L'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su strada, comunemente nota come agenzia di pratiche auto, riveste un ruolo cruciale nel facilitare la complessa burocrazia legata ai veicoli a motore. Dietro ognuna delle circa quaranta milioni di macchine che circolano in Italia, si celano una serie di adempimenti e documenti essenziali: il libretto, l'assicurazione, il bollo auto, la revisione obbligatoria, e in caso di acquisto o vendita, il passaggio di proprietà, la nuova immatricolazione e una miriade di passaggi burocratici. Per operare legalmente in questo settore, è necessario possedere un attestato di idoneità professionale, conseguito attraverso il superamento di un esame specifico. Questo articolo esplora in dettaglio chi può diventare consulente automobilistico, i requisiti necessari, il processo d'esame e le normative che disciplinano questa professione.

La Disciplina Normativa dell'Attività di Consulenza Automobilistica
La legge che disciplina l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è la Legge n. 264 dell'8 agosto 1991, rubricata "Disciplina dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto". Questa legge definisce l'attività come l'esecuzione di compiti di consulenza e assistenza, in aggiunta agli adempimenti specificati nella tabella A allegata alla legge stessa. Tali attività sono connesse alla circolazione di veicoli e natanti a motore e possono essere svolte a titolo oneroso per incarico di chiunque ne faccia richiesta.
Per ottenere l'autorizzazione all'esercizio di tale attività, il titolare dell'impresa (nel caso di impresa individuale) o i soggetti indicati dall'art. 3 della Legge n. 264/91 devono essere in possesso di specifici requisiti.
Requisiti per l'Esercizio dell'Attività di Consulenza Automobilistica
L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è rilasciata dalla Provincia al titolare dell'impresa che sia in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 della l. 264/91 e dell’attestato di idoneità professionale, conseguito previo superamento dell'esame.
I requisiti fondamentali per ottenere l'autorizzazione sono:
- Cittadinanza: Essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea.
- Maggiore Età: Aver raggiunto la maggiore età.
- Requisito dell'Onorabilità: Possedere il requisito dell’onorabilità, che implica l'assenza di condanne penali ostative e il possesso di una condotta morale e civile irreprensibile.
- Attestato di Idoneità Professionale: Aver conseguito l'attestato di idoneità professionale, mediante il superamento dell'esame specifico.
- Idoneità dei Locali: Disporre di locali idonei, conformi a quanto stabilito dal Decreto Ministeriale del 9 novembre 1992. L'attività può essere svolta solo nei locali autorizzati ed in essi possono essere espletati esclusivamente servizi relativi alla circolazione dei mezzi di trasporto.
- Capacità Finanziaria: Dimostrare una adeguata capacità finanziaria. Per chiunque intende esercitare l'attività, fatti salvi i requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1992 n. 264, è necessario dimostrare una capacità finanziaria di euro 51.645,69 (art. 4 D.M. 338/1996).

Chi Può Sostenere l'Esame di Idoneità Professionale?
Sono ammessi all’esame i cittadini italiani o equiparati, che abbiano conseguito la maggiore età, in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), ed e) del comma 1 dell’art. 3 della L. 264/91, nonché di un diploma di secondo grado o titolo di studio equipollente.
Le modalità di iscrizione e svolgimento dell'esame variano a seconda della Provincia. Ad esempio, per sostenere l'esame programmato dalla Provincia di Lucca è necessario essere residenti nel territorio della Provincia di Lucca o di Massa-Carrara. Per quanto riguarda le Province di Trento e Bolzano, la domanda può essere presentata solo dai residenti in tali Province.
Il Programma d'Esame e la Sua Struttura
Il programma d’esame, ai sensi dell’art. 5 comma 3 della L. 08.08.1991 n. 264 e dell'allegato 1 del D.M. 338/1996, consiste nello svolgimento di una prova scritta, della durata di DUE ORE. La prova verte su quesiti a risposta multipla che riguardano cinque discipline fondamentali:
A - Circolazione stradaleB - Trasporto merciC - NavigazioneD - P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico)E - Regime tributario
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Per la predisposizione delle prove d’esame, la Commissione utilizza un software informatico che consente la scelta casuale dei quesiti, aggiornati dalla casa produttrice. A ciascun candidato viene consegnata una scheda contenente 5 quesiti per ciascuna delle 5 discipline, per un totale di 25 quesiti. Per ciascun quesito sono indicate tre risposte alternative di cui una sola è corretta.
