La Responsabilità dell'Automobilista e della Pubblica Amministrazione per Danni ai Beni Pubblici: Un'Analisi Approfondita

Il tema della responsabilità civile della pubblica amministrazione per sinistro stradale costituisce uno degli argomenti su cui, nell'esperienza più recente, si è maggiormente concentrata l'attenzione della dottrina civilistica. L'obiettivo principale è contemperare, da un lato, l'esigenza di contenimento del rischio della pubblica amministrazione nella manutenzione delle strade, esigenza particolarmente avvertita nelle aree più estese e a più intensa circolazione; dall'altro, le istanze di tutela dei privati per i danni conseguenti a sinistri determinati dalle inadeguate condizioni di sicurezza della strada. Le soluzioni tecniche offerte oscillano tra la conferma dell'operatività dell'art. 2043 c.c., utilizzato dalla giurisprudenza prevalente, con conseguente onere probatorio esclusivamente in capo al danneggiato, e proposte di applicabilità dell'art. 2051 c.c., con conseguente onere probatorio esclusivamente in capo alla pubblica amministrazione.

Bilancia della giustizia con un'automobile e un simbolo della pubblica amministrazione

Le strade pubbliche non sempre rappresentano un posto sicuro. Vuoi per la scarsa manutenzione, vuoi per eventi meteorologici che ne comportano l’usura, è facile che si vengano a creare delle situazioni di pericolo e in particolare le cosiddette insidie stradali. Situazioni come buche, marciapiedi dissestati o macchie d’olio sul manto stradale possono causare danni significativi ai veicoli o lesioni alle persone. La domanda che sorge spontanea è: la Pubblica Amministrazione è sempre responsabile per i danni cagionati da insidie stradali? A rigor di logica sì, ma purtroppo non è sempre così, e comprendere le condizioni in cui la responsabilità viene esclusa è fondamentale. Prima di intentare causa alla P.A., è importante sapere che, seppur custode dei beni pubblici, non sempre viene ritenuta responsabile e condannata al risarcimento dei danni.

Cosa si Intende con i Termini "Insidia" e "Trabocchetto"?

Per aversi la responsabilità della P.A. relativamente a situazioni di pericolo presenti sulle strade pubbliche è necessario che tali situazioni presentino determinate caratteristiche. Probabilmente si è sentito parlare spesso di insidia e trabocchetto: questi concetti definiscono in maniera riassuntiva alcuni dei requisiti necessari affinché la P.A. possa essere ritenuta responsabile in sede di un eventuale giudizio.

Nel gergo comune, un’insidia è un pericolo nascosto, mentre un trabocchetto è una situazione che induce in errore. Ed ecco appunto che non tutte le buche, le macchie d’olio o i marciapiedi dissestati daranno diritto ad ottenere un risarcimento del danno, in quanto dovrà trattarsi di situazioni ingannevoli, non percepibili all’esterno come pericolo e non preventivabili. La situazione che ha cagionato un danno dovrà essere insidiosa, nel senso che dovrà trattarsi di un pericolo occulto di cui non si poteva rendersi conto.

Per fare un esempio: se si sta procedendo su una strada alla guida dell'auto e si avvista da lontano una grossa buca, non si potranno richiedere i danni scaturenti al veicolo se ci si passa dentro, in quanto, se si fosse stati diligenti, si sarebbe senz’altro evitato il passaggio su quel tratto di strada. Diverso è il caso in cui la buca sia coperta da foglie e non preventivamente visibile mentre si procede a bordo dell'auto: in tal caso, il pericolo rientrerà nell’ipotesi di insidia e trabocchetto. Paradossalmente, più la buca è grande e visibile, meno possibilità si avranno di ottenere l’indennizzo dovuto.

Anche eventuali circostanze di tempo e orario potranno influire sul ragionamento di cui sopra: un conto è passare in una buca in pieno giorno, un altro conto è di notte quando l’assenza di luce facilita la non visibilità del rischio. Allo stesso modo, se si inciampa su un marciapiede dissestato ma si ammette di essere stati disattenti, la P.A. potrà scagionarsi, addebitando la mancanza della diligenza dovuta. In parole povere: se non si sta attenti a dove si cammina non si può accusare qualcun altro. Se ciò che ha cagionato un danno era prevedibile e si era nella condizione di poterlo evitare, è molto improbabile che un giudice riconosca eventuali danni, in quanto la propria condotta potrebbe averli favoriti. Prima di decidere di portare avanti una causa, è opportuno domandarsi se il proprio comportamento non abbia influito sulla causazione del danno. Purtroppo, le controversie contro la P.A. sono particolarmente lunghe e difficilmente la stessa accetterà di definire bonariamente la vicenda prima del giudizio.

