La corretta notifica degli atti amministrativi è un pilastro fondamentale del diritto tributario e del rapporto tra ente impositore e contribuente. In particolare, la notificazione degli atti concessionari, ovvero quegli atti emessi da enti ai quali è stata affidata la riscossione di tributi o sanzioni, ha formato oggetto di dibattito giurisprudenziale, soprattutto per quanto concerne le modalità di recapito. La questione centrale verte sulla legittimità della notifica diretta a mezzo servizio postale da parte dell'ufficio o dell'ente concessionario, senza l'intermediazione di un agente notificatore qualificato.
La Vicenda Processuale: Dalla Commissione Provinciale alla Regionale
La questione ha trovato un importante punto di chiarimento nella sentenza n. 1138 del 17 luglio 2017 della Sezione 2 della Commissione Tributaria Regionale (CTR) del Piemonte. Tale pronuncia ha confermato l'interpretazione, già presente in altre decisioni delle Commissioni Tributarie, secondo cui l'equiparazione delle modalità di recapito degli atti concessionari a quelle previste per gli altri atti tributari è legittima, sia in base alle disposizioni normative che alla prassi consolidata.
La vicenda processuale trae origine da un verbale di constatazione della Guardia di Finanza, a seguito del quale l'Agenzia delle Entrate aveva emesso avvisi di accertamento nei confronti di una società. La società, tra l'altro, risultava aver contabilizzato fatture per operazioni inesistenti. La contribuente aveva eccepito l'inesistenza giuridica della notifica dell'atto, effettuata in via diretta a mezzo servizio postale e non tramite un agente notificatore, come invece, a suo dire, imposto dall'articolo 29 del decreto legge 78/2010.
Il giudice di primo grado, la Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Verbania, aveva accolto l'eccezione della contribuente, annullando gli atti impositivi. La CTP aveva basato la sua decisione sul rilievo che la legge, pur consentendo la notifica diretta degli atti tributari tramite servizio postale, farebbe salve le disposizioni dell'articolo 60 del Dpr 600/1973. Quest'ultimo articolo, a detta della CTP, escluderebbe la possibilità per l'ufficio di procedere autonomamente alla notifica, dovendo invece avvalersi dei messi comunali o dei propri messi speciali autorizzati.
L'ufficio, ritenendo la pronuncia di prime cure illegittima per violazione di legge e contraria all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, aveva proposto appello.
La Pronuncia della CTR: Valenza Generale della Notifica Postale Diretta
La CTR del Piemonte, con la sentenza in commento, ha riformato la decisione del collegio provinciale, accogliendo l'appello dell'ufficio. La Commissione ha motivato la sua decisione su due punti fondamentali:
- Contrasto con le disposizioni normative: La CTR ha evidenziato che la notifica degli avvisi di accertamento, in particolare l'articolo 14 della Legge 890/1982, prevede espressamente l'utilizzo del servizio postale. L'eccezione sollevata dalla parte, relativa all'inesistenza della notifica, ignorava la natura sostanziale del processo tributario, volta a tutelare i principi costituzionali del diritto alla difesa.
- Raggiungimento dello scopo dell'atto: La CTR ha ribadito il principio, sancito anche dall'articolo 156, terzo comma, del codice di procedura civile (cpc), secondo cui la nullità di un atto per inosservanza di forme non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato. In altre parole, anche in presenza di un vizio formale nella notifica, se il destinatario ha comunque avuto conoscenza dell'atto e ha potuto esercitare il proprio diritto di difesa (proponendo ricorso), il vizio perde di rilevanza.
In sostanza, la CTR ha riconosciuto la valenza generale della norma che consente la notifica postale diretta degli atti tributari e, al contempo, ha sottolineato l'importanza del raggiungimento dello scopo dell'atto ai fini della sua validità.
A ulteriore sostegno delle proprie conclusioni, il collegio tributario piemontese ha richiamato la copiosa giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale, con orientamento consolidato, afferma la legittimità della notifica eseguita mediante spedizione diretta dell'atto a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, anche per le cartelle di pagamento.

Osservazioni sull'Avviso di Accertamento "Esecutivo" e la Notifica Diretta
L'articolo 29 del Dl 78/2010 ha introdotto l'avviso di accertamento, ribattezzato "esecutivo". Questo atto si caratterizza per contenere "anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo provvisorio, degli importi stabiliti dall’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602".
In relazione alla notificazione di questo particolare tipo di atto tributario, la stampa specialistica aveva sollevato la questione della possibilità di "abbandonare la prassi, in parte avallata anche dai giudici di legittimità, ma tuttora contrastata da molti giudici di merito, di provvedere alla c.d. notifica per posta direttamente effettuata dagli uffici, senza l’intermediazione di un agente della notificazione".
L'Agenzia delle Entrate, nel punto 9.1 della circolare n. 25/2012, ha riscontrato tale richiesta, osservando che la possibilità per gli uffici finanziari di provvedere alla notifica postale diretta degli atti tributari, inclusi gli avvisi di accertamento esecutivi, è prevista - in alternativa alle altre forme di notificazione contenute innanzitutto nella disciplina di riferimento in tema di notifiche (articolo 60, Dpr 600/1973) - dall’articolo 14 della legge 890/1982. Tale modalità di notifica, "analogamente alle altre forme previste per legge, assicura la conoscibilità dell’atto da parte del destinatario".
