Aggiornamenti CUP e Bonus Psicologo: Tutela, Opportunità e Trasparenza Finanziaria

Introduzione: La Sanità in Evoluzione tra Sicurezza e Sostegno

Il panorama della sanità regionale, in particolare in Lombardia, è in costante evoluzione, con un duplice focus sulla sicurezza dei cittadini e sull'offerta di servizi di supporto essenziali. Da un lato, si intensificano gli sforzi per contrastare le frodi e tutelare la privacy e le risorse economiche degli utenti; dall'altro, si implementano iniziative volte a migliorare il benessere psicologico della popolazione, riconoscendone la crescente importanza. Questo articolo esplora le recenti comunicazioni della Regione Lombardia riguardo ai falsi SMS sul CUP e approfondisce le modalità e le opportunità offerte dal Bonus Psicologo, delineando anche il contesto più ampio della trasparenza finanziaria e del monitoraggio delle opere pubbliche.

Allerta Frodi: Falsi SMS dal "Centro Unico Primario"

Smartphone con messaggio SMS fraudolento e logo Regione Lombardia barrato

Regione Lombardia ha recentemente informato i cittadini riguardo alla circolazione di SMS fraudolenti che simulano di provenire dagli "uffici CUP" o da strutture sanitarie regionali. Questi messaggi, che rappresentano veri e propri tentativi di truffa, si distinguono per la presenza della dicitura errata "Centro Unico Primario" invece di "Centro Unico di Prenotazione". Un altro chiaro indizio della frode è l'invito a contattare numerazioni a pagamento, come il numero 89342270, per presunte "comunicazioni che la riguardano".

È fondamentale ricordare che il prefisso 893 identifica servizi a pagamento e può comportare gravi addebiti. Regione Lombardia precisa che si tratta di contenuti fraudolenti, non riconducibili al Sistema Socio-Sanitario Regionale. Pertanto, si raccomanda ai cittadini di non rispondere agli SMS ricevuti, di non richiamare numerazioni sospette, di non cliccare su eventuali link presenti nei messaggi e di non fornire dati personali o sanitari. È altresì suggerito segnalare immediatamente l’accaduto alla Polizia Postale.

Per proteggersi da queste insidiose truffe, è essenziale ignorare i messaggi sospetti e utilizzare solo canali ufficiali per comunicare con il sistema sanitario regionale. È importante sottolineare che Regione Lombardia e le ASST/ATS/IRCCS non utilizzano numerazioni a pagamento né richiedono informazioni personali tramite SMS.

Per qualsiasi informazione o prenotazione sanitaria, i cittadini sono invitati a rivolgersi esclusivamente ai canali ufficiali: i CUP e i numeri regionali ufficiali, il Portale Prenotasalute e i portali ufficiali di ASST/ATS/IRCCS.

Il Bonus Psicologo: Un Sostegno Concreto alla Salute Mentale

Illustrazione di una persona in terapia con uno psicologo, con simboli di benessere mentale

Il Bonus Psicologo rappresenta un contributo economico fondamentale destinato a sostenere le spese per sessioni di psicoterapia. Questa iniziativa nasce con l'obiettivo di rispondere all'aumento delle condizioni di disagio psicologico come depressione, ansia e stress, condizioni aggravate dall'emergenza pandemica. Nel 2023, il contributo è stato riorganizzato e integrato in un progetto organico di promozione della salute mentale, dimostrando un impegno crescente verso il benessere psicologico della cittadinanza.

Attualmente, il bonus copre un importo massimo di 50 euro per seduta, fino a un massimo di 1.500 euro per beneficiario, importo che viene calcolato in base al valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE). È possibile richiederlo annualmente, e il finanziamento per il 2024 è stato incrementato a 12 milioni di euro, a testimonianza della sua rilevanza.

Criteri di Idoneità e Fasce ISEE

Il contributo è rivolto ai cittadini residenti in Italia che presentano un ISEE inferiore a 50.000 euro. L'importo massimo del bonus varia in base alla fascia ISEE di appartenenza del richiedente:

  • ISEE inferiore a 15.000 euro: in questo caso, il bonus può arrivare fino a 1.500 euro, offrendo il massimo supporto a chi si trova in condizioni economiche più vulnerabili.
  • ISEE compreso tra 15.000 e 30.000 euro: per questa fascia, il contributo massimo è di 1.000 euro, garantendo comunque un significativo aiuto economico.
  • ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro: in questa categoria, il bonus massimo erogabile è di 500 euro.

