Le circolari amministrative rappresentano un pilastro fondamentale nella regolamentazione delle modifiche agli allestimenti dei veicoli industriali in Italia, delineando procedure e requisiti per garantire la sicurezza stradale e l'adeguata classificazione dei mezzi. La complessità di tale materia richiede una costante attenzione alle disposizioni ministeriali e alle evoluzioni normative, che incidono direttamente sulla possibilità di modificare un veicolo e sulla sua successiva circolazione.

Inquadramento dei Veicoli dalla Categoria M1 alla Categoria N1: Procedure e Criteri
La Circolare (Min. trasp.) 28 luglio 2003, Prot. n. 2979M368, ha fornito chiarimenti essenziali sull'inquadramento dei veicoli in circolazione dalla categoria M1 (veicoli destinati al trasporto di persone, con al massimo otto posti a sedere oltre a quello del conducente) alla categoria N1 (veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t). Come noto, la circolare n. 4210M368 del 19 dicembre 2002 ha regolamentato talune procedure di aggiornamento della carta di circolazione dei veicoli, a norma dell'art. 78 del Codice della Strada.
Le circolari n. 100 del 27 ottobre 1998 e n. 4210M368 del 19 dicembre 2002 hanno posto le basi per queste procedure. La categoria di appartenenza di un veicolo è determinata dal costruttore al momento della richiesta di omologazione del tipo o di accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione.
Requisiti per la Modifica M1 a N1
Per poter procedere con la trasformazione da M1 a N1, devono essere soddisfatti specifici requisiti:
- Numero di posti a sedere: Il numero dei posti a sedere, escluso il conducente, non deve essere superiore a 6. Un «posto a sedere» è determinato dalla presenza sul veicolo di ancoraggi «accessibili» dei sedili, dove per accessibili s'intendono gli ancoraggi che possono essere utilizzati.
- Similitudine morfologica: La similitudine riguarda, in particolare, il tipo di carrozzeria, il numero e l'ubicazione delle porte, il numero e la distribuzione dei posti, il posizionamento della paratia, con esclusione di altri elementi quali il motore o la catena cinematica.
- Variazioni dimensionali: È appena il caso di osservare che piccole variazioni delle dimensioni esterne (dovute generalmente ad elementi di contorno della carrozzeria, quali paraurti, passaruote, ecc.) non costituiscono elemento ostativo al richiesto inquadramento, in quanto non inficiano il concetto di morfologia del veicolo.
- Tipo di carrozzeria: Non è richiesto che il veicolo oggetto di cambio di destinazione abbia carrozzeria «AF» multiuso.
Massa Complessiva del Veicolo Modificato
Al veicolo modificato deve essere attribuita una massa complessiva pari al valore minore tra la massa complessiva del veicolo originario in categoria M1 e quella del veicolo assunto a riferimento. Questo aspetto è cruciale per garantire che il veicolo modificato rispetti i limiti strutturali e di carico della categoria N1.
Verifiche in Sede di Visita e Prova
In sede di visita e prova per l'aggiornamento della carta di circolazione, effettuata a norma dell'art. 78 del c.d.s. (si applica la tariffa 3.1), deve essere verificato, tra l'altro, che gli ancoraggi delle cinture di sicurezza e dei sedili rimossi, se ricorre il caso, siano resi inaccessibili (secondo la definizione riportata nel richiamo in riquadro della direttiva 70/156/CEE), e che la paratia sia correttamente installata (D.M. 25 marzo 1996, n. 251). Tali verifiche sono essenziali per assicurare che le modifiche apportate garantiscano la sicurezza e la conformità alle normative.
Responsabilità e Autorizzazioni
Si consente che il detentore dell'omologazione limitata possa procedere alla modifica del veicolo omologato originariamente in categoria M1, sia direttamente sia attraverso officine dallo stesso formalmente autorizzate. In tal caso, il detentore dell'omologazione limitata dovrà esplicitamente assumersi la responsabilità sulla esecuzione dei lavori fatti dalle officine da egli autorizzate. Questo sottolinea l'importanza della catena di responsabilità e della garanzia di qualità negli interventi di modifica.
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Derivazione dei Veicoli N1 da M1
I veicoli interessati, sebbene appartenenti alla categoria N1, in fase di costruzione sono derivati da veicoli M1, dai quali si diversificano negli elementi che caratterizzano la particolare categoria di appartenenza. Nella sostanza, le differenze riguardano esclusivamente un diverso allestimento interno (numero e disposizione dei posti e protezione del carico). Nel merito, si ritiene che detto tipo di inquadramento possa essere definito secondo le procedure di cui all’art. 78 del Codice della Strada.
