Estinzione del Reato ex Art. 167 c.p. e Confisca dell'Autoveicolo: Analisi Giuridica e Profili di Illegittimità Costituzionale

La disciplina della confisca dell'autoveicolo in relazione all'estinzione del reato, in particolare quella prevista dall'articolo 167 del Codice Penale e le sue interazioni con l'articolo 224-ter del Codice della Strada, rappresenta un ambito complesso e oggetto di importanti evoluzioni giurisprudenziali. L'obiettivo di questa analisi è fornire un quadro dettagliato degli istituti coinvolti, delle criticità emerse e delle soluzioni adottate dalla Corte Costituzionale, tenendo conto anche dei diversi strumenti di estinzione del reato e delle loro implicazioni.

Il Codice della Strada e le Sanzioni Amministrative Accessorie

Il Codice della Strada (C.d.S.) è la normativa di riferimento che disciplina la circolazione veicolare e le relative sanzioni, sia penali che amministrative. L'articolo 224-ter del C.d.S. si occupa specificamente di disciplinare il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie ai reati stradali, tra cui la confisca e il fermo amministrativo. Queste sanzioni sono considerate conseguenze afflittive che si aggiungono alla pena principale e che mirano a prevenire la reiterazione di determinate condotte illecite.

La sanzione della confisca è una delle conseguenze sanzionatorie che si applicano in taluni casi di accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, oppure di quello per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti quando si verifica un incidente stradale. L'importanza di questa misura risiede nella sua funzione dissuasiva e nella volontà del legislatore di intervenire direttamente sul bene che è stato strumento per la commissione del reato. Il fermo amministrativo del veicolo è disciplinato dall'art. 213 C.d.S. e dall'art. 214 C.d.S., mentre la confisca amministrativa è disciplinata dall'art. 213 C.d.S.

In tali ipotesi di accertamento del reato, la legge mette a disposizione dell'imputato a processo due strumenti principali che consentono di estinguere il reato: l'istituto della messa alla prova e la possibilità di eseguire i lavori di pubblica utilità. Tuttavia, come vedremo, la loro applicazione ha sollevato questioni di legittimità costituzionale a causa di una disparità di trattamento.

Segnaletica stradale con indicazioni sulle sanzioni

L'Estinzione del Reato: Messa alla Prova e Lavori di Pubblica Utilità

L'estinzione del reato è un meccanismo giuridico che fa venir meno la punibilità di un fatto illecito, pur rimanendo valido l'accertamento della sua commissione. Nel contesto dei reati stradali, due istituti rivestono particolare importanza: la messa alla prova e i lavori di pubblica utilità.

La Messa alla Prova:La messa alla prova è un istituto introdotto nel nostro ordinamento con finalità rieducative e di deflazione del carico giudiziario. Con il procedimento di messa alla prova si estingue il reato a seguito dell'esito positivo di un percorso che prevede al suo interno proprio l'esecuzione di lavori di pubblica utilità. La messa alla prova sospende il processo in corso ed è concessa, su richiesta di parte, a due condizioni: se il reato non è grave e se l'imputato non è un delinquente abituale. Il processo viene regolarmente ripreso se invece l'esito della messa alla prova è negativo.

L'articolo 168-ter c.p. stabilisce, al secondo comma, che "L'esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede. L'estinzione del reato non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge". Questa disposizione è cruciale per comprendere la problematica relativa alla confisca del veicolo in caso di esito positivo della messa alla prova.

I Lavori di Pubblica Utilità (LPU):I lavori di pubblica utilità sono stati previsti per consentire all'imputato di scontare la pena in modalità "alternativa" a quella del pagamento di sanzioni pecuniarie o dello sconto di una pena detentiva. Si tratta di svolgere gratuitamente, in alternativa alle pene suddette, delle prestazioni lavorative utili alla collettività per un periodo di tempo pari alla durata della pena. Vengono concessi su istanza al giudice e la loro esecuzione prevede il coinvolgimento di un ente convenzionato. Fa parte del sistema, inoltre, un ente che sovrintende lo svolgimento dei lavori e che se verifica delle irregolarità può revocarne la concessione.

