Acquisto di Automobili Abbandonate: Normativa e Procedura in Italia

L'acquisto di un'automobile abbandonata in Italia è una questione complessa, regolata da normative specifiche che ne impediscono l'appropriazione da parte di privati cittadini. Sebbene l'idea di impossessarsi di un veicolo apparentemente senza proprietario possa sembrare allettante, la legge italiana tutela la proprietà dei beni mobili registrati, come le automobili, e sanziona severamente l'abbandono di veicoli considerati rifiuti. Questa guida approfondirà la normativa, le procedure e i rischi connessi all'abbandono e al tentativo di acquisizione di tali veicoli.

Automobile abbandonata in stato di degrado

La Definizione di Veicolo Abbandonato e Fuori Uso

Per comprendere appieno la disciplina, è fondamentale chiarire cosa si intenda per "veicolo abbandonato" e "veicolo fuori uso", due concetti che, pur correlati, presentano distinzioni cruciali.

Veicolo Fuori Uso: Il Contesto Normativo

La definizione di "veicolo fuori uso" è delineata principalmente dal D.L.vo n. 209/2003 e dal D.L.vo n. 152/2006.

In applicazione del D.L.vo n. 209/2003, si intende per veicolo fuori uso un mezzo di cui il proprietario si disfi, abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi, o quello destinato alla demolizione, ufficialmente privato delle targhe di immatricolazione, anche prima della consegna ad un centro di raccolta. Rientra in questa categoria anche quello che risulti in evidente stato di abbandono, ancorché giacente in area privata. Questa interpretazione è stata rafforzata dalla Cassazione Penale, Sez. III n. 15302 del 23 aprile 2021, la quale ha stabilito che non rileva che nel caso specifico le auto fossero munite di targa, trattandosi comunque di mezzi di cui i proprietari risultavano essersi già disfatti. La procedura di riconsegna delle targhe al PRA è infatti successiva alla consegna del veicolo al centro di raccolta autorizzato per la rottamazione, e l'art. 103, comma 2, C.d.S. prevede il ritiro d'ufficio tramite gli agenti di polizia decorsi centottanta giorni dalla demolizione.

Ai sensi dell’articolo 183 del Testo Unico Ambientale (TUA), un veicolo fuori uso, il cui proprietario ha inteso disfarsene o abbia l’obbligo di disfarsene e debba essere destinato alla demolizione, costituisce non solo un’auto abbandonata ma un rifiuto.

Le Caratteristiche di un Veicolo Abbandonato

A differenza degli altri beni mobili, per i quali è sufficiente disfarsene per abbandonarli, un’autovettura può definirsi abbandonata solamente quando il veicolo sia:

  • privo della targa di immatricolazione o del contrassegno di circolazione per il quale non risulta presentata alcuna denuncia di furto;
  • privo di parti essenziali per l’uso o la conservazione per il quale non risulta presentata alcuna denuncia di furto;
  • in sosta irregolare su un'area ad uso pubblico protratta per oltre sessanta giorni per il quale non risulta presentata alcuna denuncia di furto [1].

I requisiti appena indicati sono alternativi tra loro, nel senso che non occorre che un’auto, per definirsi abbandonata, sia contestualmente inservibile e priva di targa. A ciò si aggiungono anche altri elementi come la presenza del veicolo nello stesso posto da molto tempo, testimoniata dalla sporcizia accumulata sulla carrozzeria o le gomme a terra, o di erba e foglie al di sotto, e la mancanza della copertura assicurativa, che è obbligatoria per tutti i veicoli compresi quelli parcheggiati. La normativa italiana, in particolare il decreto ministeriale n. 460 del 22 ottobre del 1999, chiarisce le condizioni che fanno presumere lo stato di abbandono.

