Autorimessa: Definizione, Tipologie e Normativa di Prevenzione Incendi

L'autorimessa, nel linguaggio comune spesso definita "garage" o "box auto", è un elemento fondamentale nelle moderne infrastrutture urbane e abitative. Sebbene i termini siano usati in modo interscambiabile nella quotidianità, dal punto di vista normativo e tecnico, esistono distinzioni e classificazioni precise che ne definiscono il ruolo, la costruzione e, soprattutto, i requisiti di sicurezza. La questione della definizione non è così semplice come potrebbe apparire a prima vista, con sfumature che incidono sulla normativa applicabile e sulle responsabilità.

Cosa si intende per Autorimessa: Definizione e Distinzioni Terminologiche

La definizione di autorimessa, sebbene nel linguaggio comune possa includere anche un'autofficina, a livello tecnico-giuridico è più specifica. Secondo il dizionario della lingua italiana (Grande dizionario di Italiano, Garzanti, 2003), l'autorimessa è l'edificio per il ricovero e per il servizio di manutenzione degli autoveicoli. Tuttavia, il significato tecnico-giuridico presente al punto 0 dell'allegato al Decreto Ministeriale 1 febbraio 1986 definisce l'autorimessa come quell'area coperta destinata esclusivamente al ricovero, alla sosta e alla manovra degli autoveicoli con i servizi annessi. In pratica, comprende lo spazio sosta, lo spazio di manovra e tutto ciò che è utile a consentire il ricovero degli autoveicoli. Le tettoie aperte almeno su due lati non sono considerate autorimesse.

Autorimessa vs Garage vs Box Auto

È importante notare che non sono considerate autorimesse le aree coperte destinate al ricovero, alla sosta e alla manovra di veicoli in cui ciascun posto auto sia accessibile direttamente da spazio scoperto con un percorso massimo inferiore a 2 volte l'altezza del piano di parcamento (ad esempio, box a schiera, piccole tettoie) o dove il ricovero sia destinato all'esposizione, alla vendita o al deposito di veicoli provvisti di quantitativi limitati di carburante per la movimentazione nell'area (ad esempio, autosaloni).

La distinzione tra "garage" e "box auto" è spesso oggetto di discussione. Un garage (ad esempio condominiale) può contenere dei BOX (locale chiuso), ma un BOX non può contenere un GARAGE. Cioè, si può avere un posto auto nel garage condominiale, oppure un box chiuso in un ampio locale sotterraneo che di fatto si chiama garage. Dal punto di vista normativo, la differenza della definizione non esiste: si parla di "autorimesse", di "posto auto", al limite di "box auto" (C/6) ma difficilmente di "garage" senza definirne precisamente il ruolo. Alcuni ipotizzarono che i "garage" fossero quei locali ampi di deposito ad uso privato in cui avviene anche la rimessa della macchina. In sostanza, con il termine garage si dovrebbero identificare gli spazi sotterranei che, in italiano, corrispondono ai "parcheggi condominiali".

Un garage coincide in genere anche con una struttura edile, anche se può essere di piccole dimensioni e contenere solo un autoveicolo o poco più. Può anche affacciarsi direttamente in un cortile, con un portone garage singolo. Un box generalmente viene inteso come una costruzione più leggera, ricavata in una struttura di costruzione civile (garage, appunto) o posizionata all'esterno in un cortile. Catastalmente, i termini vengono considerati in maniera univoca, per cui partendo da questo presupposto non esiste una differenza sostanziale.

Tipologie di Autorimesse e Classificazioni

Le autorimesse possono essere classificate in base a diversi criteri, come la loro destinazione d'uso, l'ubicazione, la configurazione delle pareti perimetrali, le caratteristiche di esercizio e l'organizzazione degli spazi interni.

