La radiazione per esportazione è una procedura amministrativa fondamentale che consente di cancellare un veicolo dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) quando è destinato in modo definitivo a un altro Paese. Questa operazione è di vitale importanza per liberare il proprietario da oneri fiscali e amministrativi italiani, garantendo che il veicolo non sia più soggetto a obblighi come il pagamento del bollo auto. Comprendere appieno la procedura, i documenti richiesti e le recenti modifiche normative è essenziale per evitare spiacevoli conseguenze.

Quando è Obbligatoria la Radiazione per Esportazione?
La radiazione auto per esportazione è una pratica obbligatoria in diverse situazioni specifiche, tutte legate al trasferimento permanente del veicolo al di fuori del territorio italiano. Non è sufficiente che l'auto lasci fisicamente il territorio nazionale; senza una registrazione formale al PRA, il veicolo rimarrebbe intestato al proprietario italiano, che conserverebbe la responsabilità fiscale e amministrativa.
Le circostanze che rendono la radiazione per esportazione obbligatoria includono:
- Vendita a un soggetto residente all’estero: Se il veicolo viene ceduto a un acquirente che risiede stabilmente in un altro paese, è necessario procedere con la radiazione.
- Trasferimento stabile del veicolo fuori dall’Italia: Nel caso in cui il proprietario decida di trasferire il proprio mezzo in modo permanente in un altro Stato.
- Intenzione di immatricolare il mezzo in un altro Stato: Qualora si preveda di registrare il veicolo presso le autorità di un paese straniero, la radiazione è un prerequisito.
È fondamentale completare correttamente questa pratica per evitare che il veicolo risulti ancora attivo per lo Stato italiano, con il rischio di continuare a ricevere richieste di pagamento del bollo auto.
Radiazione e Rottamazione: Differenze Sostanziali
Spesso si genera confusione tra la radiazione per esportazione e la rottamazione, ma le differenze principali sono sostanziali e meritano un chiarimento approfondito. Entrambi i termini sono collegati alla cancellazione di un veicolo, ma implicano processi e finalità distinte.

- Rottamazione: Nella rottamazione, il veicolo viene preso in carico da un centro di raccolta autorizzato per la gestione dei veicoli fuori uso. Questo processo culmina con la radiazione al PRA, dopo la quale il mezzo cessa definitivamente di esistere, essendo destinato allo smantellamento e al riciclo. La rottamazione è l'atto finale di un veicolo che ha terminato il suo ciclo di vita utile e non è più idoneo alla circolazione.
- Radiazione per esportazione: In questo caso, il veicolo non cessa di esistere fisicamente, ma viene semplicemente cancellato dai registri italiani perché destinato a circolare in un altro paese. L'obiettivo è trasferire la responsabilità del veicolo alle autorità del nuovo Stato di immatricolazione.
Esiste anche la radiazione d'ufficio, un caso particolare che si verifica dopo il mancato pagamento del bollo per tre anni consecutivi. Tuttavia, anche in questo scenario, il veicolo non è destinato alla rottamazione, ma viene semplicemente rimosso dai registri per inadempienze fiscali.
La Nuova Normativa: Modifiche all'Articolo 103 del Codice della Strada
Dal 1° gennaio 2020, l'articolo 103 del Codice della Strada è stato modificato, introducendo nuove regolamentazioni in materia di radiazione per definitiva esportazione. Queste modifiche sono state implementate per snellire e chiarire la procedura, rendendola più efficiente e in linea con le normative internazionali.
Le principali novità includono:
- Radiazione preventiva: La radiazione deve ora avvenire prima che l'auto sia effettivamente esportata all'estero. Questo è un cambiamento significativo rispetto al passato, quando era possibile richiederla anche dopo l'esportazione.
- Validità della revisione: Alla data di richiesta della cancellazione, il veicolo deve avere la revisione in corso di validità. Questo requisito assicura che il veicolo sia in condizioni idonee alla circolazione al momento della radiazione dai registri italiani.
