La separazione coniugale, un evento spesso complesso e delicato, porta con sé numerose implicazioni che vanno oltre l'aspetto emotivo e legale, estendendosi profondamente anche alle dinamiche anagrafiche e fiscali dei soggetti coinvolti. Uno degli interrogativi più frequenti riguarda la possibilità per i coniugi separati di mantenere, o meno, una coabitazione nella medesima abitazione e, conseguentemente, di conservare un unico stato di famiglia o di costituirne di autonomi e separati. La comprensione di queste dinamiche è fondamentale per orientarsi tra le normative e le procedure burocratiche, evitando incomprensioni e potenziali disagi.

Il Concetto di Stato di Famiglia: Definizione e Implicazioni
Per comprendere appieno la questione dei coniugi separati che coabitano, è essenziale partire dalla definizione di "stato di famiglia". Questo certificato, rilasciato dall'Anagrafe del Comune, riporta la composizione anagrafica della famiglia. Ai sensi dell'articolo 29 della Carta Costituzionale, la famiglia è quella società naturale fondata sul matrimonio. Tuttavia, in una nozione più ampia, lo stato di famiglia ricomprende tutti coloro che abitano sotto lo stesso tetto e sono legati da vincoli matrimoniali, di parentela o di convivenza. Stato di famiglia significa anche che i componenti hanno la stessa residenza e coabitano sotto lo stesso tetto.
Lo stato di famiglia trova uno spazio specifico nella procedura di separazione consensuale e giudiziale come documento che, insieme ad altri, viene depositato presso la Cancelleria del Tribunale competente per residenza di uno o entrambi i coniugi. In questo contesto, serve non ad attestare e certificare i legami di parentela e coniugio, quanto piuttosto a indicare chi è residente in quell'immobile.
Differenza tra stato di famiglia e nucleo familiare
Il Riconoscimento dei Vincoli e la Dichiarazione Anagrafica
Nelle "Avvertenze e note illustrative all’ordinamento anagrafico" contenute nel volume della serie Metodi e Norme, serie B, n. 29 ed. 1992, l'ISTAT afferma che la prova dei “vincoli affettivi” di cui alla definizione della famiglia anagrafica (di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 223/1989 "Regolamento anagrafico") viene riconosciuta alla dichiarazione che gli interessati rendono al momento della costituzione o subentro nella famiglia.
È importante sottolineare che la dichiarazione già resa sull’esistenza dei vincoli affettivi non può essere soggetta a continui ripensamenti. I vincoli stessi sono da ritenersi cessati soltanto con il cessare della coabitazione. Pertanto, nel caso in cui, alla formazione dello stato di famiglia presso l'Anagrafe, tra le persone coabitanti non vi siano legami di parentela o affettivi, qualora gli interessati vogliano costituire stati di famiglia separati, devono fare un'apposita dichiarazione sottoscritta da tutti i membri maggiorenni che coabitano nella medesima abitazione. Questa dichiarazione è cruciale per la scissione/unione del nucleo familiare all'interno della stessa abitazione e per la creazione di un unico stato di famiglia o di stati di famiglia autonomi e separati, come previsto dagli Artt. 38, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 e dall'art. 4 del D.P.R. n. 223/1989.
I Vincoli che Impediscono la Scissione
La possibilità di costituire due distinti stati di famiglia pur coabitando nello stesso appartamento è strettamente legata all'assenza di determinati vincoli. Non devono esserci legami di parentela (sia diretti, che collaterali o affini) o affettivi. Per vincolo affettivo si intende il legame "affectionis causa", derivante da una libera scelta affettiva, con caratteristica di permanenza nel tempo, costanza e impegno reciproco alla coabitazione. Se questi legami, compresi quelli affettivi, risultano nella pregressa documentazione agli atti, non possono essere modificati.

Una persona o una famiglia che coabita nello stesso appartamento con un'altra persona o famiglia possono entrambe dare luogo a due distinte famiglie anagrafiche se tra i componenti delle due famiglie non vi sono i vincoli sopra descritti. Questo è il punto chiave per i coniugi separati che desiderano mantenere residenze separate pur vivendo sotto lo stesso tetto.
La Scissione dello Stato di Famiglia dopo Separazione e Divorzio
La separazione legale e il divorzio hanno un impatto diretto sulla composizione dello stato di famiglia. Il calcolo dell'ISEE, ad esempio, è strettamente legato alla composizione del nucleo familiare, e con la nuova composizione del nucleo familiare cambia il livello di reddito e, di conseguenza, gli effetti fiscali.
Tecnicamente, si parla di scissione dello stato di famiglia quando un componente della famiglia si sposta altrove formando un nucleo familiare diverso. Chiedere la scissione significa risultare residente altrove. La richiesta va fatta con apposita dichiarazione all'ufficiale d'anagrafe. La pratica viene inoltrata dal Servizio Anagrafe del Comune alla Polizia Municipale, che provvederà agli accertamenti per verificare l'effettiva variazione anagrafica richiesta. Gli effetti retroagiscono alla data in cui il coniuge ha dichiarato la nuova residenza. Da quel momento, il coniuge non compare più nello stato di famiglia e risulta residente a un nuovo indirizzo. Per non comparire più nello stato di famiglia del coniuge, è necessario trasferire la propria residenza.

