Trovarsi coinvolti in un incidente stradale è un evento traumatico, ma la situazione peggiora drasticamente quando il responsabile si dilegua senza prestare soccorso o fornire i propri dati. In questi casi, la vittima si sente spesso smarrita e teme di dover sostenere da sola le spese mediche e i danni subiti. Molti cittadini sono convinti che, senza l’identificazione certa del colpevole o senza una denuncia immediata alle forze dell’ordine, ogni speranza di indennizzo svanisca. Tuttavia, l’ordinamento giuridico prevede tutele specifiche per proteggere chi subisce danni da cosiddette “auto pirata” o “veicoli fantasma”. Capire come ottenere il risarcimento se l’auto pirata scappa è il primo passo per far valere i propri diritti anche nelle circostanze più avverse. Esiste infatti un organismo dedicato, che interviene proprio quando manca una controparte assicurata, garantendo che nessuna vittima resti priva di protezione economica. La giurisprudenza ha chiarito i confini di questo diritto, spiegando che la burocrazia penale non deve essere un ostacolo insormontabile per chi ha subito una lesione, a patto di seguire regole probatorie precise che permettano al giudice di ricostruire i fatti con onestà e trasparenza.

Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada: Un Paracadute Essenziale
Il sistema assicurativo italiano prevede un paracadute per le situazioni in cui non è possibile risalire alla polizza del responsabile di un sinistro. Questo strumento è il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (FGVS), gestito dalla Consap e rappresentato sul territorio da imprese assicuratrici designate. La sua funzione è quella di risarcire i danni causati da veicoli non identificati, come previsto dall'articolo 283, comma 1, lettera a, del codice delle assicurazioni private. Quando un utente della strada, come un ciclista o un pedone, viene investito da un mezzo che poi fugge, la richiesta di risarcimento va indirizzata proprio alla compagnia designata per quella specifica regione.
L’intervento del Fondo non è però un automatismo legato al semplice fatto di aver subito un urto. La legge stabilisce che il risarcimento sia dovuto solo se il danno è conseguenza di un veicolo rimasto sconosciuto per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima. Questo significa che il Fondo non è un ufficio pagamenti generico, ma un ente che risponde di un’obbligazione civile basata sulla responsabilità del conducente ignoto. Pertanto, il danneggiato deve attivare una procedura formale che ricalca, per molti aspetti, quella di un normale incidente tra veicoli identificati, pur con le ovvie difficoltà legate alla mancanza di una targa o di un nome. In questa ipotesi, la regola di base è severa ma chiara: l’intervento è primariamente pensato per i danni alla persona. Il presupposto non è semplicemente "l’auto è scappata", ma piuttosto che il sinistro sia stato effettivamente provocato dalla circolazione di un veicolo che non è stato identificato e che non risulta identificabile nonostante l’ordinaria diligenza della vittima nelle circostanze concrete. È utile tenere a mente un dettaglio pratico: il Fondo non è un “assicuratore universale” di ogni danno.
Fondo di garanzia per le vittime della strada: cos’è e come funziona
L'Obbligo di Denuncia o Querela: La Posizione Consolidata della Cassazione
Una delle domande più frequenti riguarda la necessità di presentare una querela o una denuncia contro ignoti per poter chiedere il risarcimento all’assicurazione. Su questo punto, la Corte di Cassazione ha espresso una posizione netta: l’avvio delle azioni penali non è una condizione indispensabile per ottenere il risarcimento. Un orientamento granitico di questa Suprema Corte, riaffermato in numerose pronunce, insegna che la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del danno esperita, ai sensi dell'articolo 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (applicabile ratione temporis), nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada. Ciò significa che un ciclista investito da un’auto pirata ha diritto a essere risarcito dal Fondo di Garanzia anche se non ha denunciato il sinistro all’autorità giudiziaria o ai carabinieri.