A differenza della messa alla prova, l'articolo 186, comma 9-bis, C.d.S. prevede esplicitamente che "In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato". Questa norma introduce un trattamento "premiale" per chi completa con successo i LPU.

I 4 vantaggi dei lavori di pubblica utilità

La Questione di Legittimità Costituzionale e la Disparità di Trattamento

Come già detto, il legislatore ha irragionevolmente previsto un diverso trattamento a seguito dell'esito positivo della messa alla prova e dei lavori di pubblica utilità. L'irragionevolezza nel caso affrontato dal Tribunale di Bergamo è emersa con riguardo al seguente caso: un soggetto, sottoposto ad un giudizio penale per guida in stato di ebbrezza, si trova in stato di sospensione dello stesso per messa alla prova. Avendo avuto quest'ultima esito positivo, il giudice di primo grado emette sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato. L'imputato pertanto chiede la restituzione del veicolo sequestrato. Il prefetto tuttavia accerta l'esistenza delle condizioni per procedere con la confisca e procede alla stessa con ordinanza. L'imputato la impugna ma, vedendosi respingere l'azione da parte del giudice di pace, porta la questione in sede di appello.

Il giudice investito della questione osserva, come si legge nella sentenza, che "nel caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice penale, dichiarata l'estinzione del reato, revoca la confisca del veicolo, a norma dell'art. 186, comma 9-bis, cod. strada, mentre, nel caso di esito positivo della messa alla prova, egli, dichiarata l'estinzione del reato, trasmette gli atti al prefetto, a norma dell'art. 224-ter cod. strada, affinché quest'ultimo, ove ricorrano le condizioni di legge, disponga la confisca del mezzo".

È lampante ed irragionevole pertanto il diverso trattamento previsto dal legislatore per i due istituti che, sotto alcuni aspetti sono simili. Prosegue il giudice infatti affermando che "Le «notevoli similitudini» tra i due istituti ne renderebbero illogica la diversità di disciplina in punto di confisca, tanto più che la disparità appesantisce il regime della messa alla prova, misura «già più afflittiva» rispetto all'altra, poiché essa esige, oltre alla prestazione di lavoro in favore della collettività, anche un'attività di riparazione del danno da reato e l'osservanza di un programma in affidamento al servizio sociale".

Ciò che dunque il giudice di Bergamo ha chiesto alla Corte Costituzionale è che fosse dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 224-ter, sesto comma, per non prevedere che in caso di esito positivo della messa alla prova e dunque di estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza il prefetto proceda a restituire il veicolo anziché a confiscarlo. Ovvero che alla medesima azione provveda il giudice investito della causa di opposizione all'ordinanza che dispone la confisca. Ciò che accade invece in base alla predetta disposizione del codice della strada è irragionevole per la disparità di trattamento che si verifica con l'esito positivo dei lavori di pubblica utilità.

La Motivazione della Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale, dopo una breve introduzione sugli istituti della messa alla prova e dei lavori di pubblica utilità, ha sottolineato i punti in comune tra i due istituti. Si è focalizzata inoltre sulla prestazione di attività non retribuita comune ad entrambi gli istituti e si è espressa in merito alla discrezionalità del legislatore. In particolare, con riguardo al trattamento sanzionatorio dei fatti di reato, la Corte ha affermato a tal proposito che tale discrezionalità "incontra il limite della manifesta irragionevolezza delle scelte compiute, e tale limite vale anche nella definizione degli istituti processualpenalistici".

Per quanto riguarda l'irragionevolezza, la Corte ha condiviso l'opinione del giudice di Bergamo affermando che "è manifestamente irragionevole che, pur al cospetto di una prestazione analoga, qual è il lavoro di pubblica utilità, e pur a fronte della medesima conseguenza dell'estinzione del reato, la confisca del veicolo venga meno per revoca del giudice, nel caso di svolgimento positivo del lavoro sostitutivo, e possa essere invece disposta per ordine del prefetto, nel caso di esito positivo della messa alla prova".

