dalla prescrizione ordinaria decennale fino a quella annuale per taluni rapporti commerciali.
La legge ha distinto due forme di prescrizione: quella che di norma viene applicata è la prescrizione ordinaria, e si compie nel termine di dieci anni. Tuttavia, in particolari casi, espressamente individuati dalla legge, la prescrizione decorre in minor tempo, la cosiddetta prescrizione breve.

La Prescrizione Ordinaria: Durata e Ambito Applicativo
L’articolo 2946 del codice civile prevede che la prescrizione ordinaria ha una durata di dieci anni, e si applica a tutti i diritti per i quali non sia stabilita dalla legge una diversa durata. La prescrizione ordinaria, disciplinata dall’art. 2946 c.c., si compie dopo dieci anni e si verifica in tutti i casi in cui non vi siano contrarie disposizioni di legge. Si tratta, dunque, della regola generale che trova applicazione in via residuale, laddove non siano previste prescrizioni speciali o più brevi. Questa norma rappresenta un pilastro dell’ordinamento civilistico, assicurando certezza e stabilità ai rapporti giuridici mediante l’estinzione dei diritti non esercitati in un congruo lasso di tempo.
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Le Prescrizioni Brevi: Deroghe al Termine Ordinario
Il legislatore ha, infatti, previsto prescrizioni più brevi, che vengono disciplinate dagli artt. 2947 c.c. e seguenti. In deroga al termine ordinario decennale, la legge prevede termini prescrizionali più brevi per taluni diritti, spesso in ragione della loro specificità o della necessità di assicurare una rapida definizione delle controversie.
Risarcimento del Danno Extracontrattuale
Ai sensi dell’articolo 2947, primo comma, del codice civile, il diritto al risarcimento del danno da illecito extracontrattuale si prescrive in cinque anni. Questo termine si giustifica con l’esigenza di impedire che controversie legate a fatti illeciti possano rimanere pendenti per tempi indefiniti, generando incertezza. Il termine di prescrizione in parola inizia a decorrere dal verificarsi del fatto che ha causato il danno, a meno che non si tratti di ulteriori conseguenze dannose che non siano un semplice sviluppo o aggravamento del danno già insorto, ed a meno che non si tratti di illecito permanente (Cass., 2 aprile 2004, n. 6515).

Danni da Circolazione Stradale: Un Termine Ancora più Breve
Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni. Il secondo comma dell’articolo 2947 c.c. prevede un termine ancora più breve, pari a due anni, per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli di ogni specie. Tale previsione è volta a incentivare la tempestiva definizione delle responsabilità in ambito stradale. Questa prescrizione contempla tutte le ipotesi di danni prodotti dal fatto illecito di una persona che circola con un veicolo, senza che si debba avere riguardo ad altri elementi: è infatti sufficiente ad integrare l’ipotesi regolata dalla norma predetta che il danno tragga origine da un qualunque fatto illecito che sia strettamente connesso alla circolazione del veicolo (Cass., 16 aprile 1993, n. 4535).
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Prescrizione nei Casi di Reato: L'Eccezione alla Regola
Un’eccezione importante è contenuta nel terzo comma dell’articolo 2947 c.c., secondo cui, se il fatto dannoso costituisce reato, e per esso è previsto un termine di prescrizione penale più lungo, quest’ultimo si applica anche all’azione civile per il risarcimento del danno. In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile. Anche alla luce del fatto che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, si è affermato che l’inizio della prescrizione coincida, nel caso in cui il fatto illecito integri un reato perseguibile a querela, con la scadenza del termine utile per la presentazione della querela stessa, ossia quando diviene certa la improponibilità dell’azione penale (Cass., sez. un., 10 aprile 2002, n. 5121).
In caso di estinzione del reato per cause diverse dalla prescrizione o in caso di sentenza penale definitiva, il termine di prescrizione dell’azione civile torna a decorrere ex novo, per la durata stabilita dai primi due commi, a partire dalla data di estinzione del reato o dall’irrevocabilità della sentenza.

La Prescrizione per Prestazioni Periodiche e Rapporti Societari
L’articolo 2948 del codice civile prevede una prescrizione quinquennale per i diritti a prestazioni periodiche. Rientrano in questa categoria, ad esempio:
- le annualità delle rendite perpetue o vitalizie e il capitale nominale dei titoli di Stato emessi al portatore;
- le annualità delle pensioni alimentari;
- le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni;
- gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi;
- le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro, ex art. 2948 c.c.;
- i diritti che derivano dai rapporti sociali;
- l’azione di responsabilità che spetta ai creditori sociali verso gli amministratori, ex art. 2949 c.c.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 30546/2017, ha confermato tale orientamento. Inoltre, l’articolo 2949 del codice civile disciplina la prescrizione dei diritti derivanti da rapporti societari, fissandola anch’essa in cinque anni. Rientrano in tale ambito, ad esempio, i diritti dell’associato nei confronti della società.
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Termini Brevi nei Rapporti Commerciali e nei Contratti di Assicurazione
I rapporti commerciali sono caratterizzati da una prescrizione ancora più breve. Si prescrivono invece nel breve termine di un anno:
- il diritto del mediatore al pagamento della provvigione, ex art. 2950 c.c.;
- i diritti derivanti dal contratto di spedizione e dal contratto di trasporto; in questo caso, il termine decorre dall’arrivo a destinazione della persona o, in caso di sinistro, dal giorno di questo, ovvero dal giorno in cui è avvenuta o sarebbe dovuta avvenire la riconsegna della cosa al luogo di destinazione;
- i diritti verso gli esercenti pubblici servizi di linea, ex art. 2951 c.c.
In base agli articoli 2950 e 2951 del codice civile, la prescrizione è annuale per i diritti derivanti da contratti quali mediazione, spedizione e trasporto.
Prescrizione nei Contratti di Assicurazione
In materia di assicurazioni il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. L’articolo 2952 c.c. distingue tra diverse tipologie di diritti derivanti dal contratto di assicurazione:
- Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze (art. 2952, comma 1, c.c.).
- Gli altri diritti derivanti dal contratto (es. richiesta indennizzo) si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto (art. 2952, comma 2, c.c.).
Nell’assicurazione della responsabilità civile il termine di prescrizione dei diritti decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso contro di questo l’azione. La comunicazione all’assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell’azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto (art. 2952 c.c.). Fa eccezione il contratto di assicurazione sulla vita, i cui diritti si prescrivono in dieci anni, come precisato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 14420/2016.

