Il Codice della Strada italiano, attraverso il suo articolo 213, disciplina in modo dettagliato le procedure relative al sequestro amministrativo e alla confisca dei veicoli. Queste misure cautelari e sanzionatorie intervengono in seguito a specifiche violazioni, con l'obiettivo di sottoporre il veicolo a un regime di indisponibilità e, nei casi previsti, di privarne definitivamente la proprietà. La comprensione di queste disposizioni è fondamentale per automobilisti, proprietari di veicoli e operatori del settore, al fine di navigare correttamente le conseguenze legali e procedurali di tali provvedimenti.
Il Sequestro Amministrativo: Sottrazione della Disponibilità del Veicolo
Il sequestro amministrativo, disciplinato dall'articolo 213 del Codice della Strada (C.d.S.), rappresenta una misura cautelare volta a sottrarre la disponibilità materiale del veicolo all'avente diritto. L'obiettivo primario è quello di porre il bene a disposizione dell'autorità amministrativa competente, in attesa di ulteriori determinazioni che potrebbero condurre alla confisca.

L'organo di polizia che accerta una violazione per la quale il Codice della Strada prevede la sanzione accessoria della confisca amministrativa, provvede contestualmente al sequestro del veicolo o di altri beni oggetto dell'illecito. Tale provvedimento deve essere chiaramente menzionato nel verbale di contestazione della violazione.
Obblighi del Proprietario o Conducente: La Custodia del Veicolo Sequestrato
Nelle ipotesi in cui viene disposto il sequestro, il proprietario del veicolo, o in sua assenza il conducente o un altro soggetto solidalmente obbligato, viene nominato custode del mezzo. Questo ruolo comporta precisi obblighi:
- Deposito in luogo idoneo: Il custode è obbligato a depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la piena disponibilità. Tale luogo non deve essere sottoposto a pubblico passaggio, garantendo così che il veicolo sequestrato non sia accessibile al pubblico né utilizzato.
- Trasporto in sicurezza: Il trasporto del veicolo verso il luogo di custodia deve avvenire in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale, rispettando le normative vigenti.
- Spese a carico del custode: Tutti gli oneri relativi al trasporto e alla custodia del veicolo sono a carico del proprietario, del conducente o del soggetto obbligato in solido che assume la custodia.
Il documento di circolazione del veicolo viene trattenuto presso l'ufficio dell'organo di polizia che ha accertato la violazione. Il veicolo stesso deve recare una segnalazione visibile che attesti il suo stato di sequestro, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione del Codice della Strada.
Gestione delle Spese di Custodia e Liquidazione
Nel caso in cui il soggetto che esegue il sequestro non appartenga alle Forze di polizia, le spese di custodia vengono anticipate dall'amministrazione di appartenenza. La liquidazione delle somme dovute alle depositerie spetta alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo. Una volta che il provvedimento di confisca diventa definitivo, la liquidazione degli importi dovuti alla depositeria passa in carico all'Agenzia del Demanio, a partire dalla data di ricezione del provvedimento adottato dal Prefetto.
La Confisca Amministrativa: La Perdita Definitiva della Proprietà del Veicolo
La confisca amministrativa rappresenta la sanzione accessoria più grave prevista in caso di determinate violazioni del Codice della Strada o di altre normative. Essa comporta la perdita definitiva della proprietà del veicolo a favore dello Stato.
Casi di Confisca Obbligatoria
L'articolo 213 del C.d.S. prevede la confisca obbligatoria del veicolo in una serie di circostanze specifiche:
- Utilizzo del veicolo per commettere un reato: È sempre disposta la confisca del veicolo quando questo sia stato adoperato per commettere un reato, purché tale reato sia diverso da quelli previsti dallo stesso Codice della Strada. Questa disposizione si applica indipendentemente dal fatto che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne o minorenne. Questo punto sottolinea la gravità dell'associazione tra il veicolo e un'attività criminosa, anche se estranea alle violazioni del mero Codice della Strada.
