L'Articolo 113 del Codice della Strada: La Targatura dei Veicoli Agricoli e le Sanzioni Correlate

Il Codice della Strada (C.d.S.) in Italia disciplina in modo dettagliato la circolazione di tutti i veicoli su strada, incluse le macchine agricole. Queste ultime, pur essendo destinate a specifiche attività lavorative, sono a tutti gli effetti veicoli quando circolano su strade pubbliche e, in quanto tali, devono rispettare precise normative per garantire la sicurezza della circolazione e la conformità amministrativa. Un aspetto fondamentale di tale disciplina è la targatura, ovvero l'obbligo di dotare le macchine agricole di targhe che ne identifichino i dati di immatricolazione.

L'articolo 113 del Codice della Strada si concentra specificamente sulle "Targhe delle macchine agricole", fornendo indicazioni chiare sulle tipologie di targhe richieste e sulle modalità di applicazione. La sua comprensione è cruciale per i proprietari e i conducenti di macchine agricole, così come per gli organi di polizia stradale incaricati di far rispettare tali norme.

Targhe macchine agricole

Macchine Agricole: Classificazione e Obblighi di Immatricolazione

Per comprendere appieno le disposizioni dell'articolo 113, è necessario prima distinguere tra le diverse categorie di macchine agricole e i relativi obblighi di immatricolazione. Le macchine agricole sono veicoli a motore o rimorchi che, per costruzione e destinazione, sono impiegate per l'esecuzione di lavori agricoli e forestali. Il Codice della Strada le classifica principalmente in:

  • Macchine agricole semoventi: si tratta di veicoli dotati di motore proprio, capaci di muoversi autonomamente. A questa categoria appartengono:
    • Trattrici agricole: utilizzate principalmente per trainare, spingere o azionare attrezzature agricole.
    • Macchine agricole operatrici a due o più assi: veicoli specifici per l'esecuzione di operazioni agricole (es. mietitrebbie, irroratrici semoventi).
    • Macchine agricole operatrici ad un asse: veicoli come i motocoltivatori.
  • Macchine agricole trainate: si tratta di veicoli privi di motore, che richiedono di essere trainati da una macchina agricola semovente. A questa categoria appartengono:
    • Macchine agricole operatrici trainate: attrezzature come aratri, erpici, seminatrici trainate.
    • Rimorchi agricoli: utilizzati per il trasporto di prodotti agricoli, forestali, attrezzature e addetti.

Non tutte le macchine agricole sono soggette all'obbligo di immatricolazione, e di conseguenza, di targatura. Gli obblighi si differenziano come segue:

  • Trattrici agricole, macchine agricole operatrici a due o più assi e rimorchi agricoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate: questi veicoli devono essere muniti di carta di circolazione e sono soggetti a immatricolazione, con conseguente applicazione di una targa.
  • Macchine agricole operatrici trainate, macchine agricole operatrici ad un asse e rimorchi agricoli con massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 tonnellate: per questi veicoli è sufficiente il certificato di idoneità tecnica alla circolazione e non sono soggetti a immatricolazione né a targatura nel senso stretto del termine.

Le macchine agricole possono circolare su strada unicamente per essere trasferite da un luogo all'altro, per trasportare prodotti agricoli e forestali, gli addetti alle lavorazioni e le altre attrezzature necessarie per lo svolgimento dell'attività agricola o forestale. Devono possedere requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della circolazione, inclusi dispositivi di frenatura, segnalazione visiva e luminosa, riduzione delle emissioni inquinanti e protezione delle parti pericolose.

Differenze tra macchine agricole semoventi e trainate

Disposizioni dell'Articolo 113 C.d.S. sulle Targhe

L'articolo 113 del Codice della Strada fornisce indicazioni precise sulle caratteristiche e la posizione delle targhe per le macchine agricole che sono soggette a immatricolazione.