La giurisprudenza ha ribadito che la presentazione della querela non costituisce una condizione di proponibilità dell’azione civile. Non esiste una norma che obblighi la vittima a trasformarsi in un investigatore o a sollecitare necessariamente un processo penale per poter esercitare il proprio diritto al risarcimento del danno alla salute o al mezzo. L’accertamento giudiziale deve concentrarsi sulla realtà del sinistro e non sulla diligenza della vittima nel favorire l’individuazione del colpevole, come precisato dal Tribunale di Napoli nella sentenza n. 7400/2024. In sostanza, il diritto al risarcimento nasce dal fatto storico dell’incidente e non dalla successiva attività di denuncia. Questa linea è stata stabilmente adottata dalla Cassazione, tra l'altro, con la sentenza n. 20066/2013, la sentenza n. 18532/2007 e la sentenza n. 23434/2014, che ha sottolineato come la valutazione debba essere compiuta "senza automatismi, sicché il giudice di merito può sia escludere la riconducibilità della fattispecie concreta a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia affermarla, in mancanza della stessa".
Il nucleo di queste pronunce è chiaro: la sussistenza o meno di una denuncia o querela contro ignoti non è che un mero indizio, né il danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo. L'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato. La Corte di Cassazione, nel negare l’obbligatorietà della querela, non ha mai affermato che essa sia irrilevante; ha semplicemente precisato che è un indizio e non una condizione imprescindibile. Qui circola una convinzione, che può essere tossica, secondo cui "senza querela contro ignoti non si ottiene nulla", ma la Cassazione ha ripetutamente escluso che la denuncia o la querela contro ignoti siano condizioni di proponibilità della domanda di risarcimento nei confronti dell'impresa designata per conto del Fondo.
L'Onere della Prova: Cosa Deve Dimostrare il Danneggiato
Nonostante la denuncia non sia obbligatoria, chi chiede il risarcimento ha un onere della prova molto preciso e rigoroso. Per vincere la causa contro l’impresa designata dal Fondo, il danneggiato deve provare due circostanze fondamentali: che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo e che tale veicolo è rimasto sconosciuto e non è stato possibile identificarlo nonostante le ricerche ragionevoli, come chiarito dalla Cassazione Civile, Sezione 3, con ordinanza n. 4213/2024.
Il danneggiato deve cioè dimostrare che l’incidente è avvenuto davvero secondo la dinamica descritta e che la mancata identificazione del responsabile è dovuta a circostanze obiettive. Ad esempio, se un ciclista viene urtato alle spalle e l’auto accelera scomparendo in pochi secondi, l’impossibilità di leggere la targa è un dato obiettivo. Se invece la vittima, pur avendo avuto il tempo e la possibilità di annotare i dati del responsabile, se ne dimentica o decide di non farlo, il Fondo potrebbe rifiutare il pagamento invocando la negligenza del danneggiato. La prova del nesso causale tra il comportamento dell’auto “fantasma” e le lesioni subite rimane l’elemento centrale di tutto il processo civile. In concreto, tutto ciò si traduce in una regola probatoria pratica: ciò che è esterno e verificabile vale più di ciò che è solo dichiarato. Per ottenere il risarcimento da veicolo ignoto non basta provare il danno, occorre provare, con standard rigoroso, che il sinistro sia avvenuto, che sia riconducibile alla condotta di un altro veicolo rimasto ignoto, che la mancata identificazione non dipenda da una propria negligenza e che vi sia nesso causale tra l’urto e le lesioni lamentate.
L'Importanza Pratica della Querela, Anche se non Obbligatoria
Sebbene non sia un requisito legale, la querela contro ignoti riveste un’importanza pratica enorme. In tribunale, essa viene valutata come un mero indizio che il giudice inserisce nel puzzle delle prove complessive. Presentare una denuncia subito dopo l’incidente è visto come un comportamento coerente e diligente. Dimostra che la vittima ha fatto tutto il possibile per collaborare con le autorità, fornendo la propria versione dei fatti quando il ricordo era ancora fresco, come evidenziato dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria nella sentenza n. 354/2025.
Al contrario, non presentare alcuna denuncia può indebolire la credibilità del racconto. Se una persona sostiene di essere stata investita ma non chiama la polizia, non si reca al pronto soccorso e non sporge querela, il giudice potrebbe sospettare che l’incidente sia un’invenzione o che la dinamica sia diversa da quella dichiarata. La querela serve dunque a corroborare la narrazione della vittima, rendendola più solida di fronte alle contestazioni dell’assicurazione. Come precisato dai giudici, la denuncia non garantisce il risarcimento in modo automatico, ma la sua assenza può alimentare dubbi sulla veridicità della pretesa, secondo quanto affermato dal Tribunale di Pescara nella sentenza n. 506/2025. Denuncia e querela servono soprattutto come prova indiretta di due aspetti: la tempestività del racconto e la plausibilità dell’ignoto. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che anche l’omessa o incompleta denuncia non è, da sola, sufficiente per rigettare la domanda.