- Abolizione del requisito della revisione recente: Non è più necessario che il veicolo abbia effettuato una revisione nei sei mesi precedenti la richiesta di radiazione, semplificando ulteriormente il processo.
Queste modifiche mirano a garantire una maggiore trasparenza e un controllo più efficace sui veicoli che lasciano il territorio nazionale, prevenendo situazioni di incertezza burocratica o evasione fiscale.
Documenti Necessari per la Radiazione per Esportazione
La presentazione di una pratica formale al PRA richiede una documentazione specifica, la cui completezza è fondamentale per l'esito positivo della procedura. I documenti richiesti possono variare leggermente a seconda della data di immatricolazione del veicolo.

Per le auto immatricolate dal 1° gennaio 2021:
- Documento Unico di circolazione e proprietà (DU): Questo documento, introdotto di recente, unifica la carta di circolazione e il certificato di proprietà.
Per i veicoli immatricolati prima del 1° gennaio 2021:
- Carta di circolazione: Il libretto di circolazione del veicolo.
- Certificato di proprietà (CDP): Oggi disponibile principalmente in formato digitale, in precedenza era cartaceo o denominato foglio complementare.
Documenti indispensabili in tutti i casi:
- Documento di identità dell’intestatario: Un documento valido che attesti l'identità del proprietario del veicolo.
- Codice fiscale: Il codice fiscale dell'intestatario.
- Targhe del veicolo: Le targhe originali del mezzo.
Documentazione aggiuntiva:
- Atto di vendita o altra documentazione idonea: È necessario allegare un atto che dimostri l'esportazione definitiva del veicolo, come un contratto di vendita internazionale.
- Delega firmata: Se la pratica viene presentata da un’agenzia o da un intermediario (come le agenzie di pratiche auto o le Delegazioni ACI), è obbligatoria una delega firmata dall’intestatario.
- In caso di furto o smarrimento: Se targhe e/o documenti sono stati smarriti o rubati, è necessario consegnare la relativa denuncia o dichiarazione sostitutiva di resa denuncia, presentata all'autorità di pubblica sicurezza.
- Documenti trattenuti da autorità estere: Se le targhe e i documenti di circolazione sono stati trattenuti dall’Autorità di un altro Paese facente parte dell'UE, non deve essere presentato alcun giustificativo. Viceversa, se sono stati trattenuti da un'Autorità di uno Stato extra UE, è necessario allegare una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47, DPR n. 445/2000) che attesti tale circostanza. Per i beni mobili non registrati come rimorchi di massa inferiore a 3,5 t, macchine agricole, macchine operatrici e ciclomotori, è prevista l'emissione di un'etichetta di avvenuta cessazione.
Dott. Angelo Frugieri Polizia Stradale: Radiazione esportazione....
Vincoli e Gravami: Fermo Amministrativo, Ipoteca, Pignoramento o Sequestro
Un aspetto cruciale da considerare prima di avviare la procedura di radiazione è la presenza di eventuali vincoli o gravami sul veicolo. Questi possono impedire o complicare la radiazione, rendendo necessarie azioni preventive.
- Fermo amministrativo (ganasce fiscali): I veicoli sottoposti a fermo amministrativo non possono essere radiati o rottamati. Per procedere con la radiazione per esportazione, è indispensabile prima cancellare il fermo amministrativo al PRA, pagando le somme dovute al Concessionario tributi. È vivamente consigliato eseguire una visura presso gli uffici del PRA o tramite il servizio online per verificare gratuitamente la presenza di vincoli o gravami sul veicolo. Per informazioni più dettagliate, è possibile richiedere una "visura" del veicolo, anche online, indicando la targa.
- Ipoteca, pignoramento o sequestro: Nel caso in cui sul veicolo sia presente un'ipoteca, un pignoramento o un sequestro, è necessario presentare un atto che dimostri l'accettazione della radiazione da parte del creditore.
Ignorare la presenza di questi vincoli potrebbe bloccare la pratica di radiazione e generare ulteriori complicazioni burocratiche e finanziarie.