Segnaletica stradale con indicazione di

Al fine di dimostrare la non visibilità e prevedibilità del pericolo, si consiglia di raccogliere i dati di eventuali testimoni, scattare fotografie della zona incriminata ed eventualmente contattare le forze dell’ordine in modo tale che venga redatto un verbale.

La Natura della Responsabilità della Pubblica Amministrazione per le Insidie Stradali

La responsabilità della P.A. è quella che viene definita in gergo tecnico responsabilità da cose in custodia. È evidente che la P.A., in qualità di soggetto proprietario e gestore dei beni demaniali, deve vigilare sullo stato degli stessi e impedire che questi ultimi arrechino pregiudizio a persone o cose. La P.A. è responsabile non solo per l’assenza di adeguata manutenzione sulle strade pubbliche ma anche quando non interviene adeguatamente per segnalare determinati pericoli.

Se, ad esempio, una determinata strada è stata colpita da una frana, è ovvio che ci voglia del tempo per ripristinare i luoghi, ma il Comune dovrà posizionare adeguata cartellonistica per evitare il passaggio in quel tratto di strada. Ciò che viene chiesto alla P.A. è semplicemente di vigilare sui beni di cui essa è custode e prendere tutte le cautele necessarie affinché questi non cagionino danni a cose o persone.

RESPONSABILITA' CIVILE, PENALE E AMMINISTRATIVA: PER CONSEGUIRE LA PATENTE, MA ANCHE SE CE L'HAI GIà

Una delle norme centrali che regola la responsabilità della P.A. è l’art. 2051 c.c. Questo articolo stabilisce che chi ha in custodia un bene è responsabile dei danni causati da esso, salvo dimostrare che il danno sia derivato da un caso fortuito. Questo principio si applica anche agli enti pubblici, che devono assicurare la sicurezza e la manutenzione delle infrastrutture, come strade, edifici e parchi, tutelando l'incolumità dei cittadini.

La giurisprudenza ha chiarito che la responsabilità della P.A. in tema di custodia si estende anche a beni ampiamente utilizzati dal pubblico, come le strade. Nonostante alcune interpretazioni passate abbiano sostenuto che, per beni di grande estensione, la P.A. non possa garantire un controllo costante, le recenti decisioni della Corte di Cassazione hanno stabilito che la P.A. rimane responsabile anche in questi casi. Questo è stato confermato da pronunce recenti, tra le quali Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/05/2024, n. 12988 e Sez. III, Ord., 24/04/2024, n. 11046. La Suprema Corte di Cassazione ha infatti affermato che “In riferimento al demanio stradale, la possibilità concreta di esercitare la custodia va valutata alla luce di una serie di criteri, quali l’estensione della strada, la posizione, le dotazioni e i sistemi di assistenza che la connotano, sì che soltanto l’oggettiva impossibilità della custodia, intesa come potere di fatto sulla cosa, esclude l’applicabilità dell’art. 2051 cod. civ.”.

Il Caso Fortuito come Causa di Esclusione della Responsabilità

Per caso fortuito si intende un avvenimento imprevisto ed imprevedibile: ad esempio un evento atmosferico particolarmente forte quale un fulmine o un uragano. La P.A. potrà uscire indenne dall’addebito di responsabilità dimostrando che il danno è avvenuto per caso fortuito e che, dunque, è stato cagionato da un evento che la stessa non poteva prevedere e prevenire.

Se, ad esempio, si verifica un temporale particolarmente forte ed un fulmine colpendo un albero ne comporta la caduta sul proprio veicolo, la P.A. si difenderà sostenendo che l’evento che ha dato origine al danno, e cioè il fulmine, era imprevedibile ed inevitabile con la conseguenza che non sarà tenuta a risarcire.

