Normativa sulla Circolazione e Blocco dei Veicoli Provenienti dall'Estero in Italia

Negli ultimi anni, l'Italia ha assistito a un aumento significativo della circolazione di veicoli immatricolati all'estero. Questo fenomeno è ascrivibile sia alla crescente presenza di cittadini stranieri residenti nel Paese, sia alla scelta di molti italiani di acquistare o utilizzare auto con targa straniera. Tuttavia, questa pratica è soggetta a una normativa complessa e precisa che non solo disciplina la circolazione stradale, ma anche gli obblighi fiscali, come il pagamento del bollo auto. La comprensione di queste regole è fondamentale per evitare sanzioni e garantire la conformità legale.

Mappa dell'Europa con frecce indicanti i flussi di veicoli tra paesi

Divieto di Circolazione per i Residenti e l'Immatricolazione Obbligatoria

Un aspetto cruciale della normativa è il cosiddetto "Decreto sicurezza 2018" (Decreto Legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge, con modifiche, dalla Legge 1° dicembre 2018, n. 132). Questa legge ha apportato modifiche all'articolo 93 del Codice della Strada, stabilendo un divieto per chi abbia stabilito la residenza in Italia da oltre 60 giorni di circolare con un veicolo immatricolato all'estero. Il presupposto principale di tale divieto è la "residenza anagrafica" del conducente.

Se un residente in Italia utilizza stabilmente un'auto con targa estera oltre i termini consentiti, è obbligato a reimmatricolare il veicolo in Italia. L'unica possibilità per un cittadino, sia esso italiano o straniero, di guidare in Italia un veicolo immatricolato all'estero, nonostante la residenza anagrafica italiana da più di 60 giorni, riguarda i veicoli intestati a un'impresa UE o con sede nello Spazio Economico Europeo, purché questa non abbia una sede secondaria in Italia o comunque altra sede effettiva. Questa deroga, tuttavia, opera a condizione che a bordo del veicolo sia custodito un documento da esibire agli organi di controllo. Tale documento deve essere firmato dall'intestatario del mezzo e munito di data certa, dal quale risultino sia il titolo che la durata della disponibilità del veicolo.

25/09/2018 - IMMIGRAZIONE E SICUREZZA: DECRETO TROPPO SEVERO, CAMBIA L'APPROCCIO

Sanzioni e Procedure in Caso di Violazione

In caso di mancato rispetto delle normative sulla circolazione di veicoli immatricolati all'estero, sono previste sanzioni. Una multa da 250 a 1.000 euro viene comminata nel caso in cui il veicolo sia in comodato e a bordo non venga portato il documento che ne attesti la disponibilità. È prevista una riduzione del 30% per il pagamento effettuato entro 5 giorni.

Per ottenere il dissequestro del veicolo, l'avente diritto dovrà esibire all'organo che ha elevato il verbale di contestazione i nuovi documenti di immatricolazione. Qualora si intenda esportare il veicolo, sarà necessario presentare il foglio di via di cui all'articolo 99 del Codice della Strada.

La Questione dei Lavoratori Stagionali e della Residenza "Normale"

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la Circolare n. 25988 del 6 dicembre 2018, ha precisato che la residenza normale non può ritenersi equiparata alla residenza anagrafica risultante dall'iscrizione ai registri di un Comune. Di conseguenza, il titolare di residenza normale in Italia può condurre il veicolo immatricolato all'estero del quale dispone a qualunque titolo, salvo che non acquisisca la residenza anagrafica.

L'articolo 118 bis del Codice della Strada, intitolato "Requisito della residenza normale per il rilascio della patente di guida e delle abilitazioni professionali", statuisce che, ai fini del rilascio di una patente di guida o di una delle abilitazioni professionali (di cui all'articolo 116 C.d.S.), nonché dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 126 C.d.S., per residenza si intende la residenza "normale" in Italia di cittadini di Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo. Questa distinzione è fondamentale per comprendere le eccezioni al divieto generale.

Il Bollo Auto per Veicoli con Targa Straniera

Il tema della circolazione dei veicoli con targa straniera in Italia è strettamente legato alla normativa sul bollo auto. Sebbene il testo fornito non entri nel dettaglio degli obblighi specifici per il bollo auto in relazione ai veicoli immatricolati all'estero, è implicito che la stabilità della permanenza in Italia del veicolo e del suo conducente residente possa comportare l'obbligo di assolvere a tali imposte. La reimmatricolazione del veicolo in Italia, di cui si è discusso, comporterebbe automaticamente l'assoggettamento alla tassazione italiana, incluso il bollo auto.

