Autentica di Firma di Veicolo in Assenza di Foglio Complementare: Una Guida Completa al Passaggio di Proprietà e Oltre

Il possesso di un'automobile porta con sé una serie di adempimenti burocratici, e tra i documenti più importanti vi è il certificato di proprietà. Questo documento, noto anche come atto di proprietà auto, attesta il possesso del veicolo, riporta i dati del proprietario e ne determina lo stato giuridico. Con l'evoluzione digitale, il panorama documentale automobilistico ha subito importanti trasformazioni, influenzando anche le procedure legate all'autentica della firma e al passaggio di proprietà.

Certificato di Proprietà Digitale e Cartaceo

L'Evoluzione del Certificato di Proprietà: Dal Foglio Complementare al Digitale

Per comprendere appieno le procedure attuali, è fondamentale ripercorrere l'evoluzione dei documenti di proprietà del veicolo. Fino al 1994, il foglio complementare auto era il documento che attestava il possesso di un dato veicolo da parte di una persona e ne riportava tutte le informazioni principali. Chiunque abbia ancora in possesso il foglio complementare deve sapere che si tratta di un documento importantissimo per vendere o smaltire l’automobile in modo più semplice e veloce, anche se, come vedremo, non è determinante averlo ancora con sé ed è possibile richiederne uno nuovo.

Dal 1994, il Certificato di Proprietà (CdP) ha sostituito il foglio complementare. Tutte le vetture immatricolate dal 1994 sino al mese di ottobre 2015 sono accompagnate dal certificato di proprietà cartaceo. Questo documento, suddiviso in tre sezioni, contiene le informazioni relative al proprietario dell'automobile (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale e indirizzo di residenza), al veicolo (categoria di utilizzo, data di immatricolazione, potenza, tipologia dell'auto e tipo di alimentazione) e, se presenti, dettagli riguardanti fermi amministrativi o oneri fiscali. Il suo valore sta nel contenere tutta la storia del veicolo, persino le informazioni su chi deteneva prima il mezzo ed eventuali fermi amministrativi. Per controllare quale tipologia di foglio complementare, basta andare sul sito dell’ACI a questo link e inserire tutti i dati del veicolo, compreso il Codice Fiscale e la Targa.

La digitalizzazione dei documenti ha coinvolto anche il mondo dell’auto e dal 2015 il certificato di proprietà non è più cartaceo ma digitale. Per questo motivo, la sua presenza in vettura non è necessaria per la circolazione su strada. Grazie al certificato di proprietà digitale (CDPD), non si corre più il rischio di smarrire il documento e viene garantita una maggiore sicurezza in caso di contraffazione. Inoltre, con il nuovo CdP digitale non è necessario conservare il documento a bordo del veicolo, poiché questo può essere consultato online, essendo conservato negli archivi informatici dell’ACI. Dopo aver acquistato un’automobile (sia essa nuova o usata), da alcuni anni a questa parte viene fornito anche un codice d’accesso personale per vedere il commento online in formato digitale, oltre alla ricevuta che attesta la registrazione del mezzo presso il Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

[ ADDIO CARTA DI CIRCOLAZIONE ] - Il documento unico delle Auto

Autentica della Firma e Passaggio di Proprietà in Assenza di Foglio Complementare

La domanda cruciale per molti è: "Posso effettuare il passaggio di proprietà senza il foglio complementare?". La risposta è affermativa. Per qualsiasi procedura di trasferimento di proprietà, è importante presentare il Documento Unico di Circolazione e di Proprietà del veicolo (DU), che sarà l'unico documento ad accompagnare il veicolo. Il documento verrà emesso attraverso una procedura completamente digitale, avviata tramite una richiesta effettuata presso i nuovi Sportelli Telematici dell'Automobilista (STA).

Pertanto, è possibile effettuare il trasferimento di proprietà senza la necessità di un foglio aggiuntivo, poiché la nuova procedura di cambio di proprietà, con l'emissione del nuovo Documento Unico di Circolazione e di Possesso, permette di eseguire l'operazione senza dover richiedere una copia del documento smarrita (anche se la denuncia rimane necessaria).

Quando si acquista un'auto usata, si potrà entrare in possesso del certificato di proprietà digitale soltanto dopo l’autentica della firma del venditore sull’atto di vendita e la successiva registrazione del passaggio di proprietà presso il PRA. Il pubblico ufficiale (incaricato URP o Anagrafe) si limita ad autenticare la firma del venditore direttamente sul certificato di proprietà (la compilazione negli appositi spazi è a cura dell'interessato), con un costo di 0,52 centesimi.

