L'acquisto, l'importazione e la rivendita di autoveicoli comportano una serie complessa di adempimenti fiscali e doganali, in particolare per quanto riguarda l'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) in Italia e i dazi doganali applicabili negli Stati Uniti. La comprensione di queste normative è fondamentale per operatori commerciali e privati al fine di evitare sanzioni e garantire la regolarità delle operazioni.
Dazi USA nel Settore Automotive: Una Panoramica Complessa
I dazi applicabili negli USA al settore automobilistico sono piuttosto articolati, in funzione delle varie classificazioni doganali in cui si articolano le sottocategorie merceologiche che formano la categoria automotive: Auto, Camion, Autobus, Macchine movimento terra, parti e ricambi. Nel linguaggio doganale statunitense (HTSUS), "automotive" non è una voce formale, ma un raggruppamento commerciale che fa riferimento a diverse e molteplici categorie doganali: veicoli a motore destinati alla circolazione su strada (Capitolo 87, heading 8701-8705) e alle loro parti e accessori (8708), oltre a componenti specifici in altri capitoli (motori, elettrico, pneumatici, ecc.).
È importante notare che le macchine movimento terra (ad esempio bulldozer, escavatori, pale gommate, grader) non sono considerate appartenenti alla categoria doganale americana "automotive". Rientrano invece nel Capitolo doganale americano 84 (8429 per le macchine, 8431 per le parti), con uso principale in cantieristica/mining e non su strada. Tipicamente, queste non ricadono nei regimi tariffari specifici per l'automotive.

Le aliquote dazio ordinario (MFN - Most Favoured Nation) sono determinate in base al sottocodice doganale americano a 8 cifre e al Paese d'origine (ad esempio, Italia = UE → colonna 1). Per gli autocarri medi/pesanti (8704), è previsto un dazio addizionale del +25% sopra l'aliquota MFN, portando il totale spesso a circa il 25-50%. Un dazio "reciproco del 15%", in vigore dal 3 agosto 2025, si applicherà per merci UE con MFN inferiore al 15%, portando il dazio USA complessivo al 15% secondo annesse liste di sottovoci. È essenziale verificare gli allegati e le esclusioni, specialmente dove si applica già la Sezione 232 (+10%) o la Sezione 301 (+25%).
Obblighi IVA per Veicoli Provenienti dall'Estero in Italia
L'Agenzia delle Entrate italiana, con la Risposta ad Interpello n. 778 del 12 novembre, ha fornito chiarimenti in merito al corretto adempimento degli obblighi IVA per l'immatricolazione in Italia dei veicoli provenienti dall'estero. La disciplina sull'immatricolazione prevede la dimostrazione del preventivo e corretto adempimento degli obblighi IVA afferenti alla prima cessione interna o all'importazione del veicolo.
Acquisti Intracomunitari (UE):Nel caso di acquisti intracomunitari, è prevista la presentazione del modello F24 con elementi identificativi ("F24 immatricolazione auto UE") in relazione all'IVA assolta sulla prima cessione interna del bene. Per l'immatricolazione di veicoli oggetto di acquisto intracomunitario, l'IVA è versata tramite apposito modello "F24 immatricolazione auto UE" recante il numero di telaio e l'ammontare dell'imposta assolta in occasione della prima cessione interna (art. 1, comma 9 del decreto legge 3 ottobre 2006 n. 262). La presentazione del modello F24 con elementi identificativi è prevista esclusivamente per gli acquisti intracomunitari di veicoli nuovi o usati.
Acquisti Extra-UE (Importazione):Nel caso di provenienza dei veicoli extra-UE, i documenti doganali che devono essere presentati consistono nella bolletta doganale oppure, qualora la bolletta sia unica per più veicoli, nel certificato doganale in bollo ove risultano essere stati corrisposti i diritti di confine e ove sono indicati fabbrica e tipo di veicolo, numero di telaio, stato d'uso, estremi della bolletta doganale e categoria del veicolo. Ai fini dell'immatricolazione di veicoli oggetto di importazione (acquisto non comunitario), è richiesta invece la certificazione doganale attestante l'assolvimento dell'imposta o l'utilizzazione di idonea dichiarazione d'intento (art. 1, comma 10, del d.l. n. 262 del 2006). L'Agenzia delle Entrate conferma che la documentazione da produrre a dimostrazione dell'assolvimento degli adempimenti IVA è differenziata per le auto acquistate all'interno o all'esterno dell'Unione Europea. Diversa è la procedura per l'immatricolazione di veicoli di provenienza extra-UE, caso in cui occorre la documentazione doganale da considerare idonea alla univoca identificazione del veicolo e dell'IVA assolta al momento della sua importazione.