Tuttavia, la qualifica di “veicolo fuori uso” non presuppone sempre anche lo stato di abbandono del veicolo; difatti, il «veicolo fuori uso» potrà essere considerato «rifiuto in stato di abbandono» solo dopo un puntuale ed esauriente accertamento dell’organo di controllo, finalizzato a verificare gli elementi oggettivi che caratterizzano lo stato di abbandono del bene, come ad esempio l’assenza della targa di immatricolazione, l’assenza di parti essenziali del veicolo o il suo stato di conservazione. Una volta accertato lo stato di abbandono del veicolo sarà poi onere dell’interessato dar prova che eventualmente lo stesso non debba assumere la qualifica di rifiuto. La Cassazione sul punto ha precisato che: “Lo stato di abbandono in cui versa il veicolo esonera il giudice dalla necessità di indagare l’intenzione del detentore (…) è infatti onere dell’interessato fornire la prova rigorosa della sussistenza dei presupposti per escludere la natura di rifiuto” (Cass. Pen., Sez. II. 47262 del 10 novembre 2016).

Illustrazione delle caratteristiche di un'auto abbandonata

Le Sanzioni per l'Abbandono di Veicoli Fuori Uso

L’abbandono di veicoli fuori uso è un comportamento illecito, sanzionato dall’applicazione di due distinte normative: il D.L.vo 209/2003 e il D.L.vo 152/2006, le quali hanno campi di applicazione differenti.

D.L.vo 209/2003: Veicoli M1, N1 e Tricicli a Motore

Il D.L.vo 209/2003 si applica ai veicoli a motore appartenenti alle categorie M1 (veicoli progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente) ed N1 (veicoli progettati e costruiti per il trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t) e ai veicoli a motore a tre ruote come definiti dalla direttiva 2002/24/CE, con esclusione dei tricicli a motore.

L’abbandono di questi veicoli è sanzionato dall’art. 13, comma 2, del D.L.vo n. 209/2003. Tale disposizione, rimandando all’art. 5, comma 1, statuisce che il detentore del veicolo che abbandona o che procede alla sua demolizione senza consegnarlo ad un centro di raccolta autorizzato o ad un rivenditore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro.

D.L.vo 152/2006: Altre Categorie e Rifiuti

Il D.L.vo 152/2006 si applica alle categorie di veicoli a motore o rimorchi che non sono contemplate dal D.L.vo 209/2003. Rientrano, dunque, nella disciplina del D.L.vo 152/2006, in quanto esclusi dal campo di applicazione del decreto 209/2003:

  • i veicoli per il trasporto di persone con più di 8 posti a sedere oltre il conducente;
  • i veicoli per il trasporto merci di massa superiore a 3,5 t;
  • i rimorchi;
  • i tricicli di categoria L5 e le macchine agricole.

Per tutti veicoli non rientranti nelle categorie di cui sopra si fa invece riferimento all’art. 255, comma 1, del D.L.vo 152/2006, rubricato “Abbandono di rifiuti”. Questo articolo è stato recentemente modificato dall’art. 6-ter del D.L. 10 agosto 2023, n.105, convertito nella L.9 ottobre 2023, n.137, recante «disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione».Il testo attuale dell’art. 255 prevede che chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 192, commi 1 e 2, 266 comma 2 e 231, commi 1 e 2, abbandona rifiuti è punito con la sanzione penale dell’ammenda da mille euro a diecimila euro. Tuttavia, se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi, come possono essere i veicoli fuori uso non sottoposti ad alcuna operazione finalizzata alla rimozione dei liquidi o delle altre componenti pericolose, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio. La Corte di Cassazione ha inoltre stabilito che l'abbandono di un veicolo può configurarsi come un reato penale nei casi in cui il mezzo venga classificato come rifiuto speciale pericoloso.

Il comma 2 dell’art. 255 punisce invece il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice che viola le disposizioni di cui all’art. 231, comma 5, del D.L.vo 152/006, il quale prevede l’obbligo di procedere alla cancellazione dal PRA, entro 90 giorni dalla consegna, dei veicoli e dei rimorchi avviati a demolizione; in questo caso è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 260 a 1.550 euro.

