La rimozione forzata di un veicolo è una sanzione amministrativa accessoria a quella principale, che è sempre la sanzione pecuniaria, la cosiddetta multa. Rappresenta una delle situazioni più spiacevoli per un automobilista, che tornando al parcheggio dove aveva lasciato il proprio mezzo, scopre che non c'è più. Il primo pensiero va generalmente al furto, ma molto spesso potrebbe trattarsi proprio di una rimozione forzata. Questa procedura, disciplinata principalmente dal Codice della Strada, in particolare dall'articolo 159, e dal Regolamento di attuazione, mira a garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, nonché a prevenire l'abbandono di veicoli.

Quando scatta la Rimozione Forzata?
La rimozione forzata del veicolo non è sempre dovuta a un parcheggio improprio, sebbene questa sia la causa più comune. Le autorità di polizia possono ordinare la rimozione dei veicoli parcheggiati su strade o tratti di strada in cui l’ente proprietario abbia emanato un’ordinanza che considera il parcheggio come un grave ostacolo o pericolo per la circolazione stradale, e dove è presente un segnale di divieto di sosta, accompagnato da un pannello aggiuntivo. La segnaletica "zona rimozione coatta" è dunque un sinonimo di zona rimozione forzata e spesso si accompagna ad altra segnaletica che indica la presenza di un passo carrabile o di una imposizione a lasciare libero il passaggio.
Esistono diverse casistiche in cui un veicolo può essere oggetto di rimozione, configurando la rimozione forzata di un’auto come una sanzione amministrativa accessoria in aggiunta a quella principale, ovvero la multa.
- Violazioni del Codice della Strada: La sosta in luoghi dove è espressamente vietata, come ad esempio:
- Negli spazi riservati alla ricarica dei veicoli elettrici.
- Negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide di cui all'art. 188 del Codice della Strada, a meno che non si tratti del veicolo di un invalido munito di apposito contrassegno. L'art. 354, comma 4 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada vieta espressamente la sanzione amministrativa accessoria della rimozione, secondo le disposizioni dell'articolo 215 del codice della strada, dei veicoli destinati alle persone invalide, purché muniti di apposito contrassegno. Non essendo allo stesso modo menzionata in alcuna norma l'eccezione circa il fermo, sequestro e confisca dei veicoli che espongono il contrassegno riservato alle persone invalide, è lecito ritenere che è applicabile la violazione contenuta nell'art. 213 del Codice della Strada.
- In corrispondenza di intersezioni stradali, in modo da costituire intralcio o pericolo alla circolazione. La Cass. civ. n. 25039 del 28.11.2014 ha stabilito che non può applicarsi l’esimente prevista dall’art. 4 legge n. 689/1981 o alternativamente dall’art. 54 c.p., in caso di sosta vietata, in prossimità d’intersezione stradale, giustificata dall’esigenza di consegnare in breve tempo merce deteriorabile, per necessità lavorative, senza riscontri probatori a sostegno dell’esistenza dello stato di necessità. Tuttavia, la Cass. civ. n. 25039 del 28.11.2014 ha anche affermato che la sosta del veicolo in corrispondenza d’intersezione stradale non integra l’infrazione amministrativa di divieto di fermata se dettata dall’esigenza, non differibile, del conducente, invalido e munito di apposita autorizzazione (nella specie, esigenza di sottoporsi a terapia oncologica programmata), quando il parcheggio del veicolo non comporti intralcio alla circolazione, trovando applicazione l’esimente dello stato di necessità di cui all’art. 4 della legge 689/1981.
- Su passi carrabili, piste ciclabili, marciapiedi (se non espressamente consentito) e altre aree che devono rimanere libere per la circolazione pedonale o veicolare.
- Il mancato azionamento del freno di stazionamento del veicolo, a causa del quale il mezzo in sosta scivola e si ferma in carreggiata provocando un sinistro stradale configura, a carico del responsabile, la sola violazione di cui all'art. 158, commi 4 e 6 del C.d.S. Naturalmente, si disporrà la rimozione del veicolo per il fatto che costituisce pericolo o grave intralcio alla circolazione (art. 159, comma 1, lett. c del C.d.S.).
- Veicoli in sosta che costituiscono intralcio o pericolo: Se un veicolo in posizione irregolare costituisce intralcio o pericolo alla circolazione, la rimozione è sempre disposta. L'applicazione di detto attrezzo (blocco con ganasce) non è consentita ogni qual volta il veicolo in posizione irregolare costituisca intralcio o pericolo alla circolazione.