Dove Presentare la Richiesta e i Costi
La richiesta di radiazione per definitiva esportazione può essere presentata dall'intestatario del veicolo o dall’avente diritto (ad esempio, l’erede o il proprietario non ancora intestatario al PRA) presso uno Sportello Telematico dell'Automobilista (STA).
- Modalità di presentazione: Le richieste di radiazione per esportazione possono essere richieste allo STA del PRA previa prenotazione online dell'appuntamento. È obbligatorio che la richiesta venga firmata di fronte a un impiegato del PRA.
- Costi: La procedura di radiazione per definitiva esportazione comporta il pagamento delle marche da bollo e delle competenze ACI. I costi specifici possono variare, ed è consigliabile informarsi presso lo STA o le Delegazioni ACI per un dettaglio preciso.

Interruzione dell'Obbligo di Pagamento del Bollo Auto
Uno degli obiettivi principali della radiazione per esportazione è l'interruzione dell'obbligo di pagare la tassa automobilistica, comunemente nota come bollo auto.
- Data di interruzione: L'obbligo del pagamento del bollo auto, a carico dell'intestatario al PRA, cessa dalla data di avvenuta radiazione del veicolo dal PRA.
- Radiazione pre-esportazione vs. immatricolazione estera: Nel caso di demolizione per esportazione PRIMA dell’immatricolazione estera, ai fini dell’interruzione della tassa auto fa fede la data di lavorazione della richiesta. Pertanto, per evitare il pagamento della tassa auto, occorre radiare entro l’ultimo giorno utile del mese di pagamento. Se invece il veicolo viene radiato all’estero, la data di immatricolazione estera fa fede come data di cessazione dell’onere di pagamento del bollo.
Radiazione Tramite Consolato e Casi Particolari
Con l'entrata in vigore delle nuove modalità di radiazione dal 1° gennaio 2020, non è più possibile richiedere la radiazione per esportazione tramite i Consolati. Le nuove norme prevedono l’obbligo di effettuare la radiazione prima di esportare il veicolo e a condizione che il veicolo abbia la revisione in corso di validità.
Vendita a Soggetto Estero e Targa Provvisoria
Se un soggetto non residente in Italia vuole acquistare il veicolo, non può volturarsi il mezzo né immatricolarlo a nome proprio in Italia. La radiazione per esportazione può essere effettuata prima o dopo che il veicolo raggiunga il Paese estero di destinazione finale.
- Veicolo guidato all'estero: Se l'acquirente desidera portare via il veicolo guidandolo fino al Paese di destinazione, la radiazione per esportazione può avvenire a seguito di re-immatricolazione estera, ma ciò comporta una fiducia nei confronti del soggetto estero che prende in carico il veicolo.
- Targa provvisoria: Se si vuole esportare un veicolo, ma si ha la necessità che quest’ultimo circoli, è possibile richiedere il rilascio di una targa di cartone provvisoria, unitamente al suo foglio di via (comunemente chiamata targa A6). Questa viene rilasciata esclusivamente dalle Motorizzazioni Civili e autorizza chi conduce il veicolo a circolare fino al SOLO confine di Stato, percorrendo il percorso stabilito al momento della richiesta della targa suddetta.
Importanza della Visura PRA Post-Radiazione
Una volta completata la procedura di radiazione, è sempre consigliabile effettuare una visura per controllare che la radiazione sia stata annotata correttamente. Se la registrazione non risulta, il rischio è quello di continuare a ricevere richieste di pagamento del bollo auto, in quanto per lo Stato italiano il veicolo risulta ancora attivo. Questo passaggio finale di verifica è cruciale per assicurarsi che tutti gli adempimenti siano stati completati con successo e per evitare future complicazioni. Il Documento Unico (DU), non valido per la circolazione, attesta la radiazione per esportazione e la pratica viene solitamente lavorata in tempo reale. Per ogni ulteriore richiesta di informazioni o per casi particolari, è possibile contattare l'ufficio PRA della propria provincia di residenza, i cui contatti sono reperibili nella sezione Sedi ACI sul territorio.
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