  1. Macchine agricole semoventi (trattrici agricole e macchine agricole operatrici a due o più assi): Il comma 1 dell'articolo 113 stabilisce che queste devono essere munite posteriormente di una targa contenente i dati di immatricolazione. Questa disposizione assicura che il veicolo sia identificabile in modo univoco da altri utenti della strada e dalle autorità. Un periodo del comma 1 è stato soppresso dal D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, semplificando ulteriormente la normativa.
  2. Rimorchi agricoli con massa complessiva superiore a 1,5 tonnellate: Il comma 3 prevede che questi rimorchi debbano essere muniti di una "speciale targa" contenente i dati di immatricolazione del rimorchio stesso. Si tratta di una targa specifica per il rimorchio, distinta da quella della macchina agricola trainante.
  3. Convogli di macchine agricole e targa ripetitrice: Il comma 2 introduce il concetto di "targa ripetitrice". Se una trattrice agricola o una macchina agricola operatrice a due o più assi traina una macchina agricola, e la targa d'immatricolazione del veicolo trainante risulta occultata, l'ultimo elemento del convoglio deve esporre una targa ripetitrice. Questa targa è, in pratica, una copia della targa del veicolo trainante, con l'aggiunta della lettera "R" per indicare la sua funzione di "ripetitrice". Questo scenario si verifica, ad esempio, quando un trattore aggancia un rimorchio agricolo e la targa del trattore non è visibile a causa dell'ingombro del rimorchio. La targa ripetitrice garantisce che l'identificazione del veicolo trainante sia sempre possibile.
  4. Disciplina generale della targatura: Il comma 4 chiarisce che la disciplina generale della targatura, inclusa la produzione, distribuzione e restituzione delle targhe, è regolamentata dalle disposizioni degli articoli 99, 100, 101 e 102 del Codice della Strada, in quanto applicabili. Ciò garantisce una coerenza normativa con le procedure standard per la gestione delle targhe di tutti i veicoli. Il Ministro dei trasporti stabilisce, con proprio decreto, le modalità per l’applicazione di quanto previsto al comma 4.

Sanzioni per la Violazione dell'Articolo 113 C.d.S.

Il comma 5 dell'articolo 113 stabilisce che chiunque viola le disposizioni in esso contenute è soggetto alle sanzioni amministrative, comprese quelle accessorie, stabilite dagli articoli 100, 101 e 102 del Codice della Strada. Le sanzioni specifiche dipendono dalla natura della violazione.

Ad esempio, l'articolo 100 del C.d.S. (Immatricolazione, carta di circolazione e certificato di proprietà) prevede sanzioni per la circolazione senza targa o con targa non regolamentare. L'articolo 101 (Produzione, distribuzione e restituzione delle targhe) e l'articolo 102 (Smarrimento, sottrazione, distruzione, deterioramento e ritardo nella denuncia delle targhe) disciplinano le procedure e le relative sanzioni in caso di irregolarità legate alla gestione delle targhe.

In generale, le sanzioni possono includere multe pecuniarie e sanzioni accessorie come il ritiro della carta di circolazione o il fermo amministrativo del veicolo, a seconda della gravità e della specificità dell'infrazione.

Il Decreto Sicurezza (D.L. 113/2018) e le Nuove Procedure di Fermo e Sequestro

Un aggiornamento significativo alla normativa del Codice della Strada, che ha implicazioni anche per i veicoli agricoli, è stato introdotto dal Decreto-Legge 4 ottobre 2018, n. 113 (il cosiddetto "Decreto Sicurezza"), convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2018, n. 132. Questo decreto ha completamente riscritto gli articoli 213 (sequestro amministrativo e confisca amministrativa) e 214 (fermo amministrativo del veicolo) del C.d.S., dettando nuove disposizioni per semplificare le procedure di alienazione dei veicoli sottoposti a fermo e sequestro amministrativo (Art. 214-bis).

Il Ministero dell'Interno, con la circolare del 21 gennaio 2019, ha fornito istruzioni operative e applicative dettagliate sulle modifiche apportate, unificando e sostituendo precedenti direttive. Tale circolare, in particolare, si sofferma sulla sanzione accessoria della confisca del veicolo, sulla misura cautelare del sequestro amministrativo (art. 213) e la sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo (art. 214).

FERMO SEQUESTRO E CONFISCA

Custodia dei Veicoli Fermati o Sequestrati

Alla luce della riscrittura degli artt. 213 e 214 C.d.S. ad opera del D.L. 113/2018, è stato rafforzato il principio generale secondo cui l'obbligo di affidamento immediato del veicolo in capo all'avente diritto alla custodia rappresenta la regola generale. Questa regola deve essere assolutamente rispettata, salvo il caso di espresso rifiuto o di concreta e documentata situazione di impossibilità di affidarlo perché la persona non ha i requisiti morali o personali per assumere la custodia.

