Il quadro normativo degli autoveicoli in deposito telematico e le evoluzioni del processo civile

L’ecosistema digitale che caratterizza oggi la giustizia civile italiana rappresenta il punto di arrivo di una transizione normativa complessa, volta a razionalizzare le procedure esecutive attraverso l’integrazione delle tecnologie informatiche. Tale percorso, che ha visto il suo culmine con l'implementazione del Processo Civile Telematico (PCT), si intreccia in modo indissolubile con le disposizioni riguardanti gli autoveicoli in deposito e le modalità di espropriazione forzata. Per comprendere appieno questo scenario, occorre analizzare tanto le radici storiche quanto le moderne declinazioni processuali introdotte dal legislatore.

rappresentazione concettuale di un fascicolo digitale che si integra con registri pubblici di autoveicoli

Le fonti normative e le competenze amministrative

Per lo svolgimento di alcune attività, il Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" e il Regio Decreto 06/05/1940, n. 635 costituiscono l’architrave storico su cui si sono innestate le successive riforme. Tuttavia, il decentramento amministrativo ha ridefinito il ruolo degli enti locali. Alcune competenze per la vidimazione dei registri e dei tariffari sono state trasferite ai Comuni, quindi al SUAP (Decreto legislativo 31/03/1998, n. 112, art. 163, com. 2, let. d).

I registri possono essere vidimati dal Comune, previa richiesta e presentazione dell’originale dello stesso, oppure la ditta può procedere all’autovidimazione. La validità dell’autovidimazione è stata riconosciuta anche dal Ministero dell’Interno (Parere ministeriale 20/06/2017, n. 1). Questa evoluzione segna il passaggio da una burocrazia cartacea rigida a una gestione più dinamica, funzionale alle esigenze di imprese che operano nel settore della gestione e deposito di autoveicoli.

L'evoluzione del processo civile telematico nelle esecuzioni

Le novità in materia di processo civile telematico, introdotte nel corso degli anni, hanno trasformato radicalmente il volto dell'esecuzione forzata. Il dossier elaborato dal Centro Studi del C.N.F. riassume, per quanto possibile sinteticamente, le novità in materia di processo civile telematico contenute nel d.l. n. 132/2014, come convertito dalla legge n. 162/2014. In questa sede si intende sottolineare le novità contenute agli artt. 18 e 19 del d.l. in tema di esecuzione forzata, con particolare riferimento alle modifiche degli artt. 518, 543 e 557 c.p.c., alla competenza nella procedura di esecuzione presso terzi, alla possibilità di accesso alle banche dati e alla nuova forma di pignoramento di autoveicoli.

In merito alla forma e alla modalità di pignoramento, il legislatore ha previsto che, per i procedimenti iniziati 30 giorni dopo l'entrata in vigore della legge di conversione, gli ufficiali giudiziari, terminate le operazioni di pignoramento, consegnino senza ritardo il titolo, il precetto e il verbale di pignoramento al creditore procedente, il quale entro 15 giorni deve iscrivere a ruolo la causa, pena l'estinzione del procedimento esecutivo.

Pignoramento auto cosa bisogna sapere

Il pignoramento degli autoveicoli e l’art. 521 bis c.p.c.

Una delle innovazioni di maggior rilievo è contenuta all'art. 521 bis c.p.c. in tema di pignoramento di autoveicoli. Questa norma ha introdotto una procedura specifica che risponde alla necessità di celerità tipica dell’esecuzione sui beni mobili registrati. Il legislatore ha voluto sganciare l'esecuzione dalla materialità dell'apprensione fisica costante, puntando sulla trascrizione e sulla disponibilità del bene tramite gli archivi telematici.

Il potere di autentica in capo al difensore rappresenta un pilastro di questa semplificazione: egli non dovrà più depositare, all'atto dell'iscrizione a ruolo, il titolo, il precetto e il pignoramento, ma potrà depositare le copie da lui stesso autenticate, trattenendo presso di sé gli originali. Questo potere semplificherà il corso delle procedure esecutive nel momento in cui non sarà più necessario richiedere la sostituzione dei titoli per azionare un'altra procedura.

