Revisione Ministeriale degli Autoveicoli Immatricolati nel 1963: Un Quadro Normativo Dettagliato

La revisione periodica degli autoveicoli è un obbligo inderogabile per garantire la sicurezza stradale e il rispetto delle normative ambientali. Per i veicoli con una storia significativa, come quelli immatricolati nel 1963, il quadro normativo può presentare specificità che meritano un'analisi approfondita. Questo articolo esplora le recenti evoluzioni legislative e le disposizioni preesistenti che regolano la revisione di tali mezzi, con particolare attenzione alle distinzioni tra veicoli "vecchi" e "storici".

La Nuova Normativa per i Veicoli Ante-1960: Un Cambiamento Atteso

Un significativo aggiornamento normativo, pubblicato tramite un Decreto MIMS, ha introdotto importanti novità per i veicoli costruiti prima del 1° gennaio 1960. Questa modifica, attesa da tempo dagli appassionati del settore, ha apportato chiarezza riguardo alla revisione periodica biennale e ai luoghi dove è possibile eseguirla. In precedenza, la prova doveva essere svolta esclusivamente presso gli Uffici della Motorizzazione Civile (UMC).

Ufficio Motorizzazione Civile

Ora, ai veicoli che possono sostenere la prova di revisione periodica ogni due anni sui rulli dinamometrici è concessa la possibilità di eseguire tale prova presso le officine private autorizzate. Questa semplificazione rappresenta un notevole vantaggio per i proprietari di questi mezzi, riducendo i disagi legati agli spostamenti, spesso per molti chilometri, di veicoli ultra-cinquantennali che non sempre sono di facile gestione.

Deroghe e Obblighi Specifici

Rimane l'obbligo di rivolgersi presso le sedi provinciali della Motorizzazione solo se il mezzo non può sostenere la prova di frenata sui rulli dinamometrici. In questi casi, la prova deve essere effettuata mediante un test a "lancio", utilizzando un dispositivo GPS e portando il veicolo a una velocità di almeno 40 chilometri orari per calcolare una decelerazione superiore a 4,5 metri al secondo.

Il Decreto MIMS ha anche confermato una deroga già prevista al controllo delle emissioni per i veicoli costruiti prima del 4 agosto 1971. Questi veicoli rimangono quindi esentati da questo specifico aspetto del controllo, riconoscendo le loro caratteristiche tecniche originali e la difficoltà di conformarsi agli standard moderni di emissioni.

Il Contesto Normativo Precedente: La Circolare del 2010

Per comprendere appieno le recenti modifiche, è utile ripercorrere il quadro normativo precedente. La circolare PROT. N. 19277/23.25, firmata dal dott. Ing. Amedeo Fumero il 3 marzo 2010, stabiliva che: "fermo restando quanto stabilito dall’art. 80 del CdS in merito alla competenza per le revisioni periodiche in relazione alle categorie internazionali di appartenenza dei veicoli stessi, le revisioni dei veicoli di interesse storico e collezionistico costruiti prima dell’1° gennaio 1960 sono effettuate esclusivamente dagli Uffici Motorizzazione Civile (UMC)".

Nel settore si era diffusa la convinzione che la revisione del veicolo storico dovesse essere controfirmata da un dirigente della Motorizzazione incaricato di assistere alla procedura per certificarne la corretta esecuzione. Si riteneva che una revisione effettuata senza queste formalità non sarebbe stata regolare, comportando sanzioni sia a carico del titolare del veicolo che del titolare dell'officina.

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La Risposta del Ministero e la Chiarificazione del 2010

Una comunicazione del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture ha fornito ulteriore chiarezza sul regime normativo delle revisioni per le auto storiche. Il Ministero ha confermato che: "I veicoli di interesse storico e collezionistico sono quelli iscritti in uno dei registri di cui all’art. 60 del Codice della strada. Ne consegue che è possibile avere due veicoli identici, con lo stesso anno di costruzione, dei quali uno è di interesse storico e l’altro no: semplicemente perché il secondo non è iscritto in uno dei suddetti registri. Ciò premesso, si conferma che la revisione dei veicoli di interesse storico e collezionistico, costruiti in data antecedente al 1° gennaio 1960, debbono effettuare la revisione presso gli Uffici Motorizzazione Civile, in quanto sono previste deroghe alle ordinarie modalità di effettuazione delle prove strumentali. Nulla osta, invece, alla revisione di un veicolo ante 1960, non classificato di interesse storico collezionistico, presso un centro privato di revisioni (ex art. 80 Codice della strada). In quest’ultimo caso il veicolo deve essere sottoposto, tra l’altro, alle ordinarie prove strumentali senza alcuna deroga."

