Ricevere una multa per un'infrazione al Codice della Strada può essere spiacevole e, in molti casi, si può valutare la possibilità di fare ricorso e tentare di annullarla. Non tutte le infrazioni, infatti, sono uguali: spesso le sanzioni elevate dalla polizia municipale o dagli altri enti preposti possono risultare scorrette o viziate da errori di forma, rendendo possibile la richiesta di annullamento. È importante ricordare che non esiste una procedura d'ufficio per l'annullamento di una multa ingiusta: ogni utente della strada deve conoscere i propri diritti e le modalità per tutelarsi. La contestazione di una multa è un diritto del cittadino, ma richiede attenzione, precisione e, talvolta, il supporto di professionisti.
I Fondamenti della Contestazione
Per contestare una multa in modo efficace, è sempre importante verificare la regolarità del verbale, raccogliere documentazione a sostegno e presentare il ricorso entro i termini stabiliti. La contestazione può scattare in conseguenza di un errore compiuto da chi scrive la multa: la casistica è varia, dall'accertamento illegittimo all'imprecisione nel verbale, passando per la mancanza di motivazioni adeguate alla sanzione. In tal caso, chi contesta nega, alla radice, la liceità della sanzione stessa, chiedendone pertanto l'annullamento.

Un'altra possibilità contemplata è quella di un'ammissione di colpa da parte del multato, che segnala però l'inevitabilità del suo comportamento e chiede per questo il ritiro della sanzione. L'esempio classico è quello legato a uno stato di necessità, che può sussistere ad esempio quando si superano i limiti di velocità per raggiungere nel più breve tempo possibile un ospedale o quando si lascia temporaneamente l'auto in divieto per prestare soccorso a una persona in difficoltà.
Motivi Comuni per Contestare una Multa
Non tutte le contravvenzioni sono fondate: spesso possono contenere errori o violare i diritti del cittadino. Di seguito i principali motivi per contestare una multa:
Errori formali nel verbale:
- Dati anagrafici errati (nome, cognome, indirizzo).
- Indicazione errata del veicolo (targa sbagliata, modello inesatto).
- Mancata indicazione della norma violata.
- Verbale incompleto o non firmato.
Vizi di notifica:
- Notifica effettuata oltre i termini di legge (90 giorni per multe rilevate da agenti, 90 giorni per rilevazioni elettroniche).
- Mancata ricezione della notifica per cause imputabili all'autorità.
Circostanze particolari:
- Segnaletica assente o non visibile.
- Malfunzionamento dell'autovelox o di altri dispositivi elettronici.
- Cause di forza maggiore (ad es. emergenze mediche documentate).
Violazioni contestate in modo illegittimo:
- Verbali redatti in assenza di accertamento diretto.
- Mancanza di prova dell'infrazione.
Per valutare la legittimità della sanzione può essere utile approfondire anche la tematica della prescrizione delle multe e dei relativi termini di decadenza. L'assenza del numero civico del luogo in cui è avvenuto l'illecito non invalida il verbale se chi contesta non è in grado di presentare al giudice le prove che in quel tratto di strada non è punibile l'infrazione notificata. Un eccesso di velocità contestato in un tratto di strada in cui non sono previsti dei limiti specifici può rendere annullabile il provvedimento. Se il superamento del limite di velocità viene rilevato tramite autovelox, quest'ultimo deve essere omologato e periodicamente tarato.
Soggetti Legittimati a Presentare Ricorso
Il ricorso per una multa può essere compiuto da più soggetti. Oltre al caso più comune, quello in cui proprietario del veicolo e trasgressore coincidono, possono presentarsi altre circostanze. Il ricorrente può essere:
- Colui che ha compiuto l'infrazione in prima persona, proprietario o usufruttario, a vario titolo (parente, amico, affittuario) del mezzo.
- Il proprietario, se non alla guida del mezzo, o altri soggetti obbligati in solido, ovvero chiamati a rispondere del pagamento o a contribuire ad esso pur non essendo direttamente coinvolti nell'infrazione (si pensi a un noleggiatore).
- Nel caso di infrazione compiuta da un minore (il caso tipico è quello di un adolescente provvisto di patente A1), il genitore o coloro che esercitano la patria potestà.