BONUS PSICOLOGO 2025: La Guida Definitiva | Requisiti ISEE, Scadenze e Come Fare Domanda ✅

Modalità di Richiesta e Scadenze

La domanda per accedere al Bonus Psicologo può essere presentata annualmente tramite la piattaforma online dell’INPS. Il servizio è accessibile utilizzando le credenziali SPID, CIE (Carta d'Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi), garantendo un accesso sicuro e certificato.

Per il 2025, l’INPS, in intesa con il Ministero della Salute, ha individuato un periodo specifico per la presentazione delle domande: dal 15 settembre al 14 novembre. È importante sottolineare che la richiesta del bonus è gratuita, eliminando qualsiasi barriera economica all'accesso.

Comunicazione dell’Esito e Utilizzo del Bonus

A conclusione del periodo di presentazione delle domande, l'INPS provvede a redigere le graduatorie, che sono suddivise per regione e provincia autonoma, tenendo conto delle risorse disponibili. L’esito della domanda viene comunicato direttamente attraverso la sezione area riservata del portale INPS.

I beneficiari selezionati riceveranno un codice univoco, che potrà essere utilizzato per prenotare le sedute con professionisti privati che abbiano aderito all'iniziativa, seguendo le modalità indicate dal Consiglio Nazionale degli Ordini degli Psicologi (CNOP). Il bonus deve essere utilizzato entro 270 giorni dall’accettazione della domanda, un lasso di tempo sufficiente per avviare e proseguire il percorso terapeutico.

A partire dal 2025, i destinatari del contributo che non abbiano effettuato almeno una seduta entro 60 giorni dal 5 dicembre (data di accoglimento della domanda), decadranno dal beneficio. In tal caso, si provvederà, una sola volta, allo scorrimento delle graduatorie. Per questo motivo, si raccomanda ai professionisti di confermare tempestivamente la prima seduta entro e non oltre il termine decadenziale di 60 giorni, garantendo così la continuità del servizio e il pieno utilizzo delle risorse.

Nuovo Finanziamento e Scorrimento Graduatorie

Grafico a torta che mostra la distribuzione del finanziamento per il Bonus Psicologo

A decorrere dal prossimo 15 aprile 2025, l'INPS provvederà allo scorrimento delle graduatorie in essere e all'individuazione degli ulteriori beneficiari, nel rispetto dell'ordine stabilito dalla graduatoria per ciascuna Regione e Provincia autonoma. Le graduatorie saranno scorse per l'importo complessivo derivante dal rifinanziamento di 5 milioni di euro, stabilito dall'articolo 22-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191. Tale rifinanziamento è disciplinato dal Decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 17 dicembre 2024.

A queste risorse si aggiungeranno quelle non utilizzate al termine dei 270 giorni (7 aprile) previsti per la fruizione del beneficio nella prima assegnazione. I nuovi beneficiari riceveranno apposita comunicazione da INPS, garantendo trasparenza e informazione.

Il Bonus Psicologo per il 2025 è stato ulteriormente dettagliato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle finanze 10 luglio 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 agosto 2025. L’INPS, di intesa con il Ministero della Salute, ha individuato dal 15 settembre al 14 novembre 2025 la finestra temporale per presentare la domanda di accesso al contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia. Per maggiori informazioni è sempre consigliabile visitare il Portale INPS.

Normativa di Riferimento del Bonus Psicologo

La base normativa del Bonus Psicologo è ampia e si evolve attraverso diversi atti legislativi. Tra questi, si segnalano l'Art. 1-quater, comma 3 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15), l'Art. 25 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142), e l'Art. 1, comma 538 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (“Bilancio di previsione dello Stato per l’esercizio finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”).

Un aggiornamento significativo è rappresentato dall'Art. 22-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191), che ha introdotto il rifinanziamento. Ulteriori modifiche sono state apportate dall'Art. 4, comma 8-quater inserito dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18 (di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215) e dagli Art. 11, comma 5-bis e comma 5-ter del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113.

L'Integrazione del CUP Unico Regionale e il Monitoraggio Grandi Opere

Per la nostra azienda è in fase avanzata un articolato progetto di integrazione con il CUP unico regionale, un passaggio strategico finalizzato all’adozione di un sistema di prenotazione più semplice, integrato ed efficiente. Nelle prime fasi di avvio potranno verificarsi lievi disagi o rallentamenti nelle operazioni di prenotazione e cancellazione, in quanto sono in corso interventi di potenziamento e ottimizzazione delle infrastrutture informatiche necessari a garantire la piena integrazione con il CUP regionale. Questo processo è volto a migliorare l'esperienza utente e l'efficienza complessiva del sistema sanitario.

