
La pandemia ha introdotto una serie di normative e restrizioni che hanno impattato profondamente il tessuto economico e sociale del Paese. Tuttavia, alcune attività sono state considerate essenziali e hanno continuato a operare anche nelle cosiddette "zone rosse". Tra queste, un ruolo di primo piano è stato riconosciuto al commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori, inclusi autosaloni, officine e servizi di ricambistica. Questa continuità operativa è stata fondamentale per garantire la mobilità e la sicurezza dei veicoli utilizzati per comprovate esigenze lavorative, di salute o di necessità.
Il Quadro Normativo: Cosa Prevedono i DPCM

Leggendo l'ultimo DPCM, le concessionarie auto, le officine e i venditori di parti di ricambio vengono considerate attività di prima necessità. Il DPCM non ferma concessionarie, officine di autoveicoli, rivenditori di parti e accessori anche nelle zone rosse. Ciò significa che, pur nel rispetto di tutti i protocolli sanitari e delle disposizioni relative all'autocertificazione dei movimenti, si potrà andare in concessionaria anche in regioni come Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta, e di conseguenza nelle possibili zone rosse istituite successivamente.
Il più recente Dpcm, valido fino al 3 dicembre (riferimento a un DPCM specifico, non generalizzato), nell'allegato 23 identifica come servizio fondamentale il "Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori". Per tali attività, pur nel rispetto della normativa, la tipologia di servizio resta invariata a prescindere dall'evoluzione della pandemia: non è prevista la chiusura di autosaloni, officine e ricambistica ed è dunque permessa la compravendita di auto, moto, parti e accessori.
Successivamente, il decreto del 13 marzo 2021 ha confermato l’apertura delle attività rientranti tra quelle di cui all’allegato 24 del dpcm del 2 marzo 2021, ribadendo l'essenzialità di tali servizi. Le disposizioni del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 e il dpcm 2 marzo 2021 hanno garantito che tutte le concessionarie, ad esempio a Brescia, Mantova, Vicenza, Verona, Trento e Bolzano, siano regolarmente aperte con tutti i servizi di vendita e assistenza attivi.
Protocolli di Sicurezza e Igiene Nelle Concessionarie
La sicurezza nei concessionari Mazda - Officina
Oltre all'uso della mascherina, obbligatoria anche all'aperto in tutta Italia, deve essere garantito il mantenimento del distanziamento interpersonale e un servizio di pulizia e igiene ambientale almeno due volte al giorno. I concessionari, dunque, non si fermano, a patto che si garantisca il mantenimento del distanziamento interpersonale e un servizio di pulizia e igiene ambientale almeno due volte al giorno. Questo rigore igienico e di distanziamento è cruciale per la sicurezza di clienti e personale.
Come Accedere ai Servizi delle Concessionarie in Zona Rossa
Contatto e Appuntamento
È consigliato prendere un appuntamento dedicato, per dare tutta l'attenzione in assoluta sicurezza e senza attese. Prima di tutto, contattare il servizio clienti del concessionario e concordare un appuntamento. Questo approccio permette di gestire al meglio i flussi di clienti, evitando assembramenti e garantendo un servizio più efficiente e personalizzato.
Autocertificazione e Spostamenti
Anche con l’ultimo Decreto Legge per lo spostamento fuori regione/comune di residenza è necessaria la compilazione dell’Autocertificazione, in relazione al colore attribuito al luogo di residenza. Essendo consentita l’apertura delle attività anche in zona rossa (rientra tra le attività di cui all’allegato 24 dpcm del 2 marzo 2021), coloro che scelgono prodotti e servizi possono giustificare le comprovate esigenze, da comuni limitrofi, ed anche oltre, qualora sia ben identificata l’esigenza. Per gli spostamenti fuori Regione è sempre consigliabile consultare gli aggiornamenti normativi. I clienti possono quindi raggiungere le concessionarie anche in zona rossa come esplicitato dalle FAQ del sito del Governo Italiano, munendosi dell’autocertificazione conforme all’ultimo Dpcm.
Sì, ma solo laddove il comune di residenza non disponga di punti vendita del servizio necessario. Questo aspetto è fondamentale per comprendere la legittimità dello spostamento in un comune diverso da quello di residenza per accedere ai servizi della concessionaria.
Test Drive e Accompagnatori
Assolutamente sì, è possibile effettuare un test drive. Tutti i veicoli dimostrativi vengono sanificati ad ogni utilizzo nel rispetto della normativa vigente, e il test sarà effettuato rispettando il numero massimo di persone consentite a bordo.