Il giudice della Corte Costituzionale ha inoltre sottolineato che la previsione di cui all'art. 224-ter, sesto comma, C.d.S. è stata introdotta precedentemente a quella sui lavori di pubblica utilità che ha creato la disparità di trattamento. A sua opinione "il legislatore ha delineato un peculiare “microsistema”, all'interno del quale l'estinzione del reato per positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in ragione della sua evidente natura “premiale”, esclude la confisca del veicolo, in deroga alla disciplina delle altre ipotesi di estinzione del reato (diverse dalla morte dell'imputato), che, non condividendo quella natura “premiale”, contemplano l'eventualità della confisca prefettizia (si pensi, innanzitutto, alla prescrizione del reato)".

La Corte Costituzionale ha avvalorato le osservazioni del Tribunale di Bergamo secondo cui "l'autore del reato di guida in stato di ebbrezza subisce un'irragionevole e deteriore disparità di trattamento in ordine alla confisca del veicolo qualora il giudice penale abbia disposto nei suoi confronti la messa alla prova, anziché il lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 186, comma 9-bis, cod. strada". Il ragionamento della Corte l'ha portata a ritenere che l'art. 224-ter, sesto comma, C.d.S. violi l'articolo 3 della Costituzione.

Bilancia della giustizia con un'automobile e documenti

Il Dispositivo della Sentenza n. 75/2020

Con la sentenza del 25 aprile 2020 n. 75, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 224-ter, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada). Questa storica decisione ha eliminato la disparità di trattamento precedentemente esistente, garantendo che anche in caso di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, la confisca del veicolo non sia più automaticamente disposta dal prefetto, allineando così gli effetti premiali a quelli dei lavori di pubblica utilità.

Questo ha importanti implicazioni per i soggetti che affrontano procedimenti per reati stradali, offrendo una maggiore coerenza e equità nell'applicazione delle sanzioni accessorie. La sentenza ha ribadito il principio secondo cui la discrezionalità del legislatore nella definizione degli istituti processualpenalistici deve sempre rispettare il limite della manifesta irragionevolezza, in conformità all'articolo 3 della Costituzione.

La Sospensione Condizionale della Pena e i Suoi Effetti

La sospensione condizionale della pena è un istituto assai rilevante nella prassi processuale, concepito per perseguire un obiettivo di proporzionalità e adeguatezza in concreto della risposta punitiva dello Stato. Questo istituto, disciplinato principalmente dagli artt. 163 e seguenti del Codice Penale, si configura come un beneficio per il condannato. Il giudice, ricorrendo determinati presupposti, potrà sospendere l'esecuzione di una pena detentiva o pecuniaria, a condizione che il condannato rispetti determinati requisiti e obblighi previsti dalla legge. L'essenza della sospensione condizionale risiede dunque nella valutazione prognostica che il giudice è chiamato a compiere al momento della sentenza. La concessione del beneficio presuppone che il soggetto condannato sia considerato meritevole di un'opportunità per dimostrare il proprio ravvedimento, evitando così l'applicazione concreta della pena.

Per garantire un'applicazione rigorosa e conforme ai principi di giustizia, la sospensione condizionale della pena può essere concessa solo in presenza di specifici requisiti, sia oggettivi che soggettivi. In primo luogo, la pena inflitta non deve superare determinati limiti temporali, che variano in base alla natura del reato e alle caratteristiche del soggetto condannato. Per le pene detentive, il limite massimo è fissato generalmente a due anni; tuttavia, per i minori di diciotto anni o per i soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventuno anni, il limite è elevato a tre anni, come previsto dal secondo comma dell'art. 163 c.p. Oltre ai limiti di pena, la concessione della sospensione condizionale richiede che il condannato non abbia beneficiato dello stesso istituto in precedenza.

Nell'applicazione della sospensione condizionale è fondamentale chiarire la durata del periodo di prova, durante il quale il condannato dovrà astenersi dal commettere nuovi reati e rispettare gli eventuali obblighi imposti dal giudice. Tale periodo, fissato in cinque anni per i delitti e in due anni per le contravvenzioni, costituisce un banco di prova per il condannato, il cui comportamento durante questo lasso di tempo è determinante ai fini dell'estinzione del reato ai sensi dell'art. 167 c.p.

