Incidenti Senza Contatto Diretto tra Autoveicoli: Risarcimento Danni e Aspetti Giuridici

Quando si parla di incidenti stradali, l'immaginario comune è spesso legato a scontri e collisioni dirette tra veicoli. Tuttavia, il panorama degli eventi dannosi sulla strada include anche situazioni in cui un sinistro si verifica senza alcun impatto fisico tra i mezzi coinvolti, ma con conseguenze ugualmente gravi per i conducenti e i loro veicoli. Questi "incidenti senza contatto diretto" o "sinistri senza urto" rappresentano una categoria complessa, sia per la ricostruzione della dinamica che per l'ottenimento del risarcimento dei danni subiti.

illustrazione di un veicolo che sterza bruscamente per evitare un ostacolo invisibile, finendo fuori strada

La Natura del Sinistro Senza Urto

Un sinistro senza urto si verifica quando un veicolo subisce un danno, come un'uscita di strada, una caduta, o una collisione con un ostacolo fisso, senza che vi sia stato un impatto fisico con un altro mezzo. La dinamica è spesso di difficile ricostruzione, in quanto il veicolo responsabile della turbativa che costringe l'altro mezzo a una manovra evasiva può anche non rendersi conto dell'accaduto e proseguire la marcia senza fermarsi. Questo scenario può lasciare la vittima del sinistro in una posizione precaria, con il rischio che il proprio diritto al risarcimento venga negato per mancanza di prove concrete.

Un esempio concreto di sinistro senza collisione può essere il caso in cui un veicolo taglia la strada a un altro, che, a causa di ciò, si vede costretto a sterzare bruscamente finendo fuori strada. Se si è vittima di un sinistro senza collisione, il primo obiettivo dovrà essere quello di raccogliere più informazioni possibile per poter ricostruire al meglio la dinamica dell'incidente. Questo è cruciale perché, senza una corretta ricostruzione dell'incidente, l'Assicurazione responsabile potrebbe rifiutare di risarcire il danno.

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La Prova della Responsabilità e l'Assenza di Scontro

Per ottenere il risarcimento in caso di sinistro senza urto, è fondamentale dimostrare la responsabilità di un altro soggetto che ha causato la manovra improvvisa o l'uscita di strada. La giurisprudenza ha infatti stabilito che la presunzione di pari responsabilità nella causazione di un sinistro stradale, prevista dall'art. 2054, comma secondo, cod. civ., è applicabile, di regola, soltanto quando tra i veicoli coinvolti vi sia stato un urto. L'assenza dello scontro tra i veicoli coinvolti esclude, di norma, la presunzione di corresponsabilità.

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 19282 del 15/06/2022, ha ribadito questo principio, evidenziando che nel caso di specie, ad esempio, la caduta della moto poteva essere stata causata anche da un semplice sbandamento, e in assenza di prove di violazioni delle norme sulla sicurezza stradale da parte dell'altro veicolo, la responsabilità non poteva essere presunta. Tuttavia, anche quando manchi una collisione diretta tra veicoli, è consentito applicare estensivamente la suddetta norma al fine di graduare il concorso di colpa tra i vari corresponsabili, sempre che sia stato accertato in concreto il nesso di causalità tra la guida del veicolo non coinvolto e lo scontro. È evidente che l'estensione ora richiamata non è applicabile nel caso in cui non vi sia prova del nesso causale.

La Suprema Corte è granitica sul punto della prova della responsabilità. A tal proposito, la recente sentenza n. 22398/2022 ha stabilito che: "Chi subisce un incidente stradale deve dimostrare 'con estrema precisione' la dinamica dei fatti e la colpa del guidatore pirata. In caso contrario, come nella vicenda esaminata, il giudice non è tenuto a riconoscere il sinistro e il risarcimento." Sia i giudici del tribunale che quelli della Corte d'appello avevano ritenuto che non era stata raggiunta la prova della fondatezza dell'assunto di parte attrice con riguardo alla dinamica dei fatti e alla riconducibilità della responsabilità del sinistro in capo a un presunto conducente pirata. Il soggetto che ha subito il sinistro ha eccepito, in Cassazione, che aveva tentato di evitare un'eventuale collisione con l'autovettura non identificata; il motivo è stato ritenuto inammissibile, in quanto le allegazioni e le prove erano state valutate dai giudici di merito, i quali avevano ritenuto che non fosse stata raggiunta la prova della fondatezza dell'assunto dell'attore riguardo alla dinamica dei fatti e alla riconducibilità della responsabilità del sinistro in capo a un presunto conducente pirata.

diagramma di flusso che illustra il processo di raccolta prove per un sinistro senza contatto

Condotte Immediate e Raccolta di Prove

Se si è vittime di un sinistro senza collisione, la prima cosa da fare è chiamare le autorità. Queste interverranno sul luogo rilevando ogni circostanza utile alla ricostruzione della dinamica dell'incidente. Le fotografie sono sicuramente fonti di prova in grado di immortalare lo stato dei luoghi nell'immediatezza dell'incidente. Fondamentali saranno inoltre eventuali dichiarazioni testimoniali. Queste dovranno essere rilasciate da persone terze al sinistro che però abbiano assistito all'incidente e possano ricostruire la dinamica.

