Obbligo della Licenza per Autoveicoli Conto Proprio Superiori ai 3,5 Tonnelate: Una Guida Completa

Il trasporto di merci su strada in Italia è un settore complesso, governato da un quadro normativo dettagliato che mira a garantire efficienza, sicurezza e trasparenza. Al centro di questa regolamentazione si trova la distinzione fondamentale tra il trasporto conto terzi e il trasporto per conto proprio, una differenza cruciale per operatori e imprese che desiderano evitare sanzioni e operare in piena conformità legale. Questa distinzione non riguarda solo la proprietà delle merci, ma si estende anche alla responsabilità della loro gestione durante il trasporto e, in maniera significativa, agli obblighi di licenza per i veicoli utilizzati.

Differenza tra trasporto conto terzi e conto proprio

La Distinzione Fondamentale: Conto Terzi vs. Conto Proprio

L'autotrasporto in Italia è categorizzato principalmente in due ambiti giuridici: autotrasporto conto terzi e autotrasporto conto proprio.

Autotrasporto Conto Terzi

L'autotrasporto conto terzi è l'attività svolta da un'impresa che trasporta merci di proprietà di altri soggetti dietro pagamento. Si considera a tutti gli effetti un'attività professionale continuativa e quindi è regolamentata da una normativa specifica e rigorosa. Questa forma di trasporto è distinta dal trasporto per conto proprio, in cui un’azienda utilizza i propri veicoli per trasportare merci per uso interno o per i propri clienti diretti.

Autotrasporto Conto Proprio

L'autotrasporto conto proprio riguarda le imprese che trasportano merci di loro proprietà o strumentali alla loro attività. Questa attività è definita tale quando soddisfa tre requisiti fondamentali, indicati dall’Art. 31 della Legge 298/74:

  1. Proprietà o Disponibilità dei Mezzi: Il trasporto deve avvenire con mezzi di proprietà o in usufrutto delle persone fisiche o giuridiche, enti privati o pubblici, che lo esercitano o da loro acquistati con patto di riservato dominio o presi in locazione con facoltà di compera (leasing) oppure noleggiati senza conducente (solo per veicoli di massa complessiva sino a kg. 6000). I preposti alla guida e alla scorta dei veicoli, se non esercitate personalmente dal titolare della licenza, devono risultare lavoratori dipendenti, collaboratori familiari (nel caso di imprese artigiane e di altri piccoli imprenditori), soci illimitatamente responsabili nelle società di persone (S.N.C e S.A.S) o l’amministratore unico nelle società di capitali (S.R.L., S.C.A.R.L, S.P.A), il quale deve essere in regola con le contribuzioni assistenziali e previdenziali (INPS ed INAIL).
  2. Attività Complementare o Accessoria: Il trasporto non deve costituire l'attività economicamente prevalente dell'impresa, bensì rappresentare solo un'attività complementare o accessoria nel quadro dell’attività principale. Ad esempio, un commerciante di frutta e verdura che consegna i propri prodotti non può trasportare mobili, in quanto non inerente alla sua attività principale.
  3. Proprietà o Relazione con le Merci: Le merci trasportate devono appartenere alle stesse persone, enti privati o pubblici, o essere dai medesimi prodotte e vendute, prese in comodato, prese in locazione, o debbano essere da loro elaborate, trasformate, riparate, migliorate e simili, o tenute in deposito in relazione ad un contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere.

È fondamentale che ogni impresa valuti con attenzione la propria attività, la natura della merce trasportata e le finalità del viaggio. Esistono casi frequenti in cui un'impresa rischia di confondere la classificazione, ad esempio un’azienda che consegna i prodotti ai propri clienti. In molti casi, tale attività rientra ancora nel conto proprio, ma se il trasporto diventa un servizio aggiuntivo venduto (es. spedizione con costo separato) o produce un corrispettivo economico, la classificazione passa automaticamente a conto terzi con tutti gli obblighi che ne derivano. La legge prevede, infatti, pene o multe per chiunque sia trovato a svolgere questo tipo di attività senza la licenza adeguata.

Licenza Conto Proprio Autorizzazione Conto Terzi

La Licenza per il Trasporto in Conto Proprio

Per svolgere l’attività di trasporto conto proprio con veicoli di una certa entità è necessario ottenere una licenza che permetta al mezzo di circolare su strada. Questa licenza è un documento essenziale per la regolarità del trasporto.