La richiesta del passaggio di proprietà di un veicolo può essere presentata dall'acquirente, o da una persona da lui incaricata, presso uno Sportello Telematico dell'Automobilista (STA) quando si dispone dei documenti del veicolo (CdP cartaceo o CDPD o DU). Se la richiesta viene presentata da un incaricato, l’istanza unificata deve essere sottoscritta anche dal delegato come presentatore e dall’acquirente come dichiarante.

La documentazione da presentare include:

  • Istanza unificata. In caso di più acquirenti, l’istanza unificata viene sottoscritta da uno degli acquirenti delegato dagli altri alla sottoscrizione dell’istanza. A tale fine deve essere sottoscritta una specifica delega a favore dell’acquirente delegato alla sottoscrizione.
  • Carta di circolazione o DU.
  • Certificato di proprietà cartaceo (CdP) o Certificato di Proprietà Digitale (CDPD) o il Documento Unico di Circolazione e di Proprietà del veicolo (DU).
  • Atto di vendita in una delle seguenti forme: dichiarazione unilaterale di vendita con firma autenticata del venditore, in bollo.

Processo di autenticazione firma

Casistiche Particolari nell'Autentica e Passaggio di Proprietà

Vi sono diverse situazioni particolari che richiedono attenzioni specifiche durante il processo di autentica della firma e di passaggio di proprietà:

Veicolo Intestato a Più Persone

Se l'auto è intestata a più persone, la dichiarazione di vendita viene fatta sul CdP (se presente) o su atto separato ed è necessaria la firma di tutti gli intestatari.

Comunione dei Beni

Se il bene oggetto della vendita ricade in regime di comunione dei beni tra i coniugi, questi dovranno firmare entrambi la dichiarazione di vendita, anche se il loro nome non compare sul certificato di proprietà.

Veicolo Ereditato

Per chi ha ereditato un veicolo, deve essere presentata, a cura degli interessati, una dichiarazione di accettazione di eredità nella quale si indichino tutti gli eredi e si chieda l'intestazione ai medesimi del veicolo.

Procura a Vendere

Coloro che siano in possesso di una procura a vendere o di atto che dia titolo ad eseguire la vendita in nome e per conto di altri dovranno esibire atti originali dai quali possa verificarsi tale facoltà.

Smarrimento, Furto o Distruzione dei Documenti

A chiunque può capitare che nel corso degli anni il certificato di proprietà venga smarrito o diventi illeggibile. Anche il foglio complementare, se ancora in possesso, può essere smarrito o danneggiato.

Smarrimento/Furto/Distruzione del CdP Cartaceo o del Foglio Complementare

Chiunque può rivolgersi alle autorità di Pubblica Sicurezza (senza necessariamente essere il titolare presso il PRA) e presentare una denuncia di smarrimento del CdP (Certificato di Possesso) o del foglio aggiuntivo. In questo caso, l'ACI (Automobile Club d'Italia) prevede una procedura che comporta un costo totale di 61,00 €.Per ottenere una copia del certificato di proprietà cartaceo (o per richiedere il nuovo Certificato di Proprietà compilando il Modello NP3C e presentare contemporaneamente la richiesta per ottenere il foglio complementare originale, considerando il valore storico del veicolo) sarà necessario presentare i seguenti documenti:

  • Una denuncia di furto, smarrimento o distruzione del certificato di proprietà effettuata presso le autorità di Polizia o una dichiarazione sostitutiva della denuncia.
  • Il modulo NP3C, in due copie originali, compilato e firmato dal proprietario.
  • La fotocopia di un documento di identità del proprietario.

I costi per ottenere una copia presso gli uffici della Motorizzazione Civile ammontano a circa 40 euro, a cui si aggiunge una tariffa nel caso si ricorra a un'agenzia automobilistica privata. Chiaramente, i costi possono cambiare a seconda che si scelga di affidarsi a un'agenzia che si occupa di pratiche automobilistiche o di procedere autonomamente. Se ci si affida ad un ente competente, sono previste tariffe stabilite dal libero mercato.

Smarrimento del CdP Digitale (CDPD)

È importante ricordare che se il veicolo è dotato di un Certificato di Proprietà Digitale (CDPD), non è necessario richiedere una copia in caso di smarrimento poiché, essendo digitale, il CDPD non può andare perduto. In questi casi, l'agenzia che si occupa delle pratiche automobilistiche recupera il CDPD dai server del PRA (Pubblico Registro Automobilistico) e procede comunque con la pratica di cambio di proprietà dell'auto. Se si dovesse smarrire la ricevuta del CdP digitale, si potrà chiederne la ristampa gratuita allo Sportello Telematico dell’Automobilista che in precedenza ha rilasciato la ricevuta.

