La TARI, acronimo di Tassa sui Rifiuti, è un'imposta comunale istituita nel 2014 con lo scopo di finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani. Questa imposta è dovuta da chiunque, a qualsiasi titolo, possegga o detenga locali o aree scoperte che siano suscettibili di produrre rifiuti. La sua introduzione ha segnato la sostituzione di precedenti prelievi legati alla gestione dei rifiuti, quali la TARSU, la TIA e la TARES, uniformando così il sistema di tassazione a livello nazionale. La sua gestione, tuttavia, presenta specificità e sfumature che meritano un'analisi approfondita, soprattutto per le attività commerciali del settore CHR (Catering, Hotel, Restaurant), che si trovano spesso a navigare in un mare di normative e interpretazioni.

I Comuni godono di una notevole autonomia nella determinazione delle tariffe TARI, potendo anche prevedere riduzioni o esenzioni in base a specifici criteri. Inoltre, i Comuni che hanno implementato sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti possono optare per l'applicazione di una tariffa con natura di corrispettivo, in alternativa alla TARI tradizionale. È fondamentale essere consapevoli che il mancato pagamento dell'imposta comporta l'applicazione di sanzioni e interessi di mora, che aumentano progressivamente in base ai giorni di ritardo, e può sfociare nell'invio di cartelle esattoriali da parte del Comune.
Chi è Tenuto a Pagare la TARI?
I presupposti e i soggetti passivi della TARI sono definiti in maniera chiara dai commi 641 e 642 della Legge di Stabilità 2014. La TARI scatta con "il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani". È importante notare che sono espressamente escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali già tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
La norma specifica che "la TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani". In presenza di una pluralità di possessori o detentori, questi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Questo significa che devono pagare la TARI tutti coloro che occupano locali e aree scoperte, a qualsiasi titolo utilizzate, situate nel territorio comunale. L'obbligo di pagamento ricade su colui che dispone dei locali o dell'area, indipendentemente dal titolo che legittima l'occupazione (proprietà, locazione, uso, ecc.). Solo in caso di occupazione precaria, come ad esempio in presenza di locazioni di breve durata (si pensi a un immobile locato per una settimana di vacanza), la tassa è dovuta dal proprietario.
È altresì opportuno precisare che, nei confronti degli appartenenti al nucleo familiare o di chiunque occupi aree e locali in comunione con altri, ciascuno dei coobbligati (conviventi, soci, ecc.) può essere tenuto al pagamento della totalità della tassa, in forza del cosiddetto "vincolo di solidarietà". Nel caso di multiproprietà, quando esistono più proprietari che fruiscono a turno del medesimo immobile, la responsabilità del tributo è attribuita al soggetto che gestisce i servizi comuni, fermo restando il suo diritto a richiedere il rimborso dell'importo versato in misura percentuale a ogni effettivo detentore.
Un aspetto cruciale, stabilito dalla Corte di Cassazione, è che il mancato utilizzo dell’immobile non esonera dal versamento della TARI. Per ottenere l'esonero dalla tassa, il contribuente deve dimostrare che il locale non è idoneo a produrre rifiuti. Tale inidoneità, di solito, è legata alla mancanza di arredi e utenze attive (luce, acqua e gas). Oltre alle aree condominiali comuni e non utilizzate in via esclusiva (ad esempio, androne e scale del palazzo), sono esenti le aree in cui non si producono rifiuti in modo autonomo, ovvero cantine, terrazze, balconi e le aree pertinenziali scoperte o accessorie di locali già soggetti a tributo.
I soggetti passivi sono tenuti all'obbligo della dichiarazione iniziale, delle variazioni e delle cessazioni - come previsto dal regolamento comunale - che va resa entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto e produce effetti anche per gli anni successivi, senza l'obbligo di presentare la dichiarazione ogni anno. Qualora intervengano modificazioni, è invece necessario presentare una nuova dichiarazione, entro lo stesso termine del 30 giugno dell’anno successivo, in questo caso con riferimento alla data di variazione.
Come pagare la TARI: guida completa e i consigli per risparmiare
Tariffe TARI: Come si Determina il Tributo?
La tariffa della TARI è determinata in base ai criteri stabiliti dal D.P.R. 158/99, i quali mirano alla copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani. In alternativa, e nel rispetto del principio "chi inquina paga", i Comuni hanno la facoltà di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti.
Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Per quanto riguarda il criterio ordinario di determinazione della base imponibile, secondo criteri già adottati dalla precedente disciplina normativa, la TARI è corrisposta in base a una tariffa commisurata all'anno solare, a cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria. Anche i criteri di determinazione delle tariffe fanno riferimento al metodo tipico già adottato per i precedenti tributi sui rifiuti.