Trasparenza Finanziaria e Monitoraggio Flussi

L’implementazione di un sistema di monitoraggio finanziario è cruciale per la trasparenza e la prevenzione delle infiltrazioni mafiose nelle opere pubbliche. L’art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, stabilisce che il controllo dei flussi finanziari per i lavori pubblici è attuato secondo le modalità e le procedure, anche informatiche, individuate dalla deliberazione 5 maggio 2011, n. 45, del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE).

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le stazioni appaltanti sono tenute ad adeguare gli atti generali di propria competenza alle modalità di monitoraggio finanziario della citata delibera n. 45 del 2011 del CIPE, nonché alle ulteriori prescrizioni contenute in una delibera dello stesso organismo da adottare ai sensi del comma 3. Per i contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto, le modalità di controllo dei flussi finanziari devono essere adeguate alle indicazioni della deliberazione n. 45 del 2011 del CIPE entro sei mesi dalla predetta data.

Con una successiva delibera, adottata ai sensi dell'articolo 176, comma 3, lettera e), il CIPE aggiorna le modalità di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario della deliberazione n. 45 del 2011 del CIPE, al fine di dare attuazione a questo articolo, e ne definisce i tempi di attuazione, basandosi anche su quanto previsto dai decreti legislativi 29 dicembre 2011, n. 228, e 29 dicembre 2011, n. 229, e dalla delibera CIPE n. 124 del 2012.

Per la copertura degli oneri necessari all'implementazione del sistema di monitoraggio finanziario, pari a 1.321.000 euro per l'anno 2014, si provvede con una quota di pari importo del fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, assegnata per la medesima annualità con le procedure di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131.

Le risorse derivanti dall'attuazione dell'articolo 176, comma 3, lettera e), ultimo periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a decorrere dall'anno 2014 sono versate dai soggetti aggiudicatari, annualmente e fino alla messa in esercizio degli interventi, nella quota dello 0,0006 per cento dell'importo degli interventi stessi, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel limite massimo di 617.000 euro annui complessivi, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per sostenere gli oneri di gestione del sistema di monitoraggio. Tali risorse sono trasferite ad apposito capitolo di spesa da istituire nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Diagramma di flusso del processo di monitoraggio finanziario delle grandi opere

Infrastrutture Strategiche e Prevenzione Antimafia

L’art. 39, commi 1-4, 9 e 9-bis, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, che ha sostituito gli artt. 200-203 del d.lgs 18 aprile 2016, n. 50 (il quale aveva a sua volta sostituito l’art. 176 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163), disciplina le procedure di pianificazione, programmazione e progettazione delle infrastrutture strategiche. Queste sono opere la cui realizzazione riveste carattere di urgenza e di preminente interesse nazionale ai fini della modernizzazione e dello sviluppo della Nazione.

Il Governo qualifica una infrastruttura come strategica e di preminente interesse nazionale con delibera del Consiglio dei ministri, considerando il rendimento infrastrutturale, i costi, gli obiettivi e i tempi di realizzazione dell’opera. La qualificazione è operata su proposta dei Ministri competenti, sentite le regioni interessate, ovvero su proposta delle regioni al Governo, sentiti i Ministri competenti.

L’elenco delle infrastrutture strategiche è inserito nel "Documento di programmazione delle infrastrutture strategiche (DPIS)", aggiornato, di norma, con cadenza annuale. Questo documento indica i criteri di rendimento attesi (come sviluppo infrastrutturale, riequilibrio socioeconomico, sostenibilità ambientale, sicurezza strategica, contenimento dei costi energetici, adeguamento alla rete europea), gli esiti della valutazione delle alternative progettuali, i costi stimati e i relativi stanziamenti, e il cronoprogramma di realizzazione. Gli interventi inclusi sono automaticamente inseriti nelle intese istituzionali di programma e negli accordi di programma quadro per l'individuazione delle priorità e l'armonizzazione con le iniziative già previste.

