In Italia, l'obbligo di indossare le cinture di sicurezza è in vigore dal 1992, estendendosi anche ai sedili posteriori. Questo strumento di sicurezza essenziale deve essere utilizzato da tutti: conducente e passeggeri dei veicoli adibiti al trasporto sia di persone che di merci. Tuttavia, per quanto riguarda i veicoli storici, la normativa presenta delle specificità che meritano un'analisi approfondita, in considerazione della loro peculiarità costruttiva e della loro funzione culturale e collezionistica.

Obbligo Generale e Casistiche di Esenzione
L'obbligo generale di indossare le cinture di sicurezza è ampio e include quasi tutti gli utenti della strada. Sono esentati dall'uso delle cinture i conducenti di auto d'epoca o di vetture che non abbiano fin dall'origine gli attacchi omologati. A questa categoria si aggiungono le forze pubbliche (polizia, vigili del fuoco, ecc.), le persone con particolari patologie (per le quali è necessaria una certificazione medica), e gli istruttori di scuola guida nello svolgimento del proprio servizio. Tutti gli altri soggetti, senza eccezioni, hanno l'obbligo di indossarle per la propria sicurezza e per evitare sanzioni.
Dal 15 aprile 2006, sono inoltre in vigore disposizioni specifiche per il trasporto sicuro di minori più bassi di 1 metro e 50, rendendo obbligatorio l'utilizzo di seggiolini o adattatori ogni volta che si trasportano bambini. Le donne incinte devono indossare le cinture con particolare attenzione, facendole passare sotto la pancia e non sopra per evitare possibili danni al feto, a meno che non abbiano una dispensa da parte del ginecologo per comprovati motivi di rischio.
Per evitare di incorrere in sanzioni, è dunque necessario accertare diversi aspetti:
- se la propria vettura sia soggetta o meno all'obbligo di montare le cinture di sicurezza;
- che tutti i passeggeri della vettura, oltre al conducente, indossino le cinture di sicurezza;
- che eventuali minori o bambini a bordo siano assicurati con adeguati sistemi di ritenuta;
- che le cinture di sicurezza installate sul mezzo siano regolari, a norma e correttamente funzionanti.
Veicoli Storici: Definizione e Circolazione
La terminologia "veicoli storici" e "veicoli d'epoca" è spesso utilizzata come sinonimo, anche dagli addetti ai lavori, ma esiste una differenza sostanziale. L'articolo 60 del Codice della Strada distingue chiaramente le due categorie.
Rientrano nella categoria dei "veicoli d'epoca" i motoveicoli e gli autoveicoli cancellati dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) perché destinati alla loro conservazione in musei o locali pubblici e privati, ai fini della salvaguardia delle originarie caratteristiche tecniche specifiche della casa costruttrice, e che non siano adeguati nei requisiti, nei dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni stabilite per l'ammissione alla circolazione. La loro circolazione può essere consentita soltanto in occasione di apposite manifestazioni o raduni autorizzati, limitatamente all'ambito della località e degli itinerari di svolgimento delle manifestazioni o raduni. Per poter circolare, questi veicoli devono essere provvisti di una particolare autorizzazione rilasciata dal competente ufficio del D.T.T. (Dipartimento Trasporti Terrestri).
I veicoli di "interesse storico e collezionistico", invece, sono quelli che pur avendo un'età significativa (generalmente oltre 20 o 30 anni dalla data di costruzione), sono ancora iscritti al P.R.A. e possono circolare liberamente su strada, purché posseggano i requisiti previsti per questo tipo di veicoli, determinati dal regolamento. L'iscrizione a registri riconosciuti (ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI) è spesso un requisito per l'ottenimento di agevolazioni e per la certificazione di rilevanza storica.
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Cinture di Sicurezza e Veicoli Storici: Aspetti Normativi Specifici
L'obbligo di installazione delle cinture di sicurezza nei veicoli storici dipende dalla data di immatricolazione e dalla presenza originaria degli ancoraggi.
Veicoli immatricolati fino al 31 dicembre 1970:Se un'auto d'epoca è stata immatricolata fino al 1970 senza cinture di sicurezza, non è obbligatorio installarle. È possibile guidare il veicolo su strada senza doverlo adeguare. Questo perché l'obbligo di indossare le cinture di sicurezza si applica solo ai conducenti e ai passeggeri di veicoli "dotati di cinture di sicurezza". Se l'auto d'epoca è dotata di cinture di sicurezza, è necessario indossarle durante la guida.
Veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1971 al 14 giugno 1976:Dal 1° gennaio 1971, le autorità competenti autorizzano la circolazione solo di autovetture dotate di cinture di sicurezza per i sedili anteriori. Tuttavia, la circolare del 22/6/2000 emanata dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri chiarisce che l'obbligo di installazione delle cinture di sicurezza ricorre per i posti anteriori come per quelli posteriori, per tutti i veicoli della categoria M1 che, immatricolati a far data dal 15 giugno 1976, siano predisposti sin dall'origine con specifici punti di attacco. Ciò implica che per i veicoli M1 immatricolati prima del 15 giugno 1976, l'obbligo di installazione non sussiste se non erano previsti gli ancoraggi originariamente.
Veicoli immatricolati dal 15 giugno 1976 in poi:Per i veicoli appartenenti alla categoria internazionale M1 immatricolati dal 15 giugno 1976 e muniti fin dall'origine di appositi ancoraggi delle cinture di sicurezza, sussiste l'obbligo dell'installazione delle cinture di sicurezza sia per i posti anteriori che per i posti posteriori. Le caratteristiche degli ancoraggi e dei dispositivi di ritenuta devono essere conformi alle direttive europee (dalla 76/115/CEE alla 96/38/CEE per gli ancoraggi e dalla 77/541/CEE alla 96/36/CEE per i dispositivi di ritenuta) o al Regolamento ECE/ONU n. 14, entrato in vigore in Italia il 15 giugno 1976.

Trasporto di Minori nei Veicoli Storici senza Cinture
Circa il trasporto di bambini sul sedile posteriore di autovetture prive di cinture di sicurezza, e quindi senza la possibilità di fare uso di sistemi di ritenuta, ai sensi dell'articolo 172 del Codice della Strada tale trasporto è lecito, a condizione che i bambini abbiano raggiunto i tre anni di età. È fondamentale, tuttavia, considerare la sicurezza del minore e valutare attentamente la possibilità di utilizzare tali veicoli per il trasporto di bambini in assenza di adeguati sistemi di ritenuta, nonostante la legittimità formale.
Implicazioni Assicurative in Caso di Incidente
Anche se un'auto d'epoca è stata immatricolata senza cinture di sicurezza, e quindi non vi è un obbligo legale di installarle e indossarle, si potrebbero subire riduzioni delle prestazioni assicurative in caso di incidente. L'assicurazione contro gli infortuni può ridurre le proprie prestazioni se l'assicurato ha causato l'incidente per negligenza grave.
La Suva (Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni) aveva già ridotto le prestazioni assicurative prima dell'introduzione dell'obbligo delle cinture di sicurezza nel 1976 se l'assicurato non indossava la cintura. Il Tribunale Federale delle Assicurazioni aveva approvato questa prassi nel 1978, sebbene il Tribunale federale avesse considerato incostituzionale l'obbligo di indossare le cinture di sicurezza istituito dal Consiglio Federale pochi mesi prima.
Oggi, secondo la giurisprudenza consolidata del Tribunale federale, il mancato uso della cintura di sicurezza "costituisce sostanzialmente una grave negligenza, che giustifica una riduzione delle prestazioni assicurative se esiste un adeguato nesso di causalità tra tale colpa e l'evento infortunistico o le sue conseguenze". Si può presumere che un tribunale giudicherebbe nella stessa maniera dal punto di vista del diritto assicurativo nel caso di un incidente con un'auto d'epoca, anche se il conducente non fosse colpevole ai sensi del codice della strada per aver guidato un'auto d'epoca senza cintura di sicurezza. Questo principio sottolinea l'importanza di considerare la sicurezza attiva e passiva, anche quando non strettamente imposta dalla legge per veicoli di una certa epoca.

Agevolazioni Fiscali e Circolazione dei Veicoli Storici
La normativa italiana prevede diverse agevolazioni per i veicoli storici e collezionistici. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato.
L'esenzione è estesa anche agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni, purché in possesso del certificato di rilevanza storica rilasciato dagli enti riconosciuti (ASI, Registro Fiat, Storico Lancia, Storico Alfa Romeo ed FMI).
I veicoli di interesse storico e collezionistico sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di lire 50.000 per gli autoveicoli e di lire 20.000 per i motoveicoli (valori pre-euro, da convertire). Per la liquidazione, la riscossione e l'accertamento di questa tassa si applicano le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica.
