L'introduzione della Direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio, datata 22 marzo 2021, ha segnato un punto di svolta nella cooperazione amministrativa fiscale tra gli Stati membri dell'Unione Europea. Il decreto legislativo n. 32 del 1° marzo 2023 ha recepito questa direttiva, modificando la normativa preesistente (Direttiva 2011/16/UE) per rafforzare lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale. Questa evoluzione normativa, conosciuta come DAC 7, mira ad allineare il quadro comunitario agli sviluppi internazionali in materia di digital and gig economy, recependo in particolare lo standard di comunicazione e scambio delle informazioni definito nelle “Model Rules for Reporting by Platform Operators with respect to Sellers in the Sharing and Gig Economy”, pubblicate dall'OCSE tra il luglio 2020 e il giugno 2021. L'obiettivo primario è garantire una maggiore trasparenza fiscale e contrastare l'evasione e l'elusione fiscale nell'ambito delle attività economiche facilitate dalle piattaforme digitali.
La DAC 7 introduce nuovi obblighi di rendicontazione per i gestori di piattaforme digitali che facilitano determinate attività per i "venditori" (sia persone fisiche che giuridiche) e che operano con residenti fiscali in uno Stato membro dell'UE. Questo significa che le piattaforme online, che mettono in contatto acquirenti e venditori per beni o servizi, dovranno raccogliere e comunicare all'Agenzia delle Entrate informazioni sui venditori che utilizzano le loro piattaforme. La normativa è stata pensata per coprire un'ampia gamma di attività, dalla vendita di beni alla prestazione di servizi, fino alla locazione di beni immobili e alla condivisione di mezzi di trasporto.

Ambito di Applicazione e Soggetti Coinvolti
La normativa DAC 7 definisce con precisione quali piattaforme sono obbligate alla comunicazione e quali venditori devono essere oggetto di tale comunicazione. Un "Gestore di Piattaforma" è definito come un'entità che conclude accordi con venditori per rendere disponibile una piattaforma digitale a terzi al fine di facilitare l'esecuzione di una o più delle seguenti attività:
- La locazione di beni immobili (a terzi o a venditori che a loro volta locano beni immobili a terzi).
- La prestazione di un servizio personale.
- La vendita di beni.
È fondamentale distinguere tra il "Gestore di Piattaforma" e il "Venditore". Il Venditore è la persona fisica o giuridica che utilizza la piattaforma digitale per registrare un'attività pertinente. La DAC 7 si concentra sugli importi dei corrispettivi pagati o accreditati ai "Venditori attivi" che rientrano nella definizione all'art. 2, comma 1, lett. o) del D.lgs. n. 32/2023. Non si tratta quindi della comunicazione dei corrispettivi pagati ai fornitori in generale, ma specificamente degli importi erogati ai venditori che svolgono le attività sopra menzionate attraverso la piattaforma.
Il primo periodo oggetto di comunicazione è l'anno civile 2023. Pertanto, nell'elemento ReportingPeriod e, conseguentemente, negli identificativi dei record, occorre inserire l'anno 2023. Questo implica che i gestori di piattaforma hanno dovuto iniziare a raccogliere le informazioni relative alle transazioni avvenute nel corso del 2023 per poterle comunicare alle autorità fiscali nel 2024.
Obblighi Specifici per i Property Manager
Un caso particolare che richiede attenzione è quello dei "property manager". Se un property manager presenta i requisiti per essere considerato un Gestore di Piattaforma tenuto alla comunicazione, dovrà assolvere agli adempimenti di adeguata verifica in materia fiscale e di comunicazione delle informazioni previsti dal D.lgs. n° 32/2023. Questo significa che dovranno identificare i proprietari degli immobili che affittano tramite la loro gestione e comunicare i relativi corrispettivi all'Agenzia delle Entrate.
La normativa prevede anche scenari in cui più soggetti potrebbero essere considerati gestori di piattaforma per lo stesso venditore. In tali casi, se vi sono più Gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione in relazione al medesimo venditore oggetto di comunicazione, ciascuno di essi è esonerato da tale obbligo se può provare che le medesime informazioni sono state comunicate da un altro gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione. Questo principio, sancito dall'articolo 10, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 32/2023, mira a evitare duplicazioni inutili degli adempimenti.
Al contrario, nell'ipotesi in cui il property manager non presenti i requisiti per essere considerato un Gestore di Piattaforma tenuto alla comunicazione e sia registrato su una Piattaforma come Venditore insieme al proprietario dell'immobile, il Gestore di piattaforma tenuto alla comunicazione dovrà comunicare come Venditore oggetto di comunicazione solo il proprietario dell'immobile. Questo chiarisce che l'obbligo ricade sulla piattaforma che ospita l'attività, e che il soggetto da identificare e rendicontare è il beneficiario economico finale dell'attività di locazione.