- Veicoli abbandonati: Gli organi di polizia possono procedere alla rimozione dei veicoli in sosta, ove per il loro stato o per altro fondato motivo si possa ritenere che siano stati abbandonati. Alla rimozione può provvedere anche l'ente proprietario della strada, sentiti preventivamente gli organi di polizia. Si applica in tal caso l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. Nelle aree portuali e marittime come definite dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, gli organi di polizia possono, altresì, procedere alla rimozione dei veicoli in sosta, ove per il loro stato o per altro fondato motivo si possa ritenere che siano stati abbandonati.
- È importante sottolineare che un veicolo non è automaticamente considerato "abbandonato" solo perché fermo in un luogo. Nel caso in esame, oltretutto, l’autovettura cui si fa riferimento non appare possa essere considerata quale auto abbandonata non sussistendo (almeno al momento) i requisiti elencati nell’art.1 del DM 460/99 che prevede la presunzione di uno stato di abbandono quando il veicolo a motore lasciato in area pubblica risulti “privo della targa di immatricolazione o del contrassegno di identificazione, ovvero di parti essenziali per l'uso o la conservazione”: in tal caso la norma prevede una particolare procedura con la quale in una prima fase gli organi di polizia provvedono al conferimento provvisorio ad uno dei centri di raccolta individuati annualmente dai prefetti. Laddove il proprietario non sia identificabile il verbale di rinvenimento del veicolo in stato di abbandono è pubblicato all’albo pretorio. Trascorsi 60 giorni da detta pubblicazione il veicolo si considera cosa abbandonata ai sensi dell'articolo 923 del codice civile. Escluso quindi, al momento, lo stato di abbandono (e ritenuto pertanto che, allo stato, l’autovettura non possa essere considerata “rifiuto”) deve parimenti essere esclusa una eventuale responsabilità ai sensi dell’art. 255 del D. Lgs. 152/2006 (abbandono di rifiuti).
- Perché un veicolo dismesso possa essere considerato rifiuto pericoloso, è necessario non solo che esso sia fuori uso ed abbandonato da lungo tempo, ma anche che contenga liquidi o altre componenti pericolose poiché, in caso contrario, rientra nella categoria 16.01.06 prevista nell'allegato D, parte 4^, del D.Lgs. 26 aprile 2006, n. 152. L'art. 231 (veicoli fuori uso non disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) recita testualmente che "Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio, con esclusione di quelli disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2002, n. 209 (veicoli delle categorie M1 ed N1), che intenda procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione, autorizzato (…).
- Altre situazioni: In alcune circostanze, il veicolo può essere bloccato sul posto piuttosto che rimosso. Questo può avvenire mediante l'uso di ganasce applicate alle ruote, senza onere di custodia. L'applicazione di detto attrezzo non è consentita ogni qual volta il veicolo in posizione irregolare costituisca intralcio o pericolo alla circolazione.
CODICE DELLA STRADA: allarme RIMOZIONE FORZATA, cosa fare, e quanto ti costa! (Spoiler: un SALASSO)
Chi dispone la Rimozione e chi la Esegue?
La rimozione forzata di un veicolo viene disposta dalle forze di polizia che verificano l'infrazione, come specificato nel verbale di contestazione. Gli organi di polizia, di cui all'art. 12 del Codice della Strada, possono, altresì, procedere alla rimozione dei veicoli in sosta, ove per il loro stato o per altro fondato motivo si possa ritenere che siano stati abbandonati.
Il potere di sanzionare le violazioni alla sosta e di ordinare la rimozione forzata può essere delegato ad altre figure, tra cui impiegati comunali o appartenenti a società pubbliche o private che gestiscono parcheggi a pagamento o aree di sosta, così come dipendenti di aziende municipali o imprese incaricate della raccolta dei rifiuti urbani e della pulizia stradale.
Il trasporto del veicolo dal luogo dell'infrazione al luogo del deposito è effettuato con appositi veicoli - i carri attrezzi - appartenenti all'ente proprietario della strada oppure - come avviene di solito - con veicoli appartenenti a ditte private o pubbliche a cui il servizio è stato concesso dall’ente proprietario della strada (la concessione ha durata biennale ed è rinnovabile). Gli autoveicoli adibiti al soccorso o alla rimozione di veicoli, comunemente detti carri attrezzi, sono definiti autoveicoli a uso speciale per il soccorso stradale. Le loro caratteristiche costruttive e funzionali sono indicate nel Codice della strada. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può provvedersi all'aggiornamento delle caratteristiche costruttive funzionali dei veicoli adibiti alla rimozione, in relazione ad esigenze determinate dall'evoluzione della tecnica di realizzazione dei veicoli o di sicurezza della circolazione.