Con una sentenza dell’ottobre scorso, la Corte d’Appello di Napoli ha ribadito che la P.A. può invocare il caso fortuito per escludere la propria responsabilità solo se dimostra che il danno non sia stato causato da difetti o carenze nella manutenzione (C.d.A. Napoli, 18/10/2024 n. 4172). Qualora invece emergano elementi di responsabilità a carico di entrambe le parti (come una condotta imprudente da parte del danneggiato), l’ente pubblico può vedersi attribuita una responsabilità concorrente. In questo senso, la Corte d’Appello ha confermato che, nel caso di mancata apposizione di barriere di sicurezza su un tratto stradale pericoloso, la P.A. è corresponsabile.

Le Difese Principali della Pubblica Amministrazione in Giudizio

La difesa principale della P.A. in giudizi relativi a insidie stradali è che i beni demaniali, quali ad esempio le strade, sono talmente grandi da non consentirle di vigilare in tempo reale. Per fare un esempio: se si cade a causa di una buca, è molto probabile che la P.A. sosterrà che la stessa si sia formata in quella giornata e che la vastità del territorio non consente un monitoraggio costante delle strade pubbliche. Per ovviare ad un’eccezione di tale tipo, potrebbe risultare utile raccogliere le testimonianze dei residenti del luogo al fine di dimostrare che la buca era già presente nei giorni precedenti e che nessuno è intervenuto.

Strada dissestata con buche e lavori in corso

Bada bene però: se si è ad evidenziare che la buca era lì presente anche in precedenza, si potrebbe farsi un palese “autogol”. Come è stato spiegato prima, dovrà trattarsi di un pericolo che, seppur con la dovuta diligenza, non si poteva evitare: se si dimostra di conoscere la presenza dell’insidia, verrà senz’altro detto che essendone al corrente, si sarebbe dovuto e potuto evitarla. Sicuramente è impensabile che i Comuni intervengano all’istante ogniqualvolta si crei una situazione di pericolo sulle strade in quanto spesso e volentieri, se non segnalato, non possono esserne nemmeno al corrente. La realtà, però, è spesso diversa in quanto, nonostante le segnalazioni dei cittadini, le insidie stradali vengono lasciate esattamente lì dove sono senza che nessuno intervenga ad eliminarle o comunque ad evidenziare il pericolo.

RESPONSABILITA' CIVILE, PENALE E AMMINISTRATIVA: PER CONSEGUIRE LA PATENTE, MA ANCHE SE CE L'HAI GIà

Mette conto di rilevare, a tal riguardo, che l’attuale assetto giurisprudenziale declina per l’applicabilità del referente normativo rappresentato dall’art. 2051 c.c., a condizione, però, che l’Ente Pubblico possa assolvere concretamente ai propri doveri di custodia o sorveglianza, previsti da detta disposizione normativa, in un contesto in cui l’estensione del bene demaniale e la sua fruibilità, da parte di innumerevoli utilizzatori, non consente di escludere automaticamente la responsabilità dell’Ente Pubblico medesimo. Ed, infatti, dette caratteristiche assumono soltanto valore per verificare se la PA possa invocare il fortuito e, dunque, valutare l’onere che l’Ente deve assolvere per sottrarsi alla responsabilità (v. ad esempio Cass. n. 15383/2006).

In altro senso, l’appartenenza della strada al demanio o patrimonio della PA ed il suo uso da parte di un rilevantissimo numero di utenti, non escludono, come era stato ritenuto in precedenza, l’applicabilità dell’art. 2051 c.c., ma rappresentano indici sintomatici dell’impossibilità di evitare l’insorgenza di situazioni di pericolo di un bene ma non lo attestano in modo automatico. Devesi aggiungere, poi, che solitamente il custode di beni demaniali, destinati all’uso pubblico generalizzato degli utenti, a differenza del privato, è esposto a fattori di rischio maggiori proprio in considerazione degli innumerevoli utilizzatori del bene stesso rendendone più complicata la sorveglianza. Con la conseguenza che all’Ente Pubblico custode sono imputabili in modo selettivo solo i rischi che esso può essere tenuto a rispondere in relazione ai doveri di sorveglianza e di manutenzione, razionalmente esigibili in base ai criteri di corretta e diligente gestione, tenuto conto della natura del bene e della causa del danno (v. Cass. 15383/2006; Cass. n. 25029/2008).

