Confisca del Veicolo: Normativa e Articoli Rilevanti nel Codice della Strada

La confisca del veicolo rappresenta una delle sanzioni accessorie più severe previste dal Codice della Strada (C.d.S.) e da altre normative, mirata a colpire il bene stesso utilizzato per commettere un'infrazione o un reato. La sua applicazione è strettamente regolamentata da specifici articoli, con l'obiettivo di garantire la tutela dell'interesse pubblico e la sicurezza della circolazione stradale. Comprendere la normativa sulla confisca del veicolo e gli articoli che la disciplinano è fondamentale per tutti i soggetti coinvolti, dai conducenti agli organi accertatori.

Segnaletica stradale con divieto di circolazione e simbolo di veicolo confiscato

Il Sistema Sanzionatorio Amministrativo e le Misure Accessorie

Il sistema sanzionatorio amministrativo italiano, con la Legge 689/1981 come cornice normativa fondamentale, persegue il duplice scopo di ridimensionare l'area del penalmente rilevante (depenalizzazione) e di fornire un retroterra legislativo generale alla potestà sanzionatoria amministrativa. Le sanzioni possono essere pecuniarie, personali o reali. Le sanzioni reali, come la confisca, consistono in provvedimenti duraturi, sfavorevoli e ablatori, soggetti ai principi di tipicità provvedimentale e di legalità procedimentale, all’obbligo di motivazione e alla necessaria conoscibilità.

Il Codice della Strada, Decreto Legislativo 285/1992, introduce un circuito sanzionatorio che, in parte, deroga alla Legge 689/1981. Accanto alla sanzione pecuniaria principale, prevede molteplici misure accessorie che operano ipso iure, distinguendosi tra quelle afferenti ad attività (artt. 211 e 212 C.d.S.), ai documenti di circolazione (artt. 216 e ss. C.d.S.) e al veicolo (artt. 213 e ss. C.d.S.). Tra queste ultime, le più rilevanti sono la rimozione/blocco (art. 215 C.d.S.), il fermo amministrativo (art. 214 C.d.S.) e la confisca.

La Natura della Confisca Amministrativa

La confisca, in questo contesto, è intesa come un provvedimento sanzionatorio ablatorio che porta all’acquisizione in via autoritativa del bene al patrimonio pubblico. A differenza del sequestro, che ha una natura cautelare, la confisca è una misura definitiva. L'ordinamento, con questo potere cautelare, risolve il conflitto del privato dando temporaneamente prevalenza agli interessi pubblici e sacrificando quelli del cittadino. La confisca amministrativa non persegue altro obiettivo che quello di retribuire l’illecito perpetrato, non certo di reintegrare l’interesse leso, come dimostrato peraltro dalla pacifica confiscabilità persino di beni non intrinsecamente pericolosi. Affinché l’ablazione abbia successo e per evitare che il mezzo rimanga nella materiale disponibilità del trasgressore, in ogni caso in cui il codice prescrive la punizione della confisca, l’organo accertatore provvede a sequestrarlo (art. 213, comma 1, C.d.S.). In questa veste, lo strumento del sequestro assume dei chiari connotati cautelari, allontanandosi dall’archetipo penalistico, in quanto non è proteso a garantire la conservazione delle prove né tantomeno ad evitare che l’illecito sia portato ad ulteriori conseguenze. Semmai, si avvicina al modello del sequestro conservativo di diritto civile, avente per l’appunto finalità di assicurare la soddisfazione del credito tramite il blocco giuridico di una porzione del patrimonio del debitore.