Immatricolazione auto - Traduzioni documenti in italiano
Immatricolazione in Italia di Veicoli Esteri
Per la circolazione in Italia di veicoli di provenienza estera è necessario che gli stessi siano immatricolati presso l'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile (UMC) ed iscritti al Pubblico Registro Automobilistico (PRA). In sede di immatricolazione, l'UMC verifica la regolarità della documentazione tecnica e degli adempimenti fiscali, con particolare riguardo all'assolvimento dell'Imposta sul Valore Aggiunto.
Se si importa da uno Stato UE o dello Spazio Economico Europeo, si può effettuare l'iscrizione al PRA direttamente dallo Sportello Telematico dell'Automobilista. Se l'importazione è da un Paese extra UE, si deve procedere alla registrazione presso la Motorizzazione Civile che rilascia una carta di circolazione ed entro 60 giorni iscrivere il veicolo al PRA. Dopo questa procedura sarà rilasciato il Documento Unico di proprietà e circolazione.
Il costo dell'importazione di un veicolo dall'estero varia in base al tipo di veicolo e alla provincia di residenza, che incide sull'Imposta Provinciale di Trascrizione. Se per acquistare l'auto ci si serve di un intermediario si devono aggiungere anche le tariffe applicate per il servizio.
IVA su Auto Nuove vs. Usate e la Definizione ai Fini Fiscali
Comprendere la distinzione tra "veicolo nuovo" e "veicolo usato" ai fini IVA è cruciale, poiché produce effetti fiscali opposti. Nel linguaggio comune, un'auto nuova è quella mai immatricolata. Ai fini dell'IVA, la definizione è più complessa e molto più ampia. L'articolo 38 del decreto legge 331 del 1993, che recepisce la direttiva 2006/112/CE, considera nuovo mezzo di trasporto non solo il veicolo immatricolato per la prima volta, ma anche quello che, al momento della vendita, ha meno di sei mesi dalla data della prima immatricolazione oppure ha percorso meno di 6.000 chilometri. Significa che un'auto immatricolata cinque mesi prima e con 10.000 km è comunque nuova per l'IVA, così come lo è una con 8 mesi di vita ma appena 5.000 km. La soglia è cumulativa e alternativa: basta un parametro per ribaltare il regime fiscale.

Veicoli Nuovi (da UE):Quando l'auto proviene da un Paese dell'Unione Europea e rientra nella categoria di nuovo mezzo di trasporto, l'IVA deve essere versata in Italia. Vale sia se il venditore è un privato sia se è un commerciante. Il venditore estero emette una fattura senza IVA locale, indicando la dicitura "esente ai sensi dell'art. 41 c. 2 DL 331/93". Questo sistema è stato introdotto per impedire frodi carosello e triangolazioni fittizie. Oggi la Motorizzazione civile e l'Agenzia delle Entrate dialogano in tempo reale: se il versamento F24 non è stato registrato, la pratica di immatricolazione resta sospesa.
Veicoli Usati (da UE):Il discorso cambia se l'auto è fiscalmente usata, cioè ha più di sei mesi e oltre 6.000 chilometri. In questo caso, l'IVA non si paga in Italia perché si considera già assolto il tributo nel Paese del venditore. Se l'acquisto avviene da un privato cittadino straniero, l'operazione non è soggetta a IVA intracomunitaria. Ai fini dell'immatricolazione italiana, basta presentare la fattura o il contratto di compravendita estero e la documentazione tecnica. La Motorizzazione civile verifica che il veicolo superi le soglie di 6 mesi e 6.000 chilometri e rilascia la targa senza richiedere versamenti aggiuntivi.