Il monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa è attuato da un Comitato di coordinamento istituito presso il Ministero dell’interno, secondo procedure approvate con delibera CIPESS, su proposta del medesimo Comitato di coordinamento. A tal fine, si applicano anche le modalità e le procedure di monitoraggio finanziario dell'articolo 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, individua le modalità di funzionamento e la composizione di questo Comitato. Nelle more dell'adozione del decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Ministero dell'interno 21 marzo 2017. Le opere pubbliche possono essere sottoposte al Monitoraggio Grandi Opere (MGO) anche con atti normativi emanati ad hoc. Ad esempio, l’articolo 14, comma 6-bis, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2023, n. 74, ha assoggettato al MGO l’affidamento e l’esecuzione dei contratti pubblici connessi all’organizzazione e allo svolgimento dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali Milano - Cortina 2026.

Il Conto Corrente Dedicato e la Filiera Produttiva

BONUS PSICOLOGO 2025: La Guida Definitiva | Requisiti ISEE, Scadenze e Come Fare Domanda ✅

La delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 15, recante «Linee guida per il monitoraggio finanziario delle grandi opere (MGO) art. 36 del decreto-legge n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014», rappresenta un pilastro normativo per la trasparenza finanziaria. Il punto 2.1 di questa delibera, rubricato «Accensione C/C presso istituti aderenti a CBI», stabilisce che il monitoraggio finanziario si basa sul principio dell’apertura obbligatoria, da parte di ciascun operatore della filiera, di uno o più conti correnti dedicati in via esclusiva ai singoli progetti.

In particolare, l'operatore economico della filiera dovrà servirsi di uno o più conti correnti dedicati in via esclusiva all’opera. Questo significa l'apertura, da parte delle imprese e degli altri operatori economici che partecipano alla realizzazione dell’opera, di uno o più appositi conti correnti, postali o bancari, dedicati in via esclusiva all’opera (i cosiddetti «conti dedicati»). Su questi conti dovranno essere registrati tutti e solo i movimenti finanziari connessi all’esecuzione dei contratti ed eventuali operazioni di giroconto/girofondo. Non sarà più possibile usufruire di uno stesso conto, anche se «dedicato», per più progetti, dovendo, viceversa, essere destinato uno o più conti correnti ad hoc per ciascuna singola opera, individuata da apposito CUP. Naturalmente, tale effetto potrà ottenersi anche attraverso l’utilizzazione di un conto già esistente purché, da una certa data, non vi confluiscano più operazioni finanziarie che abbiano motivazioni non coerenti con l’intervento monitorato.

L'operatore deve anche trasmettere alla stazione appaltante - che, ai sensi della citata delibera CIPE n. 45 del 2011, è tenuta a sua volta a comunicare le informazioni al DIPE (Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica) - i dati relativi ai conti dedicati. La lettera di fine manleva può essere compilata e trasmessa ai soggetti competenti solo nel caso in cui sia esaurita ogni tipologia di pendenza, anche di natura contenziosa, in entrata e in uscita relativa all’intervento collegato al conto corrente dedicato in via esclusiva. In ipotesi di impossibilità di aprire un conto dedicato presso istituti aderenti al Consorzio CBI, la delibera CIPE n. 15 del 2015 prevede una procedura alternativa, in cui il gruppo di lavoro trasmetterà all’impresa un file Excel che la banca non aderente a CBI è tenuta a compilare, al fine di comunicare i flussi finanziari del conto corrente dedicato.

L’art. 2, commi 6 e 7, del prototipo di protocollo operativo allegato alla delibera CIPE n. 15 del 2015, dispone che per i pagamenti a favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché per il pagamento di imposte e tasse, assicurazioni e fideiussioni, i soggetti potranno utilizzare anche sistemi diversi dal bonifico SEPA, purché effettuati a valere sui conti dedicati e ne sia consentita la tracciabilità, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa. Per le piccole spese giornaliere, legate al minuto funzionamento dei cantieri, ciascuna di importo inferiore o uguale a cinquecento euro ovvero complessivamente non superiori a tremila euro a trimestre per ciascuno operatore della filiera, le imprese potranno avvalersi di sistemi di pagamento diversi dal bonifico SEPA, fermo restando l’utilizzo dei conti dedicati, il divieto di impiego del contante e l’obbligo di documentazione della spesa. Per «piccole spese giornaliere» si intendono spese non solo di modesta entità, ma anche relative ad esigenze non prevedibili, restando comunque escluse quelle destinate a forniture ordinarie, che devono essere programmate dall’impresa.

