La Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 81335 del 2001: Guida all'Esenzione Tasse Automobilistiche per Veicoli Storici

L'ambito delle tasse automobilistiche per i veicoli di interesse storico e collezionistico è stato oggetto di significative discussioni e chiarimenti normativi nel corso degli anni in Italia. Un punto di riferimento fondamentale in questa complessa materia è la circolare dell'Agenzia delle Entrate Prot. n. 2001/81335 del 1 giugno 2001, emessa dalla Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Questa circolare, insieme a successive risoluzioni e sentenze, ha cercato di fornire una guida chiara ai contribuenti e agli enti preposti per l'applicazione delle agevolazioni fiscali.

Targa auto d'epoca con logo ASI

Il Quadro Normativo Iniziale: Legge 342/2000 e D.Lgs. 285/1992

La questione centrale ruota attorno all'interpretazione dell'articolo 63, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342, che disciplina le “tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli”. Questa norma prevede l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche non solo per i veicoli e i motoveicoli che hanno compiuto trent'anni dall'anno di prima immatricolazione (comma 1, esclusi quelli adibiti ad uso professionale), ma estende tale beneficio anche agli autoveicoli e motoveicoli di “particolare interesse storico e collezionistico”, per i quali il termine predetto è ridotto a venti anni (comma 2).

Il comma 3 dell'articolo 63 dispone, inoltre, che “I veicoli indicati al comma 2 sono individuati, con propria determinazione, dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI. Tale determinazione è aggiornata annualmente”. Questa previsione ha generato un dibattito significativo, in quanto l'ASI (Automotoclub Storico Italiano) e la FMI (Federazione Motociclistica Italiana) avrebbero dovuto rilasciare annualmente un elenco dei veicoli “di interesse”. Tuttavia, a volte questa procedura non è stata seguita con la regolarità attesa, come evidenziato in alcune critiche, che hanno sottolineato un implicito rifiuto di pubblicare una lista annuale da parte dell'ASI, nonostante i richiami contenuti nella circolare 2001/81335.

Un altro elemento cruciale nel dibattito è l'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (il "nuovo codice della strada"). Questo articolo stabilisce che rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l'iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI. La questione cruciale, quindi, era comprendere se per beneficiare dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica di cui all'articolo 63, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342, fosse necessaria l'iscrizione del veicolo in uno dei registri storici.

Logo FMI

Il Chiarimento dell'Agenzia delle Entrate e la Sentenza della Corte Costituzionale

Inizialmente, l'Agenzia delle Entrate, con circolare 16 novembre 2000, n. 2001/81335, ha ribadito che i commi 2 e 3 del citato articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, non richiedono espressamente l'iscrizione del veicolo nei predetti registri per fruire del beneficio fiscale, a differenza di quanto disposto dall'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Questa interpretazione è stata successivamente confermata dalla sentenza della Corte Costituzionale del 23 dicembre 2005, n. 455. In relazione all'articolo 60, comma 4, la Corte ha affermato che tale “disposizione individua i veicoli di interesse storico collezionistico al solo fine di regolarne la circolazione stradale (…) e non può estendersi al diverso ambito settoriale dell’esenzione dalla tassa automobilistica sia perché tale esenzione trova una compiuta e specifica disciplina nel citato articolo 63, sia perché la norma agevolativa fa riferimento ai veicoli di “particolare” interesse storico e collezionistico non a quelli di mero interesse storico e collezionistico”. In sostanza, i principi dettati dall'articolo 60 non esplicano effetti in ordine all'individuazione, sotto il profilo fiscale, dei veicoli di “particolare interesse storico e collezionistico” disciplinati dall'articolo 63, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342.

L'Interpello Ordinario e la Risoluzione 112/E

Con un interpello ordinario, un contribuente ha chiesto se per beneficiare dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica fosse necessaria l'iscrizione nei registri storici. L'Agenzia delle Entrate, competente solo per le tasse automobilistiche dovute dai residenti nelle Regioni a statuto speciale e per i veicoli in temporanea importazione, ha fornito ulteriori chiarimenti attraverso la risoluzione 112/E del 29 novembre 2011.

Questa risoluzione ha ribadito che, per i veicoli ultraventennali, l'esenzione è subordinata alla preventiva determinazione annuale degli enti associativi riconosciuti dalla legge, l'ASI e la FMI, i quali individuano le tipologie di veicoli in possesso dei requisiti previsti dal comma 2 dell'articolo 63. Tuttavia, l'articolo 63, ai commi 2 e 3, non delinea alcuna procedura di tipo autorizzatorio né prevede, per il riconoscimento dell'esenzione, alcuna iscrizione nei registri suindicati.