Acquisti da Parte di Imprese o Professionisti con Partita IVA (da UE):Per un'impresa o un professionista con partita IVA, l'acquisto di un veicolo nuovo ai fini IVA da un altro Stato dell'Unione Europea è considerato un acquisto intracomunitario. In questo caso l'imposta deve essere autoliquidata in Italia, con registrazione nel registro IVA e contestuale versamento. Per la prima immatricolazione è comunque obbligatorio compilare e trasmettere il modello F24 Elide con il numero di telaio, a prescindere dal fatto che l'operazione sia già contabilizzata. Il modello F24 Elide (F24 con elementi identificativi) è la spina dorsale del sistema di controllo fiscale. Ogni versamento è legato a un numero di telaio univoco, e l'informazione confluisce nei registri informatici dell'Agenzia delle Entrate.
Il Regime del Margine per la Rivendita di Veicoli Usati
Il regime del margine è un sistema speciale di applicazione dell'IVA, disciplinato dagli artt. 36 e ss. del DL 41/95, convertito nella L. 85/95, che si applica alla cessione di beni usati da parte di rivenditori soggetti passivi IVA.
Ambito Oggettivo di Applicazione:Per l'applicazione del regime del margine, deve essere verificato lo status di "bene usato" del veicolo ceduto. La definizione di "bene usato" si rintraccia sia negli artt. 311-343 della direttiva 2006/112/CE, sia negli artt. 36 e ss. del DL 41/95. La definizione di "bene usato" varia, tuttavia, con riferimento ai mezzi di trasporto ceduti nell'ambito di un'operazione fra soggetti passivi comunitari che applicano il regime del margine (art. 36 co. 4 del DL 41/95). Infatti, in tale circostanza, ai requisiti già descritti si aggiungono le disposizioni dell'art. 38 co. 4 del DL 331/93, secondo cui i beni devono risultare "usati" anche "di diritto".
Ambito Soggettivo di Applicabilità:Ai sensi dell'art. 36 del DL 41/95, il rivenditore del bene usato può applicare l'imposta secondo le regole del regime speciale solo nell'ipotesi in cui abbia acquistato il bene stesso "presso privati nel territorio dello Stato o in quello di altro Stato membro dell'Unione Europea". Il comma 1 del medesimo articolo include anche acquisti da:
- un soggetto passivo d'imposta che non ha potuto detrarre l'IVA afferente l'acquisto o l'importazione e che, di conseguenza, lo abbia ceduto al rivenditore in esenzione d'imposta ai sensi dell'art. 10 co. 1 n. 27-quinquies del DPR 633/72;
- un operatore che abbia applicato il regime del margine.Allo stesso modo, anche l'acquisto del veicolo usato presso un operatore che operi nel regime dei minimi di cui all'art. 1 co. 100 L. 244/2007 integra il presupposto soggettivo ai fini dell'applicazione del regime del margine sulla successiva cessione da parte del rivenditore.
Rivendita di Veicoli Acquistati Extra-UE:Nell'ipotesi in cui il rivenditore, soggetto IVA italiano, abbia acquistato il veicolo usato da un privato residente al di fuori del territorio comunitario, l'operazione è qualificata ugualmente come importazione soggetta ad IVA ex art. 67 del DPR 633/72. Pertanto, la successiva cessione rimane esclusa dall'applicazione del regime del margine.
Rivendita di Veicoli Usati a Soggetti Residenti Extra-UE:Per quanto riguarda, invece, la rivendita di veicoli usati nei confronti di soggetti residenti (privati o soggetti IVA) al di fuori del territorio comunitario, la cessione, sebbene soggetta al regime del margine, è considerata non imponibile se effettuata ai sensi degli artt. 8 co. 1, 8-bis, 71 co. 1, 72 del DPR 633/72 (nonché ai sensi dell'art. 38-quater). Infatti, secondo le disposizioni dell'art. 37 co. 1 del DL 41/95, il soggetto che esporta il bene usato, pur calcolando il margine per differenza fra il prezzo di cessione e il prezzo di acquisto, deve considerare tale differenza non imponibile. Perciò, l'esportatore è tenuto ad emettere regolare fattura, senza scorporo dell'IVA, ma con l'indicazione del margine non imponibile, unitamente all'annotazione "Operazione non imponibile", seguita eventualmente dalla norma di riferimento (art. 37 co. 1 del DL 41/95).