Le Diverse Vie di Contestazione: Prefetto, Giudice di Pace e Autotutela
Dette le principali ragioni per cui è possibile contestare una multa, è fondamentale conoscere tempi e modalità dell'azione legale. La contestazione può essere condotta dinanzi all'autorità del Prefetto o del Giudice di Pace. Un terzo metodo è il ricorso in autotutela.
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Ricorso al Prefetto
Il ricorso al prefetto è possibile fino allo scadere del termine di sessanta giorni dalla notifica dell'infrazione. Sarà necessario l'invio di una raccomandata a/r oppure di una PEC. Anche in questo caso la richiesta dovrà accludere il verbale, un documento di identità e la spiegazione puntuale delle ragioni del ricorso. Se la contestazione verrà accettata si otterrà l'annullamento della multa, senza dover affrontare alcuna spesa. Qualora il ricorso dovesse risultare rigettato, tuttavia, il destinatario della sanzione sarebbe costretto al pagamento raddoppiato della multa. I tempi, invece, potrebbero essere piuttosto lunghi: il prefetto, infatti, può prendersi fino a quattro mesi (120 giorni) prima di comunicare la propria decisione. Anche in questo caso sarà possibile continuare a difendere le proprie ragioni presso il Tribunale Civile, sporgendo ulteriore ricorso; i costi previsti, però, rendono nei fatti poco vantaggioso intraprendere un'autentica battaglia legale, con l'obbligo di assumere un avvocato a propria tutela, per la semplice cancellazione di una multa.
Ricorso al Giudice di Pace
Ricorrere al Giudice di Pace, personalmente o tramite l'ausilio di un avvocato, è sicuramente la via più breve per ottenere il riconoscimento delle proprie ragioni. Per ricorrere al Giudice di Pace si avranno trenta giorni di tempo dalla notifica del verbale. Sarà necessario consegnare un documento di riconoscimento, allegare tutta la documentazione necessaria a ricostruire l'accaduto, incluso ovviamente il verbale in duplice copia ed effettuare i pagamenti previsti. Documenti alla mano, il Giudice di Pace potrà optare per l'annullamento o per una revisione della sanzione, riconoscendo così le ragioni del ricorrente; per un respingimento del ricorso o per una dichiarazione di impossibilità a procedere, ad esempio in caso di vizi di forma nella domanda. Chi non dovesse ottenere quanto desiderato può continuare a far valere le proprie ragioni presso il Tribunale Civile. Bisogna sapere, però, che in tal caso tempi e costi del procedimento rischierebbero di allungarsi in maniera notevole, rendendo in definitiva poco conveniente il mancato pagamento della sanzione. Qualora, invece, si decida di pagare, tornerebbe valido il vincolo di effettuare il versamento entro trenta giorni dal pronunciamento del Giudice di Pace.
Ricorso in Autotutela
Il ricorso in autotutela è una richiesta indirizzata direttamente all'organo accertatore, completamente gratuita e che non implica alcun rischio in caso di rigetto. Se la multa è palesemente illegittima o errata, l'automobilista può, prima di fare ricorso al giudice o al Prefetto, tentare la carta dell'autotutela e chiedere all'ente che l'ha emanata di annullarla. La richiesta può essere fatta in carta semplice, con istanza presentata all'ufficio o inviata con raccomandata a/r o con posta elettronica certificata (Pec). Questo potere spetta solo ed esclusivamente all'ufficio che ha emanato l'atto e, nel caso in cui la richiesta sia stata presentata all'ufficio sbagliato, quest'ultimo si deve comunque far carico di trasmettere tutto a quello competente. È consigliato richiedere l'annullamento in autotutela per vizi di una certa entità, ad esempio: errore di persona; notifica al vecchio proprietario a seguito di regolare passaggio di proprietà; doppio verbale per la medesima infrazione; rilevazione errata della targa del veicolo. La proposizione di un ricorso in autotutela, caratterizzandosi per la sua semplicità ed estrema celerità, rappresenta proprio il primo strumento a disposizione dell'automobilista utile ai fini della contestazione avverso una ingiusta sanzione amministrativa. La possibilità concessa al cittadino di indirizzare una semplice istanza alla Pubblica Amministrazione per sollecitare il potere di annullamento d'ufficio dei propri atti è una facoltà che non pregiudica ad ogni modo il diritto di proporre successivamente formale ricorso.