Classificazione Strutturale e Funzionale

Le autorimesse si distinguono in base alla loro conformazione strutturale e funzionale:

  • Isolate: situate in edifici esclusivamente destinati a tale uso ed eventualmente adiacenti ad edifici destinati ad altri usi, strutturalmente e funzionalmente separati da questi.
  • Miste: tutte le altre, ovvero quelle che non rientrano nella definizione di autorimessa isolata.
  • Aperte: autorimesse dotate di aperture perimetrali su spazio a cielo libero che realizzano una percentuale di aerazione permanente non inferiore al 60% della superficie delle pareti stesse e comunque superiore al 15% della superficie in pianta. Uno spazio a cielo libero può essere ottenuto anche in un cortile chiuso purché le pareti degli edifici che si fronteggiano distino fra loro non meno di 3,5 m e la superficie del cortile in metri quadrati non sia inferiore a tre volte l'altezza in metri dell'edificio più basso che si affaccia sul cortile (DM 30/11/83). Per spazio a cielo libero si intende anche quello ricavato in una parete che presenta superiormente aggetti sporgenti, come ad esempio terrazzi e balconi, purché di altezza almeno doppia la larghezza della sporgenza.
  • Chiuse: tutte le autorimesse che non rientrano nella definizione di aperte.
  • Interrate: con piano di parcamento a quota inferiore a quello di riferimento.
  • Fuori terra: con il piano di parcamento a quota non inferiore a quello di riferimento.
  • A box: costituite da locali chiusi individuali.
  • A spazio aperto: costituite da un unico ambiente dove i veicoli sono parcheggiati senza divisioni individuali.
  • Sorvegliate: dotate di sistemi automatici di controllo antincendio oppure se almeno durante l'orario di apertura è previsto un sistema di vigilanza continua. Nelle autorimesse sorvegliate, la superficie specifica di parcamento è di almeno 10 m² per gli autoveicoli a quattro ruote.
  • Non sorvegliate: tutte le altre. Nelle autorimesse non sorvegliate, la superficie specifica di parcamento è di almeno 20 m² per gli autoveicoli a quattro ruote.

La capacità di parcamento è il rapporto tra la superficie netta del locale destinato ad autorimessa e la superficie specifica di parcamento, cioè la superficie occorrente per la manovra e la sosta di un autoveicolo. La capacità di parcamento effettiva dovrà dunque essere dichiarata dal titolare d'uso del locale. Ai fini della capacità di parcamento, quattro motocicli o ciclomotori corrispondono ad un autoveicolo (secondo la Circ. MI P713/4108 del 25/07/2000).

Nel caso in cui il volume netto di un box sia almeno di 40 m³, è ammessa (DM 1/2/86), mediante l'ausilio di appositi dispositivi di sollevamento, la sosta contemporanea di due autoveicoli. Questo aumenta la capacità di parcamento e un'autorimessa con box costruiti per ospitare ciascuno due autoveicoli raddoppia la sua capacità di parcamento. Ad esempio, cinque box contenenti ciascuno due autoveicoli, superando le nove unità, diventano soggetti al controllo dei Vigili del Fuoco.

Classificazione secondo la RTV 6 (DM 21.02.2017 e DM 15.05.2020)

La Regola Tecnica Verticale (RTV 6), integrando la sezione V dell'allegato 1 al DM 03.08.2015 (Regola Tecnica Orizzontale, RTO), introduce una classificazione delle autorimesse in funzione di:

  • Tipologia di servizio "S":
    • SA (privata): gli occupanti sono in stato di veglia ed hanno familiarità con l'edificio (es. autorimesse private, condominiali).
    • SB (pubblica): gli occupanti sono in stato di veglia e non hanno familiarità con l'edificio (es. autosili, autorimesse a pagamento).
    • SC (autosilo): tipologia specifica di autorimessa automatizzata.
  • Superficie dell'autorimessa o del compartimento "A": la superficie complessiva dell'autorimessa è la superficie lorda dell'autorimessa, al netto delle pertinenze compartimentate. Se non compartimentate rispetto all'area destinata al ricovero, alla sosta e alla manovra dei veicoli, nel computo della superficie lorda rientrano anche le aree destinate ai servizi annessi all'autorimessa (ad esempio, uffici, guardiania, area manutenzione veicoli, area per lavaggio veicoli, ecc.).
    • AA: superficie compresa tra 300 mq e 1.000 mq.
    • AB: superficie compresa tra 1000 mq e 5000 mq.
    • AC: superficie compresa tra 5.000 mq e 10.000 mq.
    • AD: superficie superiore a 10.000 mq.
  • Quote massima e minima dei piani h dell'autorimessa: valutate rispetto al piano di riferimento (piano del luogo sicuro dove avviene l'esodo, accessibile ai soccorritori).
    • HA: quote comprese tra -1m e 6m.
    • HB: quote comprese tra -5m e 12m.
    • HC: quote comprese tra -10m e 24m.
    • HD: tutti i casi non rientranti nelle classificazioni precedenti (quote inferiori a -10 m o superiori a 32 m). Nel caso di autorimesse miste, la quota massima coincide con l'altezza antincendi del fabbricato.