Le Conseguenze della Mancata Intervento Immediato delle Autorità
Un errore comune è quello di pensare che si possa gestire tutto in un secondo momento. Tuttavia, la mancata chiamata delle forze dell’ordine nell’immediatezza del fatto può avere conseguenze pesanti sul piano probatorio. Se sul posto non intervengono agenti che possono redigere un verbale, misurare le tracce di frenata o verificare la presenza di frammenti del veicolo pirata, la prova dell’incidente graverà esclusivamente sulle testimonianze.
In assenza di un intervento ufficiale, il rischio di rigetto della domanda risarcitoria aumenta sensibilmente. I giudici tendono a valutare con estremo rigore le prove fornite, poiché l’impresa assicuratrice che rappresenta il Fondo si trova in una posizione di oggettiva difficoltà difensiva, non avendo potuto conoscere la dinamica del sinistro né identificare il conducente responsabile. Pertanto, ogni incongruenza nelle dichiarazioni o l’omissione di comportamenti considerati “normali” per una vittima (come chiamare il 112 o il 118) può portare il magistrato a ritenere che la prova della non identificabilità del veicolo non sia stata raggiunta. Non chiamare le autorità sul posto non distrugge automaticamente il diritto, ma aumenta la fatica probatoria.
La Valutazione Giudiziale della Non Identificazione del Veicolo
Il magistrato non deve verificare se la vittima è stata un bravo detective, ma se il veicolo è rimasto ignoto per cause indipendenti dalla sua volontà. La prova del fatto che il veicolo sia rimasto sconosciuto può essere fornita in vari modi. Uno dei più efficaci è produrre in giudizio il decreto di archiviazione del procedimento penale aperto contro ignoti, come stabilito dal Tribunale Napoli Nord nella sentenza n. 1701/2016. Questo documento certifica ufficialmente che le autorità hanno indagato e non sono riuscite a trovare il colpevole.
Senza una denuncia, non si attivano indagini ufficiali e, di conseguenza, manca un tassello documentale che attesti l’esito negativo delle ricerche. In questo senso, la querela e l’onere probatorio sono spesso legati in modo inscindibile nella prassi dei tribunali. Sebbene la Cassazione (sent. n. 18532/2007) tuteli il danneggiato evitando che la burocrazia penale blocchi il risarcimento civile, nella realtà quotidiana dei processi è la combinazione di testimonianze, referti medici e denunce a determinare il successo della richiesta. Il giudice non pretende l’impossibile, ma pretende coerenza nella ricostruzione dei fatti.

Dinamiche Storiche e Finanziarie del Fondo di Garanzia
Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (FGVS) nasce in contemporanea con l’assicurazione obbligatoria nel 1969, con l’intento di coprire le responsabilità di un conducente, per l’appunto, privo di contratto assicurativo o di un veicolo non identificato. Per quanto concerne il lato finanziario, non a tutti è noto che il Fondo Vittime è alimentato dai contributi obbligatori che sono a carico delle imprese che esercitano il ramo RC-auto, le quali però naturalmente li mettono in conto agli assicurati: in buona sostanza, una percentuale di quanto il cittadino versa per le sue polizze finisce nelle casse dell’Ente. Fondamentalmente, infatti, a livello liquidativo, il FGVS si articola proprio come un’assicurazione: la sua natura si può definire “risarcitoria”, in coerenza con le modalità che utilizza, ossia raccogliendo dati ed informazioni circa il danno in essere per accertare una responsabilità e - in un secondo momento - provvedendo eventualmente al pagamento.