Proroga Termini per le Tariffe TARI
Le recenti novità normative introdotte con un emendamento al Decreto PA 2025 incidono direttamente sulle tempistiche di approvazione dei Piani Economico-Finanziari (PEF) e delle tariffe TARI da parte dei Comuni. Un emendamento (10.028) presentato alla Camera dei Deputati, nell’ambito dell’esame del D.L. 25/2025 (cosiddetto “Decreto PA”), introduce una modifica significativa per gli enti locali. Per l’anno 2025, infatti, il termine ultimo per l’approvazione da parte dei Comuni dei PEF e delle tariffe relative alla TARI viene posticipato dal 30 aprile al 30 giugno 2025. Resta invariata, invece, la scadenza per il versamento delle rate TARI da parte dei contribuenti, che continuerà a seguire le tempistiche già definite nei regolamenti comunali vigenti.
Come si Calcola la TARI: Parte Fissa e Variabile
Come già accennato, la base su cui calcolare la TARI è la superficie catastale o iscrivibile al catasto - in mancanza l'area calpestabile - suscettibile di produrre rifiuti. "Per l’applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all’attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all’80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138".

In ordine alla determinazione della tariffa, il D.P.R. 158/99 dispone che la stessa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti. La tariffa, inoltre, è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
Quanto alla strutturazione della tariffa, l’art. 5, comma 1 del D.P.R 158/1999 prevede che la parte fissa per le utenze domestiche sia determinata secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell’allegato 1 e, quindi, in base alla superficie e alla composizione del nucleo familiare. Per la parte variabile della tariffa, il comma 2 dell’art. 5 in esame stabilisce che essa “è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati specificata per kg, prodotta da ciascuna utenza”. Tuttavia, se non è possibile misurare i rifiuti per singola utenza, il comma 4 dello stesso art. 5 stabilisce che la quota variabile della tariffa relativa alla singola utenza viene determinata applicando un coefficiente di adattamento secondo la procedura indicata nel punto 4.2 dell’allegato 1.
L’utenza domestica deve intendersi comprensiva di superfici adibite a civile abitazione e superfici adibite a pertinenze. L’art. 16 del Prototipo di Regolamento per l’istituzione e l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), i cui principi possono ritenersi applicabili anche relativamente alla TARI, prevede che “la quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti…”.
Pertanto, la quota fissa di ciascuna utenza domestica deve essere calcolata moltiplicando la superficie dell’alloggio sommata a quella delle relative pertinenze per la tariffa unitaria corrispondente al numero degli occupanti dell’utenza stessa. La quota variabile è costituita da un valore assoluto, ossia un importo rapportato al numero degli occupanti che non va moltiplicato per i metri quadrati dell’utenza e va sommato come tale alla parte fissa. Con riferimento alle pertinenze dell’abitazione, appare corretto computare la quota variabile una sola volta in relazione alla superficie totale dell’utenza domestica.
Esempio di Calcolo TARI Corretto
Consideriamo il caso di due nuclei familiari, entrambi con 3 componenti.
- Nucleo familiare A: 3 componenti e abitazione di 100 m²
- Nucleo familiare B: 3 componenti e abitazione 80 m² + cantina di 20 m²
Ipotizziamo inoltre che il Comune abbia deliberato le seguenti tariffe:
- Tariffa parte fissa: 1,10 euro
- Tariffa parte variabile (corrispondente a 3 componenti): 163,27 euro
- Quota provinciale: 5%
Secondo la modalità corretta di calcolo si ottiene quanto segue:
TARI Nucleo A
- Parte fissa TARI = 1,10 euro * 100 m² = 110 euro
- Parte variabile TARI = 163,27 euro
- Quota provinciale = 0,05 * (110 + 163,27) = 13,66 euro
- Totale TARI = 110 + 163,27 + 13,66 = 286,93 euro
TARI Nucleo B
- Parte fissa TARI abitazione = 1,10 euro * 80 m² = 88 euro
- Parte fissa TARI cantina = 1,10 euro * 20 m² = 22 euro
- Parte variabile TARI = 163,27 euro
- Quota provinciale = 0,05 * (88 + 22 + 163,27) = 13,66 euro
- Totale TARI = 88 + 22 + 163,27 + 13,66 = 286,93 euro
Esempio di Calcolo TARI Errato
Alcuni Comuni avrebbero calcolato in maniera errata la TARI, considerando la parte variabile anche per le pertinenze. Proviamo a fare lo stesso esempio del nucleo familiare B (3 componenti e abitazione 80 m² + cantina di 20 m²):
- Tariffa parte fissa: 1,10 euro
- Tariffa parte variabile (corrispondente a 3 componenti): 163,27 euro
- Quota provinciale: 5%
Calcolo Errato
- Parte fissa TARI abitazione = 1,10 euro * 80 m² = 88 euro
- Parte variabile TARI abitazione = 163,27 euro
- Parte fissa TARI cantina = 1,10 euro * 20 m² = 22 euro
- Parte variabile TARI cantina = 163,27 euro
- Quota provinciale = 0,05 * (88 + 163,27 + 22 + 163,27) = 21,83 euro
- Totale TARI = 88 + 163,27 + 22 + 163,27 + 21,83 = 458,37 euro
Come appare evidente dall’esempio, se si considera la parte variabile in riferimento sia all’abitazione sia alla pertinenza, a parità di componenti e di superficie, l’importo della TARI risulta molto più elevato rispetto al caso in cui non si disponga della pertinenza.