Il principio dell'affidamento all'avente diritto è stato esteso alla custodia di tutte le tipologie di veicoli, inclusi ciclomotori e motocicli che, secondo la precedente formulazione, dovevano essere obbligatoriamente affidati in custodia alla depositeria per 30 giorni.

Soggetti obbligati alla custodia: Per tutti i veicoli, inclusi ciclomotori e motocicli, sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo amministrativo, è disposto l'affidamento in custodia al proprietario. Qualora questi non sia presente a bordo del mezzo, dovrà essere prontamente contattato e invitato ad assumere la custodia del veicolo.

Solo quando il proprietario non sia presente al momento dell'accertamento o non sia prontamente reperibile o, comunque, non vuole o non può assumere la custodia del mezzo, il veicolo dovrà essere affidato, nell'ordine:

  1. Al conducente.
  2. In mancanza, ovvero in caso di impossibilità o rifiuto, ad altri soggetti obbligati in solido presenti (usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, utilizzatore a titolo di locazione finanziaria in regime di leasing, ecc.).

Se il conducente è minorenne, il veicolo deve essere sempre affidato a un genitore o a chi ne fa le veci, se presente o prontamente reperibile.

La Circolare del Ministero dell'Interno evidenzia, inoltre, l'inasprimento delle sanzioni per chi si rifiuta di assumere la custodia, estendendole anche ai casi di omissione per asserita impossibilità materiale di trasportare o custodire il veicolo. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.818 a euro 7.276, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, sono previste per il rifiuto (artt. 213, comma 5, e 214, comma 1 C.d.S.).

Tuttavia, continuano a sussistere casi in cui l'affidamento all'“avente diritto alla custodia” non è applicabile, e si deve ricorrere al "custode-acquirente" (il soggetto che, ai sensi dell'art. 214-bis C.d.S., prende in custodia il veicolo e lo acquista in caso di mancato ritiro) o a un deposito autorizzato dal Prefetto. Questo avviene in specifiche circostanze:

  • Se il trasgressore non ha i requisiti morali o psico-fisici previsti dagli artt. 120 C.d.S. e 259 C.p.p. per poter legittimamente assumere la custodia di un veicolo, e non è prontamente reperibile altro soggetto da nominare custode (proprietario, altro obbligato in solido ovvero delegato). L'assenza di misure di sicurezza o di prevenzione deve essere accertata sulla base delle risultanze degli archivi della banca dati interforze di cui all’art. 8 della legge 121/1981.
  • Fermo amministrativo effettuato ai sensi dell'art. 207 C.d.S. (veicoli immatricolati all'estero o con targa EE, in caso di mancato pagamento immediato della sanzione o di mancata prestazione della cauzione) e dell'art. 202, comma 4-quater C.d.S. (in caso di mancato pagamento immediato della sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate dal comma 2-bis dello stesso articolo).
  • Fermo amministrativo effettuato ai sensi degli artt. 46-bis e 46-ter della legge 298/74 (trasporti di cabotaggio in violazione delle disposizioni di cui al regolamento CE n. 1072/2009 e mancata esibizione della documentazione relativa allo svolgimento di trasporti internazionali).

Per le violazioni di cui agli artt. 26 o 46 della citata L. 298/74, poiché le norme operano solo un mero rinvio formale alle disposizioni di cui al capo I, sezione II, del titolo VI del C.d.S., resta applicabile la procedura generale, con obbligo di affidamento all'avente diritto alla custodia.

Fermo Amministrativo del Veicolo: Coordinamento con Norme Particolari

La Circolare del 21 gennaio 2019 ritiene necessario coordinare le disposizioni di cui agli artt. 213 e 214 C.d.S. con norme particolari che disciplinano, in modo talvolta difforme, le procedure di applicazione della sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo conseguente a una violazione amministrativa.