Il problema non si pone se il veicolo responsabile della turbativa si ferma a prestare soccorso e ammette la propria colpa. La situazione si fa più complessa se il conducente del mezzo responsabile dell'incidente rifiuta di assumersi la colpa. Peggio ancora se si allontana dal luogo del sinistro senza fermarsi a prestare soccorso. In questi casi, la raccolta di prove diventa ancora più critica.

Il Diritto al Risarcimento e la Misura del Danno

"Ho diritto al risarcimento del danno se il sinistro è senza collisione?" Questo è il quesito che ci viene posto dalla maggior parte dei Clienti rimasti vittime di un incidente stradale senza collisione. La risposta è: assolutamente sì. L'articolo 2054 del Codice Civile, al comma 1, stabilisce che: "Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno."

Come vediamo, quindi, l'art. 2054 Codice Civile sancisce il diritto al risarcimento del danno subito a seguito di sinistro stradale, senza limitare questo diritto alle sole circostanze in cui il danno sia stato provocato da incidente con impatto. Possiamo quindi affermare con certezza che si ha diritto al risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, anche quando questo derivi da sinistro senza collisione.

La misura del risarcimento, tuttavia, può variare. Sempre l'art. 2054 Codice Civile comma 2 stabilisce che: "Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli." Se in un incidente non è provato il nesso di causalità tra il danno patito e la condotta imprudente di guida di un altro veicolo, entrambi i veicoli sono ritenuti responsabili del sinistro in egual misura. Ciò però si applica, ex art. 2054 c.c., ai sinistri in cui avviene uno scontro tra i veicoli. Molte Assicurazioni, invece, applicano il disposto dell'art. 2054 comma 2 c.c. anche nel caso in cui il sinistro avvenga senza collisione tra i veicoli, così decurtando il risarcimento del 50%. Questo perché negli incidenti senza urto è difficile provare interamente il nesso di causalità tra il danno subito e la condotta dell'altro veicolo.

È necessario specificare però che, quando la condotta imprudente dell'altro veicolo è provata tanto da non lasciare dubbi circa la turbativa da lui creata, il risarcimento deve essere interamente corrisposto. Sul punto si è recentemente espressa la Corte di Cassazione che, nella sentenza n. 12884/2021, ha stabilito che: "In materia di responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c., ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro; ne consegue che l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l'altro dalla presunzione della concorrente responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., nonché dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (art. 2054, comma 1, c.c.) e che la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto - e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione del sinistro - ma può anche indirettamente risultare tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento del conducente antagonista." Se il danneggiato di un sinistro senza collisione riesce a provare che il sinistro è stato provocato dalla condotta imprudente di un altro veicolo, la presunzione di cui all'art. 2054 comma 2 c.c. non dovrà applicarsi ed egli potrà ottenere il 100% del risarcimento.

Procedure per l'Ottenimento del Risarcimento

Una volta provata la responsabilità del sinistro senza collisione del veicolo che ha provocato la turbativa, occorrerà avanzare formale richiesta di risarcimento danni. Non essendoci urto tra i mezzi, non sarà applicabile la procedura di risarcimento diretto. Il danneggiato dovrà presentare la propria richiesta di risarcimento all'Assicurazione che assicura il veicolo che ha provocato la turbativa. Alla domanda di risarcimento dovranno essere allegati gli elementi di fatto in grado di provare la responsabilità del conducente dell'altro veicolo. In questo modo, l'Assicurazione avrà tutti gli elementi per procedere all'istruttoria della liquidazione.

infografica che riassume i passaggi chiave per richiedere il risarcimento in un sinistro senza contatto

Se il veicolo responsabile è scappato o, non rendendosi conto di aver provocato una turbativa, non si è fermato a prestare soccorso, la richiesta di risarcimento dovrà essere inoltrata al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.

Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada

Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada è un organismo istituito per risarcire i danni causati da veicoli non identificati, non assicurati, o assicurati con compagnie in stato di liquidazione coatta amministrativa o posti in circolazione contro la volontà del proprietario (es. furto).

La richiesta di risarcimento per i sinistri causati da veicoli non assicurati, o di cui risulti impossibile identificare l'assicuratore oppure da un veicolo posto in circolazione contro la volontà del proprietario (es. furto del veicolo), va indirizzata alla CONSAP - Fondo di Garanzia per le Vittime della strada.

Il Fondo di Garanzia non interviene direttamente, ma opera attraverso le Compagnie assicurative designate da IVASS (con il provvedimento n. 0092301/14 del 16/06/2014, a partire dal 16 agosto 2014, le Compagnie designate per la gestione dei sinistri del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada sono individuate su base regionale). Per avviare la richiesta di risarcimento occorre quindi individuare la Compagnia di riferimento, presente nell'elenco delle Compagnie designate.