Modifiche dall'Allestimento N1 a M1: Requisiti e Limiti
Le procedure di modifica non si limitano al solo passaggio da M1 a N1, ma includono anche l'inverso, ovvero l'inquadramento di veicoli originariamente N1 nella categoria M1. Fermo restando che i lavori di modifica, necessari per inquadrare il veicolo oggetto di cambio di categoria - originariamente inquadrato in N1 - nella categoria M1, devono riguardare il solo allestimento interno, come già specificato.
L’eventuale riconoscimento di una massa complessiva e/o di una massa rimorchiabile diversa da quella attribuita in sede di omologazione potrà essere definito favorevolmente, purché ne venga fatta esplicita menzione nel nulla osta del costruttore e gli stessi valori di massa siano già stati riconosciuti al veicolo al quale viene ricondotto (veicolo di categoria M1). Questo evidenzia l'importanza del nulla osta del costruttore e della coerenza delle masse tra il veicolo modificato e il suo riferimento M1.
Evoluzioni Normative e Legge 9 novembre 2021 n. 156
La Legge 9 novembre 2021 n. 156, di conversione con modificazioni del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, ha introdotto significative modifiche alle norme sulla circolazione stradale. Questa legge, recante "Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali", ha avuto un impatto su diverse aree del Codice della Strada.
Le modifiche sono state illustrate attraverso schede descrittive allegate alle circolari ministeriali, toccando aspetti quali:
- Il codice della strada (allegato 1).
- La circolazione dei monopattini elettrici (allegato 2).
- La targa prova, la qualificazione iniziale e la formazione periodica dei conducenti professionali (c.d. CQC) e i servizi automobilistici interregionali di competenza statale (servizi di linea di trasporto di persone) (allegato 3).
Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono state pregate di estendere il contenuto di queste circolari ai Corpi e Servizi di Polizia Locale, garantendo una diffusione capillare delle nuove disposizioni.
Articoli Modificati del Codice della Strada
L'allegato 1 alla circolare prot. n. illustra il testo integrato di numerosi articoli del D.lgs. 30.4.1992 n. 285 Codice della Strada e successive modificazioni, risultanti dalle modifiche apportate dalla legge 9 novembre 2021, n. 156. Tra gli articoli modificati, si evidenziano: 1, 3, 7, 10(1), 15, 23, 25, 40, 50, 52, 60, 61, 62, 68, 80, 86, 100, 105, 110, 116, 117, 121, 122, 126-bis, 138, 142, 147, 158, 171, 173, 175, 177, 180, 188, 188-bis, 191, 196, 203, 213, 214 e 215-bis.
Modifiche all'Art. 3: Definizioni Stradali e di Traffico
La modifica interviene nelle definizioni, elencate all'art. 3 comma 1, n. 53-bis. In luogo di "utente debole", viene data la nozione di «utente vulnerabile» e le parole: «disabili in carrozzella» vengono sostituite da «persone con disabilità». Questa revisione terminologica riflette una maggiore sensibilità e precisione nel linguaggio normativo.
Art. 6: Regolamentazione della Circolazione fuori dei Centri Abitati
All'art. 6, comma 4, viene stabilito, mediante una novella alla lett. b), la possibilità per gli enti proprietari delle strade di stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade con particolare riguardo a quelle che attraversano siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO).
Art. 7: Regolamentazione della Circolazione nei Centri Abitati
Vengono ampliate le possibilità per i sindaci di riservare spazi di sosta mediante propria ordinanza. Oltre che alle fattispecie precedentemente previste (veicoli di polizia stradale, vigili del fuoco e dei servizi di soccorso, veicoli al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, munite di contrassegno, e servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea), la riserva di posti può essere ordinata anche per i veicoli:
- Al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni, munite di contrassegno speciale, denominato permesso rosa. Questa nuova previsione deve essere letta in combinato disposto con le modifiche apportate all'art. 158 riguardanti il divieto di sosta in questi spazi, e con il nuovo art. 188-bis che reca la relativa disciplina. La formulazione del testo di legge richiama la tutela, oltre che delle donne in stato di gravidanza, per favorirne la mobilità resa difficoltosa per la condizione di maternità, anche dei bambini di età non superiore a due anni, per i quali, gli spostamenti potrebbero risultare, parimenti, difficoltosi. La riserva, non potendo essere indirizzata direttamente ai bambini, è riferita ai genitori degli stessi, i quali potranno fruire dei relativi spazi di sosta per servire gli spostamenti del fanciullo dopo aver ottenuto il rilascio del permesso rosa. Quest'ultimo potrà essere utilizzato su qualsiasi veicolo nella disponibilità di uno dei genitori, anche temporanea ovvero occasionale, purché il bambino sia presente a bordo del veicolo ovvero sia stato accompagnato poco prima o stia per essere preso a bordo. Il richiamo specifico ai "genitori" esclude che il permesso rosa possa essere utilizzato per accompagnare il bambino per il quale il permesso è stato richiesto, anche da persona diversa da uno dei genitori dello stesso. La norma in questione per essere pienamente applicata necessita di una norma regolamentare che definisca le caratteristiche e le modalità di rilascio del permesso rosa.