Sequestro Amministrativo: Misura Cautelare Propedeutica

Il sequestro amministrativo del veicolo è disciplinato dall'art. 213 C.d.S. ed è una misura cautelare con la quale si sottrae la disponibilità del bene all'avente diritto e lo si pone a disposizione dell'Autorità amministrativa per i provvedimenti di propria competenza, come appunto la confisca amministrativa. L'art. 213, comma 1, del C.d.S. stabilisce che, in tutti i casi in cui il codice prevede la confisca amministrativa di un veicolo, l'organo di polizia che accerta la violazione provvede al sequestro del veicolo. Il veicolo sequestrato viene affidato in custodia al proprietario o, in sua assenza, al conducente o ad altro soggetto obbligato in solido, con l'obbligo di depositarlo in un luogo di cui abbia la disponibilità o di custodirlo, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale. Il documento di circolazione è trattenuto presso l'ufficio dell'organo di polizia che ha accertato la violazione. Il veicolo deve recare segnalazione visibile dello stato di sequestro, con menzione nel verbale di contestazione della violazione.

Se il proprietario o il conducente rifiutano o omettono di trasportare o custodire il veicolo, si applica una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.814 a euro 7.261, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. In caso di rifiuto o incapacità di assumere la custodia, l'organo di polizia dispone l'immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all'articolo 214-bis C.d.S. (custode-acquirente). Il veicolo è trasferito in proprietà a tale soggetto, senza oneri per l'erario, se l'avente diritto non ne assume la custodia entro cinque giorni dalla comunicazione, pagando gli oneri di recupero e trasporto.

FERMO SEQUESTRO E CONFISCA

Fermo Amministrativo: Una Sanzione Accessoria con Durata Predeterminata

Il fermo amministrativo del veicolo è disciplinato dall'art. 214 C.d.S. ed è una sanzione accessoria con la quale si sottrae la disponibilità del bene all'avente diritto. A differenza del sequestro, che è cautelare, il fermo è una sanzione vera e propria, la cui durata è prevista dalla norma di legge che lo stabilisce. Nelle ipotesi in cui il codice della strada prevede la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, l'organo di polizia provvede a far ricoverare il medesimo in apposito luogo di custodia. Anche in questo caso, il veicolo è affidato in custodia al proprietario, al conducente o a persona delegata, con l'obbligo di custodirlo a proprie spese in un luogo non soggetto a pubblico passaggio. Se i soggetti obbligati si rifiutano di assumere la custodia, si applicano le stesse sanzioni previste per il rifiuto del sequestro. La circolazione abusiva con un veicolo sottoposto a fermo amministrativo comporta una sanzione amministrativa da euro 1.988 a euro 7.953 e la confisca del veicolo.

Casi di Sequestro e Fermo Amministrativo

Le violazioni che possono comportare il sequestro o il fermo amministrativo del veicolo sono numerose e di diversa natura:

Sequestro o fermo amministrativo in conseguenza di violazioni amministrative (artt. 213 e 214 C.d.S.):

  • Circolazione con veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta di circolazione (art. 93 C.d.S.).
  • Fabbricazione, produzione, commercializzazione o vendita di ciclomotori che sviluppino una velocità superiore a quella prevista dall'art. 52 C.d.S. (45 km/h) oppure con un ciclomotore per il quale non è stato rilasciato il certificato di circolazione (art. 97, commi 5 e 7, C.d.S.).
  • Esercitazione alla guida senza avere accanto, in funzione di istruttore, una persona provvista di patente di guida valida (art. 122, comma 8, C.d.S.).
  • Circolazione con ciclomotore o motociclo in violazione delle norme comportamentali previste (art. 170 C.d.S.).
  • Circolazione con veicolo sprovvisto di idonea copertura assicurativa (art. 193 C.d.S.).
  • Circolazione con veicolo sottoposto a fermo amministrativo (art. 214, comma 8, C.d.S.).
  • Circolazione con patente ritirata o sospesa (artt. 216 e 218 C.d.S.).
  • Circolazione in violazione della normativa in materia di trasporto cose (artt. 26 e 46 della legge n. 298/1974 s.m.i.).

