Il Codice della Strada italiano, attraverso il suo Articolo 91, disciplina in modo specifico la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli che vengono concessi in locazione senza conducente con facoltà di acquisto (leasing) o venduti con patto di riservato dominio. Questa normativa mira a chiarire chi sia effettivamente responsabile in caso di sinistri che coinvolgano tali tipologie di veicoli, tenendo conto delle particolari modalità contrattuali che separano la proprietà legale dall'uso effettivo del mezzo.

Immatricolazione e Annotazioni nei Contratti di Locazione Finanziaria
L'Articolo 91, comma 1, stabilisce che, nel caso di motoveicoli, autoveicoli e rimorchi locati con facoltà di acquisto, l'immatricolazione avviene a nome del locatore. Tuttavia, la carta di circolazione deve riportare un'annotazione specifica indicante il nominativo del locatario e la data di scadenza del contratto. Questa doppia annotazione è fondamentale per identificare chiaramente chi sta effettivamente utilizzando il veicolo e per quanto tempo. L'immatricolazione viene poi effettuata in relazione all'uso a cui il locatario intende adibire il veicolo, a condizione che quest'ultimo sia in possesso dei titoli e dei requisiti prescritti dagli articoli da 82 a 90 del Codice della Strada. È importante sottolineare che, ai fini della circolazione, anche il locatore è considerato intestatario della carta di circolazione. Tali indicazioni devono essere riportate anche nell'iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico (PRA).
Responsabilità Civile del Locatario in Caso di Sinistro
Il punto cruciale della normativa, per quanto concerne la responsabilità civile, è enunciato nel comma 2 dell'Articolo 91. Questo stabilisce che, ai fini del risarcimento dei danni prodotti a persone o cose dalla circolazione dei veicoli, il locatario è ritenuto responsabile in solido con il conducente. Questa disposizione si basa sull'articolo 2054, comma terzo, del Codice Civile, che disciplina la responsabilità del proprietario di un veicolo per i danni causati dalla circolazione. La ratio di questa norma risiede nel fatto che, sebbene il locatore rimanga formalmente proprietario del veicolo fino al saldo dell'ultima rata o al termine del contratto, è il locatario a esercitare il pieno controllo e la disponibilità del mezzo, determinandone l'uso e la conduzione.
La Corte di Cassazione Civile, sezione III, con la sentenza n. 25421/2014, ha ribadito questo principio, chiarendo che nel giudizio di risarcimento del danno proposto dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore del responsabile, il litisconsorte necessario è unicamente il proprietario del veicolo che ha causato il danno. Tuttavia, la stessa sentenza apre a delle eccezioni, tra cui figura quella del veicolo concesso in leasing, dove il litisconsorte necessario sarà l'utilizzatore (locatario), in conformità con l'Articolo 91 del Codice della Strada. Questa interpretazione è coerente con il principio generale che lega la responsabilità alla effettiva disponibilità e controllo del veicolo.
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Vendita di Veicoli con Patto di Riservato Dominio
L'Articolo 91 affronta anche l'ipotesi della vendita di veicoli con patto di riservato dominio. In questo scenario, il comma 3 specifica che il veicolo viene immatricolato a nome dell'acquirente. Tuttavia, la carta di circolazione dovrà contenere un'indicazione specifica del nome del venditore e della data in cui è prevista la scadenza del pagamento dell'ultima rata del prezzo pattuito. Anche in questo caso, le medesime informazioni devono essere riportate nell'iscrizione al PRA. Questo meccanismo garantisce che il venditore mantenga una forma di titolarità o di interesse sul veicolo fino al completo adempimento dell'obbligazione da parte dell'acquirente, pur consentendo a quest'ultimo di utilizzare il mezzo.
Applicazione dell'Articolo 196 per le Violazioni Amministrative
Per quanto concerne le violazioni amministrative, l'Articolo 91, comma 4, estende l'applicazione dell'Articolo 196, comma 1, sia all'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria (leasing) sia all'acquirente con patto di riservato dominio. L'Articolo 196 del Codice della Strada disciplina le responsabilità solidali in materia di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni commesse da conducenti di veicoli che non sono di loro proprietà. Nello specifico, il comma 1 di tale articolo stabilisce che, in caso di mancato pagamento della sanzione da parte del conducente, è obbligato in solido il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione, anche finanziaria. L'estensione di questo principio all'Articolo 91 rafforza la responsabilità dell'utilizzatore effettivo del veicolo, equiparandolo, per certi aspetti, al proprietario in termini di obblighi derivanti dalla circolazione.
Distinzione tra Locazione Tradizionale e Leasing Finanziario
È fondamentale distinguere la "locazione senza conducente con facoltà di acquisto-leasing" disciplinata dall'Articolo 91 dalla semplice locazione tradizionale di un veicolo. Nel contratto di locazione finanziaria, l'accento è posto sull'utilizzo del bene da parte dell'utilizzatore, con la prospettiva di un futuro acquisto. Questo conferisce all'utilizzatore una posizione giuridica e fattuale che giustifica la sua responsabilità in solido con il conducente per i danni causati dalla circolazione. La rubrica stessa dell'Articolo 91, che menziona espressamente "locazione senza conducente con facoltà di acquisto-leasing" e la sua connessione con la vendita con patto di riservato dominio, evidenzia la volontà del legislatore di trattare queste fattispecie in modo unitario, in quanto presentano problematiche simili in termini di attribuzione della responsabilità.
L'analisi dei lavori preparatori e di un esame sistematico dell'ordinamento giuridico supportano l'interpretazione che l'Articolo 91, comma 2, abbia integrato espressamente il novero dei soggetti equiparati al proprietario ai fini della responsabilità civile, introducendo una figura di responsabile in solido in via alternativa. Questo coordinamento tra l'Articolo 91 del Codice della Strada e l'Articolo 2054 del Codice Civile permette di integrare la disciplina generale della responsabilità da circolazione stradale con le specificità dei contratti di leasing e di vendita con patto di riservato dominio.
Implicazioni Pratiche e Interpretazioni Giurisprudenziali
La giurisprudenza ha costantemente cercato di chiarire i confini della responsabilità nei contratti di leasing. Le pronunce, come quella della Cassazione Civile citata, tendono a focalizzarsi sulla figura dell'utilizzatore come soggetto direttamente coinvolto nell'uso del veicolo e, pertanto, primariamente responsabile in solido con il conducente. Sebbene il locatore mantenga la proprietà formale, la sua responsabilità civile in caso di sinistri causati da veicoli in leasing è generalmente esclusa, a meno di specifiche circostanze che dimostrino una sua colpa o un suo concorso nell'evento dannoso.
L'Articolo 91, quindi, rappresenta un pilastro normativo per la corretta attribuzione della responsabilità civile nella circolazione stradale, soprattutto in contesti contrattuali complessi come il leasing e la vendita con patto di riservato dominio. La sua applicazione mira a garantire che la vittima di un sinistro possa ottenere un risarcimento adeguato, individuando i soggetti effettivamente responsabili per i danni causati dal veicolo.
In conclusione, il sistema normativo, attraverso il coordinamento tra l'Articolo 2054 del Codice Civile e l'Articolo 91 del Codice della Strada, ha creato un quadro giuridico chiaro in cui il locatario di un veicolo in leasing o l'acquirente con patto di riservato dominio sono considerati responsabili in solido con il conducente per i danni derivanti dalla circolazione. Questa interpretazione assicura che la responsabilità sia attribuita a chi esercita il controllo effettivo sul veicolo, anche se la proprietà legale appartiene a un altro soggetto.