Assicurazione Veicoli Targa Prova: Guida Completa alla Normativa e all'Utilizzo

La targa di prova è un elemento fondamentale per la circolazione di veicoli non immatricolati o per specifiche esigenze legate a test, dimostrazioni o trasferimenti. Negli ultimi anni, la disciplina relativa all'assicurazione dei veicoli con targa prova ha subito importanti modifiche, in particolare con l'introduzione del Decreto Infrastrutture (D.L. n. 121 del 10 settembre 2021), che ha ampliato il suo campo di applicazione anche ai veicoli già immatricolati. Comprendere appieno le normative che regolano l'utilizzo e l'assicurazione della targa prova è essenziale per operatori del settore, concessionari, officine e tutti coloro che ne fanno uso, al fine di evitare sanzioni e garantire la copertura assicurativa necessaria.

Targa prova con lettera P

Cos'è la Targa di Prova e Quando Utilizzarla

La targa di prova è un mezzo di identificazione che sostituisce temporaneamente la targa ordinaria in occasioni specifiche di utilizzo o di spostamento del veicolo. Questo oggetto, importantissimo, permette la circolazione di veicoli non immatricolati, ma solo in particolari casi. Oggi, a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n. 121 del 10 settembre 2021, l'applicazione della targa prova è stata estesa anche ai veicoli già immatricolati, come i veicoli aziendali fermi in rimessaggi e privi di assicurazione.

La targa prova è molto simile a una targa normale, ma presenta alcune differenze distintive. È strutturata con due caratteri alfanumerici, la lettera “P” e altri cinque caratteri alfanumerici. Il suo fondo è bianco e viene situata nella parte posteriore dell’auto. Un esempio di targa prova è: AB P 01234.

Le situazioni in cui viene utilizzata la targa di prova sono specificamente definite:

  • Prova o verifica sperimentale: per testare nuove componenti o sistemi.
  • Montaggio o dimostrazioni: per veicoli in fase di allestimento o presentazioni a potenziali acquirenti.
  • Questioni legate alla vendita: per permettere a un potenziale acquirente di provare il veicolo.
  • Trasferimenti: per spostare veicoli non immatricolati o per trasferimenti tra sedi aziendali.

Finalità della Circolazione di Prova

L'utilizzo della targa prova è strettamente connesso a esigenze di prove tecniche, sperimentali e costruttive, dimostrazioni, trasferimenti, ragioni di vendita e di allestimento. Ai sensi dell'art. 1 del D.p.r. 474/2001, i veicoli che circolano su strada per tali esigenze non devono essere muniti della carta di circolazione di cui agli articoli 93, 110 e 114 del codice della strada, ma devono essere provvisti di un'autorizzazione per la circolazione di prova. Il D.L. n. 121/2021, convertito con modificazioni nella legge n. 156/2021, ha ampliato la casistica per l’uso della targa di prova, non vincolando più alle sole “ragioni di vendita ed allestimento” le dimostrazioni o trasferimenti di veicoli.

Autorizzazione targa prova

Chi può richiedere e utilizzare la Targa di Prova

Non tutti possono circolare con la targa di prova. L'autorizzazione alla circolazione di prova è rilasciata tassativamente e senza possibilità di deroghe a categorie specifiche di operatori professionali. Tra queste figurano:

  • Fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi: e i loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita.
  • Commercianti autorizzati di tali veicoli: indipendentemente dal rapporto con le fabbriche costruttrici e dalle modalità di esercizio dell'attività, essendo ammessa anche la vendita "on line".
  • Aziende che esercitano attività di trasferimento su strada di veicoli non ancora immatricolati: da o verso aree di stoccaggio e per tragitti non superiori a 100 km.
  • Istituti universitari ed enti pubblici e privati di ricerca: che conducono sperimentazioni sui veicoli.
  • Fabbriche costruttrici di carrozzerie e di pneumatici.
  • Fabbriche costruttrici di sistemi o dispositivi d'equipaggiamento di veicoli a motore e rimorchi: qualora l'applicazione di tali sistemi o dispositivi costituisca motivo d'aggiornamento della carta di circolazione (art. 236 regolamento c.d.s.), e i loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita.
  • Commercianti autorizzati di veicoli allestiti con tali sistemi o di dispositivi d'equipaggiamento: indipendentemente dal rapporto con le fabbriche costruttrici e dalle modalità di esercizio dell'attività, essendo ammessa anche la vendita "on line".
  • Esercenti officine d'autoriparazione e di trasformazione, anche per proprio conto.