Di qui, l’attuale approdo giurisprudenziale che individua la responsabilità dell’Ente Pubblico, proprietario della strada ove è avvenuto il sinistro, purché custode della stessa, sulla base della tipologia delle cause del danno ascrivibili allo stesso laddove esse siano intrinseche alla struttura del bene, sì da costituire fattori di rischio conosciuto o conoscibili a priori dal custode (usura o dissesto del fondo stradale, presenza di buche, segnaletica inadeguata), mentre integrerebbero il fortuito, idoneo ad escludere la responsabilità dell’Ente Pubblico unitamente al fatto dello stesso danneggiato, quelle situazioni di pericolo estemporaneamente create da terzi non conoscibili né eliminabili con immediatezza neppure con la più diligente attività di manutenzione (es. perdita d'olio da un veicolo, rami caduti a causa di un evento imprevisto).

In una recente sentenza, gli Ermellini hanno “bacchettato” la Corte Territoriale ricordando come gli obblighi di custodia, da parte del Comune, non sono solo limitati alle strade demaniali o di proprietà dell’ente Pubblico, ma anche alle aree limitrofe alla strada stessa, non rilevando l’appartenenza o meno al Comune di dette aree laddove queste siano di uso pubblico. Ragion per cui il Comune, laddove consenta alla collettività l’utilizzazione per il pubblico transito di aree private, è tenuto all’obbligo di sorveglianza, accertandosi della materiale manutenzione di queste con la conseguente possibilità di essere chiamato a rispondere del danno cagionato per la cattiva manutenzione dell’aree stesse (in questo senso anche Cass. n. 12988/2024).

Le Prove Necessarie per Attivare una Causa contro la P.A.

Se si è vittima di un incidente causato dalla presenza di un’insidia stradale, la prima cosa da fare è effettuare dei rilievi fotografici del luogo in cui il sinistro si è verificato. Nell’immediatezza dell’incidente sarebbe sempre preferibile contattare il Corpo di Polizia Locale in modo tale che il loro intervento venga verbalizzato con attestazione del fatto, della dinamica e dello stato dei luoghi. Molto importante nel caso di lesioni fisiche è chiamare un’ambulanza o comunque recarsi in pronto soccorso e conservare il referto. Se sono presenti all’accaduto dei testimoni, si consiglia di farsi lasciare i loro dati anagrafici in modo tale che, se dovesse servire, si potranno chiamare in giudizio per raccontare la dinamica dell’incidente.

È necessario conservare anche le ricevute fiscali, gli scontrini e tutto ciò che sia idoneo a quantificare i danni materiali subiti. In caso di lesioni fisiche, conservare i referti e i certificati medici nonché tutte le spese sostenute per curarsi. Si consiglia di contattare le autorità pubbliche (Vigili Urbani, Polizia Stradale, Carabinieri) affinché possano stilare verbale dell’accaduto, avendo cura, ove è possibile, di non rimuovere i veicoli danneggiati sino all’arrivo degli agenti. In caso non fosse possibile contattare autorità competenti, si consiglia di scattare nell’immediato eventuali fotografie dei luoghi ove è accaduto il sinistro, raccogliendo eventualmente le generalità dei presenti, i quali potranno essere ascoltati come testimoni in eventuali procedimenti giudiziari.

La Procedura per Ottenere il Risarcimento in Caso di Insidia Stradale

Una volta in possesso della predetta documentazione, che si chiarisce non è indispensabile ma aiuterà a portare avanti la richiesta, sarà necessario inviare una diffida al Comune nella quale si evidenzieranno giorno, ora e luogo del sinistro, la causa e i danni riportati. Alcuni Comuni, come ad esempio Roma Capitale, mettono a disposizione dei moduli precompilati per presentare la denuncia di sinistro e degli sportelli conciliazione se il valore dei danni riportati è inferiore ad una certa somma. Si consiglia già in sede di diffida o denuncia di sinistro di allegare i documenti utili che fondano la propria pretesa: ad esempio, fotografie, verbale del Corpo di Polizia Locale, presenza di testimonianze.

Nel caso in cui la P.A. risponda negativamente o non risponda affatto alla richiesta, non resta che attivarsi con un vero e proprio giudizio. A tal proposito, si consiglia di rivolgersi ad un avvocato esperto in materia. Prima dell’azione giudiziale è opportuno inoltrare una richiesta di risarcimento danni con lettera raccomandata a/r con cui si descrivono i fatti accaduti e i danni subiti, intimando all’amministrazione competente di prendere contatti con l’interessato al fine di trovare un accordo bonario. In caso di mancato accordo, ovvero nel caso in cui la richiesta rimanga del tutto inevasa, occorrerà azionare un procedimento giudiziale. La domanda risarcitoria si propone con atto di citazione nei confronti della pubblica amministrazione responsabile innanzi all’autorità giudiziaria competente (Giudice di Pace o Tribunale) del luogo in cui si è verificato il fatto.