- Elettrici. Anche questa previsione deve essere letta in combinato disposto con le modifiche apportate all'art. 158 riguardanti il divieto di sosta in questi spazi. Anche in questo caso si ritiene necessaria una norma regolamentare che definisca le caratteristiche del simbolo che dia il significato per la sosta dei veicoli elettrici e dei veicoli elettrici in ricarica.
- Per il carico e lo scarico delle merci nelle ore stabilite. La disposizione deve essere coordinata con quella del comma 1, lettera g) che già prevedeva la possibilità di riservare spazi di sosta per il carico e scarico delle cose per i soli veicoli della categoria N (autocarri). Attraverso il combinato disposto delle due previsioni, ora è possibile riservare spazi di sosta per tutti i veicoli (anche gli autocarri) per il carico e scarico solo delle merci (intese come qualsiasi prodotto naturale o artificiale oggetto di scambio o di commercio) e spazi di sosta per il carico e scarico delle cose solo per gli autocarri, quindi di qualsiasi oggetto anche bagagli e simili.

Veicoli Eccezionali e Trasporti in Condizioni di Eccezionalità: Le Ultime Novità
L'art. 10 del CDS è stato oggetto di significative modifiche ad opera del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156. In particolare, è stato modificato il comma 2, lettera b), prevedendo dei limiti di massa più bassi rispetto a quelli previsti in precedenza per i trasporti in condizioni di eccezionalità. Tuttavia, la disciplina relativa ai veicoli e trasporti eccezionali è stata oggetto di un ulteriore intervento normativo ad opera del Decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.
Infatti, la novella oltre a reintrodurre, con piccole modifiche, il testo del comma 2, lettera b), dell'art. 10 del CDS previgente alla modifica operata dal decreto legge 121/2021, ha modificato il comma 10, inserito il comma 10-bis, e introdotto delle novità di rilievo riguardanti, in particolare, il rilascio delle autorizzazioni.
Limiti di Massa e Carico per Trasporti Eccezionali
L'art. 10 comma 2, lettera b) del Codice della Strada, come modificato, disciplina il trasporto, che ecceda congiuntamente i limiti fissati dagli articoli 61 e 62, di blocchi di pietra naturale, di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi, eseguito con veicoli eccezionali. Questo trasporto può essere effettuato integrando il carico con gli stessi generi merceologici autorizzati, e comunque in numero non superiore a sei unità, fino al completamento della massa eccezionale complessiva posseduta dall'autoveicolo o dal complesso di veicoli.
Qualora siano superati i limiti di cui all'articolo 62, ma nel rispetto dell'articolo 61, il carico può essere completato, con generi della stessa natura merceologica, per occupare l'intera superficie utile del piano di carico del veicolo o del complesso di veicoli, nell'osservanza dell'articolo 164 e della massa eccezionale a disposizione, fatta eccezione per gli elementi prefabbricati compositi e le apparecchiature industriali complesse per l'edilizia per i quali si applica sempre il limite delle sei unità.
In entrambi i casi, la predetta massa complessiva non può essere superiore a 38 tonnellate se si tratta di autoveicoli isolati a tre assi, a 48 tonnellate se si tratta di autoveicoli isolati a quattro assi, a 86 tonnellate se si tratta di complessi di veicoli a sei assi, a 108 tonnellate se si tratta di complessi di veicoli a otto assi. Nel caso di trasporto eccezionale per massa complessiva fino a 108 tonnellate effettuato mediante complessi di veicoli a otto assi, con il decreto di cui al comma 10-bis sono stabilite le specifiche tecniche e le modalità indispensabili per il rilascio della relativa autorizzazione. Fermo quanto previsto dal comma 10-bis, i richiamati limiti di massa possono essere superati nel solo caso in cui sia trasportato un unico pezzo indivisibile.