Per quanto riguarda la possibilità di venire in concessionaria con tutta la famiglia per acquistare un veicolo, è ammesso tra persone conviventi, anche se rimane l’obbligo di mantenere le distanze minime di sicurezza e rispettare il protocollo previsto di capienza massima consentita nei luoghi chiusi, indicato negli appositi avvisi in ogni locale.
Preventivi e Acquisti a Distanza
Certamente, è possibile venire in concessionaria anche solo per un semplice preventivo o per visionare un veicolo, rispettando come noto le semplici misure di sicurezza previste, riguardanti distanze di sicurezza, igienizzazione frequente delle mani ed utilizzo delle mascherine.
Assolutamente sì, è possibile preventivare e concludere l’acquisto di un veicolo a distanza, anche qualora ci sia un finanziamento. È possibile attivare delle chat, anche con video, con i più comuni strumenti esistenti, perfezionare il contratto di acquisto anche a distanza, anche con finanziamento, ratificando il tutto di persona al momento del ritiro del veicolo. Questa flessibilità nell'acquisto a distanza ha rappresentato un importante strumento per mantenere le attività commerciali in un contesto di restrizioni agli spostamenti.
Servizi di Officina e Courtesy Car
Non solo in concessionaria, il Dpcm ritiene essenziali all’incolumità, alla sicurezza e all’igienizzazione dei veicoli con i quali le persone si spostano per comprovate motivazioni lavorative, di salute o di necessità le attività di lavaggio, manutenzione e ricambi.
Certamente, le courtesy car sono sicure per il Covid-19. Tutti i veicoli vengono sanificati ad ogni utilizzo, tutto avviene nel rispetto più assoluto della normativa vigente.
Domande Frequenti (FAQ) e Chiarimenti Normativi
Le risposte ai dubbi e agli interrogativi delle imprese sono fondamentali in un contesto normativo in continua evoluzione. In questa pagina sono riportate, in sintesi, le risposte alle domande più frequenti concernenti il decreto legge del 22 aprile 2021 n. 52. Il DPCM 2 marzo 2021 continua ad essere applicato per le parti non modificate. È sempre consigliabile per le imprese che abbiano necessità di ulteriori chiarimenti rivolgersi alla propria associazione territoriale o federazione.
Restrizioni Nelle Diverse Zone (Bianca, Gialla, Rossa)
Le normative relative alle diverse zone (bianca, gialla, rossa) hanno generato molti interrogativi in diversi settori.
Attività di Ristorazione
Per le attività di ristorazione permane il divieto di consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico dopo le 18 e il divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze previsti per la zona gialla (art. 27 Dpcm 2 marzo 2021)?
L'art. 7, comma 1, del DPCM 2 marzo prevede che nelle zone bianche "cessano di applicarsi le misure di cui al Capo III relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle attività ivi disciplinate", e sembrerebbe dunque riferirsi soltanto a specifiche disposizioni di cui al Capo III. L'ordinanza del Ministero della Salute del 4 giugno 2021 ha stabilito che "fino al 21 giugno 2021, in zona bianca il consumo al tavolo negli spazi al chiuso è consentito per le attività dei servizi di ristorazione per un massimo di sei persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi". Tale formulazione pare dare per acquisita l'assenza di vincoli all'interno delle zone bianche: in caso contrario, infatti, l'ordinanza avrebbe dovuto disciplinare anche il consumo al tavolo all'aperto che, diversamente, sarebbe rimasto assoggettato ai limiti previsti dal DPCM 2 marzo. Sembra dunque che, all'esito del confronto di cui sopra, si sia convenuto di sostenere un'interpretazione secondo cui il limite delle quattro persone per tavolo non sarebbe più applicabile all'interno delle zone bianche, benché non si tratti di una misura relativa "alla sospensione o al divieto" dell'attività di ristorazione, quanto semmai alle modalità del suo svolgimento. Di conseguenza dovremmo ritenere che, in zona bianca, cessino di applicarsi anche le disposizioni che prevedono il divieto di consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico dopo le 18 e il divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze delle attività. Ciò, d'altra parte, sarebbe in linea con quanto sostenuto dal Ministero dell'interno già nella sua circolare del 6 marzo 2021 in cui, nel riferirsi alla disciplina applicabile nelle zone bianche, affermava in generale che "all'interno della zona bianca viene prevista, in ragione del più basso livello di rischio epidemiologico, da attestarsi con ordinanza del Ministro della Salute, la cessazione delle misure restrittive stabilite per la zona gialla, ferma restando l'applicazione delle generali misure anti-contagio, nonché dei protocolli e delle linee-guida allegati al DPCM", senza quindi distinguere tra misure relative alla sospensione o al divieto di esercizio di attività e misure restrittive di diversa natura.