Sequestro o fermo amministrativo in conseguenza di violazioni aventi natura penale (art. 224-ter C.d.S.):

  • Divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore (es. art. 9-bis C.d.S.).
  • Guida senza patente o con patente revocata (art. 116, commi 15 e 17, C.d.S.).
  • Guida sotto l'effetto di alcool (art. 186 C.d.S.).
  • Guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti (art. 187 C.d.S.).

Tabella riassuntiva delle principali violazioni che portano a sequestro o fermo amministrativo

Confisca Obbligatoria del Veicolo

La confisca del veicolo è disposta obbligatoriamente in diverse ipotesi, a volte come sanzione principale, altre come sanzione accessoria a violazioni più gravi o a reiterazioni.

Articolo 193 C.d.S. - Circolazione senza copertura assicurativa:L'articolo 193 C.d.S. è uno dei più rilevanti in materia. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi. Il proprietario ha l'onere di verificare che il veicolo stesso non sia posto in circolazione senza la copertura assicurativa, anche quando è nella legittima disponibilità di altra persona. Chiunque circola senza la copertura dell'assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 866 ad euro 3.464. La sanzione è ridotta alla metà se l'assicurazione è resa operante nei quindici giorni successivi al termine o se l'interessato provvede alla demolizione e radiazione del veicolo entro trenta giorni dalla contestazione, previa autorizzazione dell'organo accertatore. In quest'ultimo caso, l'interessato ha la disponibilità del veicolo e dei documenti esclusivamente per le operazioni di demolizione e radiazione, previo versamento di una cauzione pari all'importo della sanzione minima edittale.

L'art. 193, comma 2-bis, prevede che, quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 2 per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a due mesi. In questi casi, il veicolo con il quale è stata commessa la violazione non è immediatamente restituito ma è sottoposto al fermo amministrativo per quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno del pagamento della sanzione prevista e del premio di assicurazione per almeno sei mesi.

L'art. 193, comma 4-bis, stabilisce che, salvo che debba essere disposta confisca ai sensi dell'articolo 240 del codice penale, è sempre disposta la confisca amministrativa del veicolo intestato al conducente sprovvisto di copertura assicurativa quando sia fatto circolare con documenti assicurativi falsi o contraffatti. Nei confronti di colui che abbia falsificato o contraffatto i documenti assicurativi è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno.

Altri casi di confisca obbligatoria:

  • Circolazione con veicolo non immatricolato (art. 93, comma 7, C.d.S.).
  • Circolazione con ciclomotore alterato (art. 97, commi 5 e 7, C.d.S.).
  • Reiterazione/recidiva delle violazioni a cui consegue il fermo amministrativo, ad esempio:
    • Circolazione con targa non propria o contraffatta (art. 100, commi 11 e 12, C.d.S.).
    • Guida senza patente (art. 116, comma 15, C.d.S.) - Si precisa che la violazione dell'art. 116, commi 15 e 17 C.d.S., precedentemente penale, è stata depenalizzata con D. Lgs. 15.01.2016, nn. 7 e 8, e ora è prevista solo una sanzione pecuniaria. Tuttavia, la confisca permane in specifici casi di recidiva.
    • Guida con carta di circolazione o patente ritirata (art. 216 C.d.S.).
    • Guida con patente sospesa (art. 218, comma 6, C.d.S.).

La confisca è sempre disposta del veicolo in tutti i casi in cui questo sia stato adoperato per commettere un reato, diverso da quelli previsti nel presente codice, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenne (art. 213, comma 4, C.d.S.).

Gestione dei Veicoli Sequestrati e Confiscati: Il Ruolo del Custode-Acquirente

La primigenia disciplina normativa dei veicoli sequestrati, a tutt’oggi in vigore in funzione residuale, si deve al D.P.R. 571/1982, che regolamenta la gestione dei beni mobili sequestrati in via amministrativa. Gli articoli 8 e seguenti sono dedicati agli autoveicoli sequestrati. È compito del prefetto territorialmente competente procedere ad una ricognizione degli operatori che possono ricoprire l'incarico di custode ad hoc, su base annuale.