Informazioni da Comunicare e Dettagli Tecnici
La DAC 7 impone la comunicazione di una serie di dati relativi sia al Gestore di Piattaforma che ai Venditori attivi, nonché alle attività da essi svolte. Per ogni Venditore attivo, la piattaforma dovrà comunicare:
- Dati identificativi del venditore (nome, cognome o denominazione sociale, indirizzo, partita IVA o codice fiscale, numero di registrazione).
- Il numero totale di attività pertinenti per cui la piattaforma ha facilitato la transazione.
- Le commissioni, le tariffe o altri corrispettivi pagati o accreditati al venditore dalla piattaforma.
- Le somme nette dei corrispettivi pagati o accreditati al venditore.
L'oggetto della comunicazione è il Venditore, e da questa figura dipendono le "Attività pertinenti". Nel caso in cui l'Attività pertinente sia rappresentata dalla locazione di beni immobili, la normativa richiede la fornitura dell'indirizzo e dell'identificativo catastale (se disponibile) per ogni proprietà inserzionata. Questo dettaglio è cruciale per identificare con precisione gli immobili oggetto di locazione e assicurarne la corretta tassazione.
DAC7 in Pillole: tutto quello che devi sapere!
Per quanto riguarda le strutture alberghiere, la normativa specifica che, considerato che non è prevista nella registrazione catastale l'indicazione di estremi diversi per le singole stanze, non è richiesta l'indicazione delle singole stanze. In tale contesto, la tipologia di proprietà “Hotel room” (codice DPI902) è da ritenersi come genericamente indicativa dell’attività pertinente e non nel senso dell’indicazione puntuale di ciascuna stanza d’hotel oggetto di locazione. A conferma di ciò, i chiarimenti presenti nel Commentario alle Model Rules OCSE, in relazione alle stanze di un albergo, esplicitano che molteplici camere d’albergo affittate da un venditore come elementi di un albergo con lo stesso indirizzo sono trattate come un'unica proprietà immobiliare. Questo semplifica l'adempimento per le strutture ricettive, focalizzando l'attenzione sull'unità immobiliare nel suo complesso piuttosto che sulle singole unità locabili al suo interno.
La comunicazione DAC 7 avviene attraverso un file unico, costituito da un Messaggio Telematico che contiene il Messaggio DAC7. Questo messaggio deve essere formato secondo le indicazioni di natura tecnica fornite nell'Allegato 2 al Provvedimento del 20/11/2023. L'Agenzia delle Entrate ha quindi definito specifiche modalità tecniche per la trasmissione di questi dati, garantendo un formato standardizzato e facilmente elaborabile.
Monitoraggio e Cooperazione Internazionale
La Direttiva 2011/16/UE, modificata dalla DAC 7, mira a migliorare la cooperazione tra le autorità fiscali degli Stati membri. Lo scambio automatico di informazioni facilitato dalla DAC 7 permette alle amministrazioni fiscali di ottenere un quadro più completo delle attività economiche svolte dai residenti fiscali all'interno delle economie digitali e della gig economy. Questo aumenta la capacità degli Stati di verificare la corretta dichiarazione dei redditi e di applicare le normative fiscali in modo equo ed efficace.
L'introduzione di obblighi di rendicontazione per le piattaforme digitali rappresenta un passo importante verso l'equità fiscale, assicurando che anche le attività svolte tramite intermediari digitali siano soggette a un adeguato controllo. L'allineamento con le regole OCSE sottolinea l'importanza di un approccio globale alla tassazione dell'economia digitale, fondamentale in un contesto sempre più interconnesso. La DAC 7 non è quindi solo una normativa interna, ma parte di uno sforzo internazionale più ampio per adattare il sistema fiscale alle sfide poste dall'innovazione tecnologica e dai nuovi modelli di business.

La complessità della normativa richiede una chiara comprensione dei ruoli e degli obblighi. Gestori di piattaforma, venditori e property manager devono collaborare per assicurare la conformità e sfruttare al meglio le disposizioni normative, che, pur introducendo nuovi adempimenti, sono essenziali per garantire un sistema fiscale moderno e adeguato alle realtà economiche attuali. L'Agenzia delle Entrate, attraverso questi strumenti, dispone ora di maggiori capacità di monitoraggio e controllo, rafforzando la lotta all'evasione fiscale e promuovendo un ambiente economico più trasparente e competitivo. La corretta applicazione degli obblighi di comunicazione, basata sulla precisa identificazione dei venditori e delle loro attività, è il pilastro su cui si fonda l'efficacia della DAC 7 nel garantire la giustizia fiscale nell'era digitale.