- Violazioni specifiche: La confisca è altresì prevista per altre violazioni, come ad esempio la circolazione con un veicolo non immatricolato (art. 93/7 C.d.S.), la circolazione con ciclomotore alterato (art. 97/5-7 C.d.S.), e in casi di reiterazione o recidiva di violazioni che comportano il fermo amministrativo (es. art. 100/11-12 C.d.S. per la circolazione con targa non propria o contraffatta; art. 116/15° C.d.S. per la guida senza patente; art. 216 C.d.S. per la guida con carta di circolazione o patente ritirata; art. 218/6 C.d.S. per la guida con patente sospesa). Un caso particolarmente rilevante è la violazione dell'art. 193 C.d.S. relativo all'obbligo di assicurazione, per cui la confisca è sempre disposta, anche in caso di circolazione con documenti assicurativi falsi o contraffatti, quando il veicolo sia intestato al conducente.

Procedure in Caso di Rifiuto o Impossibilità di Custodia
Le conseguenze si aggravano per l'autore della violazione o per i soggetti solidalmente obbligati qualora rifiutino o omettano di trasportare o custodire il veicolo a proprie spese, secondo le prescrizioni fornite dall'organo di polizia. In tale scenario, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria che varia da euro 1.814 a euro 7.261, oltre alla sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi.
- Minorenni: Se la violazione è commessa da un minorenne, il veicolo viene affidato in custodia ai genitori o a chi ne fa le veci, o a una persona maggiorenne appositamente delegata, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia.
- Assenza di custode idoneo: Qualora i soggetti indicati si rifiutino di assumere la custodia del veicolo o non siano in grado di farlo, l'organo di polizia dispone l'immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 214-bis del C.d.S. (depositeri autorizzati).
In queste circostanze, il veicolo viene trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza alcun onere per l'erario. Ciò avviene quando, decorsi cinque giorni dalla comunicazione di deposito (effettuata tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale della Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo competente), l'avente diritto non abbia assunto la custodia, pagando gli oneri di recupero e trasporto. La comunicazione avvisa che, in assenza di assunzione della custodia nei successivi cinque giorni, il veicolo sarà alienato, anche ai soli fini della sua rottamazione.
La somma ricavata dall'alienazione viene depositata in un conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato fino alla definizione del procedimento. In caso di confisca, essa avrà ad oggetto la somma depositata; in ogni altro caso, la somma sarà restituita all'avente diritto.
Veicoli Sequestrati in Assenza dell'Autore della Violazione
Nei casi in cui i veicoli vengano sequestrati in assenza dell'autore della violazione e non sia stato possibile rintracciare contestualmente il proprietario o un altro obbligato in solido, il verbale di contestazione e quello di sequestro vengono notificati senza ritardo dall'organo di polizia. Contestualmente, viene data comunicazione del deposito del veicolo tramite pubblicazione nell'albo pretorio del comune dove è avvenuta la violazione. Se, per comprovate difficoltà oggettive, la notifica non fosse possibile e il veicolo rimanesse affidato a un depositario autorizzato, la notifica si considera eseguita dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio.
Procedure Post-Confisca e Trasferimento del Veicolo
Una volta che il provvedimento di confisca è diventato definitivo, a seguito dell'esaurimento dei ricorsi o della scadenza dei termini per la loro proposizione, il custode del veicolo ha trenta giorni di tempo per trasferire il mezzo, a proprie spese e in condizioni di sicurezza, presso il luogo individuato dal Prefetto ai sensi dell'articolo 214-bis.
Se questo termine decorre inutilmente, il trasferimento del veicolo viene effettuato a cura dell'organo accertatore e a spese del custode, salvo che quest'ultimo non incorra in responsabilità penali. Le cose confiscate vengono contrassegnate dal sigillo dell'ufficio di appartenenza del pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro.

Ricorso Avverso il Provvedimento di Sequestro
Contro il provvedimento di sequestro è ammesso ricorso al Prefetto, secondo le procedure previste dall'articolo 203 del C.d.S. In caso di rigetto del ricorso, il sequestro viene confermato. Se, invece, l'accertamento della violazione viene dichiarato infondato, tale dichiarazione si estende alla misura cautelare, comportando il dissequestro del veicolo o la restituzione della somma ricavata dalla sua alienazione, nei casi previsti dal comma 5.