La RTV 6 esegue anche una classificazione dei locali e delle aree presenti nell'autorimessa in funzione della destinazione e del livello di rischio, individuando 5 tipologie:

  • TA: aree dedicate al ricovero, sosta e manovra dei veicoli.
  • TZ: aree destinate ai servizi annessi all'autorimessa (stazioni lavaggio, manutenzione, guardiania, portineria, ecc.).
  • TM1: aree o locali destinati a depositi di materiali combustibili, di superficie non superiore a 25mq con carico d'incendio inferiore a 300 MJ/mq (es. depositi di materiale di consumo dell'autorimessa).
  • TM2: aree destinate a depositi di materiali combustibili con carico d'incendio inferiore a 1200 MJ/mq.
  • TT: locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio (quali cabine elettriche, centrali termiche, gruppi elettrogeni, ecc.).

Normativa di Prevenzione Incendi per le Autorimesse

Il panorama normativo relativo alla prevenzione incendi per le autorimesse ha subito diversi cambiamenti nel corso degli anni, con l'obiettivo di migliorare gli standard di sicurezza e di passare da un approccio prescrittivo a uno più orientato alle prestazioni.

La nuova normativa antincendio: d.m. 1-2-3/09/2021

Evoluzione Normativa

  • D.M. 01/02/1986: norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse. Questo decreto è stato per lungo tempo il riferimento principale.
  • D.P.R. 151/2011: le autorimesse vengono inserite nell'elenco di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. La Regola Tecnica Orizzontale (RTO) del Codice di Prevenzione Incendi diventa il riferimento progettuale.
  • D.M. 03/08/2015 (Codice di Prevenzione Incendi): viene implementata la Sezione V (Regole tecniche verticali) nel codice di prevenzione incendi, segnando un passaggio dall'approccio prescrittivo a quello basato sulla metodologia prestazionale.
  • D.M. 18/10/2019: viene modificato l'allegato 1 del Codice con la differenziazione tra progettazioni antincendio conformi e soluzioni alternative per le autorimesse, con un ridimensionamento del numero di progetti da valutare e una maggiore enfasi sulle soluzioni conformi.
  • D.M. 15/05/2020 - RTV-6: vengono approvate le norme tecniche di prevenzione incendi per le autorimesse con superficie complessiva superiore a 300 m². La RTV-6 costituisce un aggiornamento e un'integrazione del Codice di prevenzione incendi. Questo decreto abroga il D.M. 01/02/1986, eliminando il cosiddetto "doppio binario" per le autorimesse, fatti salvi i casi per i quali è applicabile l'art. 2 commi 3 o 4 del D.M. 12 aprile 2019.

Pertanto, per le autorimesse di nuova costruzione ed esistenti alla data di entrata in vigore del decreto, soggette ad interventi di modifica o di ampliamento, si applica il Codice di Prevenzione Incendi in vigore. La norma chiude definitivamente il periodo di coesistenza con altre normative simili e viene applicata in via esclusiva.

Autorimesse Soggette a Prevenzione Incendi

Le autorimesse, soprattutto quelle con una determinata capienza, sono sottoposte alla normativa di prevenzione incendi. Ai sensi del D.M. 16 febbraio 1982, le autorimesse private con più di nove autoveicoli e, indipendentemente dalla capienza, le autorimesse pubbliche, sono soggette al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI). L'obbligo di richiedere il certificato di prevenzione incendi non dipende dal numero di box, ma dalla capacità di parcamento.

Diagramma di flusso autorimesse soggette a CPI

Le autorimesse a box con accesso diretto da spazio a cielo libero non sono invece soggette al certificato di prevenzione incendi da parte dei Vigili del Fuoco, anche se la capacità di parcamento è superiore a nove veicoli (Circ. Mi n. 1800/4108 del 1/2/88). Quando l'esercizio di un'autorimessa è soggetto al rilascio del CPI, gli elaborati di progetto devono essere preventivamente sottoposti al parere da parte del comando provinciale dei Vigili del Fuoco.

