La gestione dei veicoli sottoposti a sequestro, fermo amministrativo o confisca rappresenta un ambito normativo e procedurale di notevole complessità, che coinvolge diverse amministrazioni e solleva questioni rilevanti in termini di oneri economici e diritti dei proprietari. Le circolari ministeriali, in particolare quelle emanate dal Ministero dell'Interno, hanno svolto e continuano a svolgere un ruolo fondamentale nel fornire indicazioni operative e chiarimenti sulle disposizioni del Codice della Strada e delle leggi correlate, mirando a uniformare le procedure e a risolvere le incertezze applicative.

Evoluzione Normativa e Ruolo del Decreto Sicurezza
Il panorama normativo riguardante il sequestro amministrativo, la confisca del veicolo e il fermo amministrativo ha subito significative modifiche con l'introduzione del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, noto come "decreto sicurezza", successivamente convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2018. Questa normativa ha riscritto in modo sostanziale gli articoli 213 e 214 del Codice della Strada (CdS), che disciplinano rispettivamente la misura cautelare del sequestro amministrativo e la sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo. L'obiettivo principale di queste modifiche è stato quello di semplificare le procedure di alienazione dei veicoli sottoposti a fermo e sequestro amministrativo, un'area che in passato aveva generato notevoli criticità e costi per le amministrazioni pubbliche.
Le procedure delineate dalle circolari in materia trovano applicazione in tutti i casi in cui è previsto il sequestro amministrativo finalizzato alla successiva confisca del veicolo. Tra questi rientrano anche le violazioni derivanti dalla mancanza di copertura assicurativa, come previsto dall'articolo 193 del CdS. È cruciale comprendere che il sequestro amministrativo, a differenza di altre misure cautelari previste dalla legge 689/81, è intrinsecamente finalizzato alla sanzione accessoria della confisca, mediante l'espropriazione del veicolo da parte dello Stato.
L'Affidamento del Veicolo: Custode-Acquirente e Avvete Diritto
Uno degli aspetti più innovativi introdotti dalla normativa recente è la figura del "custode-acquirente". La circolare del 21 gennaio 2019, ad esempio, ha analizzato con attenzione i dettagli delle modifiche e ha evidenziato che la regola generale dell'affidamento del veicolo al possessore tende a prevalere, anche in deroga a disposizioni particolari. Il custode-acquirente è il soggetto che, ai sensi dell'articolo 214-bis del CdS, è individuato attraverso procedure ad evidenza pubblica in ogni provincia e al quale viene trasferita la proprietà del veicolo sequestrato in determinate circostanze.
Tuttavia, continuano a sussistere casi in cui l'affidamento avviene all'“avente diritto alla custodia”, ovvero il proprietario o, in caso di sua assenza, il conducente del veicolo o altro soggetto obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196 del CdS. Questo accade, ad esempio, quando il trasgressore non possiede i requisiti morali o psico-fisici previsti dagli articoli 120 e 259 del Codice di Procedura Penale (c.p.p.) per assumere legittimamente la custodia di un veicolo, e non è prontamente reperibile un altro soggetto idoneo. In queste situazioni, il veicolo sequestrato o fermato deve essere affidato a un custode-acquirente o, nelle province dove questi non è istituito, a un deposito autorizzato dal Prefetto, senza l'applicazione delle sanzioni pecuniarie e accessorie previste per il rifiuto di assumere la custodia.
Le norme degli articoli 213 e 214 del CdS, infatti, devono essere coordinate con le disposizioni generali dell'articolo 259 c.p.p. e con quelle dell'articolo 120 c.p.p. per quanto riguarda i requisiti del soggetto nominato custode. L'assenza di misure di sicurezza o di prevenzione deve essere accertata sulla base delle risultanze degli archivi della banca dati interforze di cui all'articolo 8 della legge 121/1981.
