Le normative vigenti in materia di circolazione stradale prevedono che alcune violazioni possano comportare non solo una sanzione pecuniaria, ma anche conseguenze dirette sul veicolo utilizzato per commettere l'infrazione. In questi casi, l'organo accertatore redige due atti distinti: uno relativo alla sanzione pecuniaria e un secondo, concernente l'eventuale fermo amministrativo o sequestro del veicolo. Comprendere le procedure e i diritti del cittadino in queste circostanze è fondamentale per poter rientrare in possesso del proprio mezzo.
Il Fermo Amministrativo: Sottrazione della Disponibilità del Veicolo
Il fermo amministrativo è una misura disposta ai sensi dell'articolo 213 del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285, che sottrae temporaneamente la disponibilità del veicolo al suo proprietario. Questa misura viene applicata in una serie di circostanze specifiche, mirate a garantire il rispetto delle norme del Codice della Strada e a prevenire ulteriori illeciti.
Tra le violazioni che possono comportare il fermo amministrativo, figurano:
- La circolazione con un veicolo sprovvisto di carta di circolazione, come previsto dall'articolo 93 del medesimo decreto legislativo.
- La circolazione con ciclomotori che non rispettano i vincoli stabiliti dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285, in termini di velocità o che sono privi del certificato di circolazione.
- L'esecuzione di esercitazioni di guida senza la presenza di un istruttore munito di patente di guida valida.
- La violazione delle norme comportamentali previste dall'articolo 170 del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285, da parte del conducente di un ciclomotore o motociclo.
- La circolazione di un veicolo sprovvisto della necessaria copertura assicurativa per la responsabilità civile.
- La circolazione di un veicolo già sottoposto a fermo amministrativo.
- La guida da parte di un conducente con patente ritirata o sospesa.
- La violazione della normativa relativa al trasporto di cose, disciplinata dagli articoli 26 e 46 della Legge 06/06/1974, n. 298.

Il Sequestro Amministrativo: Sottrazione del Possesso per Provvedimenti Successivi
Distinto dal fermo amministrativo, il sequestro amministrativo è una misura cautelare disciplinata dall'articolo 213 del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285. Con il sequestro, la disponibilità del bene viene sottratta all'avente diritto e il veicolo viene posto a disposizione dell'Autorità amministrativa, in vista di eventuali provvedimenti successivi, quale ad esempio la confisca amministrativa.
La normativa prevede che la guida di un veicolo sprovvisto di copertura assicurativa per la responsabilità civile sia una violazione che comporta una sanzione amministrativa e un provvedimento di sequestro amministrativo, ai sensi dell'articolo 193 del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285.
Cosa Fare per Ottenere il Dissequestro del Veicolo
Per poter riottenere la disponibilità di un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, in particolare a seguito della violazione dell'articolo 193 del Codice della Strada (circolazione senza assicurazione), il trasgressore deve adempiere a una serie di condizioni. Il dissequestro può essere richiesto se si procede al pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 202 del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento.
Inoltre, è necessario corrispondere il premio di assicurazione per un periodo minimo di sei mesi e garantire il pagamento delle spese relative al prelievo, al trasporto e alla custodia del veicolo sottoposto a sequestro.
VEICOLO SOTTOPOSTO A SEQUESTRO di Ezio Bassani #polizialocale #formazioneprofessionale
Affidamento in Custodia e Cambio di Custodia
Nei casi in cui un veicolo sia sottoposto a sequestro o fermo amministrativo, è possibile richiedere un cambio di custodia, conformemente a quanto previsto dall'articolo 213 del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285. Se tale cambio di custodia implica lo spostamento del veicolo, le relative spese ricadono sul proprietario, il quale deve altresì garantire la sicurezza stradale durante le operazioni.
La normativa stabilisce che il proprietario o, in sua assenza, il conducente del veicolo, o altro soggetto obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196 del Codice della Strada, venga nominato custode del mezzo. Il custode ha l'obbligo di depositare il veicolo in un luogo di sua disponibilità o di custodirlo a proprie spese in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, assicurando il trasporto in condizioni di sicurezza.
Qualora i soggetti sopra indicati si rifiutino di assumere la custodia del veicolo, non ne siano in grado, o omettano di trasportarlo o custodirlo a proprie spese, l'organo di polizia stradale dispone l'immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti previsti dall'articolo 213, comma 2-bis, del Codice della Strada, ovvero un custode-acquirente o una depositeria autorizzata dal Prefetto.
Il Ruolo del Custode-Acquirente
Nei casi in cui il trasgressore non possieda i requisiti morali o psico-fisici per assumere legittimamente la custodia di un veicolo, o non sia reperibile un altro soggetto idoneo, il veicolo sequestrato o fermato viene affidato a un custode-acquirente. Nelle province dove tale figura non è ancora istituita, il veicolo viene depositato presso una struttura autorizzata dal Prefetto.
Se il veicolo è stato affidato a un custode-acquirente, l'interessato (proprietario o conducente) è tenuto a provvedere all'immediato ritiro e all'assunzione della custodia del veicolo stesso, secondo quanto stabilito dall'articolo 213, comma 4, del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285, per consentirne la circolazione.
Se il veicolo viene dissequestrato dall'organo di polizia e non viene ritirato dalla depositeria alla quale era stato affidato, il mezzo può essere ceduto al custode-acquirente, attraverso le procedure di alienazione previste dal D.P.R. 13.02.2001, n. 141.