Pertanto, non occorre essere iscritti all’Automobilclub Storico Italiano (ASI) o alla Federazione Motociclistica Italiana (FMI) per usufruire dell’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica prevista per i veicoli di “particolare interesse storico e collezionistico” individuati dall’ASI o dalla FMI con propria determinazione. Tuttavia, la risoluzione ha chiarito che può essere necessario documentare con un’attestazione rilasciata dagli stessi enti che il proprio veicolo ultraventennale, non specificamente individuato nelle suddette determinazioni, è considerato di “particolare interesse storico”, in quanto possiede i requisiti prescritti dalla norma agevolativa.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con nota R.U. 26300 del 19 settembre 2011, aveva comunque specificato che "l'iscrizione in uno dei sopra citati registri è condizione necessaria affinché un veicolo possa essere considerato e classificato, ai fini delle disposizioni contenute nel codice della strada, di interesse storico e collezionistico". Questa distinzione tra la rilevanza fiscale e quella legata alla circolazione stradale è fondamentale per comprendere appieno la normativa.

Timbro ASI

Modalità di Comprova e Ruolo delle Autocertificazioni

A fronte della non obbligatorietà dell'iscrizione ai fini fiscali, è emersa la questione di come comprovare la sussistenza del requisito del “particolare interesse storico e collezionistico” del veicolo da parte del contribuente non iscritto. La pratica dell'autocertificazione è diventata uno strumento chiave in questo contesto. Numerosi casi regionali, come quello dell'Umbria e della Sardegna, hanno mostrato come i contribuenti abbiano potuto avvalersi di modelli di autocertificazione per dichiarare la storicità del proprio veicolo ventennale.

Ad esempio, l'Agenzia delle Entrate di Cagliari, con Circolare Prot. n. 9070/2011 del 10/03/2011, ha richiesto che il modello di autocertificazione "standard" fosse integrato da alcuni richiami relativi al D.M. 17/12/2009. Per chi avesse già autocertificato, era consigliato inviare un'ulteriore integrazione con riferimento al documento precedente.

La validità dell'autocertificazione è stata sostenuta anche da sentenze favorevoli ai contribuenti che non volevano iscriversi ai club privati per poter pagare il bollo ridotto. Avvocati come Andrea Di Massa e Matteo Olivieri hanno assistito cittadini in diverse regioni, ottenendo pronunce che hanno confermato la possibilità di "autocertificare" la storicità del veicolo ventennale.

Come iscriversi all'ASI (Automotoclub Storico Italiano)

Le Determinazioni Annuali di ASI e FMI: Una Criticità Aperta

Nonostante la normativa e i chiarimenti successivi, una delle problematiche persistenti riguarda la determinazione annuale da parte dell'ASI e della FMI. La frase stessa "Tale determinazione è aggiornata annualmente" indica una procedura che, in alcuni casi, non è stata seguita con la dovuta regolarità. Questo ha fatto sì che molti proprietari si sentissero obbligati ad iscriversi all'ASI per beneficiare del pagamento delle tasse in misura ridotta, portando a un "anomalo incremento dei soci".

La critica sottolinea che l'ASI avrebbe dovuto pubblicare ogni anno un elenco dei veicoli "di interesse" per chiarezza e trasparenza, evitando che l'iscrizione a un club privato diventasse una condizione de facto per l'accesso ai benefici fiscali.

Il Disegno di Legge di Stabilità per il 2015 e l'Abrogazione dei Commi 2 e 3 dell'Art. 63

Un momento di svolta e di grande preoccupazione per gli appassionati di veicoli storici è stato il Disegno di Legge di Stabilità per il 2015 (ex Finanziaria), che prevedeva, agli artt. 30 e 44, l’abrogazione dei commi 2 e 3 dell’art. 63 della legge 342/2000. Questa proposta avrebbe di fatto eliminato l'esenzione per i veicoli tra i 20 e i 29 anni, allineando l'Italia al limite di 30 anni già previsto dalla FIVA (Fédération Internationale des Véhicules Anciens), di cui l'ASI è il rappresentante ufficiale in Italia.

L'abrogazione avrebbe significato che solo i veicoli trentennali avrebbero continuato a beneficiare dell'esenzione, equiparando l'Italia ad altri paesi europei. Questa prospettiva ha generato un forte appello ai parlamentari da parte dei club federati per cercare di scongiurare l'abrogazione dei due commi.