Procedure di Custodia e Alienazione
Le diverse fasi del procedimento di sequestro e custodia dei veicoli sono rigorosamente disciplinate. Dal momento del sequestro, l'organo accertatore che ha richiesto il servizio comunica al proprietario, ovvero ad uno dei soggetti obbligati in solido ex articolo 196 CdS, l'affidamento del veicolo in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio. Questo luogo può essere, in base alle tariffe e ai criteri fissati nel contratto, quello convenzionalmente stabilito con il custode-acquirente. Tutte le comunicazioni avvengono attraverso il programma informatico S.I.Ve.S. per garantire tempestività e tracciabilità.
Nel caso in cui il veicolo venga affidato al custode-acquirente, si attiva una procedura che può portare alla cessione o alla rottamazione del mezzo, soprattutto quando il proprietario non mostra alcun interesse al recupero. La circolare specifica che, trascorsi i termini stabiliti dalla legge per il ritiro del veicolo, si procede con l'avvio della procedura di alienazione, che può culminare nella rottamazione se il veicolo non è più idoneo alla circolazione o se il valore residuo non giustifica altre soluzioni.

Una circolare del 25 novembre 2021, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, ha ulteriormente dettagliato il comma 5 dell'articolo 213 del CdS. In particolare, ha stabilito che la comunicazione dell'avvenuto deposito del veicolo presso il custode-acquirente, da pubblicare nel sito internet istituzionale della Prefettura, deve recare l'avviso che, se l'avente diritto non assume la custodia del veicolo nei cinque giorni successivi alla pubblicazione, previo pagamento degli oneri di recupero e custodia, il veicolo viene alienato, anche ai soli fini della sua rottamazione. Questo periodo aggiuntivo di preavviso mira a responsabilizzare maggiormente il proprietario e a evitare che i veicoli rimangano in custodia per tempi indefiniti, generando costi aggiuntivi per l'amministrazione.
Di particolare rilievo sono anche le disposizioni relative ai veicoli sequestrati in assenza dell'autore della violazione per i quali non sia stato possibile rintracciare contestualmente il proprietario o altro obbligato in solido. In tali ipotesi, il verbale di contestazione e quello di sequestro, recante l'avviso ad assumerne la custodia, sono notificati senza ritardo dall'organo di polizia che ha eseguito il sequestro. Contestualmente, viene comunicato l'avvenuto deposito del mezzo presso il custode-acquirente mediante pubblicazione di apposito avviso nell'albo pretorio del comune in cui è stata accertata la violazione. Se la notificazione non è possibile per comprovate difficoltà oggettive e il veicolo è ancora affidato all'operatore economico, la notificazione si considera eseguita nel trentesimo giorno successivo alla pubblicazione della comunicazione nell'albo pretorio. Questa disposizione si applica anche ai fermi amministrativi.
Ripartizione degli Oneri di Custodia
La questione degli oneri di custodia ha rappresentato storicamente una delle maggiori fonti di contenzioso e incertezza. Il novellato articolo 213 del CdS, al comma 3, disciplina il riparto delle attribuzioni concernenti la liquidazione degli oneri di custodia dovuti al custode-acquirente tra Prefettura e Agenzia del Demanio. Le spese di custodia sono calcolate in base alle tariffe e ai criteri fissati nel contratto convenzionalmente stipulato tra il Ministero dell'Interno, l'Agenzia del Demanio e i custodi-acquirenti.
In precedenza, si riteneva che le spese di custodia dovessero essere anticipate dall'amministrazione cui apparteneva il pubblico ufficiale che aveva eseguito il sequestro. Tuttavia, nel tempo, l'orientamento è mutato, enfatizzando che il custode ha diritto al rimborso delle spese anticipate e alla remunerazione per il servizio svolto. Il presupposto per l'azione di recupero delle spese da parte del custode è la richiesta formalizzata e l'adozione di un provvedimento di confisca o l'acquisizione della cosa come bene abbandonato.
Il Capitolo 2650, codice tributo 134T "ENTRATE DA ALIENAZIONE VEICOLI AI SENSI DEL D. L. N. 113/2018" è il canale attraverso cui vengono gestite le entrate derivanti dall'alienazione dei veicoli. Eventuali proventi eccedenti le spese maturate dovranno essere restituiti all'avente diritto. È importante sottolineare che, in generale, l'intero sistema è concepito per evitare che qualsiasi onere o spesa rimanga a carico dello Stato, gravando invece sul proprietario o sul soggetto obbligato in solido.