Visite a Parenti e Amici in Zona Bianca
In zona bianca, permangono le restrizioni per le visite a parenti ed amici relative all'orario, al numero di persone che si spostano e al numero di abitazioni da visitare? Ai sensi del DPCM 2 Marzo e del D.L. n. 52/2021 non ci sono indicazioni su questo argomento, pertanto è necessario attenersi alle interpretazioni generali.
Presentazioni in Libreria
Con il ritorno delle regioni in zona bianca, è possibile effettuare le presentazioni in libreria oppure è necessario attendere il 1 luglio? Ai sensi delle “Indicazioni della Conferenza delle regioni e delle province autonome sulle 'zone bianche'” del 26 maggio 2021 (recepite con ordinanza del Ministero della Salute del 28 maggio 2021), per la zona bianca cessano di applicarsi le misure restrittive previste per la zona gialla relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle attività. Più precisamente, tali indicazioni espressamente prevedono che: “fermo restando il rispetto degli obblighi di legge in zona bianca relativi all'utilizzo delle mascherine, al distanziamento per scongiurare gli assembramenti, all'aerazione e alla sanificazione e la necessità di assicurare un attento monitoraggio dell'evoluzione dei contagi nei singoli territori regionali, si ritiene opportuno condividere sin d'ora le seguenti misure per la zona bianca: superamento delle limitazioni orarie alla circolazione e alle attività; anticipazione al momento del passaggio in zona bianca delle riaperture delle attività economiche e sociali per le quali la normativa vigente (d.l. n.52/2021 e d.l. n.65/2021) dispone già la riapertura in un momento successivo”. La ripresa delle attività economiche e sociali deve, in ogni caso, svolgersi nel rispetto delle specifiche misure di prevenzione stabilite nelle “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e sociali”, adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e degli altri protocolli. Secondo tale dettato normativo, sembrerebbero quindi essere consentite, da lunedì 14 giugno, le presentazioni di prodotti editoriali o commerciali all'interno delle librerie nella Regione Lazio (esempio specifico). Infine si informa che, ad oggi, a livello regionale non risulta emessa alcuna ordinanza proprio in merito alla ripresa delle attività economiche in zona bianca.
È possibile svolgere presentazioni di libri in libreria al chiuso ed eventualmente da quando e con quali restrizioni? Le nuove linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali (del 28 maggio 2021) sembrano permettere queste attività, ma potrebbero esserci delle normative regionali di recepimento o integrative rispetto alle linee guida approvate. Attualmente, la presentazione di prodotti editoriali o commerciali, svolta all'aperto o al chiuso, viene assimilata, alla luce degli indirizzi interpretativi forniti dal Governo con la circolare del Ministero dell'interno del 27 ottobre 2020, ad eventi quali fiere, convegni, convention aziendali, rientrando tra i c.d. "altri eventi” che, allo stato, risultano sospesi. Tale assimilazione è stata recentemente confermata dalle “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome lo scorso 28 aprile, che dedicano una specifica sezione a Congressi e a grandi eventi Fieristici, che trova applicazione anche ai c.d. altri eventi assimilabili. Ad oggi, dunque, nonostante i progressivi allentamenti dei divieti, finalizzati alla ripresa delle attività economiche (cfr. art. 1, comma 14 Dl 33/2020), non vi è alcuna disposizione specifica che consenta il riavvio di tali attività. Riteniamo, pertanto, che fino a quando non interverrà un nuovo indirizzo interpretativo o una nuova disposizione specifica permanga la suddetta assimilazione degli eventi in questione ai convegni ed ai congressi. Tali eventi, ad oggi, potranno avere luogo, in base a quanto previsto dal decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19", solo a partire dal prossimo 1° luglio 2021, in zona gialla, nel rispetto di protocolli e linee guida attualmente adottati, ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020. Sappiamo che l'ALI, per il tramite del Ministero della Cultura, ha interessato il Governo per far in modo che tali eventi vengano assimilati agli spettacoli all’aperto, consentiti a decorrere dal 26 aprile 2021 dall’art. 5 del D.L. “Riaperture”. Non abbiamo tuttavia ad oggi nuovi aggiornamenti rispetto a quanto sopra evidenziato e restiamo, pertanto, in attesa di un nuovo indirizzo interpretativo sulla questione, con il quale il Governo accolga quanto prospettato dal Ministero della Cultura, superando così la citata circolare del Ministero dell’Interno. È consigliabile, pertanto, verificare se, a livello locale, siano state emesse ordinanze volte a consentire lo svolgimento di tali attività nel periodo antecedente il prossimo 1 luglio, ovvero, di confrontarsi con la Prefettura competente per capire se, per esempio nelle zone bianche, sia già possibile l'organizzazione di tali eventi a tutela degli associati e degli autori loro ospiti.