Operazioni Intracomunitarie con Regime del Margine:Per quanto riguarda le operazioni intracomunitarie, qualora il rivenditore italiano ceda il veicolo a un soggetto IVA che applica il regime del margine nel proprio Stato membro - sempreché sussistano le condizioni per l'applicazione del regime previsto per i beni "usati" (ai sensi degli artt. 36 del DL 41/95 e 38 co. 4 del DL 331/93) - l'operazione è assoggettata al regime speciale, ma, in base alle disposizioni dei cui all'art. 37 co. 1 del DL 41/95, non costituisce cessione intracomunitaria. È, invece, considerata cessione interna allo Stato membro di appartenenza del cedente. Lo stesso regime si applica nell'ipotesi in cui il cessionario comunitario sia un soggetto privato. In caso di applicazione del regime speciale, la fattura emessa dal cedente dovrà riportare l'annotazione "Regime del margine - beni usati", con l'eventuale riferimento all'art. 36 e ss. del DL 41/95, convertito nella L. 85/95.
Casistiche Specifiche e Applicabilità del Regime del Margine
Per chiarire ulteriormente, si possono elencare le possibili situazioni riguardanti la rivendita del veicolo qualificato come "usato" ai sensi dell'art. 38 co. 4 del DL 331/93:
1. Acquisto da soggetto privato italiano, soggetto passivo d'imposta esente (art. 10 co. 1 n. 27-quinquies DPR 633/72) o operatore con regime del margine o dei minimi:In queste circostanze, il rivenditore di autoveicoli usati - soggetto passivo IVA italiano - ha acquistato il veicolo usato da un soggetto privato italiano. Il regime del margine è applicabile, ex art. 36 del DL 41/95. Tuttavia, in caso di cessioni di cui agli artt. 8 co. 1, 8-bis, 71 co. 1, 72 del DPR 633/72, il margine risulta non imponibile ai sensi dell'art. 37 co. 1.
- Cessione a privato residente nello stesso Stato membro (Italia): Il regime del margine è applicabile.
- Cessione a privato residente in altro Stato membro: Il regime del margine è applicabile. L'operazione di rivendita non costituisce cessione intracomunitaria, bensì cessione interna allo Stato membro cedente, ai sensi dell'art. 37 co. 1. I modelli INTRA non vanno presentati in quanto il cessionario non è soggetto passivo d'imposta a norma dell'art. 50 co. 2 lett. b) del DL 331/93.
- Cessione a privato residente in un Paese extra-UE: Il regime del margine è applicabile, ma il margine risulta non imponibile ai sensi dell'art. 37 co. 1.
- Cessione a soggetto passivo IVA residente nello stesso Stato membro (Italia): Il regime del margine è applicabile.
- Cessione a soggetto passivo IVA residente in altro Stato membro che applica il regime del margine: Il regime del margine è applicabile. L'operazione di rivendita non costituisce cessione intracomunitaria, bensì cessione interna allo Stato membro del cedente, ai sensi dell'art. 37 co. 1. Va presentato il modello INTRA 1 delle vendite ai soli fini statistici.
- Cessione a soggetto passivo IVA residente in altro Stato membro che non applica il regime del margine: Il regime del margine è applicabile, ma il margine risulta non imponibile ai sensi dell'art. 37 co. 1.
2. Acquisto da soggetto passivo IVA italiano che ha detratto l'imposta:In questo caso, il rivenditore di autoveicoli usati - soggetto passivo IVA italiano - ha acquistato il bene usato da un soggetto passivo IVA italiano, il quale ha detratto l'imposta sugli acquisti relativi al bene in oggetto. Viene dunque a mancare il presupposto soggettivo per l'applicazione del regime del margine.
- Cessione a privato residente nello stesso Stato membro (Italia): Regime del margine non applicabile. L'operazione è assoggettata al regime ordinario IVA.