Il Monitoraggio Grandi Opere si estende a tutti i soggetti della filiera. Il punto 1.2 dell’allegato A alla delibera CIPE n. 15 del 2015 definisce il concetto di filiera come il novero di tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo, anche con rapporti negoziali diversi da quelli di appalto e subappalto, indipendentemente dalla loro collocazione nell’ambito dell’organizzazione imprenditoriale, nel ciclo di progettazione e di realizzazione dell’opera. Sono pertanto ricompresi nella filiera, oltre al contraente generale o al concessionario, l’appaltatore e tutte le imprese firmatarie di subcontratti legati al contratto principale da una dipendenza funzionale, diretta o indiretta, pur riguardanti attività collaterali. A titolo esemplificativo, sono da intendere ricomprese nella «filiera» le imprese interessate a fattispecie subcontrattuali come quelle attinenti a noli e forniture di beni e prestazioni di servizi direttamente collegati alla realizzazione dell’opera, ivi incluse quelle di natura intellettuale - come i servizi di consulenza, d’ingegneria e architettura - che non rientrino tra le prestazioni di tipo generico, qualunque sia l’importo dei relativi contratti o subcontratti. Sono altresì comprese nella «filiera» le società affidatarie infragruppo della società concessionaria.

Rientrano quindi nella filiera le imprese che forniscono prodotti e servizi specifici per l’opera in questione, ad esempio, macchinari, attrezzature, strumentazione o attività di cantiere. Non rientra nella filiera il fornitore da cui un’impresa della filiera compra per il proprio magazzino, cioè prodotti «comuni», non realizzati appositamente per l’opera in questione, o acquista servizi, anche intellettuali, di tipo «generico». In questi casi, il cliente paga dal proprio conto dedicato verso il conto corrente del fornitore che non è dedicato. Rientra comunque nella filiera ed è quindi assoggettato al monitoraggio finanziario, in ragione della vulnerabilità delle relative forniture, chi fornisce prodotti o servizi «sensibili» (esempio: fornitura di inerti o di calcestruzzo o altro materiale da costruzione, approvvigionamenti da cava, smaltimento e trasporto rifiuti).

In altri termini, la citata delibera CIPE n. 15 del 2015 afferma che rientrano nel campo applicativo MGO i fornitori di prodotti o servizi specifici e chi fornisce prodotti o servizi sensibili, mentre lascia a una valutazione caso per caso i contratti relativi a prodotti e servizi c.d. «generici». Di talché, anche l’acquisto o il noleggio di prodotti servizi definiti c.d. «generici», laddove sia realizzato in modo esclusivo o almeno prevalente per l’opera in questione, è oggetto di monitoraggio rafforzato. Non assume rilievo che tali prodotti o servizi costituiscano un’attività ordinariamente svolta dal fornitore e non siano stati realizzati appositamente per l’opera.

La delibera CIPE n. 15 del 2015 specifica l’obbligo di apertura e di utilizzo di un conto corrente dedicato in via esclusiva all’opera pubblica da parte di tutti i soggetti, compresi stazione appaltante (che non sia amministrazione pubblica) e contraente generale o concessionario, che devono rilasciare alla propria banca una «lettera di manleva» per autorizzare ciascun istituto a trasmette i dati del conto corrente al DIPE, come di seguito indicato.

L’amministrazione pubblica aggiudicatrice, dunque, non è tenuta all’apertura di un conto dedicato in via esclusiva. Diversamente, la stazione appaltante non amministrazione pubblica è tenuta all’apertura del conto corrente dedicato in via esclusiva. Il gestore delle interferenze e i soggetti economici di cui si avvale rientrano nella filiera delle imprese e sono tenuti a conformarsi a tutti gli adempimenti previsti dalla delibera CIPE n. 15 del 2015, incluso l’obbligo di apertura di un conto corrente dedicato in via esclusiva. A seguito della recente novella legislativa (art. 94 del d.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, che ha innovato l’art. 1, comma 5, dell’allegato V.2 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, prevedendo all’ultimo alinea del predetto comma che «ai componenti del collegio consultivo tecnico non si applica l'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136»), i membri dei collegi consultivi tecnici non sono sottoposti al monitoraggio finanziario rafforzato di cui alla delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 15. Tali soggetti, pertanto, non sono tenuti all’apertura di un conto corrente dedicato in via esclusiva. Tale posizione è stata condivisa nella seduta del 27 marzo 2025 dal Comitato di coordinamento incaricato del monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa (già CCASIIP). Il punto 1.3 della delibera CIPE n. 15 del 2015 stabilisce «è sottoposto a monitoraggio finanziario anche il pagamento delle indennità di esproprio per il quale il documento di programmazione ha assegnato un CUP».

tags: #chr #cup #15 #dicembre