È fondamentale ricordare che nessun privato può avanzare la richiesta di targa prova. Il titolare dell’autorizzazione è chi porta avanti la richiesta - per esempio il proprietario di un’officina meccanica o di una concessionaria - che è anche la sola persona autorizzata alla guida, salvo delega ufficiale a terzi come ad esempio un dipendente. A bordo del mezzo dovrà essere sempre presente il titolare del documento o una persona terza, provvista di delega, che abbia con questi un rapporto di collaborazione funzionale (che dovrà essere provata da una documentazione idonea).

Targa Prova

Rilascio e Rinnovo dell'Autorizzazione e della Targa di Prova

L'autorizzazione per la circolazione di prova è costituita da un documento su carta intestata del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a stampa meccanizzata e ha validità annuale. Non sussistono limitazioni in ordine al numero delle autorizzazioni rilasciabili in capo ad un medesimo soggetto, come chiarito con circolari 478/2002 e 4699/2004. Tuttavia, il D.L. n. 121/2021 convertito, con modificazioni, nella legge n. 156/2021 ha previsto un aggiornamento del d.p.r. 474/2001 anche al fine di stabilire le condizioni e il numero massimo di autorizzazioni alla circolazione di prova rilasciabili ad ogni titolare in ragione del tipo di attività esercitata e del numero di addetti.

Per ottenere l'autorizzazione per la circolazione di prova, gli interessati devono presentare apposita domanda all'Ufficio della Motorizzazione della provincia in cui è ubicata la sede principale o la sede secondaria dell'impresa richiedente, ovvero ad uno studio di consulenza che abbia ottenuto la prescritta abilitazione. I passi da seguire includono:

  1. Certificazione di iscrizione al Registro delle Imprese: che autorizza l'azienda che richiede la targa ad utilizzarla, o un'autocertificazione che attesti il numero REA (Repertorio Economico Amministrativo) e la registrazione alla Camera di Commercio.
  2. Pagamento delle quote: il totale è di circa 60 euro, suddiviso in tre rate diverse: il primo di 10,20€ valido per la richiesta, il secondo di 32€ e il terzo di 18,37€. I bollettini sono forniti dalla Motorizzazione o dall’ACI.
  3. Presentazione della domanda: allegare le certificazioni e le ricevute di pagamento alla domanda per richiedere l’autorizzazione (modello TT2119) e presentarla alla Motorizzazione della provincia in cui si trova l’azienda.
  4. Attesa dell'autorizzazione: attendere l’autorizzazione della pratica per ricevere l’autorizzazione e la targa prova in versione cartacea.

L'autorizzazione alla circolazione di prova ha una validità di un anno e deve essere rinnovata, previa verifica della permanenza dei requisiti necessari. Il rinnovo è subordinato alla presentazione degli stessi documenti previsti per il rilascio e alla restituzione della vecchia autorizzazione. Tutte le targhe prova rilasciate dall’1 di gennaio al 30 novembre devono essere rinnovate entro il 31/12 dell’anno in corso.

Caratteristiche della Targa di Prova

Ai sensi dell’art. 2, comma 1, d.p.r. 474/2001, il veicolo in circolazione di prova munito di autorizzazione, espone posteriormente una targa recante una sequenza di caratteri alfanumerici corrispondente al numero dell’autorizzazione. Per gli autotreni o autoarticolati, la targa è applicata posteriormente al veicolo rimorchiato. Il d.p.r. 474/2001 prevede una sola tipologia di targa per tutti i tipi di veicoli. La targa, di dimensioni mm. 185x185, è composta, nell'ordine, da due caratteri alfanumerici, dalla lettera "P" e da cinque caratteri alfanumerici. Il fondo della targa è bianco. Il colore dei caratteri e della lettera "P" è nero. La targa è trasferibile da veicolo a veicolo, unitamente alla autorizzazione per la circolazione di prova.