L'Evoluzione Giurisprudenziale: dall'Art. 2043 c.c. all'Art. 2051 c.c.

Per diverso tempo si è discusso del fondamento giuridico della responsabilità della Pubblica Amministrazione per i danni prodotti dalle insidie stradali. Sulla questione si sono fronteggiati diversi orientamenti dottrinali e giurisprudenziali, che hanno tentato di ricondurre questo tipo di responsabilità nell'alveo della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. e in quella delle cose in custodia ex art. 2051 c.c.

L'Applicazione dell'Art. 2043 c.c.

In passato l'orientamento dominante della giurisprudenza era rimasto ancorato all'idea che la responsabilità della PA per le insidie stradali dovesse configurare una normale ipotesi di responsabilità per colpa a cui si sarebbe dovuta applicare la disciplina di cui all'art. 2043 c.c. Al contempo si negava l'applicabilità alla Pubblica Amministrazione dell'art. 2051 c.c. Sotto il profilo della responsabilità per colpa (disciplina di cui all'art. 2043 c.c.), va detto la P.A. nell'esercizio dell'attività di vigilanza e di controllo dei beni di natura demaniale trova un limite alla propria discrezionalità, nelle norme di legge o di regolamento, nonché nelle regole di comune prudenza e diligenza e, in particolare, in quelle dettate dalla norma primaria del neminem laedere, in applicazione della quale la P.A. è tenuta ad evitare l'insorgere di pericoli ed a provvedere alla loro eliminazione. Inquadrare però la responsabilità della P.A. esclusivamente in tale fattispecie rendeva gravoso, se non impossibile, l'onere della prova del danneggiato. In tal caso, infatti, sul danneggiato grava l'onere di provare tutti gli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana, ossia: l'evento dannoso, il nesso di causalità tra la condotta della P.A. e l'evento dannoso, la colpa o il dolo della P.A. e il danno subito.

L'Affermazione dell'Art. 2051 c.c.

L'evoluzione giurisprudenziale, come sopra accennato, ha portato oggi a riconoscere l'applicabilità alla pubblica amministrazione dell'art. 2051 c.c., che disciplina la responsabilità del custode per i danni causati dalle cose che questi ha l'obbligo di custodire. Infatti, le pubbliche amministrazioni a vari livelli (Stato, Anas, Province, Comuni e Regioni) sono da considerare custodi delle strade in quanto grava su di queste l'obbligo di manutenzione previsto dalla legge. Ne deriva che in caso di danni (incidente stradale, caduta, danni provati ai veicoli, ecc.) causati dalla cattiva e omessa manutenzione delle strade, la P.A. sarà tenuta al risarcimento nei confronti del danneggiato.

Secondo l'art. 2051 c.c. la responsabilità della P.A. è oggettiva e sarà esclusa solo ove questa dia la prova concreta in giudizio del caso fortuito ovvero che il danno sia stato provocato dalla presenza di un elemento esterno imprevedibile ed inevitabile. Tuttavia, secondo la giurisprudenza, l'ipotesi di cui all'art. 2051 c.c. (quella in buona sostanza più favorevole al danneggiato in quanto parla di responsabilità oggettiva della P.A.) ricorrerà solo in caso di situazione di pericolo "necessariamente connesso alla struttura o alle pertinenze" della strada, come ad esempio: irregolarità del manto stradale, insufficienza delle protezioni laterali, segnaletica insidiosa o contraddittoria, ecc.

Segnaletica stradale con indicazione di strada irregolare

Diversamente, nel caso il danno sia scaturito dagli stessi utenti ovvero "da una repentina e non specificatamente prevedibile alterazione dello stato della cosa" come ad esempio la perdita di oggetti da parte di veicoli in transito, la formazione del ghiaccio sul manto stradale, la perdita di sostanze oleose da parte di veicoli, la frana che invade improvvisamente la carreggiata, ecc. sarà applicabile l'art. 2043 c.c., con la conseguenza che la vittima o il danneggiato avrà l'onere di provare l'imprevedibilità e l'inevitabilità del pericolo (ipotesi meno favorevole al danneggiato in relazione alla prova da fornire in giudizio).