Tabella comparativa delle sanzioni per l'abbandono di veicoli

Sanzioni Penali per Imprese ed Enti

Mentre nel D.L.vo n. 209/2003 sono previste solo sanzioni amministrative pecuniarie, nella disciplina sanzionatoria di cui al D.L.vo 152/2006 l’abbandono dei veicoli fuori uso è sanzionato penalmente anche quando la condotta illecita sia attuata dai titolari di imprese e dai responsabili di enti. L’art. 256 del D.L.vo 152/2006 stabilisce, difatti, che i titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti in violazione del divieto di cui all’art. 192, commi 1 e 2, siano puniti:

  • con la pena dell’arresto da tre mesi ad un anno o con l’ammenda da 2.600 a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
  • con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da 2.600 a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Il Ruolo dei Beni Mobili Registrati

Per comprendere se ci si possa impossessare di un’auto abbandonata è fondamentale spiegare cosa siano i beni mobili registrati. I beni mobili registrati sono beni mobili che, per la loro importanza economica, sono iscritti in pubblici registri (ad esempio, il Pubblico Registro Automobilistico, cosiddetto Pra). Costituiscono beni mobili registrati le automobili, le moto, le navi e gli aeromobili.

I beni mobili registrati richiedono alcune formalità in caso di trasferimento: ad esempio, per vendere un’auto o una barca è richiesta la trascrizione nel pubblico registro di riferimento. In questo modo, ognuno avrà la possibilità di conoscere con certezza il proprietario del bene.

Schema che illustra la categoria dei beni mobili registrati

È Possibile Impossessarsi di un'Auto Abbandonata?

Veniamo ora al punto principale dell’articolo: è possibile impossessarsi di un’auto abbandonata? La risposta è categorica: no.

Secondo la legge [3], le cose mobili che non sono proprietà di nessuno si acquistano con l’occupazione del bene stesso. Per occupazione si deve intendere l’impossessamento materiale della cosa che non sia di proprietà di alcuno. Insomma: l’occupazione è l’apprensione fisica del bene. Questa regola, però, vale solamente per i semplici beni mobili, non anche per i beni mobili registrati, tra i quali rientrano anche le auto. Per i beni mobili registrati valgono solo in parte le regole previste per i normali beni mobili; ecco perché non è possibile applicare anche ad essi la disciplina dell’occupazione delle cose mobili abbandonate.

Per quanto riguarda le autovetture, il fatto che alla proprietà di un’auto non si possa rinunciare così su due piedi, abbandonandola per strada, è confermato dalla circostanza per cui il titolare del mezzo può decidere di radiare l’auto (cioè, di cancellarla dal Pra) solamente in tre ipotesi:

  • demolizione;
  • esportazione;
  • distruzione/incendio del mezzo.

Dunque, chi intende disfarsi di un’auto non può semplicemente abbandonarla, ma dovrà venderla a terzi oppure seguire una procedura che comporta la demolizione e la radiazione dal Pra. Ecco spiegato perché non ci si può appropriare di un’auto abbandonata: questo modo di fare non sarebbe legale, perché le auto (e, in generale, tutti i beni mobili registrati) non possono acquistarsi per mera apprensione materiale. L’abbandono di un’auto costituisce un comportamento scorretto e, come tale, sanzionato dalla legge; da esso non potrebbe mai derivare un acquisto giuridicamente valido.

Peraltro, prendere un’auto abbandonata potrebbe perfino costituire il reato di furto. Pensa a chi si introduca nella vettura che, seppur ferma da tempo, abbia ancora un proprietario, nel senso che al Pra risulti ancora intestata a qualcuno. In un’ipotesi del genere si rischierebbe di commettere un reato in piena regola.