Richiesta Rimborso TARI
Secondo le indicazioni fornite dal MEF, i contribuenti che riscontrassero un errato computo della parte variabile effettuato dal Comune o dal soggetto gestore del servizio rifiuti possono richiedere il rimborso del relativo importo, solo relativamente alle annualità a partire dal 2014, anno in cui la TARI è stata istituita dall’art. 1, comma 639, della 147/2013, quale componente dell’imposta unica comunale (IUC) posta a carico dell’utilizzatore per finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Non è possibile, quindi, chiedere il rimborso relativamente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), governata da regole diverse da quelle della TARI, che non prevedevano, tranne in casi isolati, la ripartizione della stessa in quota fissa e variabile. Né si può procedere alla richiesta di rimborso laddove i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, hanno introdotto in luogo della TARI, una tariffa avente natura corrispettiva, in applicazione del comma 668 dell’art. 1 della legge 147/2013.
L’istanza di rimborso deve essere proposta, a norma dell’art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento. L’istanza non richiede particolari formalità; deve contenere tutti i dati necessari a identificare il contribuente, l’importo versato, l’importo per il quale si chiede il rimborso e i dati identificativi della pertinenza che è stata computata erroneamente nel calcolo della TARI. In definitiva, i sindaci sono chiamati a modificare i regolamenti sbagliati e i cittadini a verificare le somme già versate.
TARI: Agevolazioni e Riduzioni
Per approfondire le agevolazioni e le riduzioni in materia di tassa sui rifiuti, è sempre necessario fare riferimento alla Legge di Stabilità 2014. I commi 656 e seguenti prevedono riduzioni obbligatorie in caso di:
- Mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti (riduzione del 20 per cento);
- Effettuazione del servizio di cui alla TARI in grave violazione della disciplina di riferimento;
- Interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente.
La Legge di Bilancio 2021 prevede inoltre una riduzione di un terzo della TARI per i pensionati esteri non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia. Sono inoltre previste riduzioni facoltative (comma 659 della Legge di Stabilità 2014) per:
- Abitazioni con unico occupante;
- Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- Locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero;
- Fabbricati rurali ad uso abitativo.
Bonus TARI 2024
Il bonus TARI, introdotto dall’art. 57-bis comma 2 del D.L. 124/2019, è finalizzato ad assicurare agli utenti domestici in condizione di disagio economico l’accesso alla fornitura del servizio a condizioni agevolate. I criteri per l’accesso sono un ISEE fino a 9.500 € o un ISEE fino a 20.000 € con almeno 4 figli a carico.
TARI e Locali Inutilizzati: La Posizione della Cassazione
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 11130 del 28 aprile 2021, è intervenuta in merito all’assoggettamento alla TARI dei locali inutilizzati. La tassabilità di locali inutilizzati o privi di allacciamenti è sovente oggetto di contenziosi tra contribuenti ed enti impositori, dal momento che i soggetti passivi ritengono di non dover corrispondere la TARI per questi fabbricati dato che, essendo inutilizzati, non producono rifiuti e pertanto non usufruiscono del servizio di raccolta.
È opportuno ricordare che il presupposto impositivo della TARI, così come disciplinato dall’art. 1, comma 641, della Legge n. 147/2013, è “il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali od aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani”. Il presupposto non ha dunque una correlazione con il fatto di usufruire del servizio, ma con il disporre di locali o aree scoperte che, anche solo potenzialmente, sono idonei a produrre rifiuti urbani.