Quando ne ricorrono i presupposti, il Prefetto dispone la confisca con ordinanza-ingiunzione, stabilendo le necessarie prescrizioni relative alla sanzione accessoria. Nel caso in cui il veicolo sia stato distrutto o alienato, la confisca può avere ad oggetto la somma ricavata. Il provvedimento di confisca costituisce titolo esecutivo anche per il recupero delle spese di trasporto e custodia.
Sanzioni per l'Uso Abusivo del Veicolo Sequestrato
Il soggetto che ha assunto la custodia di un veicolo sottoposto a sequestro e che circola abusivamente con esso, o consente che altri vi circolino abusivamente, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.984 a euro 7.937, oltre alla sanzione accessoria della revoca della patente di guida. In tali casi, l'organo di polizia dispone l'immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso un depositario autorizzato, con conseguente trasferimento della proprietà al depositario stesso, senza oneri per l'erario.
Esclusioni dalla Sanzione e Comunicazioni al PRA
È importante notare che la sanzione stabilita nel comma 1 (riferito al rifiuto di custodia) non si applica se il veicolo appartiene a persone estranee alla violazione amministrativa.
Il provvedimento di confisca del veicolo viene comunicato dal Prefetto al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) per l'annotazione nei propri registri. Similmente, il provvedimento di sequestro viene comunicato dall'organo di polizia procedente agli uffici competenti del Dipartimento per la Mobilità Sostenibile per l'annotazione al PRA. In caso di dissequestro, l'organo di polizia provvede alla comunicazione per la cancellazione dell'annotazione nell'Archivio Nazionale dei Veicoli e al PRA.
Art. 213 ~ Sequestro e Confisca Amministrativa ~ CODICE DELLA STRADA
Differenza tra Sequestro e Fermo Amministrativo
È fondamentale distinguere il sequestro amministrativo dal fermo amministrativo. Mentre il sequestro (art. 213 C.d.S.) è una misura cautelare che sottrae la disponibilità del bene all'avente diritto per metterlo a disposizione dell'autorità, il fermo amministrativo (art. 214 C.d.S.) è una sanzione accessoria che, pur sottraendo la disponibilità del bene, ha una durata predeterminata dalla legge. Nelle ipotesi di fermo, il veicolo viene ricoverato in un apposito luogo di custodia.
Ricorso e Possibilità di Rateizzazione
Avverso i verbali di accertamento delle violazioni è possibile presentare ricorso al Prefetto, entro 60 giorni dalla notifica del verbale. Per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie, l'art. 202-bis C.d.S. consente la rateizzazione del pagamento per verbali il cui importo superi i 200 euro, a condizione che il richiedente versi in condizioni di disagio economico. La presentazione dell'istanza di rateizzazione implica la rinuncia al ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace.
In caso di sequestro amministrativo collegato a un verbale, la richiesta di rateizzazione deve essere presentata al Prefetto. L'accoglimento dell'istanza prevede la ripartizione del pagamento in un numero di rate variabile a seconda dell'importo dovuto, con applicazione di interessi legali. La decadenza dal beneficio della rateizzazione avviene in caso di mancato pagamento della prima rata o di due rate successive.
Casi Specifici e Normative Correlate
La disciplina del sequestro e della confisca si estende a diverse fattispecie, comprese violazioni relative all'assicurazione obbligatoria (art. 193 C.d.S.), alla guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti (artt. 186 e 187 C.d.S.), e alla sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro (art. 349 c.p.). In queste ultime ipotesi, la disciplina è dettata anche dal codice penale.
La normativa vigente, come modificata nel tempo da leggi e decreti, mira a garantire l'effettività delle sanzioni amministrative e a prevenire l'utilizzo di veicoli coinvolti in illeciti, tutelando al contempo i diritti dei cittadini attraverso le procedure di ricorso e le possibilità di rateizzazione.