Feste non Conseguenti a Cerimonie
A seguito del documento della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome sulle “Indicazioni comuni per le riaperture delle attività economiche e sociali nelle zone bianche da inserire nelle ordinanze regionali” le feste non conseguenti cerimonie sono possibili? Il documento sulle zone bianche inviato, è stato approvato dalla Conferenza delle regioni il 28 maggio ed inviato al ministro della salute Speranza come evidenziato dal comunicato del 4 giugno sul sito web delle regioni. Esso pertanto non rende automaticamente possibile lo svolgimento di feste e delle altre attività ivi indicate. È nelle ordinanze del ministero della salute che ammettono le regioni in zona bianca (cfr., da ultimo, quella del 4 giugno per la vostra Regione) che vengono indicate le misure applicabili. Fra queste, ad oggi, vengono menzionate soltanto le Indicazioni delle regioni del 26 maggio.
Contingentamento nei Negozi in Zona Bianca
In zona bianca continua ad essere valido il contingentamento di 1 persona/40mq nei negozi, previsto nell’Allegato 11 del DPCM 2 marzo 2021? Sì, ad oggi permangono le limitazioni di accesso contenute nell’Allegato 11 del DPCM 2 marzo 2021, in conformità a quanto previsto dall’art. 16 del D.L. 65/2021, relativamente agli esercizi commerciali (salvo quelli ubicati all'interno di centri commerciali, parchi commerciali, gallerie commerciali e strutture assimilate, per i quali si rinvia all’art. 3 del citato D.L). Inoltre le limitazioni di accesso devono essere coordinate con le misure anti contagio contenute nelle linee guida approvate lo scorso 28 maggio.
Feste Conseguenti a Cerimonie Civili e Religiose
Sono consentite le feste conseguenti a cerimonie civili e religiose? Sì, dal 15 giugno, in zona gialla, è consentito lo svolgimento di feste/ricevimenti conseguenti alle cerimonie civili e religiose (matrimoni, battesimi o altri eventi analoghi), anche al chiuso, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto legge n. 33/2020 e con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19 di cui all'art. 19 del decreto-legge n. 52/2021.
Certificazioni Verdi COVID-19 per Minori
Le certificazioni verdi Covid-19, necessarie per la partecipazione a feste conseguenti cerimonie civili/religiose, sono obbligatorie anche per i minori? Non ci sono ulteriori novità sulle certificazioni verdi Covid-19 di cui all'art. 19 del decreto-legge n. 52/2021. Per quanto riguarda i minori, va evidenziato che si tratta di soggetti che hanno ancora accesso ad un vaccino in maniera universale e, quindi, la certificazione potrebbe coprire solo soggetti eventualmente guariti o sottoposti a test. Ma è una questione che necessita chiarimenti.
Feste di Compleanno
Sono consentite le feste di compleanno? Al momento non vi sono disposizioni specifiche per quanto riguarda feste che non conseguano a cerimonie civili o religiose. Le feste di compleanno, infatti, a differenza, ad esempio, delle feste di laurea, non conseguono ad alcuna cerimonia, seppur potrebbero rientrare tra i cosiddetti “eventi analoghi” a cerimonie civili e religiose. Ma quest’ultima è un’interpretazione non supportata da chiarimenti governativi. Si consiglia un confronto con la Prefettura competente per verificare che l'interpretazione di un’analogia tra eventi analoghi a feste di compleanno sia condivisa dagli organi di controllo.
Cartello Sulla Capienza Massima del Locale nei Pubblici Esercizi
Il cartello sulla capienza massima del locale esposto nei pubblici esercizi deve far riferimento solo agli spazi interni o agli spazi sia interni che esterni? Quando si parla di capienza massima del "locale" si sottintende uno spazio interno. Per gli spazi esterni si rimanda alle Linee Guida delle Regioni che prescrivono, negli ambienti all'aperto (giardini, terrazze, plateatici, dehors), di disporre i tavoli in modo da assicurare almeno 1 metro di separazione tra i clienti di tavoli diversi. Tali distanze possono essere ridotte solo con barriere fisiche di separazione, avendo comunque cura che non sia ostacolato il ricambio dell'aria. È necessario, però, controllare sempre che non vi siano disposizioni diverse, più restrittive, a livello locale (es. ordinanze, ecc.).