La pronuncia della CTR conferma quindi la correttezza dell'interpretazione fornita nella circolare 25/2012, basata sull'articolo 14 della legge 890/1982. Questa norma consente la notifica postale diretta - vale a dire, senza intermediazione di un agente notificatore (ufficiale giudiziario, messo comunale o messo speciale dell’ufficio finanziario) - con riguardo a tutti "gli avvisi e gli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente".
Giurisprudenza Conforme e Chiarimenti Ulteriori
Per completezza, è opportuno citare altre pronunce di collegi tributari che hanno affrontato la questione:
- Sentenza n. 21/2/2016 della CTP di Verbania: Ha ritenuto legittima la notifica postale dell'accertamento esecutivo, stante l'insussistenza di un espresso divieto normativo di eseguire la notificazione a mezzo servizio postale direttamente da parte degli uffici finanziari.
- Sentenza n. 344/10/2014 della CTP di Brescia: Ha confermato la correttezza dell'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate (circolare n. 25/E del 2012), secondo cui gli Uffici finanziari possono notificare "direttamente" gli atti amministrativi, compresi quelli esecutivi, a mezzo posta, in virtù dell’art. 14 della L. 20 novembre 1982, n. 890.
- Sentenza n. 7289/67/2014 della Ctr di Milano - sezione staccata di Brescia: Ha ritenuto che l'articolo 29 del Dl 78/2010, pur attribuendo natura esecutiva agli avvisi di accertamento, non abbia modificato le modalità di notificazione a mezzo posta consentite dal combinato disposto dell'art. 14 della legge n. 890/1982 e dell'art. 60 del Dpr 29 settembre 1973, n. 600.
Notifica della Cartella di Pagamento: Orientamenti della Cassazione
Un aspetto cruciale riguarda la notifica delle cartelle di pagamento, spesso oggetto di contenzioso. La Corte di Cassazione ha più volte ribadito la legittimità della notifica eseguita direttamente dall'ente concessionario a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento.
In particolare, la Cassazione ha chiarito che:
- La notifica della cartella di pagamento può avvenire mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del DPR n. 602/1973. Questa modalità è alternativa a quella di competenza esclusiva degli ufficiali giudiziari o dei messi autorizzati.
- Quando la notifica avviene tramite spedizione diretta da parte del concessionario, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della Legge n. 890/1982, che disciplinano le notifiche eseguite dall'ufficiale giudiziario o dai suoi ausiliari.
- Di conseguenza, in caso di notifica diretta a mezzo posta da parte del concessionario, non sono necessarie le formalità previste dalla Legge n. 890/1982 per le notifiche effettuate tramite ufficiali giudiziari, quali la relata di notifica, l'attestazione di ricerca del destinatario e la successiva spedizione della raccomandata informativa (cd. CAN) in caso di consegna a persona diversa dal destinatario.
Il vizio di DECADENZA delle CARTELLE ESATTORIALI
La Cassazione ha inoltre sottolineato come questa diversità di disciplina tra notifiche a mezzo posta e notifiche tramite ufficiale giudiziario sia in linea con quanto più volte affermato dalla Corte Costituzionale, che ha riconosciuto la discrezionalità del legislatore nel disciplinare in modo differente situazioni non equiparabili.
La Presunzione di Conoscenza e la Prova Contraria
Un ulteriore elemento di rilievo, secondo la giurisprudenza della Cassazione, è la presunzione di conoscenza di cui all'articolo 1335 del codice civile. Quando un atto viene recapitato all'indirizzo del destinatario, si presume che quest'ultimo ne abbia avuto conoscenza. Tale presunzione può essere superata solo se il destinatario prova di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione.
Questo principio è particolarmente rilevante nelle notifiche a mezzo posta diretta, dove la prova della ricezione da parte di un familiare convivente o del portiere può essere sufficiente a perfezionare la notifica, salvo la prova contraria da parte del contribuente.
Implicazioni Pratiche e Tutela del Contribuente
La consolidata giurisprudenza in materia di notifica diretta degli atti concessionari a mezzo servizio postale mira a garantire l'efficienza e la celerità dell'azione amministrativa, pur nel rispetto dei diritti del contribuente. La possibilità di effettuare notifiche dirette riduce i tempi e i costi legati all'intermediazione di agenti notificatori.
Tuttavia, è fondamentale che le procedure postali siano rispettate e che l'atto raggiunga effettivamente la sua finalità, ovvero la conoscenza da parte del destinatario. In caso di vizi nella notifica, il contribuente ha sempre a disposizione gli strumenti giurisdizionali per far valere le proprie ragioni, invocando, se del caso, la nullità dell'atto o la sua inesistenza giuridica, purché sia in grado di dimostrare la mancata conoscenza dell'atto e il conseguente pregiudizio al proprio diritto di difesa.
La chiarezza normativa e la costante evoluzione giurisprudenziale in materia di notifiche contribuiscono a definire un quadro sempre più preciso, volto a bilanciare l'esigenza di riscossione con la tutela dei diritti fondamentali del cittadino.
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