Assicurazione della Targa di Prova e Responsabilità Civile

L’obbligo di RC auto è valido anche per i veicoli con targa prova, come previsto dall’art. 122 del Codice delle Assicurazioni. L’assicurazione targa prova ha cambiato pelle in conseguenza all’approvazione del Decreto Infrastrutture (D.L. n. 121 10/09/2021). Dopo l’entrata in vigore della nuova Legge, l’applicazione della targa prova è stata estesa anche ai veicoli già immatricolati.

La polizza assicurativa RC Auto deve essere stipulata dal titolare dell’autorizzazione della targa di prova (e non dal proprietario del veicolo, come di solito avviene). Questo significa che l'assicurazione è legata alla targa e non al veicolo specifico. Ai sensi dell’art. 6 del regolamento ISVAP n. 13 del 06/02/2008, il certificato di assicurazione relativo ai veicoli che circolano a scopo di prova tecnica o di dimostrazione per la vendita contiene i dati della targa di prova. L’art. 10 del medesimo regolamento dà facoltà alle imprese di assicurazione di stipulare assicurazioni provvisorie, a particolari condizioni di polizza e di tariffa, di durata non superiore a cinque giorni e non prorogabile, per i veicoli usati posti in circolazione da commercianti ai fini della vendita, per prova, collaudo o dimostrazione.

In caso di circolazione con targa prova valida, l'assicuratore dell'autorizzazione alla circolazione di prova risponde dei danni cagionati dal veicolo in circolazione di prova, anche se munito della carta o del certificato di circolazione. Questa disposizione è stata chiarita con la legge di conversione del d.l. 121/2021, risolvendo una lunga querelle interpretativa. Prima di tale intervento legislativo, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17655/2020, aveva rilevato la non legittimità dell’utilizzo della targa prova sui veicoli immatricolati e aveva stabilito che, in presenza della Carta di circolazione, era valida solo la RC dell’auto, non essendo l’assicurazione della targa prova sufficiente a coprire eventuali danni provocati a terzi. Con la nuova normativa, invece, è l'assicuratore dell'autorizzazione alla circolazione di prova a farsi carico degli eventuali danni.

Circolazione con Targa Prova Scaduta o Non Valida

La circolazione con targa prova scaduta di validità ma con assicurazione valida deve essere contestata come violazione dell’art. 193 c.d.s. (circolazione senza copertura assicurativa). Infatti, pur ferma restando la garanzia del terzo danneggiato per l’aspetto assicurativo, si deve ritenere che il veicolo non sia autorizzato, e quindi come obbligato in solido vada indicato il proprietario del veicolo ex art. 196 del Codice della Strada.

Se la targa prova è valida, ma l'autorizzazione per la circolazione di prova è scaduta, si deve contestare la violazione dell’art. 98 del Codice della Strada (circolazione di prova senza autorizzazione valida). Anche in questo caso, l'aspetto assicurativo relativo alla garanzia del terzo danneggiato resta salvo, ma il veicolo è considerato non autorizzato.

Targa Prova e Obbligo di Revisione

Un punto di grande dibattito e incertezza in passato riguardava l'obbligo di revisione per i veicoli circolanti con targa di prova. Sul punto la dottrina si è divisa in due correnti: la prima sosteneva che l’uso dell’autorizzazione e della targa per la circolazione di prova esonerasse dal rispetto dell’articolo 80 del codice della strada; la seconda, invece, sosteneva il contrario. La norma di riferimento, una volta limitata all’articolo 98 del codice della strada, è stata ampliata dal regolamento adottato con d.P.R. 474/2001, nel quale sono stati trasferiti alcuni aspetti prima trattati dal codice.