La rimozione forzata dell’auto deve essere eseguita da un mezzo che presenti caratteristiche ben specifiche, le cui norme sono precisate nel Regolamento di attuazione del Codice della Strada. I carri attrezzi devono rispettare le direttive di conformità, tra cui il rispetto delle dimensioni e dei pesi massimi consentiti, nonché l’adozione di dispositivi di segnalazione riflettenti per garantire la sicurezza stradale durante il trasporto del veicolo. In particolare, i carri attrezzi devono soddisfare i requisiti relativi allo sbalzo anteriore e posteriore, segnalazioni riflettenti sulle parti sporgenti, dispositivi antincastro e criteri di traino del veicolo rimorchiato. Il veicolo deve iscriversi nella fascia d’ingombro (rif. Art. 61 C.d.S.). Sbalzi segnalati nel senso longitudinale e trasversale del veicolo per la parte che eccede in pianta la sagoma dell’autotelaio, per mezzo di sistemi retroriflettenti a strisce larghe 10 cm e inclinate di 45 gradi, alternate, di colore bianco e rosso. La parte a sbalzo composta da allestimenti a sezione trasversale ridotta di oltre il 50% rispetto alla sagoma trasversale del veicolo deve presentare la superficie inferiore ad altezza non inferiore a 1,80 metri da terra ed essere appositamente segnalata. Può essere installato un gancio di traino di tipo approvato, quindi omologato, sia per il recupero di rimorchi, sia per il traino di autoveicolo, sia per il traino di rimorchi attrezzati per il trasporto di veicoli soccorso o rimossi. Le caratteristiche rispondono a quelle relative ai veicoli della stessa massa complessiva della categoria N (art. 54 C.d.S.).
La Procedura di Rimozione
L’operazione di rimozione segue una procedura codificata. Dopo che le forze dell’ordine accertano l’infrazione, il carro attrezzi viene chiamato sul posto per trasportare il veicolo al deposito designato. L’auto rimossa dal carro attrezzi viene quindi condotta in un apposito deposito, al sicuro e alla presenza di una figura responsabile, il custode. Il luogo in cui è trasportato il mezzo rimosso deve essere attrezzato in modo che i veicoli che vi sono depositati siano sicuri e siano affidati a un responsabile che assume la figura di custode.
Cosa fare se il veicolo è stato rimosso?
Se ci si trova in una situazione in cui la propria auto è stata rimossa forzatamente, ci si potrebbe sentire confusi e frustrati. La rimozione del veicolo è in genere una procedura gestita dagli agenti di polizia locale. La prima cosa da fare è contattare l'ufficio competente della polizia municipale e fornire le informazioni richieste, tra cui luogo, orario e particolari dell’auto, tra cui la targa, per agevolare l’individuazione del veicolo. Una volta fornite tutte le informazioni, le autorità riusciranno a determinare se l’auto è stata rimossa forzatamente e trasferita in un deposito comunale o se è stata rubata. In caso di furto, bisognerà procedere con la denuncia.
Se la polizia locale conferma la rimozione, verranno fornite le istruzioni su come procedere al recupero. Il recupero dell'auto rimossa implica una visita personale al deposito comunale dove l'auto è stata portata. Qui bisogna fornire un documento d'identità valido e il libretto di circolazione oltre al certificato di assicurazione, a meno che, ovviamente, non fossero già all’interno del veicolo. Questi documenti attestano la proprietà del veicolo. Pertanto, la restituzione del veicolo richiede la presentazione da parte del proprietario o di una persona delegata al responsabile del luogo di deposito. Se il ritiro viene effettuato da una persona diversa dal proprietario, è richiesta anche una delega firmata. Una volta completate tutte le formalità e verificato lo stato dell’auto, viene redatto un verbale di restituzione, sottoscritto dal custode e dal proprietario o dalla persona delegata. Il proprietario o la persona delegata deve dichiarare, previo controllo, che l'auto non ha subito danni evidenti o nascosti a causa della rimozione.
Nel caso in cui l'interessato sopraggiunga durante le operazioni di rimozione del veicolo, è consentita l'immediata restituzione del veicolo stesso, previo pagamento delle spese di intervento e rimozione all'incaricato del concessionario del servizio di rimozione che ne rilascia ricevuta (art. 397, comma 2 del Regolamento di esecuzione e di attuazione al C.d.S.). Il responsabile (o obbligato in solido) del veicolo lasciato in sosta vietata per la quale è prevista la sanzione amministrativa accessoria della rimozione che sopraggiunge in luogo prima dell'arrivo del carro gru (sospeso dall'accertatore), può allontanarsi, unitamente al veicolo, al termine della procedura di contestazione della violazione, previa annotazione sul V.d.C. (Verbale di Contestazione).