La prova si intende superata rispondendo in maniera esatta ad almeno 4 (QUATTRO) quesiti per ogni disciplina oggetto del programma d’esame. È ammesso un solo errore per ogni disciplina. L'elenco completo dei quesiti (listato) dal quale saranno estratte le prove d’esame, è messo a disposizione degli interessati unitamente al Bando (almeno 60 giorni prima dell’esame) sui siti istituzionali delle Province convenzionate.
Le Commissioni d'esame provvedono a rendere noti agli interessati unicamente i quesiti e le risposte multiple predeterminate, omettendo l'indicazione delle relative soluzioni.
Procedure di Iscrizione e Pagamento
Le procedure di iscrizione variano a seconda della Provincia. Ad esempio, per le Province di Trento e Bolzano, coloro che intendono sostenere l’esame devono presentare, nel periodo di apertura dei termini, domanda in bollo mediante compilazione ed invio online della domanda attraverso la Stanza del Cittadino, raggiungibile previa identificazione attraverso SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta d'Identità Elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CPS (Carta Provinciale dei Servizi).
Per il pagamento è necessario utilizzare il PAGOPA tramite Il portale dell'automobilista. I codici PAGOPA associati alla tariffa per "Attestato di idoneità professionale di consulente automobilistico" sono:
- T059 "Esame per il rilascio di abilitazioni professionali" (AMBITO TRENTO)
- N019 "Domanda in bollo" (AMBITO TRENTO)
L'intestatario dell'avviso di pagamento deve coincidere col richiedente l'iscrizione all'esame. La documentazione da presentare è esclusivamente tramite Stanza del Cittadino previa identificazione attraverso SPID, CIE, CNS o CPS.
Per le Province di Lucca e Massa-Carrara, la sessione d’esame, organizzata congiuntamente, si svolge una volta l’anno indicativamente nei mesi di maggio-giugno.
Le Province di Forlì-Cesena, Ferrara, Ravenna e Rimini hanno concordato di effettuare gli esami per il conseguimento dell'abilitazione all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto in sede unificata alternativamente, presso le rispettive sedi. La Provincia pubblica un bando per la presentazione delle domande di ammissione all'esame e fissa i termini per l'adesione. Ad esempio, con Determinazione n. 1003 del 08/09/2025 è stato approvato l'avviso pubblico per la presentazione delle domande di ammissione all'esame (scadenza presentazione domanda 10/10/2025).
Struttura Aziendale e Personale
Per le società, i requisiti di cui all'art. 3 della L. 264/91 devono essere posseduti dai soci in caso di società di persone (s.n.c.), dai soci accomandatari in caso di s.a.s. o s.a.p.a., e dagli amministratori per ogni altro tipo di società.
È fondamentale notare che l'agenzia ha la facoltà di avvalersi, per gli adempimenti puramente esecutivi, anche di personale che non soddisfa tutti i requisiti normalmente richiesti, quali la cittadinanza, la maggiore età, l’idoneità professionale, il possesso di locali adeguati e la capacità finanziaria. Tuttavia, sono escluse altre tipologie di collaborazioni che si configurano come lavoro autonomo, poiché queste ultime non rientrano nelle modalità operative per cui l'agenzia può avvalersi di personale non conforme ai requisiti di legge.
Per ogni nuova sede autorizzata, è obbligatoria la presenza di un preposto, una figura incaricata di garantire l'esercizio delle attività di consulenza secondo le normative vigenti. Il preposto deve soddisfare tutti i requisiti soggettivi stabiliti dalla legge 264/91, incluso l’attestato di idoneità professionale. L’institore, in particolare, è una figura rilevante, poiché può essere un dipendente non necessariamente socio, designato dal titolare per gestire un'impresa commerciale o una parte di essa.

Trasferimento, Sospensione e Revoca dell'Autorizzazione
Nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o a titolo particolare (cessione, donazione, fusione, scissione, affitto, usufrutto), l’avente causa deve chiedere alla Provincia il rilascio a proprio favore dell'autorizzazione, in sostituzione di quella del proprio dante causa.