La prevenzione incendi per le autorimesse con superficie superiore a 300 m² segue principalmente il Codice di Prevenzione Incendi, come integrato dalla nuova RTV di cui al D.M. 15/05/2020. Solo in casi specifici di interventi di modifica o ampliamento su una porzione di un'autorimessa esistente, laddove l'applicazione del Codice a tale porzione determinerebbe incompatibilità con le restanti parti non interessate dall'intervento, è ancora possibile applicare la RTV tradizionale di cui al D.M. 1° 01/02/1986.

Autorimesse Sotto Soglia (< 300 m²)

Le "Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili" (D.M. 1° febbraio 1986) riportavano anche le indicazioni circa le autorimesse "sottosoglia", ossia quelle con superficie non superiore a 300 m². Con la circolare 17496 del 18/12/2020, i Vigili del Fuoco recuperano e aggiornano i "Requisiti di sicurezza antincendio per le autorimesse con superficie non superiore a 300 m² sotto la soglia di assoggettabilità (Allegato 1 del D.P.R. 151/2011), che erano rimaste prive di ogni riferimento normativo dopo l'abrogazione del D.M. 01/02/1986. Il punto di riferimento normativo del documento è dunque il Codice di prevenzione incendi, utile sia per la progettazione che per la realizzazione e l'esercizio delle autorimesse sottosoglia.

Le autorimesse sottosoglia si dividono in:

  • A1: superficie fino a 100 m².
  • A2: superficie maggiore di 100 m² e inferiore a 300 m².

Requisiti minimi autorimesse fino a 100 m²:

  • La classe di resistenza al fuoco per le strutture portanti e di compartimentazione delle autorimesse non isolate deve essere maggiore o uguale a 30. Per quelle isolate maggiore o uguale a 15. Per quelle isolate fuori terra è sufficiente che l'autorimessa sia realizzata con strutture incombustibili.
  • Le eventuali comunicazioni con locali a diversa destinazione, in prevalenza non aperti al pubblico, devono essere realizzate almeno con porta metallica piena (almeno E30).
  • Le aperture di smaltimento fumi e calore, realizzate con qualunque tipologia di impiego, devono avere una superficie utile minima complessiva non inferiore a 1/40 della superficie lorda dell'autorimessa e devono aprirsi su spazio a cielo libero.
  • Il sistema delle vie d'esodo deve consentire agli occupanti dell'autorimessa di raggiungere autonomamente un luogo sicuro, anche in relazione alle loro specifiche necessità.
  • Se l'accesso avviene tramite montauto:
    • senza persone a bordo: l'apparecchio elevatore deve essere dotato di un dispositivo che consente al piano di carico di riallinearsi automaticamente al piano di riferimento in caso di mancanza di alimentazione elettrica;
    • con persone a bordo: devono essere adottate tutte le misure indicate nel D.M. 03/08/2015 e s.m.i. - V.6 paragrafo V.6.5.8.
  • Gli impianti tecnologici e di servizio, compreso l'eventuale montauto, devono essere progettati, realizzati e gestiti secondo la regola dell'arte e in conformità alla regolamentazione vigente.
  • Nelle autorimesse destinate a contenere un numero maggiore di 3 veicoli, deve essere installato almeno un estintore di incendio di capacità estinguente minima pari a 21A 89B.

Requisiti minimi autorimesse tra 100 m² e 300 m²:

Devono essere rispettati i requisiti minimi previsti per le autorimesse con superficie fino a 100 m². Inoltre:

  • Le eventuali comunicazioni con locali a diversa destinazione devono essere realizzate con porte E 30.
  • Eventuali vie di esodo unidirezionali (corridoi ciechi) devono essere lunghi massimo 30 metri.
  • La larghezza delle vie di esodo verticali non deve essere inferiore a 900 mm.
  • Devono essere installati estintori di capacità estinguente minima pari a 21A 89B distribuiti in modo tale che, da ogni punto dell'area protetta, il percorso massimo per raggiungere il più vicino non sia superiore a 30 m.
  • Le singole aperture di smaltimento fumi e calore, che concorrono alla superficie utile minima complessiva (non inferiore a 1/40 della superficie dell'autorimessa), devono avere superficie utile commisurata alla superficie lorda del compartimento e, comunque, non inferiore a 0,2 m². Almeno il 10% di tali aperture deve essere del tipo SEa (permanentemente aperte), SEb (automatiche o ad azionamento manuale) o SEc (automatiche e ad azionamento manuale).