Sinistro con più Veicoli Coinvolti Senza Contatto Diretto

Spesso accade che, a causa di un veicolo che provoca la turbativa del traffico restando illeso, la collisione avvenga tra altri due veicoli. Pensiamo al caso in cui, a causa di un veicolo che si immette nel flusso della circolazione senza dare la precedenza, un veicolo per schivarlo tampona un'altra automobile che regolarmente circolava sulla strada. Chi deve risarcire i danni in questo caso?

Secondo un costante principio della giurisprudenza di legittimità, occorre considerare l'intera dinamica dell'incidente e non solo l'impatto tra i veicoli. Ciò sta a significare che, nel caso sopra esposto, se viene accertata la responsabilità del veicolo nell'aver provocato la turbativa del traffico, il proprietario del mezzo - o meglio la sua Assicurazione - dovrà risarcire i danni provocati.

schema che mostra i vari soggetti coinvolti e le relazioni di responsabilità in un incidente complesso senza contatto

Limiti della Procedura di Risarcimento Diretto

È importante sottolineare che la procedura di risarcimento diretto, introdotta nel 2007, semplifica la gestione dei sinistri consentendo al danneggiato di rivolgersi alla propria compagnia di assicurazioni per ottenere il risarcimento. Tuttavia, questa procedura non si applica ai sinistri senza urto tra veicoli.

La procedura di risarcimento diretto non è applicabile in diversi casi, tra cui:

  • Sinistri senza urto tra veicoli.
  • Sinistri che coinvolgono più di due veicoli.
  • Sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all'estero (in questo caso ci si deve, infatti, rivolgere all'Ufficio Centrale Italiano).
  • In caso di risarcimento del danno subito dal terzo trasportato (il quale deve indirizzare la richiesta all'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro).
  • In caso di sinistri che abbiano causato lesioni gravi (macropermanenti).
  • In sinistri con un ciclomotore che non sia munito della c.d. "nuova targa".

In questi scenari, il danneggiato dovrà seguire la procedura ordinaria, rivolgendosi direttamente alla compagnia assicurativa del responsabile civile o, in assenza di identificazione del responsabile, al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.

La Denuncia di Sinistro e la Richiesta Danni

In caso di incidente stradale con ragione, il danneggiato per ottenere il risarcimento dei danni subiti dovrà denunciare il sinistro alla propria compagnia di assicurazioni. Altra alternativa, ancor più efficace, è fare una vera e propria richiesta danni contenente tutto ciò che prevede la normativa in materia. Questo non basta, bisognerà anche accertarsi che tale risarcimento corrisponda al giusto danno patito.

La cosa più semplice che devi fare è compilare il modulo di constatazione amichevole di incidente (C.A.I.) - denuncia di sinistro. È la più diffusa. Puoi attivarla, rivolgendoti direttamente alla tua impresa, se nell'incidente sono stati coinvolti solo due veicoli, entrambi immatricolati e assicurati in Italia, se non sei responsabile del sinistro (o lo sei solo in parte). Il termine di 60 giorni si riduce a 30 giorni se i due conducenti dei veicoli coinvolti sottoscrivono congiuntamente il modulo di constatazione amichevole di incidente (C.A.I.). Per ottenere il risarcimento nei termini sopra indicati è molto importante che la richiesta sia completa di tutti gli elementi previsti dalla legge. Se la richiesta manca di qualche elemento essenziale, l'impresa è tenuta ad indicarti, entro 30 giorni, le informazioni integrative necessarie alla definizione del sinistro.

Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta a titolo di risarcimento, l'assicurazione provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria. L'impresa di assicurazione, entro quindici giorni, corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta.

Il Ruolo delle Compagnie di Assicurazione in Liquidazione Coatta Amministrativa

Un'ulteriore complessità può derivare da sinistri causati da veicoli assicurati con imprese che, al momento del sinistro, si trovino in stato di liquidazione coatta amministrativa o vi vengano poste successivamente. In questi casi, la gestione del risarcimento può avvenire in due modi:

  • Liquidazione dei danni a cura del commissario liquidatore della Compagnia in stato di liquidazione coatta amministrativa, se il sinistro è causato da un veicolo assicurato con imprese, che al momento del sinistro, si trovino in stato di liquidazione coatta amministrativa o vi vengano poste successivamente, i cui Commissari liquidatori siano stati autorizzati, anche per conto del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, alla liquidazione dei danni causati dalla circolazione dei veicoli (art. 293 del D.lgs. 209/2005 - Codice delle Assicurazioni Private).
  • Liquidazione dei danni a cura dell'Assicurazione designata, nei casi di sinistri causati da veicoli assicurati con Compagnie che, al momento del sinistro, si trovino in stato di liquidazione coatta amministrativa o vi vengano poste successivamente, e per le quali non si verifichino le condizioni indicate al punto precedente (art. 286 del D.lgs. 209/2005 - Codice delle Assicurazioni Private).

Questo scenario aggiunge un ulteriore livello di complessità alla gestione del risarcimento, richiedendo una conoscenza approfondita delle normative vigenti e delle procedure specifiche.

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