Il sequestro e il fermo amministrativo dei veicoli rappresentano procedure complesse che incidono direttamente sulla disponibilità del bene per il proprietario, ponendolo sotto la custodia dell'autorità competente. La normativa che regola queste procedure, in particolare per quanto concerne le spese di custodia e la gestione dei veicoli sequestrati, ha subito nel tempo diverse modifiche, con l'obiettivo primario di contenere i costi a carico dello Stato e di ottimizzare i processi. Questo articolo si propone di analizzare in dettaglio la disciplina del deposito giudiziario dei veicoli, partendo dalle disposizioni normative più recenti e approfondendo le implicazioni pratiche per gli operatori e per i cittadini.

Quadro Normativo: Evoluzione e Nuove Disposizioni
La disciplina del sequestro e del fermo amministrativo dei veicoli affonda le sue radici nel Codice della Strada (C.d.S.). In particolare, l'articolo 213 C.d.S. regola il sequestro amministrativo, definito come una misura cautelare che sottrae la disponibilità del bene all'avente diritto per metterlo a disposizione dell'autorità amministrativa, in vista di provvedimenti come la confisca. L'articolo 214 C.d.S., invece, disciplina il fermo amministrativo, una sanzione accessoria che sottrae la disponibilità del bene per un periodo stabilito dalla norma violata.
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Un punto cruciale di dibattito e interpretazione, soprattutto in passato, riguardava la "liquidazione" delle spese di custodia. La previgente versione dell'articolo 213 C.d.S. prevedeva che, qualora il sequestro fosse eseguito da soggetti non appartenenti alle Forze di polizia, le spese di custodia fossero anticipate dall'amministrazione di appartenenza, con liquidazione a carico della prefettura-ufficio territoriale del Governo. La giurisprudenza di merito aveva interpretato l'espressione "liquidazione" non come una mera quantificazione, ma come un vero e proprio obbligo di pagamento, analogamente a quanto accadeva per l'Agenzia del Demanio dopo la confisca.
Il Decreto Legge 113/2018, convertito nella Legge 132/2018, ha introdotto modifiche significative. Il novellato articolo 213, comma 3, precisa che, nelle ipotesi in cui il soggetto che ha eseguito il sequestro non appartenga a una delle Forze di polizia, le spese di custodia sono anticipate dall'amministrazione di appartenenza e la liquidazione spetta alla prefettura-ufficio territoriale del Governo. Non sussiste più alcun dubbio sull'obbligo di pagamento da parte dell'ente preposto.
SIVES: Il Sistema Informatico di Affidamento in Custodia
Per ottimizzare la gestione dei veicoli sottoposti a sequestro, fermo o confisca amministrativa, alcune realtà territoriali hanno implementato sistemi informatici dedicati. Un esempio è il Sistema Informatico di Affidamento in Custodia dei Veicoli Sottoposti a Sequestro (S.I.Ve.S.), attivo dal 25 febbraio 2008 nella provincia di Treviso.
Con il sistema S.I.Ve.S., il veicolo sequestrato o sottoposto a fermo viene, di norma, affidato in custodia al proprietario, al conducente o a un obbligato in solido. Questi soggetti hanno l'obbligo di depositare e custodire il veicolo in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, provvedendo a proprie spese al trasporto in condizioni di sicurezza. Solo nel caso in cui i soggetti obbligati si rifiutino o non possiedano i requisiti per assumere la custodia, il veicolo viene affidato a un deposito giudiziario incaricato.

Affidamento in Custodia: Priorità al Proprietario o al Conducente
Il Consiglio di Stato, con la sentenza del 6 ottobre 2021, n. 676, ha chiarito che, in seguito al sequestro o al fermo amministrativo di un veicolo, è possibile la custodia in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio (come un giardino o un fondo privato), anche quando il proprietario sia assente, purché deleghi la custodia a un terzo da lui scelto. Questo chiarimento è emerso a seguito di contestazioni da parte delle associazioni dei centri di soccorso che gestiscono le depositerie.
La normativa vigente privilegia l'affidamento in custodia del veicolo al proprietario, al conducente o a un altro obbligato in solido (anche delegato da loro). L'affidamento a centri di soccorso stradale o depositi giudiziari costituisce un'ipotesi residuale, che subentra solo in caso di omissione, rifiuto o impossibilità di assumere la custodia da parte dei soggetti primariamente individuati.
Casi di Sequestro e Fermo Amministrativo
Le violazioni che possono portare al sequestro o al fermo amministrativo di un veicolo sono molteplici e riguardano diverse disposizioni del Codice della Strada e altre normative. Tra le più comuni si annoverano:
- Violazioni relative ai documenti del veicolo: circolazione con veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta di circolazione; circolazione con carta di circolazione o patente ritirata.
- Violazioni relative alla circolazione: circolazione con veicolo sprovvisto di idonea copertura assicurativa; circolazione con veicolo sottoposto a fermo amministrativo; guida senza patente o con patente revocata; guida sotto l'effetto di alcool o sostanze stupefacenti; circolazione in violazione della normativa in materia di trasporto cose.
- Violazioni relative ai ciclomotori: fabbricazione, produzione, commercializzazione o vendita di ciclomotori che sviluppino una velocità superiore a quella prevista dall'art. 52 C.d.S. (45 km/h); circolazione con ciclomotore alterato.
- Violazioni relative alla guida: esercitazione alla guida senza avere accanto un istruttore provvisto di patente valida; divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore.
Inoltre, il sequestro o il fermo possono essere disposti in conseguenza di violazioni aventi natura penale, come la guida in stato di ebbrezza (art. 186 C.d.S.) o la guida in stato di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti (art. 187 C.d.S.). In questi casi, il dissequestro avverrà solo in seguito ad assoluzione o estinzione del reato pronunciata dall'Autorità Giudiziaria competente.