Misure Antincendio secondo la RTV 6

Nell'applicare il DM 21.02.2017 e successivi aggiornamenti, si devono preventivamente attribuire i livelli di prestazione da raggiungere per le 10 misure della strategia antincendio, previste dalla RTO, in funzione del Rischio Vita e Rischio Beni e dei parametri specifici indicati dalla RTV 6.

Reazione al fuoco (S.1)

La RTV 6 prevede che nelle aree destinate al ricovero, sosta e manovra dei veicoli (TA) non è ammesso il livello di prestazione I, corrispondente alla posa di materiali privi di idonea caratteristica di reazione al fuoco. La soluzione conforme relativa alla strategia antincendio S.1 (reazione al fuoco) dipende dal Rischio Vita e quindi adottando quanto suggerito nella tabella G.3-5 della RTO, in funzione del Rvita adottato (A2 per autorimessa privata, B2 per autorimessa pubblica) si possono avere conseguentemente diversi livelli di prestazione e classi di reazione al fuoco. Le strutture portanti e separanti degli autosilo devono essere realizzate con materiali del gruppo GM0 di reazione al fuoco, cioè incombustibili.

Resistenza al fuoco (S.2)

La classe minima di resistenza al fuoco delle strutture delle autorimesse miste (si escludono le isolate) è funzione della quota dei piani dei compartimenti, della tipologia di autorimessa (chiusa o aperta) e della presenza di compartimenti interrati. Il progettista adotterà la classe di resistenza al fuoco maggiore fra quella derivante dalla tabella V.6-1 del DM 21.02.2017 e quella derivante dal calcolo del carico di incendio specifico di progetto dell'autorimessa come da RTO. Per gli autosilo e per le autorimesse isolate la resistenza al fuoco viene ricavata applicando la RTO. L'opera da costruzione contenente l'autosilo deve avere indipendenza strutturale rispetto alle altre opere da costruzione e deve essere separata da altre attività con elementi di resistenza al fuoco aventi almeno classe 120.

Compartimentazione (S.3)

L'autorimessa deve costituire un compartimento autonomo. È ammessa la presenza di aree o locali destinati a depositi nello stesso compartimento dell'autorimessa (con esclusione di sostanze o miscele pericolose), a specifiche condizioni (es. superficie deposito < 25 mq, carico d'incendio < 300 MJ/mq, autorimessa privata e con superficie < 1000 mq, quote piani tra -6m e 12m). Le aree o locali destinati a depositi di materiali combustibili con superficie superiore a 25mq oppure con carico d'incendio compreso tra 300MJ/mq e 1200MJ/mq (TM2), nonché altri locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio (TT) devono costituire un compartimento autonomo. Le eventuali comunicazioni dell'autorimessa con altre attività individuate dal DPR 151/2011 devono avvenire mediante filtro.

Esodo (S.4)

La progettazione delle vie di esodo dell'autorimessa deve essere eseguita secondo quanto previsto al capitolo S.4 della RTO. Il numero minimo di uscite e le lunghezze massime delle vie di esodo dipendono dall'affollamento e dal Rischio Vita (A2 per autorimessa privata, B2 per autorimessa pubblica). Per gli autosilo, le aree interne non devono essere accessibili al pubblico e la determinazione dell'affollamento deve tenere in conto della presenza del personale addetto.

Gestione della sicurezza antincendio (S.5)

La procedura di gestione della sicurezza nell'autorimessa deve determinare le aree di sosta, il numero e la tipologia dei veicoli. Deve essere installata la cartellonistica riferita ai divieti e alle limitazioni di esercizio, conforme al D. Lgs. 81/2008.

È vietato nelle autorimesse:

  • Fumare o usare fiamme libere.
  • Depositare o effettuare travasi di fluidi infiammabili.
  • Eseguire manutenzioni, riparazioni di veicoli al di fuori delle aree appositamente predisposte.
  • Accedere all'autorimessa con autoveicoli aventi evidenti perdite di carburante o non in regola con gli obblighi di manutenzione sul circuito carburanti.
  • Il parcamento degli autoveicoli a GPL con impianto dotato di sistema di sicurezza conforme al regolamento ECE/ONU 67-01 è consentito esclusivamente nei piani fuori terra e nei piani interrati, non oltre la quota di -6m.

