La presenza di veicoli abbandonati rappresenta un problema crescente nelle aree urbane e lungo le strade, un fenomeno che impatta negativamente sul decoro urbano, sulla sicurezza e sull'ambiente. Questi mezzi, spesso lasciati a deteriorarsi per settimane, mesi o addirittura anni, diventano ricettacoli di degrado, oggetti di furti e saccheggi, e, dal punto di vista normativo, sono classificati come "rifiuti speciali". La loro gestione richiede procedure specifiche e una chiara comprensione delle normative vigenti per evitare sanzioni e garantire la tutela ambientale.

Definizione di Veicolo in Stato di Abbandono
La comprensione di quando un veicolo possa considerarsi in stato di abbandono è fondamentale per avviare le corrette procedure di rimozione. Sulla base dei criteri stabiliti dal D.M. 22/10/1999, n. 460, un veicolo si considera abbandonato quando:
- Mancanza di parti essenziali: Il mezzo non è in grado di spostarsi autonomamente a causa della mancanza di componenti significative, come le quattro ruote, il motore o i sedili. In questa condizione, è assimilabile a un rottame.
- Assenza di targa, bollo e assicurazione validi: Una quattro ruote priva di questi elementi essenziali è un indicatore significativo di abbandono.
- Danni strutturali evidenti: La presenza di danni tali da rendere il veicolo inutilizzabile contribuisce a definirne lo stato di abbandono.
- Volontà di disfarsi del veicolo: La presenza di tali caratteristiche fa supporre la volontà, da parte del proprietario, di disfarsi del veicolo, che di conseguenza può essere definito rifiuto.
È importante sottolineare che la qualifica di "veicolo fuori uso" non presuppone sempre anche lo stato di abbandono; difatti, il «veicolo fuori uso» potrà essere considerato «rifiuto in stato di abbandono» solo dopo un puntuale ed esauriente accertamento dell’organo di controllo, finalizzato a verificare gli elementi oggettivi che caratterizzano lo stato di abbandono del bene.
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Il Ruolo della Polizia Locale e l'Iter di Rimozione
La Polizia Locale svolge un ruolo centrale nella gestione delle segnalazioni relative ai veicoli in presunto stato di abbandono presenti sulle aree pubbliche del territorio comunale. La procedura per la rimozione, sebbene complessa e spesso lunga, segue passaggi ben definiti:
Segnalazione e Verifica Iniziale
I cittadini possono segnalare la presenza di un veicolo che ritengono abbandonato alla Polizia Locale. Quest'ultima procede con una verifica preliminare per accertare se il mezzo presenta elementi identificativi (come la targa) per risalire al proprietario o se risulta rubato. Nel caso in cui l'auto sia dotata di targa, i cittadini possono chiamare la polizia locale per verificare se questa è stata rubata. Se così fosse, saranno loro a rimuovere l'auto e a portare avanti tutte le procedure necessarie. Se invece fosse tutto regolare, l'auto potrà rimanere lì senza problemi, a meno che il veicolo non intralci la circolazione.
Diffida al Proprietario e Avviso di Rimozione
Individuato un veicolo in stato di abbandono, che non sia provento di furto e purché non si trovi in sosta irregolare, non viene subito rimosso. Viene invece apposto sul parabrezza anteriore un avviso che informa il proprietario che il veicolo sarà rimosso se lo stesso non provvederà a recuperarlo. Se l'intestatario del veicolo è identificabile, gli viene intimato di provvedere alla rimozione entro 5 giorni.
Tempi e Dificoltà nella Notifica
La durata della procedura di notifica del presunto stato di abbandono può variare significativamente a seconda delle difficoltà nel reperire il proprietario del veicolo. Tra i motivi di dilatazione dei tempi vi sono l'irreperibilità, la residenza all'estero, ricoveri ospedalieri prolungati, il rientro nel paese di origine o il decesso senza eredi rintracciabili. Queste circostanze possono rendere il procedimento abbastanza lungo, poiché la rimozione non può essere eseguita senza prima notificare l'avviso-intimazione alla rimozione al proprietario del veicolo.
