Il codice ATECO 52.21.50 identifica l'attività di gestione di parcheggi e autorimesse, un settore cruciale per il supporto della mobilità urbana e del trasporto. Questa attività comprende la gestione di strutture dedicate al parcheggio di veicoli, sia pubbliche che private, e si applica a tutte le operazioni di organizzazione e amministrazione di spazi destinati alla sosta di automobili, moto, biciclette e altri veicoli a motore.

È importante notare che il codice ATECO 52.21.50 si differenzia da altri codici simili, come quelli legati alla vendita o alla manutenzione dei veicoli, in quanto si concentra esclusivamente sulla sosta e gestione dei veicoli. Include anche servizi di rimessaggio invernale per caravan e roulotte, ampliando la sua portata oltre il semplice parcheggio quotidiano.
L'Avvio di un'Attività di Autorimessa: Quadro Normativo e Adempimenti
Per l'esercizio dell'attività di autorimessa, non è previsto alcun requisito professionale specifico. Tuttavia, l'avvio e la gestione di tale attività richiedono il rispetto di un insieme di adempimenti burocratici e normativi.
Requisiti e Documentazione Iniziale:
- Costituzione della società e scelta della forma giuridica: Questo è il primo passo fondamentale per definire la struttura legale dell'impresa.
- PEC e Carta Nazionale dei Servizi (CNS) con funzioni di firma digitale: Prima di procedere, è necessario dotarsi di questi strumenti essenziali per le comunicazioni e le pratiche telematiche con la Pubblica Amministrazione.
- Requisiti morali: Devono essere posseduti i requisiti morali previsti dall’articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, noto come "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione", nonché dalle disposizioni in materia di documentazione antimafia. A questi si aggiungono i requisiti morali stabiliti dall'articolo 11 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza). Per maggiori informazioni sui requisiti morali, è consigliabile rivolgersi al Comune competente per territorio.
- SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività): La SCIA è un elemento chiave per l'avvio dell'attività. Il Comune trasmette, entro 5 giorni, copia della SCIA al prefetto, il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento, può sospendere o vietare l’esercizio dell’attività nei casi previsti dalla legge, come indicato dall'articolo 3 del D.P.R. 19 dicembre 2001, n. 481. La data della ricevuta della Comunicazione Unica attesta l’avvenuta consegna della SCIA al SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) medesimo. La domanda/denuncia Registro Imprese/REA è sospesa affinché possa essere allegata copia semplice della SCIA. Subito dopo l'iscrizione dell'attività, il Registro delle Imprese procede agli accertamenti d’ufficio, ai sensi dell’articolo 18 della Legge n. 241/90, al fine di acquisire, presso il Comune competente, tutti i dati necessari a confermare o meno l’iscrizione dell’attività.
Adempimenti Successivi all'Avvio:
- Iscrizione INPS: È obbligatoria l'iscrizione alla gestione commercianti.
- Adesione al CONAI: I produttori e gli utilizzatori di imballaggi devono obbligatoriamente aderire al Consorzio Nazionale Imballaggi (Conai) entro 30 giorni dalla data di inizio attività, versando periodicamente un contributo ambientale. Questo contributo finanzia le attività di raccolta e riciclo dei rifiuti di imballaggi.
Video-Guida per avviare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)
Riferimenti Legislativi e Regolamentari
L'attività di rimessa veicoli è disciplinata da un corpus normativo complesso, che include:
- D.P.R. 19 dicembre 2001, n. 481: Questo decreto è un riferimento fondamentale, in particolare l'articolo 3 riguardante le autorizzazioni prefettizie.
- R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza): L'articolo 11 di questo regio decreto stabilisce i requisiti morali per l'esercizio di alcune attività.
- D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia): Questo decreto è cruciale per la verifica dei requisiti morali e la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.
- Decreto Ministeriale 1 febbraio 1986: Questo decreto definisce l'autorimessa come "area coperta destinata esclusivamente al ricovero, alla sosta e alla manovra degli autoveicoli con i servizi annessi".
- Circolare n. 17496 del 18 dicembre 2020: Offre una guida tecnica per le autorimesse di superficie non superiore a 300 metri quadrati, non soggette al D.P.R. 19 dicembre 2001, n. 481.
- Linee Guida in materia di requisiti igienico-sanitari dei luoghi di lavoro: Approvate con D.G.R. 16 novembre 2013, n. 892, queste linee guida sono rilevanti per le attività di produzione di beni e servizi.
- D. Lgs 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada): L'articolo 29 è pertinente per la disciplina della sosta e della circolazione.
- Legge 3 febbraio 1989, n. 39: L'articolo 5, comma 3, può contenere disposizioni relative a procedure amministrative.

Semplificazioni e Libertà di Iniziativa Economica
Con il Decreto Legge n. 1/2012, convertito nella legge n. 27/2012, sono state introdotte significative semplificazioni. Non sono più previsti limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell’Amministrazione, nonché divieti e restrizioni non adeguati, ai fini dell’avvio di un’attività economica. Questo, salvo che tali restrizioni non siano giustificate da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l’ordinamento comunitario, nel rispetto del principio di proporzionalità.
Questa disposizione persegue finalità di interesse pubblico generale, promuovendo la libertà dell’iniziativa economica privata secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità. Sono ammessi solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all’ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l’utilità sociale, con l’ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica.
Tuttavia, rimangono escluse dalle semplificazioni alcune attività specifiche: professioni, trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, servizi finanziari (di cui all’articolo 4 del D.Lgs. n. 59/2010) e servizi di comunicazione (di cui all’articolo 5 del D.Lgs. n. 59/2010).

Autorimesse Pubbliche di Veicoli: Definizione e Specificità
Le rimesse pubbliche di veicoli sono locali ove vengono presi in temporanea custodia, dietro compenso, autoveicoli (autovetture, autocaravan, autobus, autocarri, ecc.), motocicli, biciclette, rimorchi. Questa definizione evidenzia la natura commerciale del servizio e la responsabilità di custodia dei veicoli affidati.
Obblighi Specifici: Casella PEC
Il D.L. n. 185/2008 ha stabilito l’obbligo, per le società di capitali, per le società di persone e per i professionisti iscritti in albi o elenchi, di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata (PEC) a valore legale. Successivamente, il D.L. n. 179/2012 ha esteso ulteriormente quest'obbligo e ne ha rafforzato le sanzioni in caso di inadempienza. La PEC è fondamentale per le comunicazioni ufficiali con gli enti pubblici e ha lo stesso valore legale di una raccomandata con ricevuta di ritorno.
Considerazioni sulle Attività Connesse
Mentre il codice ATECO 52.21.50 si concentra sulla gestione di parcheggi e autorimesse, alcune società possono specializzarsi in attività connesse, come il noleggio dei propri automezzi muniti di autista, configurandosi così come noleggio con conducente. In ogni caso, è necessario che le aziende di noleggio abbiano la piena disponibilità del parco auto o moto a titolo di proprietà o di leasing. Queste attività, pur correlate, potrebbero richiedere codici ATECO aggiuntivi o specifici, a seconda della loro prevalenza e natura. Rispetto ad altri codici ATECO simili, come quelli relativi ai servizi di trasporto, la gestione di parcheggi si concentra esclusivamente sull’offerta di spazi e servizi accessori, senza coinvolgere attività di trasporto diretto.