L'accesso telematico alle banche dati

Altra novità fondamentale è quella contenuta agli artt. 492 bis c.p.c. e 155 bis, ter, quater e quinquies disp. att. c.p.c. in tema di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. La nuova normativa, seppure condivisibile nel fine, appare estremamente lacunosa sotto il profilo operativo e difficilmente attuabile.

Peraltro, all'art. 155 quater disp. att. c.p.c. si legge che il Ministro della Giustizia dovrà individuare con decreto i casi, i limiti e le modalità di accesso alle banche dati da parte degli ufficiali giudiziari. Quindi, sino a quando non sarà pubblicato il regolamento attuativo, l'intervento degli ufficiali giudiziari non sarà possibile e la norma non potrà essere operativa. Per il vero, il successivo art. 155 quinquies disp. att. c.p.c. sembra rendere possibile al creditore procedente, direttamente e senza l'utilizzo dell'ufficiale giudiziario, accedere alle banche dati di cui all'art. 492 bis c.p.c., previa autorizzazione del Presidente del Tribunale del luogo dove si intende procedere all'esecuzione.

schema dei flussi di comunicazione tra Tribunale, Ufficiale Giudiziario e banche dati telematiche

Gestione del fascicolo telematico e iscrizione a ruolo

Il legislatore ha anche previsto, all'art. 159 disp. att. c.p.c., che la nota d'iscrizione a ruolo nei procedimenti esecutivi per espropriazione debba contenere l'indicazione delle parti, il codice fiscale della parte che iscrive a ruolo e del difensore, e la descrizione dei beni oggetto di pignoramento. Non sono previste sanzioni in ipotesi di mancata corretta indicazione, ma si invitano i Colleghi a seguire le indicazioni contenute nelle guide pubblicate nel sito dell'Ordine (nell'area PCT), relative al deposito telematico che diverrà obbligatorio.

Suggeriamo peraltro di utilizzare anche prima di tale data le modalità telematiche per l'iscrizione a ruolo, invitando a utilizzare la modalità di pagamento telematico del contributo unificato. Rispetto a questo incombente, sottolineiamo come l'art. 14 del d.p.r. n. 115/2002 in tema di spese di giustizia non sia stato modificato dall'ultimo intervento legislativo; si potrebbe quindi sostenere che, come previsto dal citato articolo, il contributo unificato sia dovuto solo all'atto del deposito dell'istanza di vendita.

Considerazioni operative sui depositi e sulla continuità processuale

L'applicazione del decreto legge n. 132/2014 ha imposto una revisione profonda delle prassi di studio. Suggeriamo, ai colleghi che hanno "caricato" i pignoramenti prima dell'entrata in vigore della normativa, qualora gli stessi si siano perfezionati successivamente, di verificare quale normativa venga applicata, onde evitare di incorrere in decadenze. Ricordiamo che dal momento della consegna inizierà a decorrere il termine per l'iscrizione a ruolo e segnaliamo che, in considerazione della particolare delicatezza dell'incombente, sarà redatta dall'ufficiale giudiziario una sorta di "relata di consegna", che dovrà essere sottoscritta in duplice copia dal soggetto che curerà il ritiro e dall'addetto all'Ufficio Notifiche.

L'integrazione del deposito telematico non è un mero cambio di formato, ma una modifica strutturale dell'esercizio del diritto di difesa e della gestione della prova documentale. La corretta interpretazione delle norme, dal Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza fino ai più recenti decreti ministeriali, garantisce la tenuta di un sistema che mira all'efficienza, pur mantenendo la necessaria tutela per le parti coinvolte nel processo esecutivo. Le importanti novità della materia impongono ulteriori riflessioni e un monitoraggio costante degli orientamenti giurisprudenziali che si andranno a consolidare attorno all'uso dei depositi telematici per la gestione degli autoveicoli oggetto di espropriazione.

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