Rimozione e Deposito
Decorsi 60 giorni dall'accertamento dello stato di abbandono, in caso di inerzia da parte del proprietario, il veicolo sarà rimosso dalla Polizia Locale e trasferito in un centro autorizzato. Rimane a disposizione per altri 60 giorni, durante i quali il proprietario può reclamarlo pagando le spese di deposito. In caso di mancata rimozione, il mezzo sarà trasferito al centro di raccolta e tenuto a sua disposizione per ulteriori 60 giorni, dopodiché sarà radiato e demolito.
Addebito delle Spese e Sanzioni
Le spese anticipate dal Comune verranno, poi, addebitate al proprietario che si vedrà anche recapitare una contravvenzione che ammonta a Euro 1666.67 per i veicoli a quattro ruote e Euro 600 per veicoli a due/tre ruote e rimorchi.

Normative e Sanzioni per l'Abbandono di Veicoli Fuori Uso
Le sanzioni per l'abbandono di veicoli fuori uso sono determinate dall'applicazione di due distinte normative: il D.L.vo 209/2003 e il D.L.vo 152/2006, noto come Testo Unico Ambientale. Queste discipline hanno campi di applicazione differenti, delineando un quadro normativo complesso ma essenziale per la gestione dei rifiuti veicolari.
D.L.vo 209/2003: Veicoli M1, N1 e Tricicli a Motore
Il D.L.vo 209/2003 si applica ai veicoli a motore appartenenti alle categorie M1 (veicoli progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre il sedile del conducente) ed N1 (veicoli progettati e costruiti per il trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t) e ai veicoli a motore a tre ruote come definiti dalla direttiva 2002/24/CE, con esclusione dei tricicli a motore.
L'abbandono di questi veicoli è sanzionato dall'art. 13, comma 2, del D.L.vo n. 209/2003. La disposizione, rimandando all’art. 5, comma 1, statuisce che il detentore del veicolo che abbandona o che procede alla sua demolizione senza consegnarlo ad un centro di raccolta autorizzato o ad un rivenditore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro. In questa normativa sono previste solo sanzioni amministrative pecuniarie.
D.L.vo 152/2006: Le Altre Categorie di Veicoli e Rifiuti
Il D.L.vo 152/2006 si applica alle categorie di veicoli a motore o rimorchi che non sono contemplate dal D.L.vo 209/2003. Rientrano, dunque, nella disciplina del D.L.vo 152/2006, in quanto esclusi dal campo di applicazione del decreto 209/2003: i veicoli per il trasporto di persone con più di 8 posti a sedere oltre il conducente; i veicoli per il trasporto merci di massa superiore a 3,5 t; i rimorchi; i tricicli di categoria L5 e le macchine agricole.
Per tutti i veicoli non rientranti nelle categorie di cui sopra si fa invece riferimento all'art. 255, comma 1, del D.L.vo 152/2006, rubricato "Abbandono di rifiuti". Il testo attuale dell’art. 255 prevede che chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 192, commi 1 e 2 (divieto di abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo), 266 comma 2 e 231, commi 1 e 2 (obbligo di consegnare i veicoli a motore o rimorchi destinati alla demolizione a centri di raccolta autorizzati), abbandona rifiuti è punito con la sanzione penale dell’ammenda da mille euro a diecimila euro. Tuttavia, se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi, come possono essere i veicoli fuori uso non sottoposti ad alcuna operazione finalizzata alla rimozione dei liquidi o delle altre componenti pericolose, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.
Il comma 2 dell'art. 255 punisce invece il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice che viola le disposizioni di cui all’art. 231, comma 5, del D.L.vo 152/006, il quale prevede l’obbligo di procedere alla cancellazione dal PRA, entro 90 giorni dalla consegna, dei veicoli e dei rimorchi avviati a demolizione; in questo caso è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 260 a 1.550 euro.
Nella disciplina sanzionatoria di cui al D.L.vo 152/2006 l'abbandono dei veicoli fuori uso è sanzionato penalmente anche quando la condotta illecita sia attuata dai titolari di imprese e dai responsabili di enti. L'art. 256 del D.L.vo 152/2006 stabilisce, difatti, che i titolari di imprese e ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti in violazione del divieto di cui all’art. 192, commi 1 e 2, siano puniti:
- con la pena dell’arresto da tre mesi ad un anno o con l’ammenda da 2.600 a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da 2.600 a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Il Concetto di "Veicolo Fuori Uso" e la Giurisprudenza
La definizione di "veicolo fuori uso" è cruciale per l'applicazione delle normative e delle sanzioni. La più recente giurisprudenza ha fornito chiarimenti importanti in merito: "In applicazione del D.L.vo n. 209/2003, si intende per veicolo fuori uso o il mezzo di cui il proprietario si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi, o quello destinato alla demolizione, ufficialmente privato delle targhe di immatricolazione, anche prima della consegna ad un centro di raccolta, nonché quello che risulti in evidente stato di abbandono, ancorché giacente in area privata." (Cassazione Penale, Sez. III n. 15302 del 23 aprile 2021).