Negli anni, a causa della lentezza delle procedure e della carenza di risorse, il sistema congegnato dal D.P.R. 571/1982 ha portato a un considerevole aumento dei veicoli depositati presso custodi privati, con corrispondente lievitazione degli oneri finanziari. Questa situazione ha generato l'introduzione di nuovi sistemi di gestione.

Con l’art. 214-bis del Codice della Strada, il legislatore ha previsto un nuovo sistema di gestione ordinaria dei veicoli sequestrati, incentrato sulla figura del custode-acquirente, selezionato tramite gara pubblica. Questo soggetto assume la custodia dei veicoli e, in caso di mancato ritiro da parte dell'avente diritto entro i termini previsti, ne acquisisce la proprietà.

Il veicolo sequestrato o sottoposto a fermo viene generalmente affidato al proprietario o conducente o obbligato in solido, che ha l'obbligo di depositare e custodire il veicolo in luogo non soggetto a pubblico passaggio e di provvedere a proprie spese al trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale. Solo nel caso in cui i soggetti obbligati si rifiutino o non abbiano i requisiti per assumerne la custodia, il veicolo viene affidato al deposito giudiziario incaricato della custodia (c.d. custode-acquirente).

Contestualmente al sequestro o al fermo, l'organo accertatore avvisa il proprietario e il trasgressore che, decorsi dieci giorni, la mancata assunzione della custodia del veicolo determinerà l'immediato trasferimento in proprietà al custode-acquirente (art. 213 C.d.S., comma 2-quater). Per i ciclomotori o i motocicli si applica la disciplina di cui all'art. 213, comma 2-quinquies e art. 214, comma 1-ter C.d.S.: in tali casi il predetto termine di 10 giorni per il ritiro del veicolo decorre una volta scaduti i primi trenta giorni di custodia presso il c.d. custode-acquirente.

Le spese di recupero, trasporto e custodia del veicolo sono anticipate al custode dall'Autorità Amministrativa che successivamente provvede al recupero delle stesse tramite ingiunzione di pagamento nei confronti del trasgressore e dell'obbligato in solido.

Strumenti di Tutela e Ricorsi

Contro i verbali di accertamento di violazioni amministrative e i provvedimenti di sequestro o fermo amministrativo sono previsti diversi strumenti di tutela:

  • Ricorso al Prefetto (art. 203 C.d.S.): È ammesso ricorso al Prefetto/Ufficio Territoriale del Governo entro 60 giorni dalla contestazione o notifica del verbale di sequestro o fermo amministrativo. Il ricorso deve essere presentato dal trasgressore o da altri soggetti indicati nell'art. 196 C.d.S. Se il ricorso è accolto, l'accertamento della violazione è dichiarato infondato, l'ordinanza prefettizia estingue la sanzione accessoria e comporta la restituzione del veicolo all'avente diritto.
  • Opposizione al Giudice di Pace (art. 205 C.d.S.): Entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione del Prefetto (in caso di rigetto del ricorso prefettizio) o, in alternativa al ricorso al Prefetto, direttamente contro il verbale di accertamento, è possibile proporre opposizione al Giudice di Pace.
  • Dissequestro per rottamazione: Nell'ipotesi in cui il sequestro consegua a reato, il proprietario del veicolo può richiederne il dissequestro ai soli fini della radiazione per rottamazione qualora il veicolo risulti gravemente incidentato o immatricolato da oltre 10 anni. Questa possibilità sussiste sia nel caso in cui il veicolo sequestrato sia affidato in custodia all'interessato sia nel caso in cui il veicolo sia affidato al custode-acquirente.
  • Dissequestro in caso di reato: In caso di sequestro amministrativo a seguito di violazioni del C.d.S. aventi rilevanza penale (come la guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti), il dissequestro del veicolo potrà avvenire solo in caso di assoluzione o estinzione del reato pronunciata dall'Autorità Giudiziaria competente.
  • Rateizzazione della sanzione: La normativa vigente (art. 202-bis C.d.S.) ammette la rateizzazione della sanzione a beneficio di soggetti che versino in condizioni di disagio economico, a condizione che l'importo complessivo delle sanzioni indicate nello stesso verbale sia superiore a 200 euro.