- Cessione a privato residente in altro Stato membro: Regime del margine non applicabile. L'operazione è assoggettata al regime comunitario, che, per tale fattispecie, prevede la tassazione nel paese del cedente (art. 41 co. 2 lett. b) del DL 331/93). I modelli INTRA non vanno presentati in quanto si tratta di cessione intracomunitaria nei confronti di un privato, a norma dell'art. 50 co. 2 lett. b) del DL 331/93.
- Cessione a privato residente in un Paese extra-UE: Regime del margine non applicabile. L'operazione è non imponibile ex art. 8 co. 1 del DPR 633/72.
- Cessione a soggetto passivo IVA residente nello stesso Stato membro (Italia): Regime del margine non applicabile. L'operazione è assoggettata al regime ordinario IVA.
- Cessione a soggetto passivo IVA residente in altro Stato membro che applica il regime del margine: Regime del margine non applicabile. L'operazione costituisce cessione comunitaria, non imponibile ai sensi dell'art. 41 co. 1 lett. a) del DL 331/93. Si applica il meccanismo dell'inversione contabile secondo le disposizioni dell'art. 46 co. 1.
- Cessione a soggetto passivo IVA residente in altro Stato membro che non applica il regime del margine: Regime del margine non applicabile. L'operazione costituisce cessione comunitaria, non imponibile ai sensi dell'art. 41 co. 1 lett. a) del DL 331/93. Si applica il meccanismo dell'inversione contabile secondo le disposizioni dell'art. 46 co. 1.
3. Acquisto da soggetto IVA extra-UE (importazione):In questo caso, il rivenditore di autoveicoli usati - soggetto passivo IVA italiano - ha acquistato il bene usato da un soggetto IVA extra-UE, effettuando un'importazione ai sensi dell'art. 67 del DPR 633/72. Tale operazione è normalmente assoggettata a IVA, perciò la successiva cessione non può essere assoggettata al regime del margine.
- Cessione a privato residente nello stesso Stato membro (Italia): Regime del margine non applicabile. L'operazione è assoggettata al regime ordinario IVA.
- Cessione a privato residente in altro Stato membro: Regime del margine non applicabile. L'operazione è assoggettata al regime comunitario, che, per tale fattispecie, prevede la tassazione nel paese del cedente (art. 41 co. 2 lett. b) del DL 331/93). I modelli INTRA non vanno presentati in quanto si tratta di cessione intracomunitaria nei confronti di un privato, a norma dell'art. 50 co. 2 lett. b) del DL 331/93.
- Cessione a privato residente in un Paese extra-UE: Regime del margine non applicabile. L'operazione è non imponibile ex art. 8 co. 1 del DPR 633/72.
- Cessione a soggetto passivo IVA residente nello stesso Stato membro (Italia): Regime del margine non applicabile. L'operazione è assoggettata al regime ordinario IVA.
- Cessione a soggetto passivo IVA residente in altro Stato membro che applica il regime del margine: Regime del margine non applicabile. L'operazione costituisce cessione comunitaria, non imponibile ai sensi dell'art. 41 co. 1 lett. a) del DL 331/93. Si applica il meccanismo dell'inversione contabile secondo le disposizioni dell'art. 46 co. 1.
- Cessione a soggetto passivo IVA residente in altro Stato membro che non applica il regime del margine: Regime del margine non applicabile. L'operazione costituisce cessione comunitaria, non imponibile ai sensi dell'art. 41 co. 1 lett. a) del DL 331/93. Si applica il meccanismo dell'inversione contabile secondo le disposizioni dell'art. 46 co. 1.
4. Acquisto da soggetto passivo UE (acquisto intracomunitario):Il rivenditore di autoveicoli usati - soggetto passivo IVA italiano - ha acquistato il veicolo da un soggetto passivo UE, effettuando un acquisto intracomunitario ai sensi dell'art. 38 del DL 331/93. Manca dunque uno dei presupposti per l'applicazione del regime del margine, in quanto il rivenditore ha acquistato il bene da un soggetto che non rientra fra quelli assimilati ai privati dall'art. 36 co. 1 del DL 41/95.
- Cessione a privato residente nello stesso Stato membro (Italia): Regime del margine non applicabile. L'operazione è assoggettata al regime ordinario IVA.