Rilascio delle Autorizzazioni per Trasporti Eccezionali
Al comma 10, è stato aggiunto un periodo con il quale si prevede che per il rilascio delle autorizzazioni non trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 20 della legge 241/1990 relative all'istituto del "silenzio assenso". In sostanza, non potrà mai considerarsi autorizzato un veicolo o trasporto eccezionale se non viene effettivamente rilasciata l'autorizzazione, neanche nell'ipotesi di mancata riposta dell'ente competente.
L'autorizzazione può essere data solo quando sia compatibile con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione. In essa sono indicate le prescrizioni nei riguardi della sicurezza stradale. Se il trasporto eccezionale è causa di maggiore usura della strada in relazione al tipo di veicolo, alla distribuzione del carico sugli assi e al periodo di tempo o al numero dei transiti per i quali è richiesta l'autorizzazione, deve altresì essere determinato l'ammontare dell'indennizzo, dovuto all'ente proprietario della strada, con le modalità previste dal comma 17. L'autorizzazione è comunque subordinata al pagamento delle spese relative agli eventuali accertamenti tecnici preventivi e alla organizzazione del traffico eventualmente necessaria per l'effettuazione del trasporto nonché alle opere di rafforzamento necessarie. Ai limiti dimensionali stabiliti dall'autorizzazione non concorrono le eventuali eccedenze derivanti dagli organi di fissaggio ed ancoraggio del carico.
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Linee Guida per Trasporti Eccezionali (Comma 10-bis)
Dopo il comma 10, è stato introdotto il comma 10-bis, con il quale è prevista l'emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS), da adottare entro il 30 aprile 2022, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Attraverso il decreto saranno elaborate apposite linee guida finalizzate ad assicurare l'omogeneità della classificazione e gestione del rischio, nonché della valutazione della compatibilità dei trasporti in condizioni di eccezionalità con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione. In particolare, le linee guida definiranno:
- Le modalità di verifica della compatibilità del trasporto in condizioni di eccezionalità con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione, in coerenza con quanto previsto dalle linee guida di cui all'articolo 14 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109.
- Le modalità di rilascio dell'autorizzazione per il trasporto in condizioni di eccezionalità per massa complessiva fino a 108 tonnellate effettuato mediante complessi di veicoli a otto assi di cui al comma 2, lettera b), nonché per i trasporti in condizioni di eccezionalità di un unico pezzo indivisibile eccedente i limiti di massa previsti dalla predetta lettera b), ivi comprese:
- Le specifiche attività di verifica preventiva delle condizioni delle sovrastrutture stradali e della stabilità dei manufatti, interessati dal trasporto in condizioni di eccezionalità, che l'ente e le regioni di cui al comma 6 sono tenuti ad effettuare, anche in considerazione del numero e della frequenza dei trasporti in condizioni di eccezionalità, prima del rilascio dell'autorizzazione.
- Le specifiche modalità di verifica della compatibilità del trasporto in condizioni di eccezionalità con la conservazione delle sovrastrutture stradali e con la stabilità dei manufatti.
- Le specifiche modalità di monitoraggio e controllo delle sovrastrutture stradali e dei manufatti, interessati dal trasporto in condizioni di eccezionalità, differenziate in considerazione del numero e della frequenza dei trasporti in condizioni di eccezionalità.
- Le specifiche modalità di transito del trasporto eccezionale.

Validità delle Autorizzazioni Già Rilasciate
Con i commi 2 e 3 dell'art. 7 del decreto legge 146/2021, si prevede una particolare disciplina relativa alla validità delle autorizzazioni già rilasciate o da rilasciare. Il comma 2 fa salve le autorizzazioni in corso di validità per i trasporti eccezionali con massa fino a 108 tonnellate, rilasciate prima dell'entrata in vigore delle nuove norme, prevedendo che per le stesse trovino applicazione le disposizioni vigenti al 9 novembre 2021. Tuttavia, tali autorizzazioni si devono considerare valide al massimo fino alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale suindicato e comunque non oltre il 30 aprile 2022. Le note n. 5878M361 del 14 dicembre 2005, n. 531M361 del 14 febbraio 2006 e n. 3209M361 del 30 marzo 2006 sono abrogate, indicando un processo di aggiornamento normativo continuo.
Le disposizioni illustrate dimostrano la complessità e l'importanza della normativa che regola le modifiche agli allestimenti dei veicoli industriali e i trasporti eccezionali, mirando a bilanciare le esigenze di trasporto con la sicurezza e la conservazione delle infrastrutture stradali.
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