Il settore della gestione dei rifiuti in Italia è costantemente soggetto a evoluzioni normative volte a garantire maggiore efficienza, trasparenza e sicurezza. In questo contesto, l'attestazione di idoneità dei veicoli e delle carrozzerie mobili per il trasporto di rifiuti rappresenta un passaggio cruciale per le imprese che operano nel settore. Un recente aggiornamento normativo, introdotto dalla Deliberazione del Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali del 13 febbraio 2023, n. 4, ha apportato significative modifiche al modello precedentemente in uso, sostituendo quello stabilito dalla deliberazione n. 2/2022. Questa novità è stata ufficialmente comunicata attraverso un comunicato del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 febbraio 2023, n. 47.

L'Evoluzione del Modello di Attestazione: Dalla Perizia Giurata all'Autodichiarazione del Responsabile Tecnico
Storicamente, la validazione dell'idoneità dei mezzi di trasporto per rifiuti richiedeva una perizia giurata, redatta da un ingegnere o chimico iscritto al relativo albo professionale. Questo processo, sebbene rigoroso, comportava tempi lunghi e costi considerevoli per le aziende. Il Decreto Ministeriale 3 giugno 2014, n. 120, ha introdotto una svolta epocale in tal senso, abrogando l'obbligo della perizia giurata e sostituendolo con un'attestazione di idoneità redatta direttamente dal Responsabile Tecnico dell'impresa. Questa innovazione, disciplinata dall'articolo 15, comma 3, lettera a) del suddetto decreto, ha significativamente snellito le procedure, permettendo un notevole risparmio di tempi e risorse economiche.
La Deliberazione del 9 settembre 2014, n. 6, del Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali, aveva approvato il primo schema di attestazione dell'idoneità dei veicoli e delle carrozzerie mobili in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare. Questo modello è stato poi oggetto di successive modifiche e integrazioni. In particolare, la deliberazione del 13 febbraio 2023, n. 4, si pone l'obiettivo di aggiornare e perfezionare ulteriormente questo strumento, garantendo una maggiore chiarezza e aderenza alle esigenze operative del settore.
Il nuovo format, allegato alla deliberazione del 13 febbraio 2023, n. 4, sostituisce il modello introdotto dalla deliberazione n. 2/2022, che a sua volta aveva modificato la deliberazione Anga del 31 gennaio 2022, n. 2. La pubblicazione di questa nuova delibera è stata notificata tramite un comunicato del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.
Ambito di Applicazione e Finalità del Nuovo Modello
Il modello di attestazione dell'idoneità dei veicoli/carrozzerie mobili è uno strumento fondamentale per tutte le imprese che intendono iscriversi all'Albo Nazionale Gestori Ambientali o che, essendo già iscritte, necessitano di variare il proprio parco veicolare. Le variazioni possono riguardare l'aumento del numero di veicoli o carrozzerie mobili autorizzati, l'integrazione dei codici CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti) trasportabili, l'ampliamento delle categorie di rifiuti ammessi al trasporto, o l'aggiornamento delle attrezzature dei veicoli.
La delibera del 13 febbraio 2023, n. 4, chiarisce inoltre che l'attestazione non è dovuta per i trattori stradali, in quanto, per loro natura, non dispongono di una capacità di carico intrinseca.
Un aspetto innovativo introdotto è la possibilità di redigere un'unica attestazione per più veicoli o carrozzerie mobili. Tuttavia, è imperativo che per ciascun mezzo vengano riportati tutti gli elementi richiesti dallo schema approvato, quali la targa, il telaio e la revisione di ogni veicolo, nonché le attrezzature installate e la presenza di coperture per le carrozzerie mobili, come ad esempio le vasche.
Dettagli Tecnici e Modifiche Specifiche
La Deliberazione n. 6 del 9 settembre 2014 aveva inizialmente definito lo schema di attestazione dell’idoneità dei mezzi di trasporto (allegato A). L'articolo 1 della Delibera n. 120 del DM 3 giugno 2014 attribuisce al Comitato nazionale dell’Albo il compito di determinare la modulistica da utilizzare ai fini dell’iscrizione all’Albo.
La Deliberazione del 13 febbraio 2023, n. 4, apporta modifiche e integrazioni significative alla precedente deliberazione n. 6 del 9 settembre 2014. In particolare, l'articolo 1 della nuova delibera modifica il comma 4 dell'articolo 1 della deliberazione n. 6/2014, introducendo specifiche dettagliate per le carrozzerie mobili.
Ora, nel caso di carrozzerie mobili, l'attestazione del responsabile tecnico deve indicare la tipologia specifica, classificandola tra containers, casse mobili, cisterne, compattatori, cassoni e pianali. Per ciascuna tipologia di carrozzeria mobile, devono essere esplicitati i codici EER (European Waste Catalogue) abbinabili. L'impresa ha la facoltà di utilizzare carrozzerie mobili della medesima tipologia oggetto dell'attestazione.