In conclusione, nella prima ipotesi, quella prospettata dall'art. 2051 c.c., è il custode (la P.A.) a dover provare l'esonero della propria responsabilità (caso fortuito), spettando al danneggiato solamente la prova del danno patito. Nel secondo caso disciplinato dall'art. 2043 c.c. spetterà interamente al danneggiato sia la prova della colpa della P.A., sia quella del nesso causale e del danno ricevuto.

Un'importante sentenza della Corte Costituzionale (n. 156/1999) è stata il primo "spartiacque", allorché investita della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2043, 2051 e 1227, 1° comma, c.c. (in rapporto agli artt. 3, 24 e 97 Cost.), nel ritenere non fondata la questione, pur non offrendo una soluzione univoca, ha segnato l'abbandono del precedente orientamento affermando la possibilità di diverse soluzioni modulate sulla specificità del caso concreto, tra cui quella dell'applicazione dell'art. 2051 c.c.

Successivamente la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione (sentenza 15383/2006) ha poi chiarito un dubbio sull'applicabilità dell'art. 2051 a quei casi in cui la notevole estensione del bene demaniale rendesse particolarmente difficile un controllo efficiente. Come si legge nel testo della sentenza "la presunzione di responsabilità per danni da cosa in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., non si applica agli enti pubblici per danni subiti dagli utenti di beni demaniali ogni qual volta sul bene demaniale, per le sue caratteristiche, non risulti possibile - all'esito di un accertamento da svolgersi da parte del giudice di merito in relazione al caso concreto esercitare la custodia, intesa quale potere di fatto sulla stessa." L'estensione del demanio stradale e l'uso generale e diretto da parte della collettività non costituiscono però elementi sufficientemente idonei ad escludere la possibilità di custodia da parte della P.A., ma meri indici di cui il giudice dovrà tenere conto nella sua valutazione, per cui la ricorrenza della custodia della P.A. dovrà essere esaminata in virtù di una molteplicità di fattori ed elementi, quali le caratteristiche delle strade, le dotazioni, i sistemi di assistenza e gli strumenti che il progresso tecnologico di volta in volta appresta e che, in larga misura, condizionano le aspettative della generalità degli utenti (Cass. n. 15383/2006).

Ad ogni modo, ove l'oggettiva impossibilità della custodia renda inapplicabile la disciplina di cui all'art. 2051 c.c., l'amministrazione pubblica sarà comunque tenuta a rispondere dei danni causati dai beni demaniali agli utenti della strada, secondo la regola generale di cui all'art. 2043 c.c., "In questo caso graverà sul danneggiato l'onere della prova dell'anomalia del bene demaniale (e segnatamente della strada), fatto di per sé idoneo - in linea di principio - a configurare il comportamento colposo della P.A. sulla quale ricade l'onere della prova dei fatti impeditivi della propria responsabilità" (Cass. n. 7963/2012).

Rispetto all'orientamento precedente che poneva in capo al danneggiato il compito gravoso di fornire la prova dell'elemento soggettivo, con l'inquadramento della responsabilità della P.A. nella disciplina di cui all'art. 2051 c.c. L'applicazione alla P.A. della disciplina della responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ha, infatti, carattere oggettivo. Sul piano processuale ciò comporta che graverà sul danneggiato l'onere di fornire la prova dell'evento dannoso e del nesso eziologico tra la res e il danno subito, ovvero che "l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa" (Cass. n. 15383/2006). In altri termini, se il cittadino chiede il risarcimento alla P.A., non deve provare la colpa della stessa, ma solo che il danno è stato causato dal bene in custodia. Una volta dimostrato il nesso di causalità tra la cosa e il danno, dunque, è sempre configurabile la responsabilità del custode. Quest'ultimo può però dimostrare che l'evento lesivo si è determinato a seguito del verificarsi del c.d. caso fortuito. Anche nella disciplina di cui all'art. 2051 c.c., il custode (la P.A.) potrà liberarsi dalla responsabilità provando il caso fortuito.