L’autorizzazione alla circolazione di prova, ancorché valida ed utilizzata lecitamente, non copre la mancanza della revisione del veicolo immatricolato per il quale valgono i termini previsti per qualsiasi veicolo. Non vi dovrebbero essere dubbi sul fatto che sussiste la violazione dell’articolo 80, per aver circolato con veicolo non sottoposto alla revisione prescritta, anche se si tratta di circolazione di prova, non potendosi condividere la tesi secondo la quale l’autorizzazione di cui all’articolo 98 del codice della strada e all’articolo 1 del d.P.R. 474/2001 possa derogare all’obbligo di revisione.

La principale finalità del codice della strada è quella di tutelare la sicurezza delle persone, e non si comprenderebbe il motivo di una deroga a tali articoli (come l'art. 80, 72 e 79), in quanto la deroga andrebbe a detrimento della sicurezza della circolazione. A conferma di tali argomentazioni, registriamo l’ordinanza interlocutoria della Corte di Cassazione civile, sezione VI, n. 25036/2019, che ha richiamato la sentenza 17655/2020. Nel 2005, veniva accertata la circolazione di un veicolo non revisionato dal 2002 e di conseguenza i Carabinieri contestavano al conducente la violazione dell’articolo 80. I giudici concludevano che “nessuna norma consente di circolare con un autoveicolo non revisionato e potenzialmente pericolo per gli altri utenti della strada, seppure provvisto temporaneamente della targa prova.” Infine, la Corte di Cassazione Civile sez. II, con sentenza 4 agosto 2016, n. 16292, aveva già ribadito questo concetto.

Con l'introduzione del D.L. n. 121 del 10 settembre 2021, la situazione è stata ulteriormente chiarita. Il decreto ha esteso l’utilizzo della targa di prova anche ai veicoli già immatricolati, come da art. 93 del Codice della Strada, e a quelli senza revisione (art. 80). In particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera b-bis) del D.L. 121/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 156/2021, prevede che l'autorizzazione alla circolazione di prova possa essere utilizzata anche in deroga agli obblighi previsti dall'articolo 80 del codice della strada, qualora detti veicoli circolino su strada per le finalità connesse alla targa prova. Questo ha risolto definitivamente la diatriba interpretativa.

Circolazione di Prova con Veicoli Eccezionali

Anche per i veicoli eccezionali è previsto il rilascio di autorizzazioni periodiche in caso di circolazione di prova ai sensi dell'art. 98 del Codice. La circolare 10/09/2014 n. 4214/RU del M.I.T. ha precisato che “Per la circolazione di prova dei soli veicoli eccezionali ad uso speciale di cui all’art. 13, c. 2, punto B), lett. a), del Regolamento, è consentito il rilascio di un’autorizzazione periodica relativa ad una determinata tipologia di veicoli non identificati all’origine da numero di telaio o di targa, con le modalità di cui all’art. 14, c. 10; non sono ammesse riserve, ma di volta in volta potranno circolare solo veicoli della stessa tipologia, muniti di certificazione d’origine, con le modalità già indicate dal paragrafo 4.B.1 della Direttiva prot. n. 3911/2013.” L’autorizzazione deve riportare la targa prova che accompagnerà i veicoli; la medesima targa prova potrà essere associata a più autorizzazioni periodiche di tale tipo, anche se relative a diverse tipologie di veicoli.

Per la circolazione di prova dei veicoli eccezionali è consentito il rilascio di un’autorizzazione multipla relativa ad una determinata tipologia di veicoli non identificati all’origine da numero di telaio o di targa, con le modalità di cui all’art. 14, c. 10; non sono ammesse riserve, ma di volta in volta potranno circolare solo veicoli della stessa tipologia, muniti di certificazione d’origine, e solo se privi di carico, ivi comprese le carrozzerie intercambiabili. L’autorizzazione deve riportare la targa prova che accompagnerà i veicoli, e dovrà specificare il numero di viaggi da effettuare; la medesima targa prova potrà essere associata a più autorizzazioni multiple di tale tipo, anche se relative a diverse tipologie di veicoli.