La sospensione condizionale della pena, oltre a essere subordinata alla sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 163 c.p., può comportare specifici obblighi per il condannato, delineati nell'art. 165 c.p. Il giudice, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, potrà subordinare la concessione della sospensione condizionale all'adempimento di determinati obblighi, come il risarcimento del danno, la prestazione di attività lavorative non retribuite a favore della collettività, o il divieto di frequentare determinati luoghi o persone. L'art. 165 c.p. prevede inoltre che, nel caso in cui il condannato abbia già beneficiato di una sospensione condizionale precedente, la concessione di un ulteriore beneficio sia obbligatoriamente subordinata all'adempimento di uno degli obblighi sopra descritti. Il termine per l'adempimento degli obblighi è stabilito dal giudice nella sentenza, ed è fondamentale che il condannato li rispetti nei tempi indicati. Il mancato rispetto degli obblighi imposti comporta infatti la revoca della sospensione condizionale, come previsto dall'art. 168 c.p.

La sospensione condizionale della pena, come sancito dall'art. 166 c.p., si estende alle pene accessorie, salvo i casi in cui il giudice (per determinati reati) disponga diversamente. Tuttavia, gli effetti benefici della sospensione condizionale possono venir meno nel caso in cui il condannato non rispetti le condizioni imposte. Ai sensi dell'art. 168 c.p., la sospensione è revocata di diritto qualora, durante il periodo di prova, il condannato commetta un delitto o una contravvenzione della stessa indole per cui venga inflitta una pena detentiva, o qualora non adempia agli obblighi stabiliti dal giudice. La revoca si applica anche nel caso in cui il condannato riporti una condanna per un delitto commesso anteriormente, qualora la pena cumulata superi i limiti previsti dall'art. 163 c.p.

Uno degli aspetti più significativi della sospensione condizionale della pena è la possibilità, al termine del periodo di prova, di ottenere l'estinzione del reato. Questo beneficio è disciplinato dall'art. 167 c.p., il quale stabilisce che il reato si estingue se, entro il termine stabilito, il condannato non commette un nuovo delitto o una contravvenzione della stessa indole e adempie agli obblighi impostigli. Ad ogni modo, l'effetto estintivo dovrà essere dichiarato dal giudice dell'esecuzione, previo accertamento di tutti i presupposti di legge. Invero, una volta decorso il termine del periodo di prova, occorre una dichiarazione formale di estinzione del reato ai sensi dell'art. 676 c.p.p.

La Procedura per l'Estinzione del Reato ex Art. 167 c.p.

La procedura per ottenere la dichiarazione formale di estinzione del reato a seguito della sospensione condizionale della pena è disciplinata dall'art. 676 del Codice di Procedura Penale. Una volta decorso il periodo di prova, spetta al giudice dell'esecuzione il compito di accertare il rispetto delle condizioni previste dalla legge e di dichiarare, tramite apposita ordinanza, l'estinzione del reato.

Per avviare la procedura, il reo - generalmente tramite il proprio difensore - deve presentare un'apposita istanza al giudice dell'esecuzione competente. A questa istanza devono essere allegati tutti i documenti necessari a dimostrare il rispetto delle condizioni imposte. Tra questi rientrano il certificato del casellario giudiziale, da cui deve risultare l'assenza di nuovi reati commessi durante il periodo di prova, e la documentazione che attesti l'adempimento degli obblighi imposti dal giudice ai sensi dell'art. 165 c.p. Una volta ricevuta l'istanza, il giudice dell'esecuzione procede senza formalità e, sulla base degli atti, emette un'ordinanza che dichiara l'estinzione del reato, purché siano soddisfatte tutte le condizioni richieste. Ai sensi dell'art. 667, comma 4, c.p.p., l'ordinanza deve essere comunicata al pubblico ministero e notificata al condannato e al suo difensore.

L'estinzione del reato, conseguente al decorso positivo del termine di sospensione, sancisce l'esito del processo "riabilitativo" del condannato. Questo risultato, però, non è automatico: richiede una condotta rigorosamente conforme alle prescrizioni di legge e un'attenta gestione delle formalità necessarie per ottenere la dichiarazione di estinzione. La corretta applicazione della sospensione condizionale della pena e la conseguente estinzione del reato necessitano di una conoscenza approfondita delle norme e di una gestione accurata dei passaggi processuali.