Costi della Rimozione Forzata
I costi da affrontare dopo una rimozione forzata del veicolo possono essere considerevoli. Essi includono:
- La multa per la violazione commessa: Varia in base alla gravità dell’infrazione e al tipo di divieto violato.
- Il costo della rimozione: Comprensivo delle spese per la chiamata del carro attrezzi e per l'operazione di carico e scarico del veicolo. Le tariffe per la rimozione (e non anche quelle di custodia) dei veicoli, da applicarsi da parte dei concessionari di cui all'art. 354, comma 1 del Regolamento di esecuzione e di attuazione al C.d.S., sono quelle indicate all'art. 1 del D.M. n. 401 del 04.09.1998, aggiornate in base a quanto previsto dall'art. 3 del medesimo decreto.
- Le spese di custodia: Si riferiscono al periodo in cui il veicolo rimane depositato presso la struttura autorizzata. Per quanto riguarda, invece, le tariffe di custodia dei veicoli, pur non essendo la materia trattata da specifica normativa, si ritiene che si possa fare riferimento al rinvio di cui all'art. 397, comma 3 del Regolamento di esecuzione e di attuazione al C.d.S. alle disposizioni circa la custodia dei veicoli sequestrati di cui all'art. 214-bis del C.d.S. Queste tabelle vengono preparate ed annualmente aggiornate dall'ente proprietario della strada in cui è avvenuta la rimozione (comune, provincia, regione o stato).

Mancato Ritiro del Veicolo
Se il proprietario o un suo delegato non procede al ritiro del veicolo entro 180 giorni dalla notifica del verbale di rimozione, il veicolo può essere oggetto di vendita all’asta o di demolizione. Trascorsi centottanta giorni dalla notificazione del verbale contenente la contestazione della violazione e l'indicazione della effettuata rimozione o blocco, senza che il proprietario o l'intestatario del documento di circolazione si siano presentati all'ufficio o comando da cui dipende l'organo che ha effettuato la rimozione o il blocco, il veicolo può essere alienato, ossia venduto, o demolito. I proventi derivanti dalla vendita sono utilizzati per coprire le spese pendenti relative alla rimozione e custodia del veicolo. Nell'ipotesi di alienazione, il ricavato della vendita sarà utilizzato per pagare la multa e le spese di rimozione, di custodia e di blocco. Se il ricavato supera i costi, l’importo eccedente viene restituito al proprietario del veicolo.
Casi Particolari e Considerazioni Legali
Un esempio concreto di complessità nella gestione dei veicoli in sosta su proprietà privata si è presentato con il caso di Gianluca M. che, divenuto pieno proprietario di un immobile, si è trovato con la vettura del precedente usufruttuario (deceduto e senza eredi) ferma nel cortile condiviso. L'auto, priva di assicurazione e con fermi amministrativi, non poteva essere rimossa dalle forze dell'ordine poiché si trovava su terreno privato. In situazioni simili, in assenza di eredi o proprietari identificabili, la gestione del veicolo diventa problematica. Dal punto di vista del codice della strada, il nuovo proprietario dell'immobile non appare passibile di sanzione in quanto non rientra tra le figure per cui è prevista la responsabilità solidale in caso di violazione di norme del codice della strada (art. 196 del C.d.S.). Tuttavia, la necessità di liberare lo spazio privato ha portato a una soluzione informale, ovvero lo spostamento del veicolo in un parcheggio pubblico nelle vicinanze, un'azione che, pur risolvendo una problematica pratica, evidenzia le lacune normative per tali casistiche su aree private. Questo scenario è differente dalla rimozione di un veicolo da un'area pubblica, in quanto le normative sugli "abbandoni" si applicano tipicamente a veicoli su suolo pubblico.
È fondamentale distinguere tra un veicolo "fuori uso" e un "rifiuto pericoloso". L'art. 231 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) stabilisce che "Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio, con esclusione di quelli disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2002, n. 209 (veicoli delle categorie M1 ed N1), che intenda procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione, autorizzato (…)". Un veicolo dismesso è considerato rifiuto pericoloso solo se, oltre ad essere fuori uso e abbandonato da lungo tempo, contiene liquidi o altre componenti pericolose. In caso contrario, rientra nella categoria 16.01.06 prevista nell'allegato D, parte 4^, del D.Lgs. 26 aprile 2006, n. 152.

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