La validità dell’autorizzazione è limitata a quella della targa prova, e potrà essere confermata fino al termine massimo previsto dall’art. 13, c. 1, lett. a), ovvero b), del Regolamento, previo rinnovo della targa prova; altrettanto dicasi per la eventuale proroga ai sensi dell’art. 15, c. 3, del Regolamento. Autorizzazioni multiple e singole sono consentite per la circolazione di prova di veicoli identificati all’origine, i cui estremi (numero di telaio, numero di targa) devono essere riportati sull’autorizzazione, insieme a quelli delle eventuali riserve; l’autorizzazione non deve riportare la targa prova, e questa potrà essere diversa di volta in volta, purchè intestata sempre al medesimo soggetto richiedente avente titolo al suo rilascio, e in corso di validità.

Veicolo eccezionale con targa prova

Smarrimento, Sottrazione e Deterioramento di Targa e Autorizzazione

L'art. 3 del d.p.r. 474/2001 prevede specifiche procedure in caso di smarrimento, sottrazione, distruzione o deterioramento dell'autorizzazione e della targa di prova.

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'autorizzazione:

  • Il titolare deve fare denuncia, entro 48 ore, agli organi di polizia e provvedere alla distruzione della relativa targa.
  • Successivamente, deve richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione, sulla base della ricevuta di denuncia, e munirsi di una nuova targa.

In caso di deterioramento dell'autorizzazione:

  • Il titolare deve provvedere a distruggere la relativa targa.
  • Deve poi richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione, restituendo al contempo quella deteriorata, e munirsi di una nuova targa.

In caso di smarrimento o sottrazione della targa:

  • Il titolare deve fare denuncia, entro 48 ore, agli organi di polizia.
  • Successivamente, deve richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione, sulla base della ricevuta di denuncia e della restituzione della precedente autorizzazione, e munirsi di una nuova targa.

In caso di distruzione o di deterioramento della targa:

  • Il titolare deve provvedere a munirsi di un nuovo esemplare, previa distruzione della targa deteriorata.

Qualora il titolare rientri in possesso dell'autorizzazione o della targa smarrita o sottratta successivamente alla richiesta di rilascio della nuova autorizzazione, dovrà provvedere alla sua distruzione.

Sanzioni Previste

Il Codice della Strada prevede sanzioni per chi non rispetta le normative relative alla targa di prova:

  • Assenza della targa di prova durante la circolazione di prova: sanzioni pecuniarie per un importo tra 25 € ai 99 €.
  • Utilizzo del veicolo in circolazione di prova per scopi non previsti legalmente: sanzioni pecuniarie per un importo tra 84 € ai 335 €.
  • Circolazione con veicolo non sottoposto alla revisione prescritta, anche se si tratta di circolazione di prova (prima delle modifiche del D.L. 121/2021): violazione dell'articolo 80 del Codice della Strada. Anche se la nuova normativa consente la deroga per i veicoli con targa prova, è importante che l'utilizzo rientri nelle finalità previste.
  • Circolazione con targa prova scaduta di validità ma con assicurazione valida: violazione dell'art. 193 c.d.s. (circolazione senza copertura assicurativa), con sanzioni pecuniarie e il sequestro del veicolo.
  • Circolazione con targa prova valida ma autorizzazione scaduta: violazione dell'art. 98 c.d.s.

Il trasgressore resta il conducente.

La Targa Prova nel Contesto Digitale e Moderno

Oggi, agenzie autorizzate offrono servizi rapidi e completi per il rilascio e la stampa immediata della targa prova, con la possibilità di personalizzazione dei caratteri ammessi. In soli 10 minuti è possibile ottenere la propria targa prova o il rinnovo dell’autorizzazione in scadenza o scaduta. Questi servizi sono dedicati a privati, officine, concessionarie e operatori del settore automobilistico, garantendo la gestione della targa prova in modo semplice, veloce e in totale conformità con la normativa vigente.

Agenzia pratiche auto

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