I 4 vantaggi dei lavori di pubblica utilità

Sequestro Preventivo e Confisca in Assenza di Condanna: Il Ruolo della Cassazione

La questione della confisca e del sequestro preventivo si intreccia in modo significativo con gli istituti di estinzione del reato, specialmente quando non interviene una sentenza di condanna definitiva. Un importante chiarimento in merito è stato fornito dalla Corte di Cassazione.

I giudici di legittimità, condividendo l'impostazione del ricorrente in un caso specifico, hanno ricordato, innanzitutto, che l'art. 323, comma 4, c.p.p., proprio sul tema della perdita di efficacia del sequestro preventivo, prevede che la restituzione del bene sequestrato "…non è ordinata se il giudice dispone, a richiesta del pubblico ministero o della parte civile, che sulle cose appartenenti all'imputato o al responsabile civile sia mantenuto il sequestro a garanzia dei crediti indicati nell'art. 316", la cui norma disciplina il c.d. sequestro conservativo.

La Corte ha poi richiamato quel precedente orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui il sequestro preventivo sui beni dell'imputato può essere convertito, ove ne facciano richiesta il pubblico ministero o la parte civile, in sequestro conservativo, ma esclusivamente nel caso sia intervenuta una Sentenza di condanna. In una precedente pronuncia, infatti, si legge che "…l'istituto del sequestro conservativo di cui agli artt. 316 e segg. cod. proc. pen. è strumentale al mantenimento delle garanzie per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese processuali ovvero al soddisfacimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, sicché la sua conferma presuppone una sentenza di condanna, la cui irrevocabilità determina la conversione del sequestro in pignoramento, secondo quanto previsto dall'art. 320 cod. proc. pen. È dunque evidente che in assenza di una pronuncia di condanna, gli effetti del sequestro conservativo cessano, come espressamente previsto dall'art. 317, comma 4, cod. proc. pen., secondo cui ciò avviene 'quando la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere non è più soggetta a impugnazione'" (Cass. Pen., IV Sezione, sent. n. 9850/2023).

La Cassazione, nella Sentenza n. 9850/2023, ha riaffermato i principi secondo cui:

  • La sentenza di proscioglimento, pronunciata a seguito della messa alla prova con esito positivo, comporta l'annullamento del sequestro preventivo e la conseguente restituzione dei beni all'avente diritto.
  • L'estinzione del reato, in questi casi, non è idonea a esprimere un compiuto accertamento sul merito dell'accusa e, dunque, sulla responsabilità dell'imputato.

Questo significa che in assenza di una condanna, il sequestro preventivo non può essere mantenuto a fini conservativi, e i beni devono essere restituiti. L'art. 323, comma 1, c.p.p. stabilisce infatti che "Con la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, ancorché soggetta a impugnazione, il giudice ordina che le cose sequestrate siano restituite a chi ne abbia diritto, quando non deve disporre la confisca a norma dell'articolo 240 del codice penale. Il provvedimento è immediatamente esecutivo". La giurisprudenza ha quindi chiarito che il sequestro preventivo (art. 321 c.p.p.), disposto quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, non può persistere in assenza di una condanna.

L'Evoluzione Normativa sulla Guida in Stato di Ebbrezza e la Scelta della Legge Più Favorevole

Il legislatore è intervenuto più volte sulla disciplina della guida in stato di ebbrezza, introducendo nell'agosto 2010 la possibilità di svolgere lavori di pubblica utilità quale pena sostitutiva (art. 186, comma 9-bis, C.d.S.). Ciò ha ovviamente posto il problema di quale fosse la norma più favorevole da applicare ai procedimenti pendenti.