Diagramma di flusso del processo di ricorso e dissequestro

Adempimenti in Caso di Sequestro per Mancanza di Assicurazione (Art. 193 C.d.S.)

In caso di sequestro operato ai sensi dell'art. 193 C.d.S., l'interessato ha diverse opzioni:

  1. Pagamento della sanzione e rinnovo dell'assicurazione:

    • Pagamento della sanzione indicata dal verbale di contestazione (sanzione in misura ridotta).
    • Se il rinnovo della polizza assicurativa viene effettuato entro trenta giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta ad un quarto.
    • Importante: Il pagamento con la riduzione del 30% ha effetto estintivo dell'obbligazione pecuniaria solo nel caso in cui, entro il termine di 60 giorni, il trasgressore dimostri di aver stipulato una valida polizza assicurativa. In caso contrario, poiché il veicolo è oggetto di confisca amministrativa, la sanzione pagata con la riduzione non ha effetto sull'estinzione dell'obbligo di pagamento della sanzione pecuniaria. In tale ipotesi, la somma pagata è trattenuta a titolo di acconto. Per ottenere il dissequestro, è necessario pagare la sanzione in misura ridotta (entro 60 giorni dalla contestazione/notifica, con la riduzione del 30% se il pagamento avviene entro 5 giorni) e stipulare una polizza assicurativa valida per almeno sei mesi.
  2. Rottamazione del veicolo:

    • Se l'interessato decide di rottamare il veicolo sequestrato, dovrà farne richiesta al comando che ha riscontrato l'infrazione entro trenta giorni dalla data della contestazione della violazione.
    • Per rottamare il veicolo, dovrà versare una cauzione pari all'importo indicato sul verbale. Ad avvenuta dimostrazione della demolizione certificata a norma di legge, l'organo accertatore restituirà i tre quarti della cauzione e tratterrà solamente un quarto, a titolo di definizione del verbale.
    • N.B.: Le spese di rottamazione e di custodia sono addebitate all'interessato.
  3. Ricorso al Prefetto:

    • Come sopra descritto, è possibile presentare ricorso al Prefetto. In caso di accoglimento del ricorso, viene disposta l'archiviazione del verbale ed il conseguente dissequestro del veicolo.

Qualora nei termini previsti il proprietario o uno dei soggetti indicati nell'art. 196 C.d.S. non si avvalga delle suddette possibilità ovvero non proponga ricorso, il verbale di contestazione costituirà titolo esecutivo ai sensi dell'art. 203, comma 3, C.d.S., ed il veicolo verrà confiscato ai sensi dell'art. 193 C.d.S.

FERMO SEQUESTRO E CONFISCA

Costi di Recupero, Trasporto e Custodia

Le spese connesse al recupero, trasporto e custodia dei veicoli sottoposti a sequestro, fermo o confisca sono a carico dell'avente diritto. Tali costi sono stabiliti in base a tabelle tariffarie e possono variare a seconda della massa complessiva del veicolo, dell'orario (diurno, notturno, festivo) e delle operazioni connesse.

Ad esempio, per veicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate, il diritto di chiamata può variare da € 11,61 (diurno) a € 15,08 (notturno o festivo), e le operazioni connesse al carico e scarico da € 17,40 (diurno) a € 22,62 (notturno o festivo). Per veicoli di massa complessiva oltre 1,5 tonnellate e fino a 3,5 tonnellate, i costi sono superiori. È importante essere consapevoli di questi oneri, poiché possono sommarsi rapidamente, soprattutto in caso di prolungata custodia.

tags: #articoli #confisca #veicolo