Questa precisazione sottolineava l'importanza dell'iscrizione in un registro storico per definire un veicolo come "di interesse storico e collezionistico" e per godere del regime agevolato. In assenza di tale certificazione, un veicolo ante 1960 era trattato come un normale veicolo vecchio e doveva sottoporsi alle ordinarie prove strumentali senza alcuna deroga.

Veicoli d'Epoca e di Interesse Storico e Collezionistico: Distinzioni Fondamentali

L'articolo 60 del Codice della Strada è il riferimento normativo per la classificazione dei veicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico. Comprendere queste distinzioni è cruciale per determinare le modalità di revisione applicabili.

Distinzione tra veicoli d'epoca e veicoli storici

Veicoli d'Epoca

Sono considerati appartenenti alla categoria dei veicoli con caratteristiche atipiche i motoveicoli e gli autoveicoli d'epoca. Rientrano in questa categoria i motoveicoli e gli autoveicoli cancellati dal P.R.A. perché destinati alla loro conservazione in musei o locali pubblici e privati, ai fini della salvaguardia delle originarie caratteristiche tecniche specifiche della casa costruttrice, e che non siano adeguati nei requisiti, nei dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni stabilite per l'ammissione alla circolazione. Questi veicoli sono iscritti in apposito elenco presso il Centro storico del Dipartimento per i trasporti terrestri.

La circolazione dei veicoli d'epoca è consentita soltanto in occasione di apposite manifestazioni o raduni autorizzati, limitatamente all'ambito della località e degli itinerari di svolgimento degli eventi. A tal fine, i veicoli devono essere provvisti di una particolare autorizzazione rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. L'autorizzazione specifica la validità, i percorsi stabiliti e la velocità massima consentita. Il trasferimento di proprietà di questi veicoli deve essere comunicato al Dipartimento per i trasporti terrestri per l'aggiornamento dell'elenco. Non essendo veicoli destinati alla circolazione ordinaria, se non in caso di manifestazioni e previa autorizzazione, esiste l'obbligatorietà di un controllo ogni 5 anni, che può essere fatto solo ed esclusivamente alla Motorizzazione Civile o da enti da essa preposti.

Veicoli di Interesse Storico e Collezionistico

Rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l'iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI (Automotoclub Storico Italiano), Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI. Per essere regolarmente iscritti nei registri, è necessario innanzitutto che il veicolo sia stato immatricolato da almeno 20 anni.

Loghi dei Registri Storici Italiani

I veicoli di interesse storico o collezionistico possono circolare sulle strade purché posseggano i requisiti previsti per questo tipo di veicoli, determinati dal regolamento. Sono sottoposti a revisione periodica con cadenza biennale, secondo il consueto calendario: entro il mese di rilascio della carta di circolazione ovvero entro il mese corrispondente a quello in cui è stato effettuato l'ultimo controllo di revisione.Come specificato dall'Allegato III al Decreto 17 dicembre 2009, i veicoli di interesse storico e collezionistico costruiti prima dell'1° gennaio 1960 devono effettuare la revisione esclusivamente presso gli Uffici Motorizzazione Civile (UMC), salvo le recenti modifiche che consentono l'accesso alle officine private per le prove sui rulli dinamometrici.

Tuttavia, tenuto conto della particolare categoria di veicoli di cui trattasi e al fine di ridurre gli eventuali disagi nei casi in cui sussiste l'obbligo di sottoporre i veicoli a revisione esclusivamente presso le sedi degli UMC, è disposto che i Registri, attraverso i propri Club o i propri esaminatori regionali, possono presentare ai competenti UMC richiesta di espletamento delle operazioni di revisioni dei veicoli in una sede attrezzata secondo le modalità disciplinate dalla circolare D.G. n. 39/98 del 29 aprile 1998.

Il Veicolo Immatricolato nel 1963: Revisione Ordinaria o Agevolata?

Un autoveicolo immatricolato nel 1963 si colloca in una posizione interessante rispetto alle normative sui veicoli storici. Se un'auto del 1963 non è certificata come storica (senza iscrizione all'ASI o certificazione dei registri), può sottoporsi a una revisione normale, come se fosse semplicemente una vettura vecchia e non di interesse collezionistico. In questo caso, il veicolo deve rispettare la normativa vigente in ordine a tutti gli apparati (cinture, fari, sistemi di segnalazione e norme antinquinamento) e le ordinarie prove strumentali senza alcuna deroga.

Se, invece, il veicolo immatricolato nel 1963 è iscritto in uno dei registri di cui all'articolo 60 del Codice della Strada, gode dello status di "veicolo di interesse storico e collezionistico". Di conseguenza, rientra nel regime agevolato per la revisione periodica. Data la data di costruzione (post-1960), e in base alle recenti modifiche normative, se il veicolo è in grado di sostenere le prove sui rulli dinamometrici, la revisione potrà essere effettuata anche presso officine private autorizzate. Qualora non potesse affrontare tali prove, permarrà l'obbligo di recarsi presso gli Uffici della Motorizzazione Civile per il test a "lancio" con GPS.