In caso di trascrizione di passaggio di proprietà di veicoli ultratrentennali presso il P.R.A., l'Imposta Provinciale di Trascrizione (I.P.T.) è dovuta nella misura forfettaria di € 51,65 per gli autoveicoli e € 25,82 per i motoveicoli. È importante notare che l'agevolazione non è automatica e deve essere espressamente richiesta nella apposita nota di presentazione del P.R.A.
Tutti i veicoli storici per circolare su pubblica via devono essere stati sottoposti obbligatoriamente a revisione periodica ai sensi del "Nuovo codice della strada" articolo 80, comma 3.
Luci di Posizione per Veicoli Storici
Fuori dai centri abitati, durante la marcia dei veicoli a motore, ad eccezione dei veicoli iscritti nei registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, è obbligatorio l'uso delle luci di posizione, dei proiettori anabbaglianti e, se prescritte, delle luci della targa e delle luci d'ingombro. Questa eccezione per i veicoli storici registrati riconosce la loro peculiarità e la loro minore frequenza d'uso nel traffico quotidiano.

Interpretazioni e Chiarimenti del Dipartimento dei Trasporti Terrestri
Il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, attraverso diverse circolari, ha fornito chiarimenti sulla normativa relativa ai veicoli storici e alle cinture di sicurezza. La circolare D.G. n. 271/93 del 30 novembre 1993, e le successive integrazioni, hanno ribadito che non sembrano sussistere motivi ostativi alla piena applicazione del disposto dell'articolo 72, comma 2, del Codice della Strada, dal momento che le caratteristiche cui il medesimo articolo fa riferimento sono quelle contenute nelle Direttive relative agli ancoraggi e ai dispositivi di ritenuta o nel Regolamento ECE/ONU n. 14.
Inoltre, la circolare n. B53/2000/MOT ha ulteriormente confermato che l'obbligo dell'installazione delle cinture di sicurezza ricorre, sia per i posti anteriori che per quelli posteriori, per tutti i veicoli della categoria M1 che, immatricolati a far data dal 15 giugno 1976, siano predisposti sin dall'origine con specifici punti di attacco.
Il Decreto 29 Maggio 2017 n. 204 ha istituito l'elenco dei veicoli di interesse storico e collezionistico, delineando ulteriormente i criteri per l'identificazione e la gestione di tali mezzi. Il successivo Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 4 agosto 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ha ribadito l'applicazione di queste normative agli autoveicoli e ai motoveicoli, così come definiti dagli articoli 53 e 54 del "Nuovo Codice della Strada", nonché alle macchine agricole di cui all'articolo 57 del C.d.S., risultanti essere iscritti in uno dei registri previsti dall'articolo 60, comma 4 del Nuovo Codice della Strada, già immatricolati in Italia e muniti dell'attestato di iscrizione denominato "Certificato di rilevanza storica e collezionistica" (C.R.S.).
La Questione delle Multe Facili e la Necessità di Chiarezza
La rivista "Ruoteclassiche", a seguito di numerose segnalazioni di lettori ingiustamente sanzionati per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza sui veicoli storici, ha invitato la Direzione della Polizia Stradale a fare chiarezza. Ciò evidenzia la necessità di una corretta interpretazione e applicazione delle norme da parte delle forze dell'ordine, che devono tenere conto delle specificità dei veicoli storici.
Ad esempio, per una Fiat 500 L, se non è iscritta nell'elenco dei veicoli d'epoca, non può essere considerata tale. Pertanto, se possiede i punti di attacco per i sistemi di ritenuta, il loro montaggio e il susseguente utilizzo è obbligatorio. Al contrario, tutti i proprietari di veicoli immatricolati prima del 1976 non sono obbligati all'installazione e, conseguentemente, all'uso dei sistemi di ritenuta, a meno che non siano già presenti e funzionanti.
È fondamentale che i proprietari di veicoli storici siano pienamente consapevoli delle normative vigenti per evitare sanzioni e garantire la propria sicurezza e quella dei passeggeri, pur nel rispetto della originalità e delle caratteristiche storiche del proprio mezzo. La distinzione tra "veicoli d'epoca" e "veicoli di interesse storico e collezionistico" è cruciale per comprendere gli obblighi di circolazione e le relative esenzioni.