In alcuni casi, i giudici di primo e secondo grado avevano ritenuto che fosse più favorevole nel complesso la normativa previgente rispetto alla novella del 2010, ad esempio l'art. 186 commi 1, 2 lett. 'c' e 2 sexies del D. Lgs. 285 del 1992. Questa conclusione è stata motivata dall'autorità giudiziaria osservando, innanzitutto che "la disciplina, in concreto, più favorevole al reo è quella 'vecchia'". Il giudice di prime cure, osservava la Corte di Appello, sarebbe partito dal minimo della pena detentiva, pervenendo "ad una pena finale di mesi 1 e giorni 10 di arresto alla quale se avesse applicato la 'nuova' normativa la pena sarebbe stata maggiore". Il Consesso, altresì, pur non disconoscendo che con la 'vecchia' normativa l'imputato avrebbe potuto accedere alla sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità, conseguendo quindi con una condotta attiva l'estinzione del reato, ha tuttavia ritenuto che con minor sacrificio, ovvero con un semplice non facere, l'imputato ha beneficiato dell'estinzione del reato grazie al decorso temporale di cui all'art. 167 c.p.

A ben vedere, il problema affrontato e risolto in senso giuridicamente criticabile dai giudici di merito attiene all'individuazione della disciplina più favorevole, così come imposto dall'art. 2/4 c.p. Come noto, invero, l'individuazione, tra una pluralità di disposizioni succedutesi nel tempo, di quella più favorevole al reo, va eseguita non in astratto, sulla base della loro mera comparazione, bensì in concreto, mediante il confronto dei risultati che deriverebbero dall'effettiva applicazione di ciascuna di esse alla fattispecie sottoposta all'esame del giudice (Cassazione penale sez. I, 02 ottobre 2003, n. 40915), dovendo anche tenere in considerazione l'interpretazione da dare alla novella modificativa della disciplina di cui all'art. 186 D. Lgs. n. 285/1992.

La giurisprudenza è pacifica nell'affermare che per stabilire se una legge è favorevole o sfavorevole è necessario tener conto di tutte le conseguenze che deriverebbero applicando in concreto, rispettivamente, la nuova legge e quella previgente. Si consideri dunque come la disciplina oggi in vigore, introdotta con la L. 29 luglio 2010, n. 120, mediante un aumento della pena dell'arresto nel limite edittale minimo, portato da 3 a 6 mesi, e prevedendo con l'inserimento del comma 9-bis nell'art. 186 cod. str. e del comma 8-bis nell'art. 187 cod. str., la possibilità di sostituire le pene classiche, dell'arresto e dell'ammenda, con la pena del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 l.gs nr. 274 del 2000, sul duplice presupposto che non ricorra l'aggravante di cui al comma 2-bis (incidente stradale provocato) e che il condannato non ne abbia già usufruito. In tal caso il giudice, sostituita la pena con quella dei l.p.u., incarica l'ufficio locale di esecuzione ovvero l'ufficio di P.S. territorialmente competente (ovvero, in mancanza, i Carabinieri) di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di p.u. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di p.u., il giudice, sempre con le forme del procedimento di cui all'art. 667 quater c.p.p., dispone la revoca della sanzione sostitutiva e il ripristino delle pene tradizionali.

La normativa più favorevole ex art. 2 comma 4° deve essere individuata in concreto, e nella fattispecie in esame, la decisione in concreto dell'imputato di rendere applicativa la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità risulta elemento che rende più favorevole detta disciplina. Del resto non sarebbe una soluzione grandemente innovativa, far dipendere da una scelta dell'imputato l'applicazione di una normativa penale: la volontà del condannato è configurata dalla legge come criterio privilegiato anche per stabilire quale sia la pena meno grave da eseguire tra le diverse pene irrogate per il medesimo fatto (art. 668 c.p.p.).