Ipotesi di Confisca Amministrativa
La confisca del veicolo, una sanzione più drastica del sequestro, è disposta obbligatoriamente in specifiche ipotesi, tra cui:
- Circolazione con veicolo non immatricolato (art. 93/7 C.d.S.).
- Circolazione con ciclomotore alterato (art. 97/5-7 C.d.S.).
- Reiterazione o recidiva delle violazioni a cui consegue il fermo amministrativo (ad esempio, circolazione con targa non propria o contraffatta; guida senza patente; guida con patente ritirata o sospesa).
- Circolazione con veicolo sprovvisto di copertura assicurativa, quando il veicolo sia fatto circolare con documenti assicurativi falsi o contraffatti (art. 193, comma 4-bis, C.d.S.).
La Gestione del Veicolo in Custodia e i Costi Associati
Le imprese che operano nel settore del deposito giudiziario, individuate a seguito di gare d'appalto, hanno un interesse specifico nella gestione dei veicoli affidati. Infatti, tali imprese diventano acquirenti automatici dei veicoli loro affidati se, dopo cinque giorni dall'avviso al proprietario e al trasgressore, nessuno degli aventi titolo assuma la custodia.

Nel caso in cui i veicoli vengano affidati a un deposito giudiziario, i costi di recupero, trasporto e custodia sono anticipati al custode dall'Autorità Amministrativa, che successivamente provvede al recupero delle somme tramite ingiunzione di pagamento nei confronti del trasgressore e dell'obbligato in solido.
Le tariffe per la custodia dei veicoli variano in base alla tipologia del mezzo e all'orario. Per i motoveicoli, le tariffe giornaliere possono partire da circa 3,00 euro. Per le autovetture, si aggirano tra i 6-10 euro al giorno, mentre per autocarri e autobus le tariffe giornaliere possono raggiungere circa 16,00 euro. A queste si aggiungono i costi per il diritto di chiamata e per le operazioni di carico e scarico, che variano a seconda che si tratti di orario diurno, notturno o festivo, e della massa complessiva del veicolo.
È importante sottolineare che, in alcuni casi, il valore del veicolo potrebbe essere inferiore alle spese di recupero e custodia. Questo accade soprattutto per veicoli datati o destinati alla rottamazione, dove il costo per il ritiro supera il valore del mezzo danneggiato.
Strumenti di Tutela e Procedure di Dissequestro
Avverso i verbali di accertamento di violazioni amministrative che comportano sequestro o fermo, sono previsti strumenti di tutela. È ammesso ricorso al Prefetto/Ufficio Territoriale del Governo entro 60 giorni dalla notifica del verbale, ai sensi dell'art. 203 C.d.S. In alternativa, è possibile proporre opposizione al Giudice di Pace entro 30 giorni, ai sensi dell'art. 205 C.d.S.
Per ottenere il dissequestro e la riconsegna del veicolo, l'intestatario dovrà presentare un documento di identità valido e la carta di circolazione. Nel caso di sequestro amministrativo, è necessario dimostrare di aver stipulato una valida polizza assicurativa per almeno sei mesi e di aver corrisposto la sanzione pecuniaria indicata sul verbale.
Nel caso di rifiuto del ricorso al Prefetto, l'ordinanza prefettizia estingue la sanzione accessoria e importa la restituzione del veicolo all'avente diritto.
Casi Specifici: Rottamazione e Rateizzazione
Gli interessati che decidono di rottamare un veicolo sequestrato devono farne richiesta al comando che ha riscontrato l'infrazione entro trenta giorni dalla data della contestazione/notifica del verbale. Dovranno versare una cauzione pari all'importo indicato sul verbale. Una volta dimostrata la demolizione certificata, l'organo accertatore restituirà tre quarti della cauzione, trattenendo un quarto a titolo di definizione del verbale. Le spese di rottamazione e custodia rimangono a carico dell'interessato.
La normativa vigente (art. 202-bis C.d.S.) ammette la rateizzazione della sanzione per soggetti in condizioni di disagio economico, a condizione che l'importo complessivo delle sanzioni nello stesso verbale superi i 200 euro. Entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, viene adottato il provvedimento di accoglimento o rigetto. È inoltre possibile richiedere la rateizzazione della sanzione dovuta ai sensi dell'art. 26 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, per violazioni amministrative per le quali non è ammesso il pagamento in misura ridotta.
In conclusione, la disciplina del deposito giudiziario dei veicoli riflette un complesso sistema di norme volte a garantire il rispetto del Codice della Strada, gestendo al contempo le implicazioni economiche e procedurali legate ai sequestri e ai fermi amministrativi. L'evoluzione normativa mira a una maggiore efficienza e a una riduzione degli oneri per l'amministrazione pubblica, pur garantendo gli strumenti di tutela per i cittadini coinvolti.
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