  • Fermo amministrativo per violazione dell'Art. 171 C.d.S. (Uso del casco): Secondo l'art. 171 C.d.S., per le violazioni relative all'uso del casco che comportano il fermo amministrativo, il ciclomotore o il motociclo possono essere sempre affidati in custodia al proprietario. Questa disposizione, che prima rappresentava una deroga, deve oggi essere letta in modo non restrittivo. Alla luce delle nuove disposizioni, anche per la violazione sanzionata dall'art. 171 C.d.S., si adottano le procedure di affidamento previste per tutti i veicoli, e l'affidamento non è fatto solo nei confronti del proprietario ma, ove questo non sia presente o disponibile, anche nei confronti del conducente o di altro obbligato in solido.
  • Fermo amministrativo in caso di sospensione della carta di circolazione: Stante il coordinamento tra l'art. 214, comma 7, C.d.S. e le disposizioni dell'art. 217 C.d.S., l'organo di polizia stradale che accerta una violazione dalla quale consegue la sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione, ritira tale documento e, contestualmente alla redazione del verbale di contestazione, provvede a disporre il fermo amministrativo del veicolo affidandolo in custodia secondo la disciplina dell'art. 214, comma 1, C.d.S.
  • Fermo amministrativo in caso di violazione dell'Art. 75 D.P.R. 309/90 (Sostanze stupefacenti): L'art. 75, comma 3, D.P.R. 309/1990, prevede una particolare forma di fermo amministrativo nell'ipotesi di condotte connesse alle sostanze stupefacenti che integrano illecito amministrativo. Quando il soggetto responsabile, nel compimento dell'attività illecita, abbia l'immediata e diretta disponibilità di un ciclomotore, questo dovrà essere sottoposto a fermo amministrativo per un periodo di 30 giorni, con conseguente ritiro del certificato di circolazione che sarà conservato agli atti dell'organo di polizia procedente e restituito al termine del periodo di fermo. Il veicolo dovrà essere affidato, secondo le regole generali sopra indicate, all'avente diritto alla custodia.
  • Fermo amministrativo Art. 207 e 202/2 quater C.d.S. (Veicoli immatricolati all'estero o con targa EE): La procedura di affidamento in custodia all'avente diritto del veicolo sottoposto a fermo amministrativo, non trova applicazione quando il conducente di un veicolo immatricolato all'estero o munito di targa EE non provvede al pagamento immediato della sanzione amministrativa prevista ovvero non presta la cauzione (art. 207 C.d.S.). In tali casi l'organo di polizia che ha accertato la violazione affida il veicolo fermato al custode-acquirente convenzionato ai sensi dell'art. 214-bis C.d.S. ovvero, dove non istituito, al deposito autorizzato dal Prefetto. Analoga procedura è prevista dall'art. 202, comma 4-quater C.d.S., in caso di mancato pagamento immediato della sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate dal comma 2-bis dello stesso articolo.
  • Fermo amministrativo Art. 26, 46, 46-bis e 46-ter Legge 298/74 (Trasporti di cabotaggio e documentazione internazionale): La stessa procedura di cui sopra (affidamento al custode-acquirente o deposito autorizzato) dovrà essere attuata anche in caso di contestazione delle violazioni di cui agli artt. 46-bis e 46-ter della legge 298/74, per le quali è prevista la sanzione accessoria del fermo amministrativo. Le citate norme, per l'affidamento del veicolo, fanno espresso riferimento ai soggetti di cui all'art. 214-bis C.d.S. escludendo, sostanzialmente, la possibilità che il veicolo sia affidato all'avente diritto alla custodia. Viceversa, nel caso di accertamento delle violazioni di cui agli artt. 26 o 46 della citata L. 298/74, poiché le norme operano solo un mero rinvio formale alle disposizioni di cui al capo I, sezione II, del titolo VI del C.d.S., resta applicabile la procedura generale, con obbligo di affidamento all'avente diritto alla custodia.

Sequestro e Fermo di Veicoli Connessi alla Commissione di Reati

La circolare precisa che la sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo e la misura cautelare del sequestro amministrativo possono essere applicate in conseguenza della commissione di un illecito penale. A seguito della riforma di cui al D.L. 113/2018, occorre distinguere a seconda che le misure conseguano alla commissione di reati diversi da quelli previsti dal Codice della Strada, ovvero che le misure siano espressamente previste quali sanzioni accessorie per illeciti penali contenuti nel predetto codice.

In particolare, stante la nuova formulazione del comma 4 dell'art. 213 C.d.S., è sempre disposta la confisca amministrativa del veicolo nei casi in cui, con un veicolo di qualsiasi tipo, e quindi anche non a motore, sia stato commesso un reato diverso da quelli previsti dallo stesso Codice della Strada. L'espressione "adoperato per commettere" utilizzata nella norma rimanda a un rapporto di strumentalità tra il veicolo e la condotta criminosa: di conseguenza, l'azione consapevole e intenzionale del reo volta a commettere il reato attraverso l'uso del veicolo che, naturalmente, deve emergere ed essere provata. Ne consegue che, la misura della confisca in parola potrà essere adottata soltanto per i reati di natura dolosa.