Il Caso Specifico dei Coniugi Separati Coabitanti
La domanda più stringente, come quella posta da Luciano, riguarda la possibilità per coniugi separati di avere nella stessa casa due stati di famiglia e residenze divise. Generalmente, due nuclei familiari allo stesso indirizzo di residenza sono consentiti e riconosciuti solo in assenza di rapporti di parentela, matrimonio, affinità, vincolo affettivo o adozione.
Questo significa che, in linea di principio, se il legame matrimoniale è cessato legalmente (tramite separazione o divorzio) e non sussistono altri vincoli (come la parentela tra i coniugi stessi, che rimane anche dopo il divorzio, ma non implica il vincolo "affettivo" ai fini anagrafici una volta interrotto il matrimonio), e soprattutto se non c'è un vincolo affettivo inteso come "affectionis causa" che implichi coabitazione stabile e reciproco impegno, è possibile avere stati di famiglia separati. Tuttavia, il punto cruciale è la dimostrazione dell'assenza di tale vincolo affettivo, specialmente se i coniugi continuano a coabitare per motivi pratici o per la presenza di figli.
L'ISTAT ha precisato che "la dichiarazione già resa sull’esistenza dei vincoli affettivi non può essere soggetta a continui ripensamenti. I vincoli stessi sono da ritenersi cessati soltanto con il cessare della coabitazione." Questo rende la situazione complessa per i coniugi separati che decidono di continuare a coabitare, anche se in spazi distinti, poiché il persistere della coabitazione potrebbe essere interpretato come la continuazione di un vincolo affettivo, impedendo la scissione degli stati di famiglia.
Differenza tra stato di famiglia e nucleo familiare
Tuttavia, in assenza di legami di matrimonio o di parentela, è possibile costituire famiglie diverse tra persone coabitanti nella stessa abitazione. Se la separazione è legale e i coniugi intendono chiaramente cessare ogni vincolo affettivo (nel senso anagrafico del termine, che va oltre la semplice convivenza per necessità), e soprattutto se questa intenzione è supportata da una dichiarazione apposita sottoscritta da tutti i membri maggiorenni che coabitano, la scissione potrebbe essere possibile. Sarà fondamentale che gli accertamenti della Polizia Municipale confermino l'effettiva variazione anagrafica richiesta, ovvero l'assenza di quel vincolo affettivo che di norma unisce i componenti di una famiglia anagrafica.
Un elemento di particolare attenzione è l'assenza di un legame "affectionis causa", derivante da una libera scelta affettiva, con caratteristica di permanenza nel tempo, costanza e impegno reciproco alla coabitazione. Se i coniugi sono separati e vivono come "coinquilini" (pur avendo avuto in passato un legame coniugale), e non vi è più quell'impegno reciproco alla coabitazione dettato da un vincolo affettivo, ma piuttosto da necessità (come nel caso di Luciano che accoglie la ex moglie per via dei figli), allora la costituzione di due stati di famiglia separati può essere presa in considerazione.
Nucleo Familiare e Stato di Famiglia: Distinzioni Rilevanti
È importante distinguere tra "nucleo familiare" e "famiglia anagrafica" o "stato di famiglia". Il nucleo familiare è comunemente considerato un sinonimo di "famiglia" e indica un insieme di persone che condividono il domicilio o la residenza, solitamente legate da vincoli affettivi o di parentela, e che condividono le risorse economiche. Questa visione non è sempre esatta dal punto di vista del diritto civile, e infatti il concetto di nucleo familiare può avere significati diversi a seconda della legge che si applica. Per questo si usa dire nucleo familiare ai fini ISEE o ai fini dell’assegno familiare. I componenti possono essere diversi, e tali differenze sono molto rilevanti nella pratica.
Composizione del Nucleo Familiare ai Fini ISEE
Il nucleo familiare ISEE può non coincidere con il nucleo della famiglia anagrafica. L’ISEE (Indicatore di Situazione Economica Equivalente) è uno strumento istituito per confrontare la situazione economica delle famiglie. Certifica un valore calcolato sulla base di molti indicatori: reddito, patrimonio, componenti della famiglia, eventuali disabilità, ecc. Viene certificato dall'INPS sulla base di una dichiarazione (la DSU) relativa agli aspetti sopracitati, effettuata dal capofamiglia a nome degli altri componenti. Al di sotto di determinate soglie, la certificazione ISEE garantisce ai nuclei più svantaggiati l'accesso ad agevolazioni nei servizi sanitari e sociali.
L’articolo 3, comma 1, D.P.C.M. 159/2013 (Riforma ISEE) fissa la regola generale secondo la quale il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica (di tutela, di adozione o affettivo, ndr) alla data di presentazione della DSU.

