Capita a tutti di parcheggiare la propria auto e di fare la brutta esperienza di trovare un altro veicolo parcheggiato così attaccato al proprio da impedire addirittura l’apertura della portiera e risalire sul proprio mezzo. In questi casi come ci si deve comportare? La legge prevede delle tutele per questi comportamenti incivili? La questione solleva interrogativi che spaziano dal semplice bon ton stradale fino alle aule di tribunale, toccando ambiti amministrativi e penali.

Distanze per sosta e fermata: il quadro normativo
Dall’analisi letterale della norma, in materia di distanze da rispettare da parte del veicolo parcheggiato, emerge che lo stesso, in presenza di un marciapiede, deve essere collocato il più possibile vicino al margine destro della carreggiata e, in assenza di marciapiede rialzato, rispettare la distanza di un metro. Fuori dai centri abitati, se non è possibile parcheggiare fuori dalla carreggiata, il parcheggio deve avvenire il più vicino possibile al margine destro della carreggiata.
La norma nulla dice di specifico sulla distanza minima che deve essere rispettata tra due veicoli parcheggiati. Vero però che sempre l’articolo 157 impone di parcheggiare nel rispetto della segnaletica presente, questo significa che se lo spazio di parcheggio è delimitato dalle strisce bianche, azzurre o gialle il veicolo non può invadere lo spazio di un altro parcheggio. Le regole di un buon parcheggio non sono scontate come possono sembrare: oltre al rispetto della segnaletica, infatti, occorre molto buon senso per evitare di incorrere in possibili sanzioni.
Il divieto di intralcio e le sanzioni amministrative
Non lasciare spazio sufficiente per aprire la portiera è legale? Quanto detto nel precedente paragrafo non significa che parcheggiare troppo vicino a un’altra auto sia legale. Secondo il codice della strada, nelle zone di sosta all’uopo predisposte (cioè, negli stalli disegnati sull’asfalto) i veicoli devono essere collocati nel modo prescritto dalla segnaletica. Ciò significa che, in presenza delle strisce che delimitano i parcheggi, è necessario rispettare tali spazi collocando i veicoli entro i margini.
È pertanto vietato parcheggiare a cavallo delle strisce o fuori dalle stesse, a prescindere dallo spazio lasciato a disposizione ai “vicini”. La multa va da 42 a 173 euro. Ma c’è di più. Secondo il codice della strada, è fatto divieto a chiunque di aprire le porte di un veicolo, di discendere dallo stesso, nonché di lasciare aperte le porte, senza essersi assicurato che ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada. Applicando tale disposizione anche a colui che parcheggia troppo vicino impedendo agli altri di poter accedere al proprio veicolo, possiamo affermare che non lasciare agli altri spazio sufficiente ad aprire la portiera della propria vettura costituisce un illecito amministrativo sanzionato ugualmente con la multa da 42 a 173 euro. Tale condotta, infatti, costituisce un evidente intralcio per gli altri, i quali sono impossibilitati ad entrare nel proprio veicolo.

Quando il parcheggio diventa reato: la violenza privata
Nell’immaginario comune, quando si parla di ‘violenza privata’ si è abituati a pensare alle condotte più atroci e disparate. Tuttavia, una recente sentenza della Corte di Cassazione potrebbe aver esteso i confini di tale categoria delittuale fino a ricomprendere episodi rientranti nella vita di tutti i giorni. Soprattutto a Napoli. Per quanto riguarda l’inquadramento giuridico dell’istituto, il delitto di violenza privata è disciplinato dall’art. 610 c.p., il quale prevede che “chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni”.
La Corte di Cassazione, V Sez. Pen., con la sentenza n. 53978 del 30 novembre 2017, ha stabilito un principio fondamentale: integra il reato di violenza privata la condotta di chi parcheggiando la propria auto troppo vicino a un’altra impedisce al conducente della stessa di poter scendere dal proprio sportello. Il caso in esame riguardava un cittadino di Messina che, facendo uso improprio della propria autovettura, la parcheggiava nei pressi dell’auto su cui sedeva la persona offesa a distanza tale (pochi centimetri) da non consentire al conducente di scendere dal suo lato, costringendo quest’ultimo a dover scendere dal lato passeggero.
L'interpretazione della Suprema Corte
Gli argomenti contenuti nella peculiare pronuncia offrono una interpretazione del tutto nuova (e quanto mai attuale) dell’istituto della violenza privata. Simili episodi si verificano quotidianamente soprattutto sul suolo campano, dove parcheggiatori abusivi ed automobilisti indisciplinati s’inventano parcheggi ‘ad incastro’ in barba al codice della strada oltre che alle più elementari regole di civile convivenza.
La Suprema Corte, ritenendo infondati i motivi del ricorso, ha osservato che ai fini della configurabilità del delitto di violenza privata, il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l’offeso della libertà di determinazione e di azione. Non vi è dubbio che, secondo la ricostruzione della sentenza impugnata, il ricorrente, posizionandosi con la propria autovettura a pochi centimetri dello sportello lato autista dell’autovettura della persona offesa, la quale, per la presenza di autovetture parcheggiate avanti e dietro, non poteva in alcun modo spostarsi, ha costretto la stessa parte offesa a scendere dal proprio mezzo per affrontarlo in una discussione.
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Analisi delle condizioni per la configurazione del reato
È importante sottolineare che il reato si configura solo a determinate condizioni. Occorre evidenziare che il codice penale prevede e punisce la condotta di chi, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa. Si tratta di un caso-limite, nel senso che chi parcheggia troppo vicino a un’altra auto deve temere, di norma, la sola sanzione amministrativa pecuniaria e non l’illecito penale che, invece, si configura nelle residuali ipotesi in cui la sosta in prossimità di un altro veicolo abbia il preciso scopo di impedire o limitare la libertà di movimento dell’altro conducente.
Inoltre, il delitto di violenza privata è di natura sussidiaria nel senso che esso è ravvisabile ogni qualvolta non si configuri, per quel determinato fatto, una diversa qualificazione giuridica e si consuma quando l’altrui volontà sia costretta a fare o tollerare qualche cosa, senza la necessità che l’azione abbia un effetto continuativo, vertendosi in materia di delitto istantaneo. Ad integrare il reato è sufficiente che il soggetto passivo abbia perduto o abbia ridotto sensibilmente la capacità di determinarsi e di agire secondo la propria volontà.
Considerazioni finali sulla condotta stradale
Né rileva che la persona offesa sia stata comunque in grado di scendere dall’autovettura dall’altro lato; avendo con tale condotta il ricorrente pesantemente condizionato la libertà di autodeterminazione e movimento della persona offesa, il reato si considera perfezionato. A ben vedere, si tratta di alcune accortezze che dovrebbero portare il guidatore a non parcheggiare troppo vicino ad altri veicoli. E non è il pericolo maggiore. Infatti, in casi limite, devi sapere che la Cassazione ha affermato che il soggetto, che parcheggia troppo vicino ad un altro veicolo, può commettere il reato di violenza privata.

Questo orientamento giurisprudenziale funge da monito per tutti gli automobilisti che, per fretta o incuria, scelgono di occupare lo spazio vitale altrui. La libertà di movimento è un diritto fondamentale garantito anche nelle piccole azioni quotidiane, come uscire dal proprio abitacolo. Quando un veicolo viene trasformato in uno strumento di coercizione, la legge interviene per ripristinare l'ordine e la convivenza civile, ricordando che la strada è uno spazio condiviso dove il rispetto per il prossimo è la prima regola del codice, ancor prima che un obbligo di legge.
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