Nel corso del tempo, la normativa che regola il FGVS ha subito significative evoluzioni. Inizialmente, la legge 990 prevedeva notevoli limiti, tra cui il risarcimento circoscritto esclusivamente ai danni alla persona. L’articolo 21 di tale legge parlava solo di morte, inabilità temporanea di oltre 90 giorni o inabilità permanente superiore al 20 per cento. Solo nel 2007 la liquidazione viene estesa ai danni alle cose, sebbene con una franchigia di 500 euro. Anche i massimali sono stati continuamente rivisti nel corso del tempo, con l’intento di limitare sempre in fase preventiva gli abusi da parte dei cittadini. Va però ribadito che, essendo gli eventi pirata decisamente sui generis, il danneggiato deve altresì provare di aver fatto il possibile per rintracciare al momento del sinistro il veicolo, nelle circostanze di luogo e di tempo del caso concreto; deduzioni che poi dovranno essere supportate da un congruo e appropriato corredo di prove certe e tranquillizzanti in ordine di tale impossibilità. Allo stesso modo si dovrà agire per spiegare le responsabilità in capo al veicolo “pirata”, eliminando ogni dubbio anche su un’eventuale condotta negligente posta in essere dallo stesso danneggiato.
Le Sfide Operative e i Limiti del Fondo di Garanzia
Nei casi di pirateria, i problemi che il Fondo ha dovuto affrontare nel tempo, nonostante le molteplici precauzioni prese a livello legislativo, riguardano prettamente i tentativi di truffa o frode. Se tutte queste necessità del Fondo per ovviare alle truffe, specie per i problemi storici che si sono presentati, possono essere condivisibili, si constata, tramite le pratiche gestite, come per la stragrande maggioranza dei casi sia assai complicato rapportarsi con questo Ente. Sono purtroppo pochissimi gli eventi che si risolvono in fase stragiudiziale a causa dei frequenti dinieghi che pervengono dal Fondo, che in tale fase per spossessarsi del giusto indennizzo pretende una prova rigorosissima del fatto, che a volte proprio per la natura del sinistro manca, dovendo ricorrere a presunzioni che, per quanto siano serie, precise e concordanti, spesso secondo la controparte non sono sufficienti, rendendo così obbligatorio il ricorso all’Autorità Giudiziaria.
Solo per dare un’idea delle tempistiche, è esemplificativo uno degli ultimi casi chiusi da Studio3A con il Fondo Vittime. Il conducente di un’auto, nel lontano 2016, è stato impattato e sbalzato contro il guardrail da un altro veicolo in autostrada; quest’ultimo, però, dopo aver causato il sinistro si è velocemente dileguato, facendo perdere le proprie tracce. A quel punto Studio3A-Valore S.p.A., a cui l’uomo si è rivolto per essere assistito nell’iter risarcitorio, ha iniziato ad interfacciarsi con il Fondo, ricevendo però solo dinieghi dalla compagnia designata nonostante fosse stato inviato - tra le altre prove materiali - anche un video ripreso dalle telecamere di sorveglianza che aveva filmato il sinistro, dal quale risultava impossibile rintracciare la targa del veicolo ma che documentava la dinamica dei fatti come riferita dalla vittima. Un anno dopo il fatto, quindi, a causa di un mancato accordo stragiudiziale, il danneggiato è stato costretto ad avviare una causa avanti il tribunale civile e la sentenza del giudice gli ha confermato la piena ragione, ma ci sono voluti ben sei anni per definire il contenzioso. Che più di qualcosa non funzioni nell’attività del Fondo, che dovrebbe tutelare, per proprie finalità statutarie, le vittime, ma che non sempre lo fa, frapponendo ogni tipo di ostacolo nell’iter risarcitorio, lo dicono anche i numeri.
Il numero che fa più riflettere è quello relativo al ventennio 2003-2022, perché è dal 2003 che Consap ricopre il ruolo di Organismo di indennizzo Italiano che interviene, come già ricordato, nel caso di sinistri all’estero causati da veicoli esteri regolarmente assicurati, da veicoli esteri non identificati o non assicurati oppure per sinistri all’estero causati da veicoli esteri la cui impresa è in liquidazione. Il Fondo Garanzia Vittime della Strada è una tutela reale contro il vuoto di responsabilità creato dall’auto pirata, ma il percorso per ottenere il risarcimento può essere lungo e complesso.