Tempistiche e Adempimenti
I termini decorrono a partire dalla notifica dell'infrazione a casa dell'interessato, tramite consegna del verbale. Qualora il destinatario della multa non si trovasse in casa, la busta verde verrebbe lasciata nell'ufficio postale di competenza. In questa circostanza è importante procedere a un immediato ritiro della multa: il tempo utile per il ricorso, infatti, viene calcolato dal momento in cui il verbale è stato consegnato presso l'ufficio competente, mentre non si tiene conto della data in cui il trasgressore viene materialmente a conoscenza del fatto attraverso il ritiro del documento. Qualora i termini per il ricorso venissero superati, scatterebbe l'improcedibilità e questo verrebbe considerato inammissibile, a prescindere dalle ragioni delle due parti. Allo stesso modo, il pagamento immediato della multa, equivalendo a tutti gli effetti a un riconoscimento della propria colpa, fa perdere al sanzionato ogni diritto di procedere alla contestazione. In ogni caso, nel momento in cui si ricorre l'obbligo di pagamento della multa viene congelato (non si applicano dunque more né sanzioni aggiuntive), in attesa di una decisione definitiva da parte dell'autorità competente.
Cosa Scrivere nel Ricorso
Nel ricorso è fondamentale inserire:
- I dati del ricorrente (nome, cognome, indirizzo, codice fiscale).
- Gli estremi della multa (numero verbale, data, autorità emittente).
- La richiesta esplicita di annullamento del verbale.
- La descrizione dettagliata dei motivi di contestazione.
- L'elenco degli eventuali allegati.
- La firma del ricorrente.
Ecco un esempio pratico di testo per il ricorso:
Oggetto: Ricorso avverso verbale n. 12345 del 10/05/2025
Il sottoscritto Mario Rossi, nato a Milano il 01/01/1980, codice fiscale RSSMRA80A01F205X, residente in Via Verdi 1 - Milano, presenta ricorso avverso il verbale indicato in oggetto per i seguenti motivi:
- La notifica del verbale è avvenuta oltre i termini previsti dall'art. 201 del Codice della Strada.
- La rilevazione della velocità è avvenuta tramite autovelox non regolarmente tarato.
Si allegano: copia del verbale, ricevuta della notifica, certificazione mancanza taratura.Si chiede l'annullamento della sanzione amministrativa.Data e firma.
Per fare in modo che il ricorso non venga respinto, è fondamentale essere estremamente accurati, in modo che la comunicazione sia il più efficace possibile. Prima di presentare il ricorso, assicurati di avere tutta la documentazione necessaria: copia della multa ricevuta, eventuali foto o video che possano dimostrare la tua versione dei fatti, scontrini, ricevute o altri documenti che possano provare la tua innocenza (ad esempio, se la multa è per mancata esposizione del ticket di parcheggio, ma possiedi il ticket).
Costi della Contestazione
Prima di procedere a qualunque tipo di contestazione, è sempre opportuno valutare il rapporto tra i costi dell'azione legale e i benefici attesi dalla stessa. Se non si è davvero sicuri di essere dalla parte della ragione o di ottenere un significativo risparmio in termini economici dalla buona riuscita del ricorso, ricorrere per multe di importo ridotto si rivela, a conti fatti, piuttosto svantaggioso per chi contesta.
- Ricorso al Giudice di Pace: è necessario il pagamento di un contributo di 43 euro, cui si deve sommare anche una marca da bollo da 27 euro (se l'importo della multa è inferiore a 1.100 euro). A questi settanta euro di spesa fissa, si aggiunge l'eventuale onorario dell'avvocato, qualora si scelga di affidarsi a un professionista.
- Ricorso al Prefetto: non prevede alcun costo, se non quelli della raccomandata a/r. Bisogna però calcolare il rischio che l'importo da pagare venga raddoppiato qualora il ricorso non vada a buon fine: anche in questo caso, pertanto, occorrerà un'attenta valutazione preventiva circa l'opportunità del ricorso.
- Ricorso in autotutela: è completamente gratuito.