Sulla base di tali premesse, non rileva che nel caso specifico le auto fossero munite di targa, trattandosi comunque di mezzi di cui i proprietari risultavano essersi già disfatti avendoli consegnati al centro non autorizzato al loro recupero, essendo la procedura di riconsegna delle targhe al PRA successiva alla consegna del veicolo al centro di raccolta (autorizzato) per la rottamazione e prevedendone l’art. 103, comma 2, C.d.S il ritiro d’ufficio tramite gli agenti di polizia decorsi centottanta giorni dalla demolizione.
È fondamentale, tuttavia, che lo stato di abbandono sia accertato con attenzione. Una volta accertato lo stato di abbandono del veicolo sarà poi onere dell’interessato dar prova che eventualmente lo stesso non debba assumere la qualifica di rifiuto: la Cassazione sul punto ha precisato che: “Lo stato di abbandono in cui versa il veicolo esonera il giudice dalla necessità di indagare l’intenzione del detentore (…) è infatti onere dell’interessato fornire la prova rigorosa della sussistenza dei presupposti per escludere la natura di rifiuto”. (Cass. Pen., Sez. II. 47262 del 10 novembre 2016).
Novità Normative e Semplificazione dell'Iter
Importanti novità per il decoro cittadino arrivano dalla legge 14/2026 che entrerà in vigore il 20 febbraio e che snellisce e semplifica l’iter per la demolizione dei veicoli abbandonati. Questa nuova norma, come spiegato dal Comando della Polizia Locale di Sassari, consente di superare eventuali fermi amministrativi esistenti e incarica l’ente pubblico di attestare l’inutilizzabilità del veicolo rinvenuto o non reclamato, comunicandolo al proprietario entro 7 giorni tramite pec o altri mezzi idonei.
L'obiettivo di questo aggiornamento normativo è quello di snellire la procedura, potendo intervenire sui mezzi in modo più celere ed efficace, così da rimuovere il maggior numero possibile di veicoli che presentano le caratteristiche di abbandono. In particolare, la norma modifica la disciplina sui veicoli fuori uso soggetti a fermo amministrativo (il provvedimento che blocca beni mobili come autoveicoli per riscuotere crediti non pagati, come tasse o multe stradali).
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Casi di Rimozione Immediata
La nuova normativa indica anche i casi in cui è possibile una rimozione immediata dei veicoli, senza dover attendere i lunghi tempi delle notifiche e delle diffide. Questi includono:
- motivi di sicurezza pubblica;
- pericolo per la circolazione;
- tutela ambientale;
- esigenza militare;
- tutela urgente del patrimonio stradale.
Questo approccio mira a contrastare più efficacemente il degrado causato dai veicoli abbandonati, che diventano oggetto di furti e saccheggi di ogni tipo, come dimostrato dall'attività della Polizia Locale che nel 2011 ha rimosso circa 200 veicoli e nel solo 2025 ha gestito 80 veicoli in stato di abbandono nel Comune di Sassari.
Prevenzione e Responsabilità del Cittadino
Per evitare di trasformare un veicolo in un potenziale problema e incorrere in sanzioni, è fondamentale che i proprietari gestiscano correttamente i propri mezzi fuori uso. Anziché lasciare l'auto ferma da troppo tempo a deteriorarsi, è consigliabile rivolgersi a un centro di raccolta specializzato per la rottamazione. IperGomme Besozzo, ad esempio, si propone come partner ideale per dare una nuova vita al veicolo o per una consulenza professionale sulla corretta procedura di smaltimento.
Il senso civico e la conoscenza delle normative sono strumenti essenziali per mantenere il decoro urbano e tutelare l'ambiente. La collaborazione tra cittadini e autorità, attraverso la segnalazione tempestiva e il rispetto delle procedure, è la chiave per affrontare efficacemente il problema dei veicoli abbandonati.

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