Sebbene si tratti di una misura cautelare finalizzata all'applicazione di una sanzione accessoria di natura amministrativa, la stessa è irrogata a seguito della sentenza di condanna da parte dell'Autorità Giudiziaria. Pertanto si ritiene che, se il reato è punibile a querela di parte, il sequestro del veicolo debba avvenire dopo la presentazione della querela stessa che, avviando il procedimento penale, determina la possibilità di applicare la sanzione della confisca. Si fanno salve tutte le ipotesi di confisca di veicoli disciplinate da legislazioni speciali.

Circolazione con Veicolo Sottoposto a Sequestro o a Fermo Amministrativo

Con la completa riscrittura degli artt. 213 e 214 C.d.S. ad opera del D.L. 113/2018, la circolazione con veicolo sottoposto a sequestro è sanzionata dall'art. 213, comma 8, C.d.S., mentre la circolazione con veicolo sottoposto a fermo è sanzionata dall'art. 214, comma 8 C.d.S. In entrambi i casi è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, la revoca della patente e la confisca amministrativa del veicolo.

La responsabilità per tali violazioni, diversamente dalla precedente formulazione delle citate norme, è stata posta in capo al custode a cui il veicolo è stato affidato e non semplicemente a qualunque conducente. Pertanto, quest'ultimo soggetto, se diverso dal custode, non risponde di alcuna sanzione se circola con il veicolo sottoposto a fermo o a sequestro. In tali casi, il verbale di contestazione relativo sarà redatto e notificato al custode, risultante dai verbali di sequestro o di fermo amministrativo, al quale andrà applicata anche la sanzione amministrativa accessoria dell'immediata confisca del veicolo.

Diverso il caso della revoca della patente, ritenendosi che tale sanzione accessoria possa essere disposta solo nel caso in cui sia lo stesso custode a circolare abusivamente con veicolo sottoposto a sequestro o a fermo amministrativo.

Circolazione con Veicolo Sottoposto a Fermo Fiscale

La nuova formulazione dell'art. 214, comma 8, C.d.S., porta ad escludere che la sanzione si applichi nel caso di circolazione con veicolo sottoposto a fermo fiscale, come previsto dall'articolo 86 del D.P.R., 602/1973. Infatti, la persona che circola non è necessariamente responsabile dell'illecito configurato dalla riforma del citato art. 214 C.d.S. che, invece, oggi è applicato solo alla persona che ha assunto la custodia. Poiché, nella procedura di fermo fiscale non c'è nomina di un custode, la nuova sanzione non trova più applicazione nei confronti di chiunque circola con un veicolo sottoposto a fermo fiscale.

Sanzioni per circolazione con veicolo fermato

Riepilogo di Altre Sanzioni Amministrative e Penali Rilevanti

Al di là delle specifiche disposizioni dell'articolo 113 e delle modifiche introdotte dal D.L. 113/2018, è utile riepilogare alcune delle sanzioni amministrative e penali più comuni relative alla circolazione stradale, molte delle quali possono implicare il fermo o il sequestro del veicolo, e quindi ricadere sotto le nuove procedure di custodia.