Quello che devi sapere sulle auto storiche asi, crs, bollo, assicurazione

È fondamentale sottolineare che un'auto che ha più di 20 anni non è da considerarsi automaticamente un automezzo d'epoca o un veicolo di interesse storico. La definizione formale è legata all'iscrizione nei registri ufficiali menzionati.

La Procedura di Riammissione alla Circolazione per i Veicoli Storici

Per i soggetti che intendono riammettere alla circolazione un veicolo storico (ossia ottenere documenti di circolazione e targhe), è necessario seguire una procedura specifica. Questo processo è disciplinato da normative quali la Circolare 4.10.2010, n. MDIPDGTNO_REGISTRO-UFFICIALE0250448_18-11-2021.

La riammissione alla circolazione è subordinata al superamento della visita e prova (collaudo) presso l'Ufficio della Motorizzazione Civile e alla successiva immatricolazione. In sede di visita e prova, verrà particolarmente accertata la rispondenza del veicolo all'Allegato II del DM 17.12.2009.Per la domanda di riammissione alla circolazione, è richiesto il modello TT2119, il Certificato di rilevanza storica e collezionistica rilasciato da uno dei Registri di cui all’art. 60 CdS, e l'attestazione di versamento PagoPA. La presentazione della formalità all'Ufficio può essere effettuata direttamente dall'interessato o dai soggetti legittimati o, eccezionalmente, da parte di soggetto delegato dall'intestatario tramite l'apposito modulo di delega, nel rispetto della Legge n. 241/90 e successive modificazioni.

Ciclomotori e Motoveicoli: Specificità della Revisione

Anche ciclomotori e motoveicoli d'epoca o di interesse storico sono soggetti a normative di revisione specifiche. Per l'anno 2003, con decreto del 29 novembre 2002, è stato stabilito che i ciclomotori di cui all’art.52 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, compresi i quadricicli leggeri di cui al decreto ministeriale 5 aprile 1994, sono soggetti a revisione a partire dal quarto anno seguente a quello di rilascio del certificato di idoneità tecnica per ciclomotore e successivamente ogni due anni. Questo vale a meno che i veicoli in questione non siano stati già sottoposti, nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione, a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione ai sensi dell’articolo 75 del medesimo decreto legislativo.

Lo stesso regime si applica a motocicli, motocarrozzette, motoveicoli per trasporto promiscuo, motocarri, mototrattori, motoveicoli per trasporti specifici e motoveicoli per uso speciale di cui rispettivamente all’art.53, lettere a), b), c) ad esclusione di quelli destinati al servizio da piazza o di noleggio con conducente, d), e), f) e g) del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285.Gli accertamenti sulle emissioni inquinanti e il controllo della velocità massima dei ciclomotori, previsti dal 1 luglio 2003, sono stati effettuati sulla base delle disposizioni di successiva emanazione.

Esito della Revisione e Sanzioni

Al termine della revisione, il Dipartimento o l'officina autorizzata consegnano all'utente un talloncino autoadesivo da apporre sulla Carta di Circolazione. Il tagliando riporterà la dizione "revisione regolare" nel caso in cui il veicolo abbia superato il controllo. In caso contrario, riporterà la dicitura "revisione ripetere" e il veicolo dovrà presentarsi a nuova visita entro un mese. Il veicolo può continuare a circolare per un mese solo se l'utente ha provveduto a risolvere i motivi del "ripetere" con la dovuta certificazione di un'autofficina.

Se, infine, il tagliando riporterà la dicitura "revisione ripetere-sospeso dalla circolazione", il veicolo potrà circolare solo in giornata, per andare dal meccanico a una velocità non superiore di 40 km/h, e nel giorno in cui dovrà sostenere una nuova prova.

Chi circola senza aver sottoposto il proprio veicolo a revisione è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa e al ritiro della Carta di Circolazione. Quest'ultima viene spedita all'Ufficio Periferico del Dipartimento Trasporti Terrestri del Ministero dei Trasporti competente sul luogo in cui è stata accertata l'infrazione e restituita soltanto dopo aver effettuato la revisione. Dal 1 gennaio 2002, i veicoli con carta di circolazione ritirata non possono effettuare la revisione periodica in un'autofficina autorizzata, tranne che per l'Ufficio Provinciale di Milano.

Targhetta di revisione e sanzioni

È importante notare che la revisione periodica dei rimorchi di massa totale a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate segue normative specifiche e calendari dedicati, non direttamente correlate alla disciplina dei veicoli storici.

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