A simili conclusioni è peraltro giunto anche il Supremo Consesso (Cassazione penale sez. IV, 17 gennaio 2012, n. 11198) che ha argomentato sostenendo come non possa "negarsi che, nel complesso, la nuova disposizione, alla luce dei tanti vantaggi introdotti a fronte del contestuale inasprimento della sanzione, laddove sia intervenuta la specifica scelta dell'imputato ovvero al sua mancata opposizione, divenga per lui oggettivamente ed in concreto più favorevole rispetto a quella previgente". Infatti - si argomenta - "con la sopravvenuta L. 29 luglio 2010, n. 120, da un canto è stato introdotto l'art. 186 C.d.S., comma 9 bis (che prevede la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, con l'aggiunta, in caso di esito positivo, dell'estinzione del reato, della riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e della revoca la confisca del veicolo sequestrato) e, dall'altro, è stata inasprita la pena detentiva prevista (dal previgente D.L. 23 maggio 2008, n. 92, art. 4) per il reato di cui al comma 2, lett. c) della medesima norma, con introduzione del minimo edittale di sei mesi ed innalzamento del massimo ad un anno di arresto (ferma restando la congiunta pena dell'ammenda da Euro 1.500,00 a d Euro 6.000,00): ma ciò non si ritiene sia ostativo all'applicazione del beneficio in questione."

Questo principio è stato nuovamente ribadito da recentissima giurisprudenza (Cassazione penale sez. IV, 19 settembre 2012, n. 42496), la quale ha avuto modo di stabilire come "non vi (sia) dubbio che l'applicazione del lavoro di pubblica utilità - anche per gli ulteriori effetti che derivano dall'esito positivo del suo svolgimento - possa essere ritenuta dall'imputato quale disposizione di favore, che, in quanto tale, ben può quindi trovare applicazione, ai sensi dell'art. 2 c.p. in quanto lex mitior".

Altresì, in giurisprudenza (ex multis Cassazione penale sez. IV, 07 luglio 2011, n. 31145) vi è chi, a prescindere dalla scelta dell'imputato, ha ritenuto più favorevole la norma come modificata dalla l. 120/2010. "In altri termini, tale (nuova) previsione rileva in modo decisivo, già a livello di valutazione astratta, non perché introduce la possibilità di scontare una pena meno afflittiva di quella detentiva, ma perché introduce un'ipotesi di estinzione del reato non contemplata dalla normativa previgente. E ad escludere tale rilevanza non vale il richiamo al carattere non automatico ma eventuale della sostituzione della pena detentiva con altra meno afflittiva, perché, come per le attenuanti e il bilanciamento nel reato continuato, si deve guardare all'esistenza o meno dell'astratta possibilità per quel determinato imputato di fruire dell'istituto normativo vantaggioso (cioè la causa estintiva) ed, in caso positivo, la disciplina sanzionatoria che lo contempla deve ritenersi nel suo complesso più vantaggiosa, anche a prescindere dal successivo effettivo concretizzarsi o meno di quel vantaggio (come in caso di successiva revoca della sanzione sostitutiva)".

Simile assunto pare evidentemente errato, poiché il raffronto delle due normative, quella "vecchia" e quella "nuova", ai fini del giudizio di maggior favore, deve avvenire in concreto. Invero, la possibilità di accedere al beneficio di cui agli artt. 163 e ss c.p. non è affatto esclusa dalla nuova normativa, e dunque, pur essendo la sospensione condizionale della pena un istituto molto importante, non può essere l'unico elemento per ritenere una normativa più favorevole di un'altra. In altre parole, sarebbe evidentemente errato e privo di rilievo ritenere che la normativa più favorevole sia quella previgente solo perché, comunque, è stata applicata la sospensione condizionale della pena, quando anche oggi è possibile usufruire di tale beneficio.

Simile rilievo, poteva forse avere un senso qualora, con la nuova normativa, non fosse possibile fruire del beneficio di cui agli artt. 163 c.p. E comunque, pur volendo riconoscere la facoltà del giudice di disporre, anche d'ufficio, la sospensione di cui agli artt. 163 c.p. non si può, comunque, negare come sia in tal caso sia necessaria una "concreta giustificazione, sul contrario interesse dell'imputato, della funzione rieducativa insita nel beneficio" (Cassazione penale sez. III, 27 gennaio 2010, n. 10926).