Violazioni di Carattere Amministrativo con Sanzioni Pecuniarie e/o Accessorie

  • Guida senza patente o con patente scaduta o non valida (art. 116):
    • Guida senza patente (mai conseguita o revocata): depenalizzata con D. Lgs. 15.01.2016, n. 8. Sanzione amministrativa da €. 5.100,00 a €. 30.600,00. Confisca del veicolo in caso di recidiva nel biennio.
    • Guida con patente scaduta: sanzione amministrativa da €. 158,00 a €. 638,00. Ritiro della patente di guida.
    • Guida con patente non idonea alla categoria del veicolo: sanzione amministrativa da €. 1.000,00 a €. 4.000,00. Sospensione della patente da uno a due mesi.
  • Mancanza di copertura assicurativa (art. 193): sanzione amministrativa da €. 866,00 a €. 3.464,00. Sequestro amministrativo del veicolo. L'importo è ridotto del 30% se il pagamento si effettua entro 5 gg. L'importo è ridotto a un quarto se l'assicurazione viene riattivata entro 30 gg. Dalla data di accertamento della violazione, se si effettua il pagamento in misura ridotta. Il veicolo verrà restituito dopo il pagamento della sanzione e il ripristino dell'assicurazione e dopo 60 giorni.
  • Circolazione con veicolo sottoposto a fermo fiscale (art. 86 D.P.R. 602/73): si applica una sanzione di €. 1.988,00. Non è previsto il pagamento in misura ridotta.
  • Mancanza revisione periodica (art. 80): sanzione amministrativa da €. 173,00 a €. 694,00. Ritiro della carta di circolazione. Se viene sorpreso due volte: sanzione da €. 346,00 a €. 1.388,00.
  • Mancanza o irregolarità dei dispositivi di segnalazione visiva o di illuminazione (art. 72, 79): sanzione amministrativa da €. 87,00 a €. 344,00.
  • Alterazione della targa o uso di targa contraffatta (art. 100):
    • Targa non leggibile: sanzione amministrativa da €. 42,00 a €. 173,00.
    • Circolazione con targa non propria o alterata: sanzione amministrativa da €. 1.812,00 a €. 7.249,00. Ritiro della carta di circolazione e confisca del veicolo. Se le targhe sono contraffatte: sanzione amministrativa da €. 1.988,00 a €. 7.953,00. Confisca del veicolo.
  • Guida con dispositivi luminosi non conformi (art. 153): sanzione amministrativa da €. 42,00 a €. 173,00. Ritiro della carta di circolazione, sospensione della patente da uno a tre mesi.
  • Trasporto abusivo di cose o persone (art. 82, 85, 86, 87, 88):
    • Trasporto di cose con patente di categoria inferiore: sanzione amministrativa da €. 419,00 a €. 1.682,00. Sospensione della patente da uno a quattro mesi.
    • Noleggio con conducente abusivo: sanzione amministrativa da €. 1.838,00 a €. 7.353,00. Fermo amministrativo del veicolo per tre mesi.
    • Taxi abusivo: sanzione amministrativa da €. 1.838,00 a €. 7.353,00. Fermo amministrativo del veicolo per tre mesi.
  • Abuso nell'utilizzo di telefonini durante la guida (art. 173): sanzione amministrativa da €. 165,00 a €. 660,00. Sospensione della patente da uno a tre mesi.

Sanzioni per guida senza patente o assicurazione

Violazioni di Carattere Penale

Sono considerate violazioni di carattere penale diverse infrazioni al Codice della Strada, che comportano conseguenze ben più gravi delle sanzioni amministrative. Alcuni esempi:

  • Guida in stato di ebbrezza (art. 186/2, lett. a, b, c):
    • Con tasso alcolico superiore a 0,5 g/l e non superiore a 0,8 g/l: ammenda da €. 533,00 a €. 2.132,00. Sospensione della patente da tre a sei mesi.
    • Con tasso alcolico superiore a 0,8 g/l e non superiore a 1,5 g/l: ammenda da €. 800,00 a €. 3.200,00. Arresto fino a sei mesi. Sospensione della patente da sei mesi a un anno.
    • Con tasso alcolico superiore a 1,5 g/l: ammenda da €. 1.500,00 a €. 6.000,00. Arresto da sei mesi a un anno. Sospensione della patente da uno a due anni. Confisca del veicolo (salvo che appartenga a persona estranea al reato).
  • Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti (art. 187): ammenda da €. 1.500,00 a €. 6.000,00. Arresto da sei mesi a un anno. Sospensione della patente da uno a due anni. Confisca del veicolo (salvo che appartenga a persona estranea al reato).
  • Omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime (art. 589-bis e 590-bis C.P.): introdotte dalla Legge 41/2016, prevedono pene detentive severe e la revoca della patente.

FERMO SEQUESTRO E CONFISCA

Conclusioni Parziali

L'articolo 113 del C.d.S., integrato dalle recenti modifiche del Decreto Sicurezza, delinea un quadro normativo complesso ma essenziale per la gestione della circolazione delle macchine agricole e, più in generale, per l'applicazione delle misure di fermo e sequestro dei veicoli. L'attenzione alla corretta targatura dei veicoli agricoli è un elemento chiave per la sicurezza stradale e l'identificazione amministrativa. Le nuove disposizioni in materia di custodia dei veicoli sottoposti a fermo o sequestro, con l'enfasi sull'affidamento all'avente diritto, mirano a semplificare le procedure, pur mantenendo rigide garanzie contro l'elusione delle sanzioni. La conoscenza approfondita di queste norme è fondamentale per tutti gli attori coinvolti, dai singoli cittadini agli organi di polizia, per garantire il rispetto della legge e la sicurezza sulle strade.

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