Controllo dell'incendio (S.6)

Per le autorimesse pubbliche e private (esclusi gli autosilo), il livello di prestazione da raggiungere per il controllo dell'incendio è funzione della superficie dell'autorimessa e della quota dei piani. Gli autosilo devono raggiungere, in ogni caso, il massimo livello di prestazione (V - protezione di base, manuale e automatica estesa a tutta l'attività).

Controllo di fumo e calore (S.8)

L'attività deve essere dotata delle misure di controllo fumi e calore previste nel Capitolo S.8. Ciascuna apertura di smaltimento deve avere superficie utile commisurata alla superficie lorda del compartimento e, comunque, non inferiore a 0,2 m². Almeno il 10% di tali aperture deve essere del tipo SEa, SEb o SEc. L'uniforme distribuzione di tali aperture di smaltimento può essere verificata con un raggio di influenza Roffset = 30 m.

Aspetti Storici e Architettonici delle Autorimesse

I primi garage privati pianificati apparvero molto prima del 1900. Contemporaneamente apparvero i primi esempi di garage pubblici pianificati. Forse il più antico garage esistente nel Regno Unito si trova a Southport Lancashire. È stata la prima casa automobilistica o garage ad essere raffigurata in un diario automobilistico inglese ed era in The Autocar del 7 ottobre 1899. Era di proprietà del dottor W.W. Barratt, un medico locale e pioniere dell'automobilismo e progettata appositamente per la sua casa al 29 di Crescent Hesketh Park. Un edificio a due piani che corrispondeva allo stile della casa; il garage al piano terra con pavimento in cemento, riscaldamento, illuminazione elettrica.

L'architettura dei garage è stata spesso ignorata nelle riviste di architettura, nonostante famosi architetti come Edwin Lutyens, Richard Barry Parker ed Edgar Wood progettassero garage per i loro ricchi clienti. Intorno all'inizio del 21º secolo, le aziende iniziarono a offrire "garage portatili" negli Stati Uniti.

Le autorimesse sono spazi coperti che possono venire realizzati con pressoché ogni materiale da costruzione (calcestruzzo, legno, ecc.). Solitamente le autorimesse hanno spazio per una sola automobile, ma vi sono anche garage più grandi in cui possono sostare più automobili. Possono essere dotati di un sistema di apertura e chiusura elettrico che funziona ogniqualvolta il proprietario del garage preme un tasto su un apposito telecomando. In molte abitazioni singole, rurali o in ville, all'interno del garage viene arredata anche una cucina.

Garage portatile

Assetti Proprietari e Obblighi di Conservazione

Quando si parla di autorimesse, due aspetti fondamentali emergono: gli assetti proprietari in relazione alle facoltà d'uso e gli obblighi di conservazione e manutenzione del bene in relazione alle tematiche della sicurezza.

Per ciò che concerne il primo punto, qualora il bene sia di proprietà di un'unica persona, la risposta sarà molto semplice; questo soggetto avrà il diritto di disporne come meglio crede (ad esempio, destinandola a parcheggio a pagamento aperto al pubblico, oppure ancora dando in locazione i singoli posti auto ecc.). Nel caso di autorimessa di proprietà di più persone, il caso emblematico è il parcheggio condominiale, tutti i comproprietari avranno diritto di utilizzare lo spazio comune per il ricovero delle proprie vetture. Se nel primo caso l'individuazione del soggetto responsabile della manutenzione e conservazione coincide con quella del proprietario dell'immobile, in quest'ultimo le responsabilità andranno ripartite tra amministratore e condomini.

L'omesso adeguamento alla normativa antincendio comporta per i responsabili l'applicazione di sanzioni penali quali l'arresto fino ad un anno o l'ammenda da 258 euro a 2.582 euro (art. 20 d.lgs n. 139/06). La Corte di Cassazione ribadisce che il mancato invio della SCIA antincendio è un reato permanente, che si estingue solo con la regolarizzazione o la cessazione dell'attività. Finché l'obbligo non viene assolto, il reato permane e la prescrizione non si applica.

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