🏠I BENI ( 1/3 ) MOBILI, IMMOBILI, REGISTRATI, COMPOSTI, SEMPLICI...- DIRITTO IN 3m #diritto #lezioni

La Procedura in Caso di Rinvenimento di un Veicolo Abbandonato

In presenza di un’autovettura abbandonata, il cittadino non può fare altro che chiamare le autorità locali e chiedere che il veicolo venga rimosso. Saranno poi le forze dell’ordine ad aprire la procedura che porterà all’individuazione del proprietario ovvero alla demolizione dell’auto.

Segnalazione alle Autorità Competenti

La presenza di un veicolo abbandonato su una strada pubblica va segnalata alla Polizia Municipale o alla Polizia Stradale, comunicando il luogo dove si trova l’auto e la sua descrizione sommaria (marca, modello, colore e altre informazioni che possono essere utili). Il rinvenimento deve essere certificato da un organo di polizia stradale o anche dalla polizia municipale.

Simbolo della polizia municipale e della polizia stradale

Verifiche e Accertamenti

Appena possibile, le forze dell’ordine eseguiranno le dovute verifiche. Per prima cosa verrà accertato che l’auto non sia stata rubata. Se l’auto non risulta rubata si dovrà identificare il proprietario. Una volta indicata alla forza di polizia la presenza del veicolo, la stessa effettuerà un accertamento per verificare che non si tratti di un mezzo rubato e proverà a risalire al proprietario.

La Notifica al Proprietario e la Rimozione

Verrà stilato un verbale di contestazione, notificato al proprietario del veicolo e successivamente si provvederà a conferire il mezzo in un centro di raccolta, provvisoriamente. Se il proprietario viene identificato, viene emesso un avviso formale per richiedere la rimozione del veicolo.

Il veicolo rimosso per divieto di sosta con rimozione e non ritirato dal proprietario dopo la notifica del verbale e dell’invito a ritirare il veicolo segue una procedura specifica. L’art. 4 della norma regolamentare stabilisce le procedure per l’alienazione, da parte dei competenti uffici dell’Amministrazione Finanziaria, dei veicoli non ritirati dai proprietari entro tre mesi dalla notifica dell’obbligo di ritiro; tale termine temporale interagisce con le disposizioni e le procedure previste dall’art. 16 del DPR n. 571/82 e dall’art. 215 C.d.S., i cui termini devono quindi intendersi superati.

Trascorsi i 60 giorni dalla notifica del verbale o dalla sua affissione nell’albo pretorio, senza che il proprietario sia intervenuto per reclamare il mezzo, si procederà d’ufficio alla cancellazione dal Pra e alla demolizione. Passati 60 giorni dalla notifica del verbale di contestazione o se il proprietario non è identificabile, il veicolo viene prima cancellato dal P.R.A. e poi viene rottamato, a meno che non ne venga disposta la vendita.

Oltre ai mezzi per i quali si desume un chiaro stato d’abbandono e rinvenuti su aree pubbliche, aperte alla circolazione veicolare o pedonale, anche la sosta vietata per un tempo prolungato, cioè oltre 60 giorni, porta come effetto finale alla rottamazione del mezzo. Si procederà sempre anzitutto con il conferimento in centro di raccolta o custodia dopo l’accertamento del tempo trascorso nello stesso luogo in sosta vietata; successivamente verrà notificato al proprietario l’invito al ritiro del mezzo e lo stesso potrà rientrarne in possesso dopo aver pagato le spese del prelievo, quelle della custodia e quelle del procedimento.

In caso di mancata risposta entro trenta giorni, le autorità hanno il diritto di procedere alla rimozione forzata del mezzo, con addebito delle spese al proprietario. Le spese che l’ente proprietario della strada deve sostenere per la rimozione, la custodia, la rottamazione e la demolizione dei veicoli abbandonati, da chiunque rinvenuti, possono essere poste a carico del proprietario, quando identificato, con le procedure previste per la riscossione coatta. Per quanto riguarda le modalità di recupero di dette spese, questo potrà avvenire tramite il ruolo, nelle forme applicate per la riscossione delle sanzioni. Il pagamento potrà essere richiesto inoltre, tramite ingiunzione fiscale con la procedura indicata del R.D. 14.04.1910 n. 639.

