Normativa e Gestione dei Centri di Istruzione Automobilistica e Autoscuole

L’attività di formazione dei conducenti rappresenta un pilastro fondamentale per la sicurezza stradale e l'educazione al corretto utilizzo dei veicoli a motore. In Italia, tale settore è regolato da una complessa architettura normativa che ha subito significative evoluzioni nel corso degli anni, con l'obiettivo di garantire standard di qualità elevati e una gestione trasparente dei percorsi formativi necessari per il conseguimento della patente di guida di qualsiasi categoria.

Segnaletica stradale e formazione conducenti

Il quadro normativo di riferimento: evoluzione del Codice della Strada

Ai sensi dell'art. 123 del Codice della Strada, le autoscuole che intendono iniziare l'attività devono svolgere compiti di formazione dei conducenti per il conseguimento di patente di qualsiasi categoria. Le modifiche normative apportate all'art. 123 del Codice della Strada dall'art. 20, co. 5 lett. d) 1), della legge 29.07.2010, n. 120, hanno sancito un cambiamento epocale nel settore. Di conseguenza, è da ritenersi superata la distinzione tra autoscuole di tipo a) ed autoscuole di tipo b) di cui all'articolo 335, comma 10, del D.P.R. 495/1992, ovvero il Regolamento di attuazione ed esecuzione del nuovo codice della strada.

Le autoscuole già in attività alla data di entrata in vigore della legge 120/2010, che esercitavano l'attività di formazione dei conducenti esclusivamente per il conseguimento delle patenti di categoria A e B, devono adeguarsi alla disposizione sopra citata a decorrere dalla prima variazione della titolarità di autoscuola. L'intera disciplina deve essere interpretata alla luce delle attribuzioni di funzioni alle Province ai sensi dell'art. 105, comma 3 lett. a) e b), del d.lgs. 31/03/1998, n. 112, che ha trasferito le competenze precedentemente esercitate dalla Motorizzazione Civile agli enti locali provinciali.

Procedure di avvio dell'attività: dalla D.I.A. alla S.C.I.A.

L'art. 123 del Codice della Strada prescrive la presentazione di una Dichiarazione di Inizio Attività (D.I.A.). Tuttavia, a norma del comma 4-ter dell'art. 49, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, la S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) è diventata lo strumento principale, disciplinato dall'art. 19 della legge 241/90.

La S.C.I.A. deve essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La Provincia, come nel caso della Provincia di Pescara, provvede ad effettuare i controlli sulla sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge. Resta fermo che, ai sensi dell’articolo 123 comma 7-bis del Codice della Strada, l’attività non può essere iniziata prima della verifica del possesso dei requisiti prescritti da parte dell'amministrazione competente.

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Requisiti soggettivi e professionali per l'esercizio

Chiunque intenda avviare l’attività di autoscuola deve presentare al S.U.A.P. la documentazione necessaria. La dichiarazione può essere presentata da chi abbia compiuto gli anni ventuno, risulti di buona condotta e sia in possesso di adeguata capacità finanziaria, di diploma di istruzione di secondo grado e di abilitazione quale insegnante di teoria e istruttore di guida con almeno un'esperienza biennale, maturata negli ultimi cinque anni.

Per le persone giuridiche, i requisiti richiesti - ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere posseduta dalla persona giuridica stessa - sono richiesti al legale rappresentante. È tassativamente escluso che l’attività possa essere svolta da chi sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, o che sia sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1, del Codice della Strada.

Organizzazione del personale e strumenti didattici

L'autoscuola deve possedere un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica. Ai sensi degli artt. 4 e 9 del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 gennaio 2011, n. 17 ("Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola"), al personale in organico viene rilasciato, su richiesta, una apposita tessera. Con determinazione dirigenziale sono state fornite indicazioni in merito alle tipologie di rapporto di lavoro consentite al personale tecnico in organico ed è stata stabilita la documentazione da fornire relativamente alla sussistenza del rapporto di lavoro.

Qualora l'autoscuola svolga anche attività di consulenza riferita al conducente di veicoli a motore, deve tenere il libro giornale per il rilascio di ricevute, così come previsto dalla legge n. 264/1991. L'esercizio di altre attività nell'ambito dei medesimi locali è consentito, seppur nel rispetto di determinate condizioni: è possibile svolgere, unitamente all'attività di autoscuola, anche quella di scuola nautica e quella di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

Strumenti didattici in aula di autoscuola

I Centri di Istruzione Automobilistica: consorzi e sinergie

Più scuole autorizzate possono consorziarsi e costituire un centro di istruzione automobilistica cui demandare, integralmente o parzialmente, la formazione dei conducenti per il conseguimento delle patenti e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale. In questo caso le dotazioni complessive, in personale e in attrezzature, delle singole autoscuole consorziate possono essere adeguatamente ridotte.

Il Centro d'Istruzione Automobilistica deve avere una propria sede diversa da quella delle autoscuole e, qualora il Centro effettui anche o esclusivamente i corsi di teoria, i locali devono avere le stesse caratteristiche prescritte dall'art. 3 del D.M. 17 maggio 1995, n. 317. Al consorzio possono aderire autoscuole ubicate nella stessa provincia, ed autoscuole appartenenti a province diverse, ma aventi sede in comuni limitrofi al comune in cui è ubicato il Centro d'Istruzione.

Gestione amministrativa e registri obbligatori

Il registro degli allievi trasferiti dalle autoscuole al centro di istruzione deve essere redatto e tenuto dal centro di istruzione automobilistica in relazione all'insegnamento teorico e pratico. Il Registro di iscrizione ed il registro degli allievi trasferiti al centro di istruzione automobilistica sono conformi ai modelli di cui, rispettivamente, all'allegato 3 ed all'allegato 9 del D.M. 317/1995.

Ai sensi dell'art. 7, co. 8, del D.M. n. 317/1995, ai Centri di istruzione automobilistica confluiscono solo gli allievi iscritti presso le autoscuole consorziate aderenti al centro stesso. Non è consentito iscrivere allievi direttamente al Centro. I Centri devono avere in dotazione veicoli utili al conseguimento delle patenti e ottemperano all'obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile di cui all'art. 193 del Codice della strada, provvedendo anche alla copertura assicurativa della circolazione durante le esercitazioni di guida e l'effettuazione degli esami.

Obblighi di comunicazione e variazioni societarie

Ogni variazione dei dati contenuti nella SCIA di inizio attività - che riguardi l'assetto societario, i locali, il personale, gli orari, le tariffe, il parco veicolare o il materiale didattico - deve essere comunicata tempestivamente. Ogni variazione relativa all'organico degli insegnanti od istruttori che prestano servizio presso il Centro d'Istruzione deve essere comunicata al Servizio Trasporti per gli adempimenti di competenza.

Nel caso di apertura di ulteriori sedi, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere dimostrata per una sola sede, e deve essere preposto un responsabile didattico in possesso dei requisiti previsti dal Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285. Tali adempimenti garantiscono che il controllo del territorio e la qualità della formazione rimangano costanti, assicurando che ogni sede operativa rispetti i medesimi standard di sicurezza e competenza richiesti dalla normativa vigente.

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