La circolazione stradale è un complesso sistema di regole e consuetudini volte a garantire la sicurezza e la fluidità degli spostamenti. Tra gli aspetti fondamentali di questa disciplina vi sono le norme relative alla fermata e alla sosta dei veicoli, concetti che spesso generano confusione e che sono dettagliatamente disciplinati dal Codice della Strada. Un’area specifica che richiede un chiarimento è quella della banchina stradale, la cui definizione, funzione e regolamentazione della sosta meritano un’indagine approfondita.

Definizione e Funzione della Banchina Stradale
Secondo il Codice della Strada, nello specifico l'Art. 3, la banchina è definita come "la parte della strada compresa tra il margine della carreggiata ed il più vicino tra i seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati". In termini più semplici, la banchina è quella porzione di strada che si trova al di fuori della carreggiata, ovvero della parte pavimentata e destinata al transito dei veicoli. Essa è generalmente identificabile perché situata oltre la linea bianca continua che delimita il margine della carreggiata.
La funzione primaria della banchina non è quella di consentire la circolazione o la sosta dei veicoli. Essa agisce piuttosto come una sorta di "cuscinetto" protettivo tra la carreggiata e gli elementi esterni ad essa, quali marciapiedi, fossi, scarpate o arginelli. Questo ruolo di interfaccia contribuisce significativamente ad aumentare la sicurezza generale della circolazione stradale, offrendo uno spazio di rispetto e, in determinate circostù, di deviazione o arresto d'emergenza.
È importante sottolineare che, in assenza di un marciapiede, la banchina può essere utilizzata dai pedoni per il loro transito. Inoltre, i conducenti che si trovano costretti a fermarsi per un’emergenza, come un malore improvviso o un guasto meccanico, possono avvalersi della banchina per garantire la propria sicurezza e quella degli altri utenti della strada.
Quando è Vietata la Sosta e la Fermata: L'Articolo 158 del Codice della Strada
Il Codice della Strada dedica un articolo specifico, il 158, al Divieto di fermata e di sosta dei veicoli. Questo articolo elenca in modo puntuale le situazioni in cui tali manovre sono proibite, al fine di prevenire intralci, pericoli o impedimenti alla circolazione.
Divieti Generali di Fermata e Sosta (Art. 158, comma 1)
La fermata e la sosta sono vietate in una serie di contesti specifici, per ragioni di sicurezza e fluidità del traffico:
- In corrispondenza o in prossimità di passaggi a livello e sui binari di linee ferroviarie o tramviarie: Questo divieto è fondamentale per evitare incidenti con i mezzi su rotaia e per non intralciare il loro transito.
- Nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrapassaggi, sotto i fornici e i portici: Questi spazi sono spesso stretti e con visibilità ridotta, rendendo la sosta pericolosa e potenzialmente ostruente. Fa eccezione la presenza di diversa segnalazione.
- Sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche in loro prossimità: Dossi e curve limitano la visibilità, rendendo la sosta in tali punti un grave pericolo per chi sopraggiunge.
- In prossimità e in corrispondenza di segnali stradali verticali e semaforici in modo da occultarne la vista, nonche’ in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione: La sosta non deve mai impedire la corretta visibilità o interpretazione della segnaletica stradale, fondamentale per la sicurezza.
- Fuori dei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità delle stesse: Nelle aree di incrocio, la sosta è vietata per garantire la visibilità e la manovrabilità dei veicoli che si immettono o attraversano l'intersezione.
- Nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità delle stesse a meno di 5 metri dal prolungamento del bordo piu’ vicino della carreggiata trasversale: Anche nei centri abitati, le intersezioni richiedono particolare attenzione, con un divieto di sosta esteso per una certa distanza.
- Sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui passaggi per ciclisti, nonche’ sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime: Questi spazi sono dedicati alla mobilità dolce e alla sicurezza dei pedoni e ciclisti, e la sosta è severamente vietata.
- Sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione: I marciapiedi sono riservati ai pedoni, e la sosta dei veicoli è generalmente proibita, a meno di specifiche indicazioni.
- Negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici e negli spazi riservati alla ricarica dei veicoli elettrici: Con l'aumento dei veicoli elettrici, sono stati istituiti spazi dedicati alla loro ricarica e sosta. Il divieto di sosta in questi spazi è esteso anche ai veicoli elettrici che non effettuano la ricarica o che vi permangono oltre un'ora dal completamento della ricarica, salvo specifiche fasce orarie (dalle 23:00 alle 7:00, eccetto punti di ricarica ad alta potenza).

Divieti Specifici di Sosta (Art. 158, comma 2)
Oltre ai divieti generali, l'articolo 158 elenca una serie di situazioni in cui è specificamente vietata la sosta:
- Allo sbocco dei passi carrabili: Bloccare l'accesso a un passo carrabile impedisce l'ingresso o l'uscita di veicoli da proprietà private.
- Dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento di veicoli in sosta: La sosta non deve creare impedimenti alla circolazione o alla manovra di altri veicoli regolarmente parcheggiati.
- In seconda fila, salvo che si tratti di veicoli a due ruote: La sosta in seconda fila è generalmente vietata per non ostacolare il traffico, con un'eccezione per i motoveicoli a due ruote che, per le loro dimensioni ridotte, possono creare un minore intralcio.
- Negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e, ove questi non siano delimitati, a una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 m, nonche’ negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza: Questi spazi sono dedicati al trasporto pubblico e ai taxi, e la sosta di altri veicoli è vietata per garantire l'efficienza del servizio.
- Negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata dei veicoli adibiti al trasporto scolastico: Analogamente, gli spazi dedicati ai scuolabus sono riservati e non possono essere occupati da altri veicoli.
- Sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per il carico e lo scarico di cose, nelle ore stabilite: Le aree di mercato e quelle dedicate alle operazioni di carico/scarico hanno orari specifici in cui la sosta è consentita solo ai veicoli autorizzati per tali attività.
- Sulle banchine, salvo diversa segnalazione: Come anticipato, la sosta sulle banchine è generalmente vietata, a meno che segnaletica specifica non lo consenta.
- Negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide di cui all’art. 188 e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli: Gli stalli riservati ai veicoli per persone invalide e le relative rampe di accesso sono protetti da divieti di sosta per garantire l'accessibilità a chi ne ha diritto.
- Negli spazi riservati alla sosta dei veicoli a servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di eta’ non superiore a due anni muniti di permesso rosa: Recentemente sono stati introdotti stalli riservati a categorie specifiche di utenti, come donne in gravidanza e genitori con neonati, per agevolare la loro mobilità.
- Nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici: Le corsie dedicate ai mezzi pubblici sono essenziali per garantire la fluidità del trasporto pubblico e la loro occupazione da parte di altri veicoli è vietata.
- Nelle aree pedonali urbane: Le aree pedonali sono zone interamente riservate ai pedoni, e l'accesso e la sosta di veicoli sono strettamente limitati o proibiti.
- Nelle zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati: Le ZTL sono aree in cui la circolazione è limitata a specifici veicoli autorizzati, e la sosta è consentita solo nei limiti previsti.
- Negli spazi asserviti ad impianti o attrezzature destinate a servizi di emergenza o di igiene pubblica indicati dalla apposita segnaletica: Spazi adibiti a servizi essenziali, come idranti o contenitori per rifiuti, devono rimanere liberi.
- Davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o contenitori analoghi: Impedire l'accesso ai cassonetti per la raccolta dei rifiuti crea disagi al servizio di igiene urbana.
- Limitatamente alle ore di esercizio, in corrispondenza dei distributori di carburante ubicati sulla sede stradale ed in loro prossimità sino a 5 m prima e dopo le installazioni destinate all’erogazione: Le aree antistanti i distributori di carburante devono rimanere libere per consentire le operazioni di rifornimento.
- Nelle aree riservate ai veicoli per il carico e lo scarico di merci, nelle ore stabilite: Analogamente alle aree mercato, le zone dedicate al carico e scarico hanno orari specifici di operatività.
sosta e fermata
Sosta dei Rimorchi nei Centri Abitati
Un aspetto particolare riguarda la sosta dei rimorchi. Nei centri abitati, è vietata la sosta dei rimorchi quando siano staccati dal veicolo trainante, salvo diversa segnalazione. Questa norma mira a evitare che i rimorchi, una volta sganciati, possano costituire un ostacolo o un pericolo in aree urbane solitamente più trafficate e con spazi limitati.