- Cessione a privato residente in altro Stato membro: Regime del margine non applicabile. L'operazione è assoggettata al regime comunitario, che, per tale fattispecie, prevede la tassazione nel paese del cedente (art. 41 co. 2 lett. b) del DL 331/93). I modelli INTRA non vanno presentati in quanto si tratta di cessione intracomunitaria nei confronti di un privato, a norma dell'art. 50 co. 2 lett. b) del DL 331/93.
- Cessione a privato residente in un Paese extra-UE: Regime del margine non applicabile. L'operazione è non imponibile ex art. 8 co. 1 del DPR 633/72.
- Cessione a soggetto passivo IVA residente nello stesso Stato membro (Italia): Regime del margine non applicabile. L'operazione è assoggettata al regime ordinario IVA.
- Cessione a soggetto passivo IVA residente in altro Stato membro che applica il regime del margine: Regime del margine non applicabile. L'operazione costituisce cessione comunitaria, non imponibile ai sensi dell'art. 41 co. 1 lett. a) del DL 331/93. Si applica il regime di inversione contabile ex art. 46 co. 1.
- Cessione a soggetto passivo IVA residente in altro Stato membro che non applica il regime del margine: Regime del margine non applicabile. L'operazione costituisce cessione comunitaria, non imponibile ai sensi dell'art. 41 co. 1 lett. a) del DL 331/93. Si applica il regime di inversione contabile ex art. 46 co. 1.

IVA su Vendite Internazionali: UE ed Extra-UE
Vendite nell'UE:Se si vende un bene a un'impresa che opera in un altro paese dell'UE, la vendita non è soggetta a IVA, a condizione che il cliente detenga una partita IVA valida per l'UE. Chi vende servizi a imprese con sede in un altro paese dell'UE non deve normalmente addebitare l'IVA ai clienti, ma sono i clienti a doverla versare nel loro paese (avvalendosi della procedura dell'inversione contabile). Se il cliente è un privato in un altro paese dell'UE, l'IVA è dovuta all'aliquota vigente nel paese del venditore. Tuttavia, per le vendite a distanza nell'Unione europea si applica una soglia IVA di 10.000 euro, superata la quale l'IVA è dovuta nel paese del cliente.
Vendite Extra-UE:Chi vende beni a clienti extra UE, non deve addebitare l'IVA. Allo stesso modo, chi fornisce servizi a clienti extra UE, in linea di massima non deve addebitare l'IVA, anche se il venditore può decidere di applicare l'IVA.
Il Sistema Tax Free per i Turisti Extra-UE
Fare shopping all'estero può essere conveniente grazie al sistema Tax Free, che permette di richiedere il rimborso dell'IVA applicata sui prodotti acquistati in loco. Questo sistema è riconoscibile dall'apposito logo esposto con su scritto 'Tax Free' o 'Vat refund'. La prerogativa essenziale per recuperare l'IVA è che gli acquisti vengano effettuati in Paesi extra UE. Alcuni degli Stati in cui i turisti italiani possono beneficiare del recupero dell'IVA sono, ad esempio, Australia, Argentina, Croazia, Corea, Islanda, Libano, Liechtenstein, Norvegia, Singapore, Sudafrica, Svizzera, Thailandia, Turchia e Giordania. Mediamente si riesce a recuperare circa il 15% delle spese con punte del 25% come in Islanda e Norvegia.
I parametri di spesa, i prodotti per i quali può essere richiesto il rimborso, le modalità e i tempi, sono stabiliti da ogni singolo Paese. Questi prodotti devono essere acquistati in negozi che espongono il cartello 'Tax Free' e devono essere per uso personale, trasportabili nel bagaglio e non destinati alla rivendita. Per servizi come ad esempio lo spostamento in taxi o il pagamento della camera d'albergo non può essere ottenuto alcun rimborso.
Prima di partire, è consigliabile informarsi sulle leggi in vigore nel Paese di destinazione e procurarsi l'elenco aggiornato degli uffici Tax Free. Se si effettuano acquisti di valore superiore a quello prefissato dallo Stato estero, è necessario chiedere al venditore l'apposita fattura Tax Free e portare sempre con sé il passaporto. Esistono due procedure principali per ottenere il rimborso:
- Rimborso diretto: In alcuni Paesi come Australia, Svizzera e Thailandia il rimborso si ottiene direttamente in aeroporto, agli sportelli tax refund o in banca.