Conseguenze della Presentazione di un Ricorso
L'accoglimento del ricorso per una multa può risultare particolarmente utile e vantaggioso quando questo serve a evitare che vengano comminate all'utente sanzionato pene di una certa gravità, come la decurtazione di punti dalla patente o il pagamento di somme rilevanti. Se il ricorso viene respinto, si sarà tenuti a pagare la multa. In caso di rigetto del ricorso presentato al Prefetto, può essere applicata una maggiorazione della sanzione, con l'obbligo di pagare il doppio dell'importo originale.
Vizi che Possono Portare all'Annullamento
Le fattispecie che possono portare al ricorso contro una multa sbagliata rientrano in due categorie: sostanziale e formale. Un vizio di forma è un errore che può annullare qualsiasi atto, anche le multe. L'art. 201 del Codice della Strada prevede che, nel caso in cui la violazione non possa essere subito contestata, il verbale debba essere notificato entro 90 giorni dall'accertamento, che vengono contati dal giorno successivo all'illecito. Nel calcolo sono compresi anche i giorni festivi, e se il termine cade in un giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno lavorativo successivo. Inoltre, un verbale può essere contestato in presenza di vizi di forma che riguardano il suo contenuto oltre che la notifica.

Vizi di Natura Sostanziale
I vizi di natura sostanziale rientrano, ad esempio, l'omessa contestazione immediata della violazione laddove possibile rispetto al tipo di strada e alle condizioni di traffico esistenti, l'erronea indicazione della velocità percorsa dall'automobilista, la mancata presenza di un cartello che sia idoneo ad avvisare gli automobilisti della presenza di apparecchi di rilevazione automatica della velocità (cd. autovelox), l'omessa periodica taratura dell'autovelox.
Vizi di Natura Formale
Gli errori di tipo formale, invece, sono quelli che incidono sul documento, ossia su quanto riportato e trascritto all'interno del verbale di contestazione, rendendo di fatto la multa del tutto sbagliata. Il regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada (D.P.R. n. 495/1992, così come aggiornato con il D.P.R. n. 141 del 25.7.2017) sancisce in modo chiaro e specifico il contenuto formale che deve avere una sanzione amministrativa; in modo particolare, il verbale deve necessariamente indicare:
- Il giorno, l'ora e la località nei quali la violazione è avvenuta.
- Le generalità e la residenza del trasgressore e, ove del caso, l'indicazione del proprietario del veicolo o del conducente, se diverso dal primo.
- Gli estremi della patente di guida.
- Il tipo di veicolo.
- La targa dell'auto.
- La sommaria esposizione del fatto.
- L'indicazione della norma violata che ha determinato la multa.
- Le eventuali dichiarazioni del trasgressore solo se questi richiede che siano riportate a verbale.
La presenza di un errore formale su alcuno degli elementi essenziali del verbale ne comporta la sua nullità nei casi di seguito elencati:
- Se nella strada in esso indicata non è possibile il verificarsi della violazione così come accertata (per esempio, una multa comminata per divieto di sosta laddove la sosta è, al contrario, libera su entrambi i lati della carreggiata).
- Se nella sanzione contestata non vi è traccia del numero civico: in tal caso la multa è nulla solo qualora la strada presenti una estensione talmente ampia da impedire l'individuazione del luogo dell'infrazione (emblematico il caso in cui si tratti di strade che congiungono più Comuni e che, spesso, sono lunghe decine di chilometri).
- Se l'errore riguarda la data in cui è stata commessa la violazione, sicché l'automobilista non è messo nelle condizioni di comprendere. In questo caso, si viene a determinare una inversione dell'onere della prova in quanto spetterà esclusivamente al trasgressore superare l'errore e fornire ogni elemento opportuno a dimostrare che in quella determinata data ad esempio si trovava altrove.
- Se viene indicato un numero di targa che non corrisponde a quello del proprio veicolo, a meno che dal corpo dell'atto di contravvenzione non sia chiaramente identificabile il conducente (ad esempio, potrebbe non essere sufficiente e anzi sconsigliabile l'impugnazione del verbale in presenza di errore sul singolo numero, quando risultano correttamente indicati il modello dell'auto, i riferimenti personali del conducente e i dati della patente).