Foglio Complementare Danneggiato o Incompleto

Se il foglio Complementare è danneggiato o incompleto, puoi richiedere una copia. Anche in questo caso, il documento verrà sostituito con un Certificato di Proprietà Digitale. Tuttavia, ci sono alcune differenze rispetto alla situazione in cui il Foglio Complementare è smarrito, poiché qui non è necessario presentare una denuncia e, oltre alle spese amministrative, dovrai pagare 48,00 euro di tasse di bollo. Quando richiederai la copia all'ACI, porta con te l'originale danneggiato in modo che possa essere ritirato.

Procedura per la richiesta del duplicato

Demolizione di un'Auto Senza il Foglio Complementare

Anche per rottamare un’auto, il Foglio Complementare è necessario, ma può capitare che venga smarrito. In caso di smarrimento del documento o furto, infatti, il possessore dell’automobile deve presentare una denuncia alle autorità e consegnarla al centro di demolizione.

Reimmatricolazione e Rinnovo di Iscrizione al PRA

In caso di furto, smarrimento o distruzione di una o di entrambe le targhe, l’intestatario della carta di circolazione o del Documento Unico di Circolazione e di Proprietà del veicolo (DU) deve:

  • Presentare denuncia presso una Stazione Carabinieri o altro ufficio di polizia.
  • Trascorsi 15 giorni dalla denuncia, senza che le targhe siano state ritrovate, dovrà richiedere la reimmatricolazione agli Uffici della Motorizzazione e la reiscrizione al PRA del veicolo per il rilascio delle nuove targhe e del nuovo D.U.
  • Nelle more di richiedere la reimmatricolazione del veicolo sarà possibile circolare applicando al veicolo un pannello a fondo bianco che riporti la targa con gli stessi numeri e avente le medesime dimensioni dell'originale.

La richiesta di reimmatricolazione e rinnovo di iscrizione può essere presentata (su apposito modello) dall'intestatario o da suo incaricato, presso uno Sportello Telematico dell'Automobilista (STA) quando si dispone del certificato di proprietà (CdP), della Carta di Circolazione o del D.U.

La documentazione necessaria include:

  • Istanza unificata.
  • D.U. oppure carta di circolazione e certificato di proprietà cartaceo.
  • La denuncia resa alle autorità di polizia o un'autocertificazione della stessa insieme alle eventuali targhe rimaste e alla carta di circolazione.
  • Fotocopia del documento di identità dell'intestatario. Se il documento è redatto in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana (tranne i casi in cui esistono esenzioni stabilite da leggi o accordi internazionali) certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
  • Codice fiscale.
  • Attestazioni di versamento su conto corrente, relative all’operazione da effettuare.
  • Se l'intestatario è un cittadino extracomunitario residente in Italia: copia del permesso di soggiorno in corso di validità; oppure copia del permesso di soggiorno scaduto con allegata la copia della ricevuta postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo; oppure fotocopia del documento di identità e fotocopia della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di primo rilascio; oppure copia del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
  • Se l'intestatario è un familiare extracomunitario di un cittadino dell'Unione Europea residente in Italia: copia della carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione Europea; oppure copia della carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei.

Le nuove targhe, la carta di circolazione e il nuovo certificato di proprietà saranno consegnate al richiedente, contestualmente alla presentazione della documentazione. La richiesta, oltre che dall’interessato, potrà essere presentata da un delegato (agenzie pratiche auto). In tal caso andrà considerato il relativo costo, in regime di libero mercato.

In alcuni casi, è opportuno contattare l’Ufficio del PRA, ad esempio per:

  • Reimmatricolazione/reiscrizione del veicolo con annotazione di usufrutto.
  • Variazione riguardante i soggetti del patto di riservato dominio.
  • Assenza di CDP e/o della carta di circolazione.
  • Assenza della carta di circolazione.
  • Veicoli ancora in possesso di foglio complementare.
  • Veicolo che necessita di un titolo autorizzativo o di certificato di approvazione (ad es. taxi, autocarri trasporto merci conto terzi, veicoli uso noleggio con conducente ecc.).
  • Con contestuale presentazione di altra richiesta fatta eccezione per la variazione di residenza (per le persone fisiche) o di sede per le persone giuridiche.

Se la pratica di reimmatricolazione alla UMC e di iscrizione al PRA è relativa ad un veicolo già in possesso di DU, le operazioni di cui sopra prevedono comunque l’emissione di un nuovo DU.