Esempi Pratici e Giurisprudenziali per Orientarsi
Per chiarire come applicare queste regole, immaginiamo due scenari opposti ma realistici:
- Il caso del ciclista diligente: Viene urtato da un’auto che scappa; chiama subito i vigili, viene portato in ospedale e dopo pochi giorni sporge querela descrivendo modello e colore dell’auto. Anche se il pirata non verrà mai trovato, la sua richiesta al Fondo ha altissime probabilità di successo perché il comportamento è coerente e documentato. La tempestività della reazione e la completezza delle informazioni fornite alle autorità sono elementi che rafforzano notevolmente la credibilità della sua narrazione.
- Il caso della richiesta incerta: Un utente dichiara di essere caduto a causa di un’auto pirata, ma non chiama nessuno, torna a casa e decide di chiedere il risarcimento solo dopo un mese, senza aver mai fatto denuncia. In questa situazione, il Fondo di Garanzia respingerà quasi certamente la richiesta, e un giudice potrebbe confermare il diniego per mancanza di prove credibili sulla dinamica e sulla reale esistenza di un mezzo ignoto. L'assenza di qualsiasi riscontro esterno e la tardività della segnalazione minano profondamente l'attendibilità della pretesa risarcitoria.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione offre ulteriori esempi e conferme di questi principi:
Il caso dell'ordinanza n. 6967 del 10 marzo 2025: I familiari di una vittima non sono riusciti a dimostrare il coinvolgimento di un veicolo sconosciuto che avrebbe provocato l’uscita di strada. Dopo un riconoscimento in primo grado, la Corte d’appello ha riformato la decisione e la Cassazione ha confermato, ribadendo la mancanza di prova certa della responsabilità del mezzo ignoto. In questo specifico caso, un incidente che ha coinvolto un'autovettura Lancia Y sulla strada provinciale da Biancano a Limatola, dove la vittima si è trovata di fronte, sulla propria corsia, un veicolo Fiat Punto di colore bianco. L’assicurazione garante per il FGVS aveva negato il risarcimento adducendo che per il medesimo incidente si era già svolto un altro giudizio civile, promosso dai genitori del defunto, conclusosi con sentenza dell’11 marzo 2014, di rigetto della domanda, passata in giudicato. In quel giudizio l’unico teste escusso non era stato in grado di descrivere la dinamica del sinistro, e il procedimento penale era stato archiviato perché non erano emerse responsabilità e fatti addebitabili a terzi, e non già per la mancata identificazione del responsabile. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 2648/2022, in accoglimento dell’impugnazione proposta dalla Generali assicurazioni, aveva rigettato le domande dei fratelli della vittima basandosi sul provvedimento di archiviazione emesso dal GIP del Tribunale di Benevento il 22 maggio 2008 (nel quale si legge che non sono emerse responsabilità di terzi), nonché sulla sentenza del Tribunale di Benevento dell’11 marzo 2014. L'unico teste aveva reso dichiarazioni differenti e incoerenti nel tempo, compromettendo l'attendibilità complessiva della ricostruzione. La Suprema Corte ha confermato la correttezza della valutazione della Corte d'Appello, sottolineando come le suddette circostanze attengano a profili di fatto e non possano essere rivalutate in sede di legittimità.
La Sentenza della Cassazione n. 23434 del 4 novembre 2014: Questa pronuncia ha ribadito che in tema di sinistri stradali causati da veicoli non identificati, la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell’azione di risarcimento del danno, né il danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo. L'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato. La sentenza ha cassato la decisione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che aveva rigettato l'appello ritenendo non raggiunta la prova che il veicolo fosse rimasto sconosciuto per fatto non imputabile all'istante, sul rilievo che la danneggiata non aveva sporto querela né aveva specificato ai sanitari del Pronto soccorso di essere stata investita da un veicolo non identificato. La Cassazione ha censurato l'automatismo con cui il Tribunale aveva fatto conseguire all'omessa presentazione della querela il mancato assolvimento dell'onere probatorio, senza dar conto degli altri elementi emersi dall'istruttoria, inclusa la prova testimoniale.
Il caso del Giudice di Pace di Fondi (causa n. 477/2024 R.G.): Un ciclista viene urtato da un'autovettura che si immetteva sulla sua strada senza rispettare l’obbligo di precedenza, facendolo cadere a terra e procurandogli una "frattura radio dx". Il veicolo si allontanava rapidamente. Il Giudice di Pace, dopo una CTU e in base alla relazione medico legale di parte, ha accolto la domanda, riconoscendo la colpa del conducente pirata. Questa decisione evidenzia come, in presenza di prove mediche concrete e una dinamica verosimile, il risarcimento possa essere ottenuto anche con le sole dichiarazioni della vittima e i riscontri clinici.