- Rimborso tramite spedizione: In altri Paesi, come Argentina e Croazia, è necessario spedire al negoziante gli appositi moduli compilati e timbrati alla dogana e il rimborso arriverà una volta rientrati in Italia.
La Situazione negli Stati Uniti:Negli USA esiste la "sales tax", diversa da stato a stato e in alcun modo paragonabile all'IVA. In genere questa sales tax ha una percentuale molto bassa e solo in alcuni stati è possibile richiederne il rimborso. È sempre consigliabile controllare l'entità della tassa locale per capire se il rimborso è conveniente.
Importazione di Veicoli Extra-UE: Dazi, IVA e Franchigia Doganale
Quando un veicolo arriva da un Paese extra-UE, cambia la logica fiscale. L'IVA non si versa con F24, ma in dogana al momento dello sdoganamento. L'imposta si calcola sulla base imponibile doganale, che comprende il valore del bene più dazi, spese di trasporto, assicurazione e oneri accessori fino al luogo di destinazione. La bolletta doganale (modello IM7 o DAU) è la prova di pagamento e costituisce il documento indispensabile per completare la pratica in Motorizzazione. Senza di essa non si può procedere alla nazionalizzazione del veicolo.
I veicoli provenienti da paesi extra-UE devono essere dichiarati spontaneamente all'ufficio doganale al fine di consentire fiscalmente l'ingresso del veicolo nel paese con il rilascio della BOLLETTA DOGANALE. È quindi richiesto l'assolvimento dell'IVA al 22% sul valore del veicolo così come calcolato dall'agenzia delle dogane, ed il pagamento dei DAZI DOGANALI d'ingresso.
Immatricolazione auto - Traduzioni documenti in italiano
In talune situazioni è possibile richiedere l'ingresso in FRANCHIGIA DOGANALE, ovvero l'esenzione dal pagamento sia dell'IVA che dei dazi doganali. Questo è il caso, ad esempio, quando il richiedente sia stato residente al di fuori dell'UE per un periodo superiore a 12 mesi e che il veicolo risulti intestato al richiedente da oltre 6 mesi. Questa figura è denominata "CONNAZIONALE RIMPATRIANTE".
Un requisito essenziale al fine dell'importazione nell'UE è che il veicolo risponda come minimo alle attuali direttive d'inquinamento, ossia EURO 6E per gli autoveicoli ed EURO 5 per i motocicli. Se il veicolo non risponde alle attuali direttive antiinquinamento NON può essere importato, tranne che in due situazioni/eccezioni:
- Rimpatriante: Se il veicolo è intestato ad un connazionale rimpatriante, ne è consentita l'importazione anche se le direttive inquinamento sono inferiori ad EURO 6E o EURO 5 (se motociclo). È considerato connazionale rimpatriante il cittadino ITALIANO che ha vissuto all'estero con conseguente iscrizione all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) per oltre 12 mesi ed ora rientra definitivamente in Italia riprendendo la residenza.
- Veicolo Storico: Se il veicolo ultraventennale è dotato di CRS (Certificato di Rilevanza Storica e Collezionistica) rilasciato da ASI o da un Registro Ufficiale. Il CRS può essere ottenuto anche per veicoli esteri che ancora non sono stati immatricolati con targa italiana.
Oltre a ciò, il veicolo dovrà essere sottoposto a collaudo tecnico presso la Motorizzazione al fine di verificare la rispondenza alle caratteristiche tecniche indicate da casa madre ed alle normative europee.
La Rete Digitale di Controllo Fiscale in Italia
Dal 2010 in poi, l'Italia ha introdotto una rete digitale che collega Agenzia delle Entrate, Dogane e Motorizzazione civile per migliorare la qualità e innalzare la quantità dei controlli incrociati. Ogni targa emessa passa attraverso un controllo incrociato che verifica se l'auto ha assolto gli obblighi fiscali. Questo sistema garantisce maggiore trasparenza e impedisce manipolazioni nei versamenti dell'IVA.

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