L’ingiunzione fiscale è un istituto previsto dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 e da sempre utilizzato dalle pubbliche amministrazioni per casi specifici di recupero crediti, in particolare conseguenti a spese sostenute dalla stessa in esecuzione di obblighi di fare o non fare determinatisi in capo ad un soggetto, come appunto potrebbe essere per il caso proposto. Oggi, tale istituto tende ad essere utilizzato dalla pubblica amministrazione anche per crediti di tipo extra tributario (rientrano a pieno le sanzioni amministrative e le spese di procedura connesse), in alternativa al ruolo affidato ai concessionari. Istituto di semplice applicazione, oltre che nel dettato del R.D. 14 aprile 1910, n. 639, trova completamento procedurale in combinato disposto con il D.P.R. 602/73, nell’art. 229 del D. L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, dalla Legge 16 giugno 1998, n. 188 e infine nelle norme del codice di procedura civile attinenti l’esecuzione forzata.

Flusso procedurale per la gestione dei veicoli abbandonati

Veicoli Abbandonati su Proprietà Privata

È diverso il caso in cui l’auto abbandonata sia ferma in uno spazio privato, per esempio un parcheggio condominiale. In questi casi è l’amministratore del condominio a inviare una diffida formale al proprietario, chiedendo la rimozione del veicolo in tempi brevi. Quando un veicolo viene abbandonato su un terreno privato, la gestione della situazione diventa più complessa. Il proprietario del terreno ha l’obbligo di segnalare la presenza del veicolo alle autorità competenti, che possono intimare la rimozione del mezzo. In questi casi bisogna documentare la situazione con fotografie e comunicazioni ufficiali, al fine di tutelarsi da eventuali contestazioni.

Costi e Impatto per la Comunità

La gestione dei veicoli abbandonati ha un costo per le amministrazioni locali. Ogni operazione di rimozione e smaltimento comporta spese per l’impiego di risorse umane, mezzi specializzati e pratiche burocratiche. Questi costi sono spesso trasferiti indirettamente sui cittadini, sotto forma di tasse comunali più alte o di tagli ad altri servizi.

Una delle cause dell’abbandono dei veicoli è la mancanza di consapevolezza da parte dei proprietari riguardo alle responsabilità legali e ai costi associati alla dismissione di un’auto. Altra motivazione frequente è il costo della manutenzione. Veicoli vecchi o danneggiati spesso richiedono riparazioni troppo onerose rispetto al loro valore residuo, così da indurre i proprietari a considerarli economicamente non più sostenibili. Il deterioramento dei materiali, come pneumatici e batterie, può rilasciare sostanze tossiche nel terreno e nell’aria, danneggiando l’ecosistema locale, rendendo l'abbandono non solo un problema legale, ma anche ambientale e urbano.

Azioni e Suggerimenti

Se si nota un veicolo abbandonato, il primo passo è verificare la situazione attraverso il tracking della targa, se disponibile, per accertarsi che il mezzo non sia stato semplicemente parcheggiato per un periodo prolungato. Dopodiché è possibile contattare il servizio clienti del Comune o la polizia municipale per segnalare il caso. In situazioni più complesse, come il mancato intervento delle autorità, ci si può rivolgere alle associazioni di tutela dei consumatori che offrono assistenza legale e consulenza. Gli incentivi economici possono essere uno strumento per spingere i proprietari a rottamare i veicoli anziché abbandonarli.

🏠I BENI ( 1/3 ) MOBILI, IMMOBILI, REGISTRATI, COMPOSTI, SEMPLICI...- DIRITTO IN 3m #diritto #lezioni

tags: #automobile #abbandonata #da #mesi #posso #acquistarla