Obbligo della Licenza per Autoveicoli Superiori a 6 Tonnelate

Un punto cruciale della normativa è che la licenza per il trasporto in conto proprio è necessaria solo per gli autoveicoli con massa complessiva a pieno carico (MCPC) maggiore di 6 tonnellate. Se il trasporto in conto proprio viene effettuato con un mezzo avente MCPC minore o pari a 6 tonnellate, la licenza non occorre. Ciò significa che per i furgoni con massa totale fino a 35 quintali (3,5 tonnellate), le procedure sono semplificate e non è richiesta la licenza specifica di trasporto in conto proprio.

Caratteristiche della Licenza di Trasporto in Conto Proprio:

Le caratteristiche principali di questa licenza sono riassumibili in 5 punti:

  1. Necessità per la Carta di Circolazione: È un prerequisito per poter ottenere la carta di circolazione del mezzo.
  2. Legata al Veicolo: È legata a ciascun autoveicolo specifico.
  3. Validità per Rimorchi e Semirimorchi: Ha validità anche per i rimorchi e semirimorchi trainati dallo stesso veicolo.
  4. Nominativa: È nominativa, il che significa che se un mezzo viene ceduto, deve essere richiesta una nuova licenza con il nome del nuovo proprietario.
  5. Soglia di Peso: È necessaria solo per gli autoveicoli con massa complessiva a pieno carico (MCPC) maggiore di 6 tonnellate.

Validità e Rinnovo:

Per le imprese di nuova costituzione, la licenza ha una validità di 18 mesi. Alla scadenza di questo periodo, sarà necessario richiedere la licenza definitiva. Le licenze definitive, a differenza di quelle provvisorie, non hanno scadenza, ma possono essere revocate qualora vengano a mancare le condizioni per le quali sono state rilasciate.

Come Presentare la Richiesta:

Per richiedere la licenza per il trasporto in conto proprio, è necessario compilare un modulo di richiesta (disponibile sui siti delle regioni competenti), allegando la documentazione che dimostri:

  • Che il richiedente e l’attività svolta giustifichino l’impiego del veicolo del tipo e della portata indicati.
  • Quali sono i codici ISTAT delle cose o le classi di cose autorizzate al trasporto (vedi allegato). La domanda dovrà, in ogni caso, contenere l’indicazione delle persone addette alla guida dei veicoli (muniti di patente di categoria C o CE) e l'elencazione delle cose o classi di cose da trasportare.

Modulo di richiesta licenza trasporto conto proprio

Requisiti e Documentazione per il Trasporto in Conto Proprio

Il trasporto in conto proprio, essendo un'attività secondaria rispetto all'attività principale dell'impresa, richiede requisiti meno stringenti rispetto al trasporto conto terzi professionale. Tuttavia, la conformità normativa è ugualmente importante.

Requisiti Generali per il Trasporto in Conto Proprio:

  • Mezzi Propri o in Disponibilità: Il trasporto deve avvenire con mezzi di proprietà o nelle proprie disponibilità, inclusi quelli in usufrutto, acquistati con patto di riservato dominio, presi in locazione con facoltà di compera (leasing) oppure noleggiati senza conducente (solo per veicoli di massa complessiva sino a kg. 6000).
  • Merci di Proprietà o Affidate: Le merci trasportate devono essere di proprietà del titolare della licenza o a lui affidate, e devono essere inerenti all’attività principale dell'impresa.
  • Conducente Qualificato: Il preposto alla guida del veicolo destinato al trasporto in conto proprio deve essere il titolare della licenza (nel caso di impresa individuale), un lavoratore dipendente iscritto a libro paga, un collaboratore familiare (nel caso di imprese artigiane e di altri piccoli imprenditori), un socio illimitatamente responsabile nelle società di persone, o l'amministratore unico nelle società di capitali, regolarmente in regola con le contribuzioni assistenziali e previdenziali.