L'Effetto del Giudicato sulla Durata della Prescrizione
Occorre evidenziare che i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono comunque con il decorso di dieci anni dalla sentenza (art. 2953 c.c.). Ad esempio, l’obbligazione risarcitoria scaturente dall’illecito civile, normalmente soggetta alla prescrizione breve ex art. 2947 c.c., per effetto di una pronuncia di condanna al risarcimento del danno diventa soggetta alla prescrizione decennale (Cass., 13 dicembre 2002, n. 17822).
È fondamentale rilevare che, quando un diritto soggetto a prescrizione breve è stato fatto valere in giudizio e sia intervenuta una sentenza passata in giudicato (art. 324 c.p.c.), l’azione esecutiva basata su tale sentenza - la cosiddetta actio iudicati - è soggetta alla prescrizione ordinaria di dieci anni (art. 2953 c.c.). Secondo la Corte di Cassazione (Cass. 26 gennaio 2017, n. 2003), la pronuncia giudiziale produce l’effetto di sostituire il diritto originario con un nuovo diritto, scaturente dal giudicato. Per questo motivo, il legislatore non ritiene più applicabili le motivazioni che avevano giustificato una prescrizione abbreviata per il diritto iniziale.

La Prescrizione dei Diritti Reali su Cosa Altrui
Per alcune categorie di diritti, la legge prevede una durata prescrizionale più lunga. In particolare, i diritti reali su cosa altrui si estinguono con il decorso di venti anni, come previsto dall’articolo 1158 del codice civile, in armonia con i termini previsti per l’usucapione. Tale disciplina è ribadita da varie disposizioni (artt. 954, 970, 1014, 1026, 1073 c.c.), che regolano singole fattispecie in materia di servitù, usufrutto, uso, abitazione e altri diritti reali. Il termine ventennale riflette la natura particolarmente solida di tali diritti, che incidono direttamente su beni immobili o mobili, giustificando una maggiore tolleranza temporale per il loro esercizio.
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La Prescrizione per le Pretese Tributarie ed Extra-tributarie
La Suprema Corte, con la sentenza n. 11814 del 18 giugno 2020, ha precisato quale sia il principio da seguire in riferimento al termine di prescrizione da applicare per le pretese tributarie ed extra-tributarie. Per la Cassazione si deve sempre tener in considerazione la natura del credito vantato per stabilire il termine di prescrizione. In primo grado la CTP dava ragione alla società contribuente perché il Riscossore depositava tardivamente la documentazione relativa alla notifica delle sottostanti cartelle (art. 32 D.Lgs. n. 546/1992). Inoltre, la CTR aveva affermato che per i tributi erariali si doveva applicare la prescrizione ordinaria dell’art. 2946 c.c. e non la prescrizione quinquennale dell’art. 2948 n. 4 c.c.
La Corte ha ribadito che “Ciò comporta che debba farsi riferimento alla disciplina sostanziale, in tema di prescrizione, propria di ciascun tributo, trovando applicazione, ove non disposto diversamente dalla legge, il termine ordinario decennale di cui all’art. 2946 cod. civ.. Nell’individuare in detto termine quello di prescrizione dei tributi erariali la sentenza impugnata si è allineata alla costante giurisprudenza di questa Corte in materia (…), essendosi osservato che ai crediti afferenti ai tributi erariali, in mancanza di espressa diversa disposizione di legge, non può applicarsi la prescrizione breve di cinque anni prevista dall’art. 2948 cod. civ. per le prestazioni periodiche“ (Cass. n. 23397/2016).
In sintesi, per stabilire il termine di prescrizione in materia tributaria ed extra-tributaria, è necessario seguire un processo logico:
- Individuare la natura del credito vantato.
- Verificare l'esistenza di norme specifiche che individuano il termine prescrizionale per la tipologia di credito (ad esempio: per contributi si veda art. 9 ed art. 10 Legge 335/1995; Contravvenzioni al codice della strada art. 28 Legge n. 689/1981; per la tassa automobilistica si veda art. 5, comma 51, D.L. n. 953/1982; per le Sanzioni tributarie art. 20 D.Lgs. n. 472/1997).
- In assenza di una norma specifica che stabilisca il termine di prescrizione, si applica la normativa generale del codice civile: artt. 2946 c.c. e seguenti.
- Per i tributi Nazionali (IVA, IRPEF, IRES) non si applica la normativa dell’art. 2948 n. 4 c.c. perché tali tributi “non possono, infatti, qualificarsi come prestazioni periodiche, in quanto il loro ammontare deriva, anno per anno, da elementi riferibili a ciascun anno d’imposta in relazione alla sussistenza dei presupposti impositivi” (Cass. n. 11814/2020).