Ulteriori profili di censura della sentenza vanno individuati nella parte in cui si afferma che l'applicazione della sospensione condizionale della pena renderebbe la disciplina previgente più favorevole in considerazione, anche, degli effetti penali derivanti dall'estinzione ex art. 167 c.p. Il supremo Consesso, pur partendo dal presupposto - corretto - che, anche a seguito del decorso di un determinato periodo di tempo si possa conseguire, ex art. 167 c.p., l'estinzione del reato, ha comunque errato nel ritenere implicitamente che gli effetti penali di detta estinzione sarebbero parificabili a quelli discendenti dal buon esito dei lavori di p.u., previsti dal comma 9bis art. 186 C.d.S. Sul punto la Suprema Corte ha affermato che "l'estinzione del reato a norma dell'art. 167 cod. pen. non comporta anche l'estinzione degli effetti penali diversi da quelli espressamente previsti, sicché di esso deve tenersi conto ai fini della recidiva" (Cassazione penale sez. VI, 29 novembre 2011, n. 3209).

Infine, l'impugnata sentenza appare censurabile per violazione dell'art. 2 co. 4 c.p. A supporto di detta censura, si consideri quanto espresso da recentissima giurisprudenza (Cassazione penale sez. IV, 17 gennaio 2012, n. 11198) in ossequio alla si stabilisce come non sia di certo possibile fondare il discrimine tra le due normative "sulle eventuali conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi imposti in caso di concessione del beneficio e, quindi, su un ragionamento meramente ipotetico?". Simile potere discrezionale invece non è riconosciuto al giudice dell'esecuzione in caso di commissione di ulteriore reato che determini la "revoca di diritto" del beneficio concesso, ex art. 168 comma 1 c.p.

La Confisca Amministrativa e il Sequestro

La confisca amministrativa, come già accennato, è disciplinata principalmente dall'art. 213 del Codice della Strada. Il sequestro del veicolo a seguito di violazione dell'art. 193 C.d.S. (mancanza di assicurazione) è un esempio paradigmatico. In questo caso, il veicolo viene affidato al custode - acquirente, a meno che il proprietario non sia anche il conducente e possa dimostrare di avere un luogo idoneo (non sottoposto a pubblico passaggio) dove tenerlo.

Automobile con tagliando di assicurazione scaduto

Le violazioni che comportano il sequestro e/o la confisca sono numerose e includono:

  • Circolazione con patente ritirata o sospesa (artt. 216 e 218 C.d.S.).
  • Guida senza patente o con patente revocata (art. 116 C.d.S.).
  • Guida sotto l'effetto di alcool (art. 186 C.d.S.) o di sostanze stupefacenti (art. 187 C.d.S.).
  • Divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore (art. 9 bis C.d.S.).
  • Circolazione con ciclomotore alterato (art. 97 C.d.S.).
  • Circolazione con veicolo non immatricolato (art. 93 C.d.S.).
  • Uso di targhe false o contraffatte (art. 100 C.d.S.).
  • Falsità in atti e uso di documenti assicurativi falsi o contraffatti (art. 482 e 485 C.d.S.).
  • Incidente stradale con veicolo non in regola con la revisione o immatricolato da oltre 10 anni (art. 80 C.d.S.).

In questi casi, l'agente o l'organo accertatore della violazione procede al sequestro amministrativo del veicolo, affidandolo al deposito giudiziario incaricato della custodia (c.d. custode-acquirente). Le sanzioni amministrative pecuniarie previste possono variare notevolmente, e in alcuni casi, come per la guida senza assicurazione, è prevista la riduzione della sanzione ad un quarto se il pagamento avviene entro un certo termine.

È importante sottolineare che la normativa vigente (art. 213, comma 2-sexies, C.d.S.) prevede che il provvedimento di confisca sia adottato dal prefetto, salvo che non venga disposta dall'Autorità Giudiziaria competente in conseguenza di ipotesi di reato. Contro il verbale di accertamento e di sequestro, l'interessato può proporre ricorso al Prefetto (ai sensi dell'art. 203/c.3 del C.d.S.) o al Giudice di Pace (ai sensi dell'art. 204-bis del C.d.S.).

In conclusione, la disciplina della confisca dell'autoveicolo e l'estinzione del reato sono ambiti in continua evoluzione, con la giurisprudenza che cerca di garantire un'applicazione equa e proporzionata delle sanzioni, nel rispetto dei principi costituzionali.

tags: #estinzione #del #reato #ex #art #167