Documentazione Obbligatoria Durante la Circolazione:

Durante la circolazione, il Codice della strada prevede che il conducente con licenza conto proprio debba avere con sé i seguenti documenti:

  1. Carta di circolazione o Documento Unico di circolazione e di proprietà (DU) del veicolo.
  2. Patente di guida valida per la corrispondente categoria del veicolo.
  3. Certificato di assicurazione obbligatoria.
  4. Documento comprovante la licenza conto proprio (quando il veicolo ha una massa complessiva a pieno carico superiore alle 6 tonnellate).
  5. Documento di trasporto con l'elenco delle cose trasportate, che deve rientrare fra quelle previste nella licenza, e dalla dichiarazione contestuale che esse siano di proprietà del titolare della stessa. L'elencazione e la dichiarazione sono sottoscritte dal titolare della licenza, o da un suo legale rappresentante, e dal conducente per le cose che devono da lui essere prese in consegna. Entrambe necessitano di essere redatte in due copie, di cui una da conservarsi dal titolare della licenza per tutto il biennio successivo all'anno di emissione. La copia della dichiarazione conservata dal titolare della licenza deve essere esibita tutte le volte che essa sia richiesta da funzionari del Ministero dei trasporti o, per incarico di questi, dagli ufficiali, agenti e funzionari di polizia.
  6. Documento di Trasporto Occasionale: In sostituzione al punto 5 e in via occasionale, possono essere trasportate cose varie non comprese tra quelle elencate nella licenza, purché siano di proprietà del titolare della stessa o da questo prese in comodato o in locazione, e il loro trasporto si renda necessario per esigenze di carattere straordinario e non continuativo, strettamente attinenti all’attività per la quale la licenza è stata rilasciata. Questo documento è richiesto qualora le merci, pur appartenenti all’intestatario o nella sua disponibilità, non rientrino fra quelle elencate in licenza ma pur sempre attinenti all’attività da lui svolta, e la licenza sia rilasciata per autoveicoli aventi portata utile superiore a 3 tonnellate.
  7. Altri documenti previsti da norme speciali (es. certificato A.T.P. per trasporti a temperatura controllata, certificato di formazione professionale per trasporti in regime ADR per merci pericolose).

La Normativa sul Trasporto Conto Terzi: Un Confronto

Il settore del trasporto conto terzi è regolamentato con una normativa volta a garantire la sicurezza, l’efficienza e la trasparenza lungo l’intera catena di fornitura. Questa normativa è molto più stringente e dettagliata rispetto a quella per il conto proprio, a causa della natura professionale e continuativa dell'attività.

Regolamento europeo trasporto merci

Regolamento (CE) n. 561/2006 (Limiti dei Tempi di Guida e Riposo)

Questo regolamento è fondamentale per i conducenti di veicoli pesanti e stabilisce:

  • Limiti dei tempi di guida: I conducenti non possono guidare per più di 9 ore al giorno, estendibili a 10 ore non più di due volte alla settimana.
  • Pausa e riposo: È richiesto che i conducenti facciano una pausa di almeno 45 minuti ogni 4,5 ore di guida. Questa pausa può essere suddivisa in due periodi, uno dei quali deve essere di almeno 30 minuti.
  • Riposo settimanale: Ogni conducente deve avere un riposo settimanale ininterrotto di 45 ore dopo sei periodi di guida giornalieri consecutivi.
  • Registrazione e controllo: Il regolamento impone anche l’uso di tachigrafi per registrare i tempi di guida, di lavoro, di disponibilità e di riposo, garantendo il rispetto delle norme e prevenendo la fatica dei conducenti.

Decreto Legislativo n. 286/2005 e Regolamento (CE) n. 1071/2009 (Accesso alla Professione)

Il Decreto Legislativo n. 286/2005 e il Regolamento Europeo (CE) n. 1071/2009 disciplinano l’esercizio dell’attività di autotrasporto di merci per conto di terzi e stabiliscono i requisiti fondamentali che gli operatori devono possedere:

  • Capacità Professionale: Per operare come trasportatore di merci per conto terzi, è necessario dimostrare la capacità professionale attraverso il superamento di un esame che copre vari aspetti del trasporto stradale, come normative, gestione aziendale, sicurezza stradale e aspetti tecnici dei veicoli. Questo requisito è indispensabile anche per effettuare il trasporto conto terzi fino a 35 quintali, non solo per veicoli con limiti ponderali di peso superiori.
  • Idoneità Finanziaria: Le aziende di trasporto devono dimostrare di possedere la capacità finanziaria necessaria per mantenere un’operatività efficiente e sicura. Questo include la disponibilità di capitali sufficienti per coprire i costi operativi, come la manutenzione dei veicoli e le spese assicurative. Gli importi da dimostrare ammontano a 9 mila euro per il primo automezzo e 5 mila per ogni mezzo aggiuntivo superiore a 3,5 tonnellate.
  • Onorabilità: Il trasportatore deve essere in possesso del requisito di onorabilità, ovvero non deve aver subito condanne per reati gravi o violazioni della normativa sul trasporto.
  • Stabilimento: L'impresa deve avere una sede effettiva e stabile in Italia. Il Decreto Dirigenziale 8 aprile 2022 ha introdotto novità significative per la dimostrazione del requisito di "stabilimento". Per le imprese già in esercizio, è richiesta la produzione di una specifica dichiarazione sostitutiva di notorietà da presentare con il primo rinnovo annuale utile dell’idoneità finanziaria e comunque non oltre un anno dall’entrata in vigore del DD (aprile 2023). Per le imprese nuove, si richiamano le disposizioni del decreto dirigenziale del 25 gennaio 2012, che prevedevano la dimostrazione di una sede in Italia, un’officina per la manutenzione degli automezzi e l’accesso al mercato con autoveicoli in propria disponibilità o a noleggio con contratti di durata di almeno due anni. Tuttavia, con le modifiche introdotte dal Regolamento (UE) 2020/1055 al Regolamento (UE) 1071/2009, è ora possibile per le imprese nuove esercitare con qualsiasi autoveicolo, senza vincoli di tempo o categoria Euro, in attesa di ulteriori chiarimenti ministeriali.

Albo Nazionale degli Autotrasportatori:

Il trasportatore deve essere iscritto a un albo nazionale di autotrasportatori, da cui riceverà un’autorizzazione che deve essere rilasciata per ciascun veicolo.

Il Decreto Legislativo n. 286/2005 assicura che il trasporto di merci per conto terzi sia svolto da operatori che non solo rispettano gli standard legali e professionali, ma che sono anche in grado di garantire un servizio sicuro e affidabile. Questo è particolarmente importante in un settore dove la qualità del servizio e la sicurezza delle merci e degli utenti della strada sono di fondamentale importanza.

Nuove Disposizioni e Aggiornamenti Normativi

Il Decreto Dirigenziale 8 aprile 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 2022, ha introdotto importanti novità riguardanti l’accesso alla professione e al mercato del trasporto su strada. Questo decreto fornisce le prime disposizioni attuative delle modifiche introdotte ai regolamenti (CE) n.1071/2009 e (CE) n.1072/2009 dal regolamento (UE) 2020/1055.

Eliminazione delle Regole di Accesso al Mercato (Art. 2, comma 2):

Vengono eliminate le attuali regole sull'accesso al mercato per le imprese di autotrasporto merci conto terzi. Con tale disposizione decadono di fatto e di diritto le condizioni di accesso al mercato come riportate nell’art. 2, comma 227 della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Questo semplifica l'ingresso nel settore per nuove imprese.

Requisito di Proporzionalità (Art. 3, comma 5):

Circa la proporzionalità tra il numero degli autoveicoli e i conducenti rispetto al volume delle operazioni effettuate, il comma 5 dell’art. 3 del DD stabilisce:

  • La proporzione si valuta solo per le operazioni effettuate con veicoli a motore in cui il vettore effettua direttamente il servizio.
  • Per il trasporto a collettame (mediante raggruppamento di più partite e spedizioni ciascuna di peso non superiore a 50 quintali), la proporzione viene soddisfatta mediante l’autorizzazione generale postale (di cui l’art. 6, del Lgv. 261/99).

Idoneità Finanziaria (Art. 5):

L'articolo 5 conferma le modalità di dimostrazione del requisito d’idoneità finanziaria. La novità, che scaturisce dalla lettura combinata dei commi 2 e 3, stabilisce che per ogni veicolo superiore a 1,5 e inferiore alle 2,5 tonnellate sono previsti specifici importi.