Divieti di Circolazione per i Veicoli Industriali: Calendario e Deroghe

Il Ministro dei Trasporti ha firmato il Decreto numero 333 che stabilisce il calendario dei divieti di circolazione dei veicoli industriali per il 2024 e il 2025. Questi divieti riguardano i veicoli con massa superiore a 7,5 t adibiti al trasporto merci, i veicoli eccezionali o con carichi eccezionali, e si applicano fuori dai centri urbani.

Deroghe Specifiche per i Veicoli Provenienti e Diretti all'Estero:

  • Veicoli provenienti dall'estero: L'orario d'inizio del divieto è posticipato di quattro ore. Per i veicoli con un solo conducente, nel caso in cui il riposo giornaliero termini dopo l'inizio del divieto, il posticipo decorre dal termine del periodo di riposo.
  • Veicoli diretti all'estero: L'orario di termine del divieto è anticipato di due ore.
  • Queste agevolazioni sono valide se i veicoli sono muniti di idonea documentazione che certifichi l'origine del viaggio e la destinazione del carico.

Infografica: Esempio di calendario divieti circolazione mezzi pesanti con distinzione orari per veicoli esteri

Deroghe per i Veicoli che Circolano in Sardegna e Sicilia:

  • Sardegna: Per i veicoli che provengono dalla Sardegna, l'orario d'inizio del divieto è posticipato di quattro ore. Per i veicoli diretti in Sardegna, l'orario di termine del divieto è anticipato di quattro ore. Per i veicoli che circolano in Sardegna dopo essere giunti da una rimanente parte del territorio nazionale, l'orario d'inizio del divieto è posticipato di quattro ore.
  • Sicilia: Fuori dai casi indicati dall'articolo relativo al trasporto intermodale, per i veicoli che circolano in Sicilia e si avvalgono del traghettamento, ci sono due agevolazioni.
    • La prima riguarda i veicoli il cui itinerario ha origine in Calabria, per i quali l'orario d'inizio del divieto è posticipato di due ore.
    • La seconda riguarda i veicoli diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale, per i quali non si applica il divieto di circolazione.
    • In entrambi i casi, le agevolazioni non valgono per i veicoli che usufruiscono dei porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni.
    • Se i veicoli sono diretti ai porti siciliani per l'imbarco, il divieto non si applica.
    • Sono sempre esclusi da deroga i veicoli da/per la Calabria che passano dai porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, ma a essi sono riconosciuti un posticipo dell’orario di inizio del divieto di 2 ore e un anticipo dell’orario di termine del divieto di 2 ore.

Esenzioni per il Trasporto Intermodale

Il trasporto intermodale gode di particolari agevolazioni:

  • Interporti e Terminal Intermodali: Per i veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale (Legge 240/1990) e ai terminal intermodali collocati in posizione strategica che trasportano merci o unità di carico dirette all'estero, l'orario di termine del divieto è posticipato di due ore. Questo vale anche per i veicoli che trasportano unità di carico vuote, container, casse mobili, semirimorchi, complessi veicolari scarichi destinati all'estero tramite interporti, porti e aeroporti.
  • Trasporti Combinati Strada-Mare: Il divieto di circolazione non si applica ai veicoli impegnati nei trasporti combinati strada-mare diretti ai porti per usare le tratte marittime stabilite dall'articolo 1 del Decreto Trasporti 31 gennaio 2007.
  • Trasporti Aerei: Il divieto di circolazione non si applica neppure ai veicoli diretti o provenienti dagli aeroporti nazionali e internazionali che trasportano merci destinate al trasporto aereo.
  • Altri Casi Intermodali:
    • Trattori stradali isolati con massa superiore a 7,5 tonnellate solo se sganciati dal semirimorchio in sede di riconsegna per la prosecuzione della merce nel sistema intermodale.
    • Veicoli impegnati in trasporti combinati strada-rotaia o strada-mare che rientrino nella definizione e nell'ambito applicativo dell'articolo 1 del Decreto del Ministro dei Trasporti del 15 febbraio 2001. In quest'ultimo caso, la parte del tragitto iniziale o terminale effettuata su strada non può in nessun caso superare i 150 chilometri in linea d'aria dal porto o dalla stazione ferroviaria di imbarco o di sbarco.
  • Per il trasporto intermodale, per tutti i veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale (legge 4 agosto 1990 n. 240) anche se avviene anche nei confini nazionali e ai terminal intermodali collocati in posizione strategica che trasportano merci o unità di carico destinate all'estero l’orario di termine del divieto è anticipato di quattro ore.
  • Altre agevolazioni per il trasporto intermodale sono specificate meglio nel testo del decreto fra cui l'esenzione dal divieto per i trasporti intermodali aventi origine e fine all'interno dei confini nazionali (Art. 6.3).