Inoltre, viene introdotto il comma 4-bis, che stabilisce che per ciascun veicolo o gruppo di veicoli oggetto di attestazione e destinato ad essere equipaggiato con una carrozzeria mobile, devono essere indicate le tipologie di carrozzerie abbinabili.

Procedure di Iscrizione e Aggiornamento dei Provvedimenti
Il servizio di compilazione e trasmissione telematica delle domande e delle comunicazioni all'Albo nazionale gestori ambientali consente la generazione del modello precompilato di attestazione. Questo modello, allegato alla deliberazione del 13 febbraio 2023, n. 4, contiene tutte le informazioni presenti nel sistema informatico, fornite dall'impresa durante la compilazione dell'istanza.
La Deliberazione n. 3 del 24 giugno 2020 aveva precedentemente modificato la deliberazione n. 6 del 9 settembre 2014 e la deliberazione n. 3 del 22 febbraio 2017, riguardanti l'iscrizione all'Albo delle carrozzerie mobili.
L'articolo 2 della Deliberazione del 13 febbraio 2023, n. 4, interviene sui provvedimenti d'iscrizione all'Albo. Per ogni veicolo che l'impresa intende equipaggiare con una carrozzeria mobile, verranno riportate le tipologie di carrozzerie abbinate. Inoltre, per ciascuna tipologia di carrozzeria mobile, verranno evidenziati i codici EER abbinati.
I provvedimenti d'iscrizione all'Albo in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente deliberazione (13 febbraio 2023) devono essere aggiornati entro il 31 dicembre 2023 e in occasione di variazioni dell'iscrizione successive a tale data.
Considerazioni sulla Sicurezza e la Gestione dei Rifiuti
Il trasporto dei rifiuti costituisce una delle fasi più delicate e fondamentali dell'intera filiera di gestione. La corretta attestazione dell'idoneità dei mezzi è quindi essenziale per prevenire incidenti, sversamenti e contaminazioni ambientali. La normativa vigente, attraverso l'evoluzione dei modelli di attestazione, mira a garantire che solo veicoli e carrozzerie mobili adeguatamente attrezzati e conformi vengano impiegati per il trasporto di materiali pericolosi e non.
L'eliminazione della perizia giurata ha reso il processo più accessibile, ma la responsabilità ricade ora interamente sul Responsabile Tecnico dell'impresa, che deve possedere le competenze necessarie per valutare l'idoneità dei mezzi in relazione alle specifiche tipologie di rifiuti da trasportare e ai codici CER associati.
Intermediazione rifiuti: tutto quello che serve sapere
Soggetti non Appartenenti all'Unione Europea e Requisiti Specifici
Il modello di attestazione è redatto ai sensi dell'articolo 15, comma 4, lettera b) del D.M. 3 giugno 2014, n. 120, e si applica anche a soggetti non appartenenti all'Unione Europea e non in possesso di autorizzazione a soggiornare nel territorio italiano. Questo aspetto sottolinea la volontà del legislatore di uniformare i requisiti di idoneità dei mezzi di trasporto a livello nazionale, indipendentemente dalla nazionalità dell'impresa operatrice.
La Deliberazione del 13 febbraio 2023, n. 4, si inserisce in un quadro normativo più ampio che include il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell’Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali (D.M. 3 giugno 2014, n. 120).
Documentazione Allegata e Modelli Disponibili
Sono disponibili in allegato documenti in formato .doc relativi allo schema di attestazione dei veicoli/carrozzerie mobili, redatto ai sensi dell’art. 15, comma 3, lettera a), del D.M. 3 giugno 2014 n. 120. Questi allegati includono anche il modello di comunicazione dell’iscrizione/rinnovo dell’iscrizione dei soggetti di cui all’art. 16, comma 1, lettera a), del DM 120/2014 e la comunicazione ai fini dell’iscrizione/rinnovo dell’iscrizione all’albo nella categoria 2bis di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b), del D.M. 3 giugno 2014 n. 120.
Tali modelli sono stati elaborati in accordo con le deliberazioni che hanno modificato la normativa pregressa, tra cui la Deliberazione n. 3 del 24 giugno 2020, la deliberazione n. 6 del 9 settembre 2014 e la deliberazione n. 3 del 22 febbraio 2017.
Il trasporto dei rifiuti, disciplinato dall'articolo 193 del D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale), richiede la massima attenzione nella scelta e nella gestione dei mezzi utilizzati. L'attestazione di idoneità, nella sua forma aggiornata, rappresenta uno strumento essenziale per garantire la conformità normativa e la tutela dell'ambiente.
La deliberazione del 13 febbraio 2023, n. 4, rappresenta un passo avanti nell'ottimizzazione delle procedure amministrative relative alla gestione dei rifiuti, pur mantenendo un elevato standard di controllo sull'idoneità tecnica dei mezzi di trasporto. Le imprese del settore sono chiamate a prendere visione del nuovo modello e ad adeguare le proprie procedure in conformità con le nuove disposizioni normative.