Idoneità Professionale per Veicoli tra 2,5 e 3,5 Tonnelate (Art. 7):

Il Decreto ministeriale introduce nuove disposizioni relative all’idoneità professionale per le imprese che esercitano esclusivamente con automezzi di massa compresa tra 2,5 e 3,5 tonnellate. Queste imprese, per poter effettuare trasporti intracomunitari, devono essere in possesso della licenza comunitaria, per la quale è richiesto un gestore con attestato d’idoneità per i trasporti internazionali. Sono previste due possibilità per sanare il pregresso:

  1. Conseguimento dell'Attestato Internazionale senza Esame: Si consente al gestore in possesso dell’attestato per soli trasporti nazionali, che ha ricoperto questo ruolo per un periodo continuativo di 10 anni precedenti al 20 agosto 2020 con veicoli di massa superiore a 2,5 e fino a 3,5 tonnellate, di conseguire l’attestato anche per l’internazionale senza dover svolgere alcun esame.
  2. Esame Semplificato: Si introduce un esame semplificato per coloro che siano in possesso, sempre alla data del 20 agosto 2020, dell’attestato di frequenza del corso di formazione preliminare (74 ore), di cui al decreto direttoriale 30 luglio 2012, n. 207. Ai fini dell’ammissione al predetto esame integrativo, il candidato deve comunque essere in possesso di un diploma di scuola superiore.

Considerazioni Pratiche per la Scelta del Veicolo e la Mobilità

Scegliere il veicolo adatto per il trasporto in conto proprio non è sufficiente; è ancora più importante scegliere una formula di mobilità migliore per la propria tipologia di utilizzo. Ad esempio, se si ha una cartoleria e si decide di fare consegne a domicilio, soprattutto in città o al massimo nella provincia, sarebbe antieconomico scegliere un furgone da oltre 10 m³ di volume di carico.

Le opzioni principali per la mobilità dei furgoni includono l’acquisto, il leasing o il noleggio a lungo termine. Ognuna di queste formule presenta vantaggi e svantaggi a seconda delle esigenze specifiche dell'impresa e della frequenza d'uso del veicolo. Valutare attentamente queste opzioni permette di ottimizzare i costi del trasporto, che si aggiungono a quelli dell’attività principale.

Opzioni di acquisto e noleggio veicoli commerciali

Casi Particolari e Esenzioni dalla Disciplina dell'Autotrasporto

È importante distinguere bene quando un veicolo rientra nella disciplina dell’autotrasporto di merci e quando invece ne è escluso. La Compagnia di Qualificazione dei Conducenti (CQC) specialistica per il trasporto di cose richiede questa distinzione.

Autoveicoli ad Uso Speciale:

Gli autoveicoli ad uso speciale sono, in generale, esenti dalla disciplina dell’autotrasporto di merci. Si tratta di veicoli costruiti e attrezzati per svolgere una funzione particolare diversa dal normale trasporto di merci. In questi casi, il trasporto eventuale di materiali o attrezzature è accessorio rispetto alla funzione principale del veicolo. Un esempio tipico è il veicolo adibito a soccorso stradale: anche questo è considerato ad uso speciale ed è esente dalla disciplina dell’autotrasporto di merci.

Attenzione alle Generalizzazioni Errate:

Bisogna però fare attenzione a non generalizzare in modo errato. Non tutti i veicoli che svolgono un servizio particolare sono automaticamente “ad uso speciale” ai fini dell’esenzione. Ad esempio, gli autoveicoli adibiti al carico, compattazione, trasporto e scarico di rifiuti solidi urbani non sono esenti dalla disciplina dell’autotrasporto di merci per il solo fatto di svolgere questo servizio.

Mezzi d'Opera:

Un altro argomento importante riguarda i mezzi d’opera. Questi veicoli non sono, in linea generale, esenti dalla disciplina dell’autotrasporto di merci. Quindi è falso pensare che tutti i mezzi d’opera siano automaticamente esclusi dalle relative norme.

In sintesi, la regola fondamentale è questa: l’esenzione non dipende dal nome generico del veicolo o dall’uso occasionale che se ne fa, ma dalla sua classificazione giuridica e dalla funzione per cui è immatricolato. Una corretta interpretazione e applicazione di queste distinzioni è cruciale per evitare non conformità e sanzioni.

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