Gestione dei Veicoli Giacenti e Alienazione
Il proprietario che consente consapevolmente la guida del proprio veicolo, sprovvisto di assicurazione, ad altra persona, è avvertito, tramite comunicazione riportata nel verbale di sequestro o di fermo, della giacenza del veicolo in depositeria. Questa informazione viene pubblicata sul sito internet istituzionale della Prefettura, nella sezione "VEICOLI GIACENTI C/O LE DEPOSITERIE", dove rimarrà visibile per 5 giorni. Entro questo termine, il proprietario o altro soggetto avente diritto deve assumerne la custodia presso un luogo non sottoposto a pubblico passaggio.
Il veicolo trasferito in proprietà (anche ai soli fini della sua rottamazione) al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l'erario, quando, decorsi cinque giorni dalla comunicazione mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale della Prefettura U.T.G. competente, l'avente diritto non ne abbia assunto la custodia, pagando i relativi oneri di recupero, trasporto e custodia.

Rateizzazione delle Sanzioni
L'articolo 202-bis del Codice della Strada prevede la possibilità di rateizzare il pagamento dei verbali il cui importo della sanzione superi i 200,00 euro. Questa facoltà è estesa anche ai casi in cui la richiesta di rateizzazione si riferisca a un verbale cui è collegato un sequestro amministrativo del veicolo.
La richiesta di rateizzazione deve essere presentata al Prefetto entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione. La presentazione della istanza implica la rinuncia alla facoltà di ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace. L'autorità competente, sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell'entità della somma da pagare, può disporre la ripartizione del pagamento in un massimo di dodici rate se l'importo non supera i 2.000 euro, fino a ventiquattro rate se non supera i 5.000 euro, e fino a sessanta rate se l'importo supera i 5.000 euro. L'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 100 euro. Sulle somme rateizzate si applicano gli interessi al tasso previsto dall'articolo 21 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 645.
In caso di accoglimento dell'istanza, il comando o ufficio competente verifica il pagamento di ciascuna rata. Il mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, comporta la decadenza automatica dal beneficio della rateizzazione.
Casi Specifici di Sequestro e Fermo Amministrativo
La normativa del Codice della Strada elenca dettagliatamente le violazioni che comportano il sequestro o il fermo amministrativo del veicolo.
Principali violazioni che comportano il Sequestro Amministrativo (Art. 213 C.d.S.):
- Art. 93 c.7: Veicoli circolanti senza il rilascio della carta di circolazione.
- Art. 134 c.2: Circolazione con carta di circolazione temporanea scaduta di validità.
- Art. 193: Circolazione senza la copertura assicurativa obbligatoria per legge.
- Art. 214 c.8: Circolazione con veicolo sottoposto a fermo amministrativo.
- Art. 97 c.5: Fabbricazione, vendita o modifica di ciclomotori sviluppanti velocità superiore a 45 Km/h.
- Art. 97 c.7: Ciclomotore sprovvisto di certificato di circolazione.
Principali violazioni di natura penale che comportano il sequestro o il fermo amministrativo:
- Art. 186, lett. B e C e art. 187: Guida sotto l'effetto di alcool o sostanze stupefacenti.
- Art. 216 c.6: Circolare con documenti ritirati.
- Art. 113 c.5: Violazione dell'art. 100, c. 12 per macchina agricola.
- Art. 114 c.7: Caso precedente per macchina operatrice.
- Art. 115 c.6: Guida di veicoli senza i requisiti psicofisici o di età; incauto affidamento dei veicoli.
- Art. 116 c.13: Guida senza patente di autoveicoli e motoveicoli.
- Art. 176 c.22: Varcare lo spartitraffico, invertire il senso di marcia in autostrada, percorrere l'autostrada in senso contrario.
Principali violazioni che comportano il Fermo Amministrativo (Art. 214 C.d.S.):
- Art. 83 c.6: Trasporto cose ad uso proprio senza autorizzazione.
- Art. 88 c.3: Trasporto cose in conto terzi senza autorizzazione.
- Art. 97 c.6: Circolazione di ciclomotore irregolare.
- Art. 97 c.8: Ciclomotore sprovvisto di targa.
- Art. 97 c.9: Ciclomotore con targa non propria.
- Art. 100 c.12: Circolare con targa non propria o contraffatta.
- Art. 170 c.7: Passeggeri su ciclomotori.
- Art. 171 c.3: Omesso uso del casco protettivo.
- Art. 207 c.3: Fermo cautelare per infrazioni con veicoli immatricolati all'estero, o di conducenti con patente non UE, senza versamento di cauzione.
- Art. 218 c.6: Guidare con patente sospesa.
- Art. 26 Legge n.298/1974: Esercizio abusivo dell'attività di autotrasporto.
È importante sottolineare che, in caso di sequestro o fermo amministrativo derivante da disposizioni di carattere penale, la disciplina è integrata anche da norme del codice penale e di procedura penale.
Ricorso contro il Provvedimento
Avverso il provvedimento di sequestro, fermo amministrativo o contro il verbale che contesta la violazione principale, è ammesso ricorso al Prefetto. Tale ricorso, tuttavia, non sospende l'esecuzione del sequestro o del fermo. Il ricorso viene deciso secondo le procedure stabilite dagli articoli 203 e 204 del Codice della Strada. Nel caso di rigetto del ricorso, il sequestro o il fermo vengono confermati.
La corretta comprensione di queste procedure è essenziale per poter agire tempestivamente e recuperare il proprio veicolo in seguito a una violazione del Codice della Strada.