[ ADDIO CARTA DI CIRCOLAZIONE ] - Il documento unico delle Auto

Rinnovo di Iscrizione al PRA per Veicolo Già Reimmatricolato

Per il solo rinnovo di iscrizione al PRA, in presenza di veicolo già reimmatricolato presso la Motorizzazione, la documentazione da presentare include:

  • Modulo di richiesta di rinnovo di iscrizione al PRA.
  • Fotocopia della carta di circolazione rilasciata a seguito della nuova reimmatricolazione.
  • Certificato di proprietà (CdP) o foglio complementare. In caso di furto, smarrimento o distruzione è necessario richiedere il duplicato contestualmente alla richiesta, allegando la relativa denuncia presentata presso un Ufficio di Polizia.
  • Fotocopia del documento di identità/riconoscimento dell'intestatario. Se il documento è redatto in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana (tranne i casi in cui esistono esenzioni stabilite da leggi o accordi internazionali) certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
  • Certificato di residenza dell'intestatario o dichiarazione sostitutiva di certificazione, qualora la residenza non sia riportata sul documento presentato, anche se l'acquirente è un cittadino italiano residente all'estero e iscritto all'AIRE; i cittadini dell'Unione Europea (UE) possono anche presentare la fotocopia dell'attestazione rilasciata dal comune comprovante l'avvenuta richiesta di iscrizione anagrafica, oppure la fotocopia dell'attestazione di soggiorno permanente rilasciata dal comune di residenza.
  • Se l'intestatario è una persona giuridica (società, ente, associazione, etc.), sarà necessario produrre il certificato della camera di commercio in bollo o dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante per attestare la sede della persona giuridica.
  • Se l'intestatario è un cittadino extracomunitario residente in Italia, dovrà presentare copia del permesso di soggiorno in corso di validità, oppure copia del permesso di soggiorno scaduto con allegata la copia della ricevuta postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo, oppure fotocopia del documento di identità e fotocopia della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di primo rilascio, oppure copia del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
  • Se l'intestatario è un familiare extracomunitario di un cittadino dell'Unione Europea residente in Italia dovrà produrre copia della carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione Europea oppure copia della carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei.

Il rinnovo di iscrizione va chiesto al PRA entro sessanta giorni dalla data di rilascio della nuova carta di circolazione.

Documenti necessari per il rinnovo di iscrizione al PRA

Revisione Periodica dei Veicoli

La revisione periodica è un altro adempimento fondamentale per la circolazione dei veicoli.

  • La prima revisione deve essere sostenuta 4 anni dopo la prima immatricolazione. Le successive revisioni devono essere effettuate con cadenza biennale. Queste scadenze si applicano per autovetture, autocaravan, autoveicoli per trasporto promiscuo, autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale e di massa complessiva non superiore ai 3.500 Kg, motoveicoli e ciclomotori.
  • La revisione è prevista ogni anno per: veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a nove, compreso quello del conducente; autovetture adibite al servizio taxi, noleggio con conducente; autoveicoli utilizzati per il trasporto di cose ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3.500 Kg; rimorchi e autocaravan di peso complessivo superiore ai 3.500 Kg; autobus, autoambulanze e veicoli atipici (ad esempio, le auto elettriche leggere da città).

La revisione può essere effettuata presso:

  • Uffici della Motorizzazione Civile (per tutti i veicoli).
  • Le officine di riparazione meccanica autorizzate dalla Provincia (per i veicoli di massa complessiva minore o uguale a 3.5 t).

Al termine della revisione, la Motorizzazione Civile o l'officina autorizzata, consegnano all'utente un tagliando autoadesivo da apporre sulla Carta di Circolazione. Il tagliando mostrerà la dicitura:

  • "Revisione regolare", nel caso in cui il veicolo abbia superato il controllo.
  • "Revisione ripetere", nel caso in cui il veicolo non abbia superato il controllo e dovrà presentarsi a nuova visita entro un mese (il veicolo può continuare a circolare per un mese solo se l'utente ha provveduto ai motivi del ripetere con la dovuta certificazione di un'autofficina).
  • "Revisione ripetere-sospeso dalla circolazione", nel caso in cui il veicolo, oltre a non aver superato il controllo, può circolare solo in giornata, per andare dal meccanico a una velocità non superiore di 40 km/h, e nel giorno in cui dovrà sostenere una nuova prova.

Chi circola senza aver sottoposto il proprio veicolo a revisione è soggetto alla violazione dell’art. 80 c. 14 del C.d.S. e al pagamento della relativa sanzione amministrativa (da 173 a 695 euro). L'organo accertatore annota sulla carta di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione. Potrà essere posto in circolazione esclusivamente per recarsi ad effettuarla presso un centro autorizzato ovvero presso la MCTC. La mancata revisione può essere accertata anche tramite sistemi automatici di rilevazione.

Scadenze revisione auto

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