Categorie di Veicoli e Merci Esentate dal Divieto

Il Decreto esenta completamente dai divieti alcune categorie di veicoli, riportate nell'articolo 7. Queste riguardano:

  • Veicoli di corpi dello Stato.
  • Veicoli adibiti a servizi pubblici.
  • Veicoli adibiti a trasporti di beni ritenuti essenziali o di prima necessità (acqua, alimentari, combustibili, macchine agricole).
  • Sono esentati dal divieto i veicoli che trasportano esclusivamente alcune categorie di merci, anche se viaggiano scarichi.

Per il 2025, il Ministero ha anche aggiornato la lista delle tipologie di merci trasportate non assoggettate al divieto (art. 7). Il divieto non si applica a tutti i veicoli adibiti al trasporto di alimenti per animali di allevamento, ai veicoli che necessitano di intervento di riparazione in un'officina fuori dal centro abitato in cui ha sede l'impresa. Allo stesso modo non si applica ai veicoli che compiono il tragitto di rientro alla residenza dell'autista o alla sede dell'azienda purché non lontano più di 80 km al momento dell'inizio del divieto e che non vengano percorsi tratti autostradali. Ci sono poi tutta un serie di categorie di veicoli (art. 7) esentate in deroga.

Divieti Supplementari per Merci Pericolose

Per alcune categorie di merci pericolose (classi Adr 1 e 7), oltre ai giorni indicati dal calendario generale, vigono altri divieti di circolazione: dalle 8:00 alle 24:00 di ogni sabato e dalle 0:00 alle 24:00 di ogni domenica nel periodo tra il 18 maggio e il 1° settembre (per il 2024). Per il 2025, il trasporto di merci pericolose appartenenti alle classi 1 e 7, individuate nell'accordo internazionale ADR, è vietato per qualunque quantità di merce trasportata, indipendentemente dalla massa complessiva massima del veicolo, oltre che nei giorni di calendario anche dalle ore 8:00 alle ore 24:00 di ogni sabato e dalle ore 0:00 alle ore 24:00 di ogni domenica compresi nel periodo dal 24 maggio al 7 settembre 2025.

Ci sono deroghe a questi divieti supplementari per esplosivi destinati alle Forze Armate, fuochi artificiali, cantieri e ambito sanitario. In questi casi, è necessaria l'autorizzazione della Prefettura.

Modifiche al Calendario Estivo

Per il periodo estivo, in particolare nei mesi di luglio e agosto, per venire incontro alle esigenze di chi si muove per le vacanze, il calendario dei divieti subisce delle piccole modifiche e aumentano i giorni e le ore in cui i mezzi pesanti oltre le 7,5 t non possono circolare in autostrada. In particolare, viene esteso anche al venerdì il divieto di circolazione secondo il seguente calendario (riferimento a un anno non specificato, ma esemplificativo):

  • Luglio: venerdì 25 dalle 16:00 alle 22:00, sabato gg. 5-12-19-26 dalle 8:00 alle 16:00.
  • Agosto: venerdì gg. 1-8-15 dalle 07:00 alle 22:00, sabato 2-9-16-23-30 dalle 8:00 alle 22:00, domenica gg. 3-10-17-24-31 dalle 7:00 alle 22:00.

25/09/2018 - IMMIGRAZIONE E SICUREZZA: DECRETO TROPPO SEVERO, CAMBIA L'APPROCCIO

Approfondimenti sulla Documentazione e Controlli

È essenziale che i conducenti di veicoli provenienti dall'estero siano sempre muniti di idonea documentazione che certifichi l'origine del viaggio e la destinazione del carico per poter usufruire delle deroghe previste. In sede di controllo, la mancanza di tale documentazione può invalidare le agevolazioni. Per tutte le deroghe e le norme specifiche, si consiglia di leggere con attenzione il decreto ministeriale.

tags: #blocco #veicoli #provenienti #estero