I giudici di Cassazione confermano l’orientamento giurisprudenziale, da ritenersi ormai consolidato, per il quale “Il tributo è dovuto indipendentemente dal fatto che l’utente utilizzi il servizio di smaltimento dei rifiuti, in quanto la ragione istitutiva del relativo prelievo sta nel porre le amministrazioni locali nelle condizioni di soddisfare interessi generali della collettività, piuttosto che nel fornire, secondo una logica commutativa, prestazioni riferibili a singoli utenti”. Per la Corte, dunque, la mancata fruizione del servizio, anche in caso di non utilizzo dei locali, non costituisce ragione sufficiente per l’esclusione dalla TARI. La Cassazione aggiunge infine che “la TARI è dovuta, per la disponibilità dell’area produttrice di rifiuti e, dunque, unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti”, confermando dunque che è sufficiente la disponibilità dei locali a costituire il presupposto per l’applicazione della TARI.

Nuove Regole per le Imprese e Chiarimenti del Ministero della Transizione Ecologica
Il settore delle imprese, in particolare quello delle attività commerciali CHR, si trova di fronte a molteplici dubbi in merito alla TARI. Sei un’impresa e non hai capito se hai diritto a una riduzione, o magari all’esenzione totale, della TARI? Vuoi affidare a un privato i tuoi rifiuti, ma non sai come verrà calcolata la tua tariffa? Fino a poco tempo fa, queste domande restavano spesso senza risposta. Con il recepimento delle direttive europee sull’economia circolare, sono scattate nuove regole, ma mancavano i chiarimenti necessari. Chiarimenti che ora arrivano con una circolare del Ministero della Transizione Ecologica.
Dove Nascono i Dubbi
Con il decreto legislativo 116/2020, l’Italia ha recepito la direttiva europea 2018/852 sull’economia circolare, e in particolare sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. Tra le tante novità, in vigore dal primo gennaio, c’è la nuova disciplina sulla classificazione dei rifiuti, la ridefinizione del confine tra rifiuti urbani e speciali e il venire meno del potere dei comuni di regolamentare l’assimilazione, per quantità e qualità, confermando la possibilità per le attività commerciali, artigianali e industriali di affidare al mercato i propri rifiuti urbani. Le novità hanno portato anche molti dubbi, che riguardano in sostanza il meccanismo per la determinazione e l’applicazione della tassa rifiuti per i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento o recupero dei rifiuti urbani, la TARI appunto, per le imprese.
Il Ministero della Transizione Ecologica, precedentemente noto come Ministero dell’Ambiente, ha cercato di fare chiarezza con la circolare numero 35259 del 12 aprile 2021. I chiarimenti riguardano coordinamenti tra articoli di legge, meccanismi di determinazione della TARI, perimetro dei locali che possono ottenere l’esenzione e scadenze per uscire dal servizio pubblico. Ma che significa, in pratica, per le imprese?
Quando si ha Diritto all’Esenzione Totale
L’esenzione totale della TARI, che include sia la parte variabile sia quella fissa, si applica a:
- Superfici dove avviene la lavorazione industriale
- Tutti i magazzini, siano essi di materie prime, di merci o di prodotti finiti
Inizialmente si parlava solo di magazzini collegati funzionalmente alle lavorazioni, ora la circolare ministeriale allarga l’esenzione a tutti i magazzini, offrendo un sollievo significativo alle attività commerciali che spesso dispongono di ampie aree destinate allo stoccaggio.
Quando si ha Diritto all’Esenzione Parziale della TARI
L’esenzione parziale riguarda i rifiuti prodotti da mense e uffici e si riferisce alla quota variabile della TARI. Scatta se l’impresa decide di abbandonare il servizio pubblico e rivolgersi a operatori privati per la gestione dei propri rifiuti. Il Ministero della Transizione Ecologica chiarisce che le aziende che scelgono di affidarsi al mercato possono richiedere l’esenzione della quota variabile della TARI, e dunque la riduzione, se questa è riferita a qualunque processo di recupero, e non solo al riciclo, come previsto in origine dalla disciplina.
Per ottenere la riduzione è necessaria un’attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di avvio a recupero dei rifiuti. In ogni caso, le imprese devono comunque pagare la quota fissa della TARI. Per ottenere l’esenzione parziale, che ha una durata di 5 anni ed è rinnovabile, è necessario inviare una comunicazione al Comune o al gestore del servizio, nelle aree in cui si paga la tariffa corrispettiva, entro il 31 maggio di ogni anno. È altresì necessario dimostrare l’effettivo recupero dei rifiuti, presentando l’attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di avvio a recupero dei rifiuti. Questi chiarimenti sono particolarmente rilevanti per le attività CHR, che generano tipologie di rifiuti diversificate e possono beneficiare di una gestione più efficiente e mirata attraverso operatori privati.