Le Regole per i Coniugi nell'ISEE
I coniugi che hanno la stessa residenza, anche se a carico IRPEF di altre persone, fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare in quanto nei loro confronti si applica esclusivamente il criterio anagrafico. I coniugi che hanno residenze diverse fanno parte del medesimo nucleo familiare, ma devono scegliere di comune accordo a quale dei due stati di famiglia bisogna fare riferimento, ossia qual è la residenza familiare. Le regole dei coniugi, ai sensi della normativa vigente, si applicano anche alle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso. Il coniuge residente all’estero è attratto nel nucleo familiare del coniuge residente in Italia solo se iscritto all’anagrafe dei cittadini italiani residenti all’estero (AIRE).
Questo significa che, anche se separati, se i coniugi mantengono la stessa residenza anagrafica, ai fini ISEE verranno considerati parte dello stesso nucleo familiare, a meno di eccezioni specifiche legate a provvedimenti giudiziari di separazione e condizioni particolari.
Altri Componenti del Nucleo Familiare
Di norma, i soggetti che rientrano nel nucleo familiare sono le persone presenti nello stato di famiglia anagrafico (art. 3 c. 1 DPCM 159/2013). A questi si aggiungono:
- Il coniuge non legalmente separato, anche se non risulta nello stato di famiglia perché, ad esempio, ha una diversa residenza (art. 3 c. 2 DPCM 159/2013). Questo è un punto cruciale: la separazione legale è necessaria per disgiungere i coniugi ai fini ISEE, anche se non vivono insieme.
- I figli minori d’età (rientrano nel nucleo del genitore con cui convivono; art. 3 c. 4 DPCM cit.). Nel caso in cui il figlio minorenne non sia residente con nessuno dei due genitori ma, ad esempio, con i nonni, l’INPS, nella FAQ 31 del 6/9/2016, ha precisato che se la famiglia anagrafica è composta esclusivamente dai nonni con la presenza di nipoti minorenni, in assenza di provvedimento di affido i minori sono attratti nel nucleo familiare dei genitori. Il minore in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell’affidatario, anche se risulta nella famiglia anagrafica del genitore. Il minore in affidamento temporaneo è considerato nucleo a sé stante, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare.
- I figli maggiori d’età, anche non conviventi, se sono a carico, non coniugati e senza prole (art. 3 c. 5 DPCM cit.).
- Le persone (art. 433 c.c.) che ricevono assegni alimentari, non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria, dalla persona di cui sono a carico (art. 12 c. 2 lett. d, TUIR).
Familiari Fiscalmente a Carico
Sul concetto di familiari a carico vale la pena ricordare che sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che nel 2020 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Sono considerati fiscalmente a carico i figli di età non superiore a 24 anni che nel 2020 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 4.000 euro, al lordo degli oneri deducibili. Queste soglie possono variare negli anni, ed è sempre consigliabile fare riferimento alla normativa più aggiornata.
Attenzione ai "Falsi Divorzi" e Coabitazioni Simulative
La possibilità di avere stati di famiglia separati pur coabitando, specialmente in presenza di una separazione coniugale, richiede massima trasparenza e integrità. Le autorità sono vigili nel contrastare pratiche che configurano un "falso divorzio" o coabitazioni simulative, volte unicamente a ottenere benefici fiscali o assistenziali. I social media, ad esempio, possono diventare una prova del finto divorzio, qualora mostrino una continuità di vita coniugale che contrasta con le dichiarazioni anagrafiche e legali. È fondamentale che le scelte relative alla residenza e alla composizione del nucleo familiare riflettano la reale situazione di fatto e di diritto, per evitare conseguenze legali e sanzionatorie.

In definitiva, sebbene la normativa offra aperture alla possibilità di coabitazione di nuclei familiari distinti nella medesima abitazione, il caso dei coniugi separati presenta specifiche complessità. La chiave è l'assenza di vincoli, in particolare il "vincolo affettivo" ai fini anagrafici, e una chiara dichiarazione da parte degli interessati, supportata da un effettivo distacco delle vite personali e, laddove applicabile, da un provvedimento legale di separazione che attesti la cessazione del legame coniugale. Le procedure anagrafiche sono finalizzate a registrare la realtà dei fatti e non possono essere strumentalizzate per ottenere vantaggi indebiti.