Detto questo, la Cassazione ha anche chiarito che il carattere oggettivo della responsabilità ex art. 2051 c.c. fa sì che la stessa sia fondata sulla relazione intercorrente tra il custode e la cosa e non su un comportamento, un'attività o una particolare condotta, prudente o negligente, dello stesso, per cui affinché possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra il bene in custodia e il danno arrecato (Cass. n. 8229/2010; 4279/2008; 28811/2008). Ad assumere rilievo nell'evento lesivo, in sostanza, è la mera sussistenza del rapporto di custodia, quale "relazione di fatto, e non semplicemente giuridica, tra il soggetto (custode) e la cosa, che legittima una pronunzia di responsabilità ex art. 2051 c.c.". E tale potere di governo si compone di tre elementi: "il potere di controllare la cosa, il potere di modificare la situazione di pericolo creatasi, nonché quello di escludere qualsiasi terzo dall'ingerenza sulla cosa nel momento in cui si è prodotto il danno" (Cass. n. 25029/2008).

La Condotta del Danneggiato e il Principio di Autoresponsabilità

Nell'accertamento concreto della responsabilità della P.A. assume indubbio rilievo la condotta del danneggiato. Si parla in tal caso del principio di autoresponsabilità degli utenti che discende dall’art. 1227 c.c. Come chiarisce la Corte, sia nell'ipotesi di responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. che aquiliana ex art. 2043 c.c., secondo la giurisprudenza, "il comportamento colposo del soggetto danneggiato nell'uso del bene demaniale esclude la responsabilità della P.A., se tale comportamento è idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, integrando, altrimenti, un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c. comma 1, con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato" (Cass. n. 7963/2012).

Gli utenti della strada sono gravati pertanto, coerentemente al cosiddetto "principio di autoresponsabilità" codificato dall'art. 1227, 1° co., c.c., di un dovere generale di attenzione e diligenza, in base al quale il comportamento del soggetto danneggiato contrario alla cosiddetta "ordinaria diligenza" può ridurre o escludere il diritto al risarcimento. È onere della P.A. provare che l'evento dannoso sia stato, in tutto o in parte, determinato dal comportamento stesso del danneggiato, mentre sarà onere del danneggiato dimostrare il contrario (Cass. n. 7963/2012).

Obblighi di Sicurezza del Codice della Strada e Responsabilità della P.A.

L’art. 14 del Codice della Strada obbliga la P.A. a garantire la sicurezza delle strade e a installare dispositivi di protezione laddove esistano situazioni di rischio per l’incolumità degli utenti, indipendentemente dalla presenza di norme specifiche. Questo principio implica che, anche in assenza di una normativa prescrittiva, la P.A. deve valutare in concreto le caratteristiche del tratto stradale e prevedere soluzioni per minimizzare i rischi. Un altro aspetto importante è la dimostrazione della causalità tra la condizione del bene in custodia e il danno subito. In molte sentenze, la Corte di Cassazione ha specificato che la responsabilità della P.A. è configurabile quando il danno è diretta conseguenza della mancanza o inadeguatezza dei presidi di sicurezza.

Nel caso sopra menzionato dalla Corte d’Appello di Napoli, la Corte ha ritenuto che, se fossero state installate barriere adeguate, l’incidente avrebbe potuto avere conseguenze meno gravi. Quest’esempio sottolinea l’obbligo della P.A. di prevenire i danni attraverso misure idonee, non solo intervenendo a posteriori. Per i cittadini, comprendere la responsabilità della P.A. ai sensi dell’art. 2051 c.c. è fondamentale per sapere quando e come poter chiedere un risarcimento. L’applicazione dell’art. 2051 c.c. facilita l’onere della prova per il danneggiato, spostando sulla P.A. l’onere di dimostrare l’esistenza del caso fortuito.

In materia di sinistri stradali, la Cassazione ha affrontato la questione se la responsabilità dell'ente pubblico, proprietario della strada, si estenda o meno anche al ciglio che costeggia la strada stessa e se tale responsabilità debba essere esclusa in caso di prevedibilità del pericolo (Cassazione, sentenza 10 gennaio 2017, n. 354). La Cassazione ha ritenuto in primo luogo che gli elementi accessori e le pertinenze della strada (in cui rientrano appunto i fossi, le banchine e le scarpate, comunque denominati, che costeggiano il manto stradale) rientrano negli obblighi di custodia dell'ente pubblico proprietario della strada. Questi elementi "pertinenziali", infatti, sono soggetti anch'essi al regime di demanialità delle strade statali, provinciali e comunali, in forza della presunzione di cui all'articolo 22 della Legge n. 2258/1865, allegato F.

Sezione stradale con carreggiata, banchina e fosso

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