Responsabilità del Conducente e Sanzioni
L'Art. 158, comma 4, ricorda che, durante la sosta e la fermata, il conducente ha la responsabilità di adottare tutte le opportune cautele per evitare incidenti e impedire l'uso non autorizzato del veicolo.
Le violazioni delle disposizioni sull'art. 158 sono soggette a sanzioni amministrative pecuniarie, il cui importo varia a seconda della gravità della violazione e della tipologia di veicolo. Il Codice della Strada specifica le somme per le diverse infrazioni, con importi che vanno da poche decine di euro fino a diverse centinaia di euro, come dettagliato nei commi 4-bis, 5, 5-bis e 6 dell'articolo 158. È inoltre previsto che le sanzioni si applichino per ciascun giorno di calendario in cui la violazione si protrae.
La Sosta sulla Banchina: Un Caso Specifico
Tornando alla questione della banchina, è fondamentale riassumere quanto prescritto dalla legge. La banchina, per sua natura, non è destinata alla circolazione né alla sosta dei veicoli, salvo casi di comprovata emergenza. Pertanto, in linea generale, è vietato parcheggiare sulla banchina stradale.
L'Art. 158, comma 2, lettera f), sancisce esplicitamente che la sosta è vietata sulle banchine, "salvo diversa segnalazione". Questo significa che solo in presenza di apposita segnaletica, sia verticale (cartelli) che orizzontale (disegni sulla pavimentazione), che indichi la possibilità di parcheggiare, tale manovra diventa legittima. Un esempio pratico potrebbe essere una banchina pavimentata e delimitata da stalli disegnati a terra: in questo caso, il parcheggio all'interno di tali stalli è consentito.
Per quanto riguarda la fermata sulle banchine, la situazione è leggermente diversa. All'interno dei centri abitati, la fermata sulle banchine deve ritenersi consentita, a condizione che essa sia di brevissima durata e non arrechi intralcio alla circolazione. La fermata, infatti, è definita come la temporanea sospensione della marcia per consentire la salita o la discesa di persone, o per altre esigenze di breve entità. Durante la fermata sulla banchina, il conducente deve rimanere presente e pronto a riprendere la marcia qualora necessario.
Approfondimenti e Massime Giurisprudenziali
Le definizioni e le applicazioni pratiche delle norme del Codice della Strada sono state oggetto di numerose interpretazioni da parte della giurisprudenza. Le massime della Corte di Cassazione, citate nel materiale fornito, chiariscono ulteriormente alcuni aspetti:
- La banchina non ha la funzione di limitare gli effetti negativi sullo svolgimento del traffico, ma rientra nella struttura fisica della strada ed è destinata normalmente alla circolazione dei pedoni. Può essere utilizzata dai conducenti solo eccezionalmente e qualora le esigenze del traffico lo impongano. Questo conferma che la banchina è normalmente esclusa dall'area destinata al traffico veicolare.
- Le strisce bianche perpendicolari agli edifici possono identificarsi con il marciapiede, anche in assenza della "striscia bianca continua" che definisce i passaggi pedonali secondo l'art. 3, n. 36, del Codice della Strada. Ciò implica che parcheggiare in tali aree può configurare una violazione delle norme sulla sosta sui marciapiedi o sui passaggi pedonali.
Banchine e Sicurezza Stradale: Un Uso Consapevole
In conclusione, la banchina stradale è una componente della strada con funzioni specifiche legate alla sicurezza e alla gestione del traffico. La sua interpretazione e il suo utilizzo devono essere improntati alla massima cautela e al rispetto delle norme. La possibilità di parcheggiare sulla banchina è strettamente legata alla presenza di apposita segnaletica e, per la sola fermata, alle condizioni di non intralcio alla circolazione nei centri abitati. La consapevolezza di queste regole è fondamentale per ogni conducente al fine di evitare sanzioni e, soprattutto, di contribuire a un ambiente stradale più sicuro per tutti.