Il caso del Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere (causa n. 8562/2022 R.G.): La sentenza ha ribadito che, in caso di azione proposta per il risarcimento dei danni causati da auto pirata nei confronti dell'impresa designata dal Fondo, la prova che il danno sia stato effettivamente causato da un veicolo non identificato può essere offerta mediante la denuncia o querela presentata contro ignoti, ma senza automatismi. Il giudice di merito può sia escludere la riconducibilità della fattispecie, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia affermarla, in mancanza della stessa. La omessa o incompleta denuncia all'autorità non è idonea, in sé, ad escludere che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato, così come la intervenuta denuncia o querela contro ignoti non vale, in sé stessa, a dimostrare che tanto sia senz'altro accaduto.
Il caso della Corte d'Appello di Napoli (causa n. 2568/2022 R.G.): Un motociclista era stato investito da un'auto pirata che lo precedeva, gli tagliava improvvisamente la strada e si dileguava a grande velocità. Il tribunale ha esaminato la domanda di risarcimento, basandosi sulla dinamica descritta dalla vittima e sull'impossibilità di identificare il responsabile, evidenziando la complessità della ricostruzione probatoria in questi contesti.
Il caso del Tribunale di Napoli Nord (causa n. 8027/2021 R.G.): Un ciclista era stato investito da un'autovettura tipo Fiat 500 di colore nero, che lo aveva urtato con la fiancata destra facendolo cadere. Il conducente dell'auto si era dato alla fuga. La vittima aveva riportato una "frattura delle ossa malare e mascellare superiore" e postumi permanenti. Anche in questo caso, la complessità sta nel dimostrare l'effettiva dinamica e l'impossibilità di identificazione del veicolo responsabile. La presenza di un referto di pronto soccorso che riporta un "incidente stradale" e la diagnosi di "Frattura del malleolo interno chiusa" sono elementi cruciali. La presentazione di denuncia-querela, con ciò dimostrando di aver informato del fatto le autorità investigative, facendo espresso riferimento ad un sinistro cagionato da un'auto pirata, è un ulteriore elemento a favore del danneggiato.
In conclusione, la legge protegge le vittime di veicoli pirata, ma richiede loro di essere parte attiva nella ricostruzione della verità e nella raccolta degli elementi probatori. La querela non è, in linea di principio, un requisito obbligatorio, ma è spesso utile come presidio probatorio.
Prospettive Future: Prevenzione e Efficienza del Sistema
Il fenomeno della pirateria stradale è ancora un problema molto diffuso che attanaglia quotidianamente le nostre strade: stando ai sempre puntuali dati forniti dall’Asaps, quest’anno si sono già registrati 72 episodi mortali, con il computo fermo "solamente" al 30 settembre. L’auspicio è che il dibattito pubblico si concentri anche sulla prevenzione, i controlli e l’adozione di misure che consentano di veder ridurre questi casi, magari sfruttando maggiormente le numerose telecamere oggi presenti nel territorio, e non si esaurisca nel proporre solo pene più severe. È fondamentale che la tecnologia disponibile venga impiegata in modo più sistematico ed efficace per la rilevazione e l'identificazione dei veicoli coinvolti in sinistri con omissione di soccorso.
Allo stesso tempo, è auspicabile che Consap, come del resto ha auspicato il suo stesso presidente, renda più efficace la sua attività di recupero crediti e di riscossione. Questa maggiore efficacia, oltre a garantire maggiori risorse al Fondo, avrebbe anche una valenza dissuasoria nei confronti di chi non si assicura, poiché è chiaro ed evidente che alla base delle problematiche segnalate vi sono ragioni economiche, di risorse che evidentemente non sono sufficienti per coprire tutte le esigenze. Un sistema più efficiente e una maggiore consapevolezza da parte degli utenti della strada possono contribuire a ridurre l'incidenza della pirateria stradale e a garantire una tutela più pronta ed efficace per le vittime.
tags: #cassazione #veicolo #pirata