Calcolo del Numero Massimo di Persone Consentite all’interno di un Locale
Come calcolare il numero massimo delle persone consentite all’interno di un locale? Le ultime Linee Guida della Conferenza delle Regioni, approvate con Ordinanza del Ministero della Salute lo scorso 29 maggio hanno previsto, relativamente agli accessi consentiti, che il numero massimo di presenze contemporanee debba essere calcolato in relazione ai volumi di spazio e ai ricambi d'aria, oltre che alla superficie calpestabile e alla distanza interpersonale.
Valori di Emissioni di CO2 e Consumo di Carburante

I valori delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante sono definiti sulla base di prove ufficiali secondo le disposizioni applicabili in vigore al momento dell'omologazione. I valori delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante indicati sono conformi alla procedura di prova WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure). A partire dal 1° settembre 2018, i veicoli nuovi sono omologati ai sensi della procedura di prova WLTP. La procedura WLTP sostituisce il ciclo NEDC, la procedura di prova precedentemente utilizzata. Date le condizioni di prova più realistiche, il consumo di carburante e le emissioni di CO2 misurate secondo il WLTP sono generalmente superiori a quelle misurate secondo il NEDC. Vengono indicati i valori di CO2 (il gas a effetto serra principalmente responsabile del riscaldamento globale) e di consumo di carburante per consentire il confronto dei dati del veicolo. I valori di omologazione di CO2 e consumo di carburante potrebbero non riflettere i valori effettivi di CO2 e consumo di carburante, che dipendono da molti fattori legati (a titolo esemplificativo ma non esaustivo) allo stile di guida, al percorso scelto, alle condizioni meteorologiche e stradali e alle condizioni, uso e dotazione del veicolo. I valori riportati di CO2 e consumo di carburante si riferiscono alla versione base del veicolo e possono variare durante la fase di configurazione successiva a seconda del tipo di equipaggiamento e / o delle dimensioni degli pneumatici che verranno selezionati. I valori di CO2 e il consumo di carburante del veicolo configurato non sono definitivi e possono variare a seguito di cambiamenti nel ciclo produttivo; valori più aggiornati saranno disponibili presso il concessionario prescelto. In ogni caso, i valori ufficiali di CO2 e il consumo di carburante del veicolo acquistato dal cliente verranno forniti con i documenti che accompagnano il veicolo. Se il motore è omologato WLTP, ai fini della verifica dell'eventuale applicazione dell'Ecotassa / Ecobonus vi invitiamo a verificare il valore NEDC "Emissioni di CO 2" e la "Tabella consumi ed emissioni NEDC" riportati nel sito.
Nel caso di veicoli omologati secondo la normativa WLTP, i valori NEDC indicati derivano dai valori WLTP. Vengono indicati i valori di CO2 (il gas a effetto serra principalmente responsabile del riscaldamento globale) e di consumo di carburante per consentire il confronto dei dati del veicolo. I valori di omologazione di CO2 e consumo di carburante potrebbero non riflettere i valori effettivi di CO2 e consumo di carburante, che dipendono da molti fattori legati (a titolo esemplificativo ma non esaustivo) allo stile di guida, al percorso scelto, alle condizioni meteorologiche e stradali e alle condizioni, uso e dotazione del veicolo. I valori riportati di CO2 e consumo di carburante si riferiscono alla versione base del veicolo e possono variare durante la fase di configurazione successiva a seconda del tipo di equipaggiamento e / o delle dimensioni degli pneumatici che verranno selezionati. I valori di CO2 e il consumo di carburante del veicolo configurato non sono definitivi e possono variare a seguito di cambiamenti nel ciclo produttivo; valori più aggiornati saranno disponibili presso il concessionario prescelto. In ogni caso, i valori ufficiali di CO2 e il consumo di carburante del veicolo acquistato dal cliente verranno forniti con i documenti che accompagnano il veicolo. Se il motore è omologato WLTP, ai fini della verifica dell'eventuale applicazione dell'Ecotassa / Ecobonus vi invitiamo a verificare il valore NEDC "Emissioni di CO 2" e la "Tabella consumi ed emissioni NEDC" riportati nel sito.
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