La Competenza Regionale e le Disposizioni Locali

È importante notare che la competenza nella gestione delle tasse automobilistiche è in gran parte delle Regioni. L'Agenzia delle Entrate ha una competenza limitata alle tasse automobilistiche dovute dai soggetti residenti nelle Regioni a statuto speciale, nonché a quelle riguardanti i veicoli in temporanea importazione. Di conseguenza, le Regioni hanno emesso proprie deliberazioni e regolamenti per l'attuazione delle norme statali.

Ad esempio, la Regione Piemonte, con la Deliberazione della Giunta Regionale 2 febbraio 2004, n. 54-11659, ha adottato specifiche modalità di attuazione delle norme in materia di tassa di circolazione per le auto storiche e per particolari categorie di veicoli. Questa deliberazione ha previsto l'assoggettamento alla tassa di circolazione per le autovetture ed i motoveicoli che abbiano compiuto 30 anni dalla costruzione (comma 1), estendendo il medesimo beneficio ai veicoli che, avendo compiuto 20 anni dalla data di immatricolazione, presentino requisiti di peculiarità dal punto di vista del loro rilievo industriale, purché lo stato di conservazione sia tale da rispettare l’originale impianto costruttivo (comma 2). Per gli anni 2001, 2002 e 2003, è stata prevista l’esenzione dalla tassa di possesso per i proprietari dei veicoli individuati dall’articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (comma 4).

La stessa delibera piemontese ha specificato che i requisiti e le caratteristiche dei veicoli ventennali sono accertati e certificati, in relazione a ciascun veicolo identificato con il proprio numero di targa, dall’ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI. Ha inoltre aperto alla possibilità che tali requisiti possano essere accertati e certificati anche dai registri storici istituiti dalle case automobilistiche che abbiano almeno una sede nel territorio dello Stato. La Giunta regionale si è riservata la possibilità di individuare altri soggetti abilitati a eseguire gli accertamenti e le certificazioni, iscrivendoli in un apposito albo.

Logo Regione Sardegna

Anche in Umbria, la questione ha generato dibattiti e azioni legali. Il Regolamento (DGR 971/2009) della Regione Umbria aveva inizialmente previsto che il beneficio fiscale potesse decorrere solo dall'annualità successiva alla presentazione di qualunque documento probatorio (autocertificazione, certificato dell'ASI/FMI etc.). Questa clausola, ritenuta da alcuni un "modello di equilibrismo lessicale" per ostacolare i contribuenti, è stata oggetto di contestazioni e interventi politici per la sua rimozione. Tuttavia, è stato successivamente confermato che la Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà (autocertificazione), utilizzata in Regione sin dal gennaio 2008, permette al contribuente di anticipare la decorrenza del beneficio fiscale ancor prima della verifica da parte del Centro Specializzato.

È altresì stato ribadito che i motoveicoli presenti nell'elenco della F.M.I. accedono al beneficio fiscale senza alcun controllo da parte dei Centri Specializzati, mentre per i motoveicoli non presenti è prevista una verifica.

Implicazioni Pratiche e Consigli per i Proprietari

La complessa normativa e le diverse interpretazioni regionali hanno creato confusione tra i proprietari di veicoli storici. La circolare 81335/2001 dell'Agenzia delle Entrate e le successive risoluzioni, insieme alle sentenze della Corte Costituzionale e dei tribunali regionali, hanno progressivamente delineato un quadro in cui l'iscrizione a club privati non è un requisito obbligatorio per l'esenzione fiscale, ma l'autocertificazione o un'attestazione da parte degli enti riconosciuti può essere necessaria per comprovare la storicità del veicolo.

Per un proprietario di un veicolo ventennale non iscritto all'ASI o alla FMI, ma presente negli elenchi annuali di questi enti, l'esenzione dovrebbe essere automatica, potendo essere comprovata con l'elenco stesso o con un'autocertificazione. Se il veicolo non è specificamente individuato negli elenchi, potrebbe essere utile ottenere un'attestazione dagli enti che certifichi il "particolare interesse storico".

È fondamentale che i proprietari si informino sulle specifiche disposizioni della propria Regione, in quanto le modalità di attuazione possono variare. In caso di contestazioni o avvisi di accertamento, è consigliabile raccogliere tutta la documentazione pertinente, inclusi gli elenchi ASI/FMI (se applicabili), le circolari dell'Agenzia delle Entrate e le sentenze favorevoli, e presentare un ricorso, anche avvalendosi di professionisti legali specializzati.

L'esperienza di molti contribuenti ha dimostrato che la perseveranza e la conoscenza della normativa possono portare a un esito positivo, anche di fronte a resistenze da parte di uffici locali che a volte applicano interpretazioni restrittive o obsolete.

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