L’attività può essere sospesa per un periodo massimo di mesi 6, previa comunicazione alla Provincia che deve pervenire entro 15 giorni dall’avvenuta sospensione. La sospensione è prorogabile per altri 6 mesi previa comunicazione, comprovante che il titolare si stia attivando per reperire altri locali idonei, da presentarsi entro la scadenza del primo periodo di sospensione, a pena di decadenza dell'autorizzazione.
La revoca dell'autorizzazione è disposta quando vengono meno i requisiti necessari per l'esercizio dell'attività o quando si accertano gravi abusi.
Gestione dei Locali e Attività Compatibili
L'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto può essere svolta nei locali autorizzati ed in essi possono essere espletati esclusivamente servizi relativi alla circolazione dei mezzi di trasporto. È indispensabile garantire il rispetto delle indicazioni relative alla superficie minima stabilite dalla normativa di settore, come previsto dal Decreto del Ministro dei Trasporti del 9 novembre 1992, articolo 1, comma 3.
In aggiunta, è possibile intraprendere altre attività compatibili e affini all’attività principale, sempre che la superficie dei locali lo consenta. Tra le attività considerate compatibili, a titolo esemplificativo, si annoverano l’attività assicurativa, conforme al d.lgs. 209/2005, e l’attività di intermediazione immobiliare, conforme alla Legge 39/1989. È importante sottolineare che l’esercizio di queste attività compatibili deve essere comunicato preventivamente alla Provincia competente.
Registro-Giornale e Obblighi di Trasparenza
Il registro-giornale, secondo quanto previsto dall’articolo 6 della legge 264/1991, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e timbrato su ogni foglio da parte dell’Ufficio del Registro delle Imprese o da un notaio, prima della sua utilizzazione. Le registrazioni degli incarichi devono essere effettuate in ordine cronologico e con immediatezza, seguendo la sequenza in cui vengono assunti. Sia nel registro cartaceo che in quello informatizzato è obbligatoria la numerazione progressiva delle pagine e la bollatura di ogni foglio, in conformità con le normative civilistiche sulle scritture contabili. Il registro-giornale deve rimanere disponibile per eventuali controlli da parte delle autorità competenti.
L'azienda è obbligata a esporre in modo permanente e ben visibile all'interno dei locali in cui vengono conferiti gli incarichi sia le tariffe minime e massime stabilite dal Ministro dei Trasporti, sia le tariffe effettivamente applicate. Queste ultime devono essere riportate su tabelle fornite e timbrate dalla Provincia, che ne conserva una copia.
Responsabilità Professionale e Sanzioni
Il tema della responsabilità professionale del consulente, sia esso titolare o socio in possesso dell’attestato di idoneità professionale, riveste un’importanza fondamentale nel contesto lavorativo. Il consulente è ritenuto responsabile non solo per le proprie azioni, ma anche per quelle dei dipendenti che operano sotto la sua supervisione.
La Provincia vigila sull’osservanza delle prescrizioni di legge relative all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. Chiunque eserciti l’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto senza l’attestato di idoneità professionale è punito con la reclusione fino a sei mesi o con una multa da Euro 123,29 ad Euro 516,46, ai sensi dell’art. 17 della L. 264/91.
Se, nonostante la diffida, le irregolarità persistono o si ripetono, il soggetto inadempiente può incorrere in sanzioni amministrative pecuniarie, che variano da un importo minimo di 516,46 euro a un massimo di 2.582,28 euro. Inoltre, è prevista la sospensione dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività per un periodo compreso tra uno e sei mesi. Qualora non siano trascorsi tre anni dall’accertamento della prima irregolarità, alla terza diffida si applica la sanzione amministrativa, con un importo che rimane invariato, ma comporta la revoca dell’autorizzazione (art. 18, comma 2, n. 2, L. 264/91).
Un altro aspetto rilevante riguarda il trasferimento della sede dell’attività senza il necessario nulla-osta. In questo caso, la sanzione prevede la sospensione dell’attività per un mese, come stabilito dall’art. 9 della Legge 264/1991 e ribadito nell’art. 18, comma 2, n. 1, della stessa legge.
Infine, è fondamentale sottolineare che l’esercizio dell’attività senza l’autorizzazione prevista dalla legge comporta sanzioni pecuniarie che vanno da 2.582,28 euro a 10.329,12 euro. Se, inoltre, manca l’attestato di idoneità professionale, si configura il reato di esercizio abusivo di una professione, come previsto dall’art. 348 del codice penale.

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