- Se l'errore riguarda il tipo di autovettura (autocarro, autovettura, ciclomotore, velocipede, etc.).
La mancanza di informazioni o lievi errori sui singoli elementi del verbale non rendono nulla la notifica in automatico. La data di nascita errata del trasgressore non comporta la nullità del verbale se sono presenti altre informazioni (nome e cognome, codice fiscale, etc.) che ne permettono la corretta identificazione. Non possono invalidare la multa l'assenza di dati riguardanti il colore o il modello della vettura, a meno che l'errore sul modello non porti a identificare un veicolo diverso dal proprio. Se, ad esempio, la targa è corretta ma il modello indicato appartiene a un'altra categoria di veicolo (come un furgone anziché un'utilitaria) e la descrizione complessiva non coincide con il proprio mezzo, allora il vizio può incidere sulla corretta individuazione del responsabile.
MULTA: 6 cose da sapere se fai ricorso alla POLIZIA | Avv. Angelo Greco
Conseguenze dell'Errore sul Modello del Veicolo
Da una accurata e attenta analisi degli articoli 200 e 383 del Codice della Strada, si evince che il modello o la marca dell'auto, così come generalmente intesi, non sono ricompresi tra gli elementi essenziali del verbale. Ai fini di una maggiore ed ulteriore chiarezza espositiva, preme qui ribadire che il legislatore fa riferimento al tipo di veicolo, non sottintendendone in alcun modo il modello, ma solo la sua tipologia (autovettura, autocarro, motociclo, velocipede etc.). Qualora nel verbale non venga indicato il tipo di veicolo o sia indicato un tipo di veicolo diverso da quello posseduto, ciò determina un errore tale da rendere assolutamente contestabile la multa in quanto tali difetti rendono assolutamente impossibile per il destinatario individuare con estrema certezza il trasgressore nonché la presunta violazione commessa. Non appare percorribile né opportuna la proposizione del ricorso se sul verbale viene indicato un modello di auto differente da quello in possesso, ma si evince in modo chiaro ed inequivocabile il tipo di veicolo.
Vi sono, comunque, casi in cui sussiste la possibilità di presentare ricorso, allorché ad esempio la multa sia stata emessa in un luogo in cui il trasgressore non poteva essere presente al momento della presunta violazione ed è, altresì, correttamente indicata la targa del veicolo di sua proprietà, ma trattasi di altro modello, da intendersi nel caso di specie come marca o modello. Tale fattispecie potrebbe ricomprendere un errore nel rilevamento della targa da parte dell'agente accertatore oppure un altro e più grave caso, penalmente rilevante oltretutto, di veicolo circolante con targa clonata. Altre situazioni similari, tutte riconducibili ad un errore sulla individuazione dell'effettivo veicolo che ha posto in essere il comportamento sanzionatorio, potrebbero verificarsi nel caso in cui nella data riportata sul verbale il veicolo si trovasse in riparazione presso una carrozzeria o apposita officina per effettuare il tagliando o la revisione, o, ancora, fosse già stato rottamato da tempo o addirittura dismesso. In tutti i casi sopra esemplificativamente richiamati l'automobilista deve dotarsi di ogni elemento a sua discolpa atteso che su di lui incombe in ogni caso l'onere di provare la sua mancata presenza nel luogo della presunta commessa infrazione.

Risarcimento Danni in Caso di Errore Accertato
Al cospetto di un acclarato errore della sanzione amministrativa in quanto chiaramente illegittima, perché comminata ad esempio nei confronti di un veicolo sbagliato, l'organo accertatore, oltre al mero annullamento della multa inflitta, potrà nel caso essere condannato anche al risarcimento del danno patrimoniale arrecatogli inducendolo a presentare ad esperire gli opportuni rimedi giurisdizionali con relative spese legali connesse. La responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. per la quale è sufficiente anche una colpa lievissima, non può essere attenuata nemmeno dalla diligenza della Polizia Municipale o dalla particolarità delle condizioni ambientali che hanno in ipotesi causato l'errore. Inoltre, colui che ha causato il danno ha l'obbligo di dover soddisfare sollecitamente la propria obbligazione, senza che la richiesta giudiziale debba essere preceduta da una diffida ad adempiere.
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