La Tutela della Riservatezza e il Censimento dei Veicoli
Con le ultime modifiche, il legislatore è intervenuto sul comma 1, secondo periodo, dell'articolo 215-bis del CdS, sopprimendo le parole: ", in cui per ciascun veicolo, sono riportati i dati identificativi del proprietario risultanti dal pubblico registro automobilistico". Questa innovazione è ispirata da esigenze di tutela della riservatezza degli interessati. Gli Uffici dovranno tenere conto di questa disposizione nelle attività connesse all'attuazione della procedura delineata dall'articolo 215-bis, che riguarda il censimento dei veicoli sequestrati, fermati, rimossi, dissequestrati e confiscati. Tale censimento mira a monitorare in modo più efficiente la gestione di questi beni e a ottimizzare i processi di alienazione.

Impatti e Criticità
Nonostante gli sforzi normativi volti a semplificare e chiarire le procedure, il sistema di gestione dei veicoli sequestrati e fermati ha continuato a presentare alcune criticità. Una delle principali è legata al rischio di danno erariale che può derivare da una gestione inefficiente o da lungaggini burocratiche. Il Consiglio di Stato, con diverse sentenze, ha sottolineato l'importanza di non lasciare i veicoli in custodia per tempi indefiniti, invitando le amministrazioni ad adottare tempestivamente i provvedimenti di confisca o di alienazione. L'inerzia dell'interessato nel reclamare il veicolo o nel pagare le spese di custodia può essere considerata presupposto di una volontà di abbandono del bene, che giustifica l'avvio delle procedure di alienazione.
Art. 213 ~ Sequestro e Confisca Amministrativa ~ CODICE DELLA STRADA
Un'altra questione rilevante riguarda l'interpretazione dei termini di prescrizione del diritto per il custode alla percezione delle somme dovute. La Corte di Cassazione, con la sentenza sez. IV n. 9840 del 1999, ha stabilito che la prescrizione è quinquennale, ai sensi dell'articolo 2948 n. 4 c.c., e decorre dalla data del provvedimento di confisca, se l'amministrazione vi provvede.
La giurisprudenza amministrativa ha inoltre chiarito che il "nolo a caldo" dei mezzi impiegati dal custode-acquirente per il recupero dei veicoli sottoposti a sequestro o fermo amministrativo è riconducibile al subappalto dell'attività di recupero. Ciò impone una particolare attenzione ai limiti quantitativi al subappalto previsti dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici.
Modalità Telematiche e Futuri Sviluppi
Il progresso tecnologico ha portato all'introduzione di modalità telematiche per diverse procedure. In particolare, il novellato articolo 203 del CdS contempla espressamente la possibilità che i ricorsi rivolti al Prefetto avverso verbali di accertamento di violazioni di norme del codice della strada vengano inoltrati non solo con lettera raccomandata, ma anche per via telematica, tramite posta elettronica certificata (PEC) o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, secondo le modalità disciplinate dall'articolo 65 del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale). Questa possibilità era già stata prevista da una circolare del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del 2014, evidenziando l'orientamento verso una maggiore digitalizzazione dei processi amministrativi.
Il decreto dirigenziale esecutivo della procedura di alienazione dei veicoli sequestrati, fermati e confiscati prevede che le comunicazioni tra le Amministrazioni interessate debbano avvenire esclusivamente con modalità telematiche. Questo approccio è volto a garantire maggiore efficienza, trasparenza e riduzione dei tempi burocratici, contribuendo a superare le difficoltà e le incertezze emerse nell'applicazione delle disposizioni in passato.
La continua emanazione di circolari e l'aggiornamento normativo dimostrano l'impegno delle istituzioni nel perfezionare un sistema che, per la sua intrinseca complessità e per la varietà di interessi coinvolti, richiede un costante monitoraggio e adeguamento. L'obiettivo ultimo è quello di bilanciare la necessità di sanzionare le violazioni con la tutela dei diritti dei cittadini e l'efficienza della macchina amministrativa.