Il settore dell'autoriparazione ha subito cambiamenti radicali negli ultimi anni, spinti dalla necessità di armonizzare le procedure tecniche con la tutela ambientale. L'attività si è intensificata da quando il mercato illegale di gas fluorurati a effetto serra (F-gas), si è notevolmente intensificato. Per contrastare tale fenomeno e garantire che ogni intervento sugli impianti di climatizzazione avvenga secondo standard qualitativi e di sicurezza elevati, il legislatore ha introdotto una cornice normativa stringente. In linea con il D.P.R. 27 gennaio 2012, n. 43, il panorama normativo impone requisiti precisi per le imprese e per i tecnici che operano sul campo.
Il quadro normativo: il D.P.R. 43/2012 e il Regolamento CE 307/2008
Il Dpr 43/2012 infatti prevede che le aziende che operano in questo ambito, siano iscritte al registro nazionale FGAS e si avvalgano di personale certificato e siano esse stesse certificate. Questo decreto stabilisce che i tecnici e le imprese che eseguono interventi su impianti frigoriferi, condizionatori, pompe di calore, estintori antincendio e commutatori ad alta tensione e altri apparecchi che contengono gas fluorurati a effetto serra, dovranno avere specifica certificazione, che sarà rilasciata da organismo appositamente accreditato.

Per quanto concerne specificamente il comparto automotive, il riferimento cardine è il Regolamento CE n. 307/2008. Anche gli autoriparatori che utilizzano una stazione di ricarica o che riparano l’impianto A/C in caso di danno o manutenzione (e che quindi devono svuotarlo e riempirlo del gas refrigerante) rientrano nelle categorie previste dal decreto, e in particolare nella categoria “Recupero di taluni gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d’aria in determinati veicoli a motore”. I veicoli a motore cui fa riferimento il regolamento sono auto e furgoni per trasporto di persone, con massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente, e per il trasporto di merci con massa massima di 1305 kg.
Identificazione dei gas fluorurati e impatto ambientale
I gas fluorurati sono una tipologia di gas artificiali utilizzati principalmente come refrigeranti - nel settore del condizionamento dell’aria e delle pompe di calore (idrofluorocarburi, HFC) - ma anche come isolanti nelle connessioni alla rete elettrica (come l’esafluoruro di zolfo, SF6) e nei settori elettronico e farmaceutico (perfluorocarburi, PFC, ecc). Negli impianti di condizionamento dei veicoli è presente il gas R-134a, che appartiene alla famiglia HFC, ma va ricordato che dal 2017 tutte le auto di nuova produzione devono utilizzare il nuovo e meno inquinante gas R1234YF. Rientrano nei F-GAS anche i gas R410A, R404A, R407C.
L’impatto ambientale dei gas fluorurati è misurato attraverso la scala GWP (Global Warming Potential), che misura la quantità di energia assorbita da un gas rispetto alla stessa quantità di anidride carbonica (CO2) su un periodo di 100 anni. L’R134a, il refrigerante più utilizzato nelle auto settore prima dell’introduzione della nuova normativa, ha un GWP di 1.430. La comprensione di questi valori è fondamentale per ogni operatore del settore, poiché giustifica la necessità di procedure rigorose di recupero volte a evitare il rilascio in atmosfera.
COME USARE IL RECUPERATORE DEL GAS REFRIGERANTE
Obblighi per imprese e operatori: il Registro F-Gas
Tutti gli autoriparatori che intervengono sui sistemi AC dei veicoli devono essere iscritti al Registro F-Gas e avere l'attestato. Tutti gli autoriparatori che hanno a che fare con i climatizzatori auto devono necessariamente iscriversi al Registro nazionale dei gas fluorurati e ottenere l’attestato. A seguito del DPR 146/2018 è stata istituita la banca dati FGAS per la registrazione delle imprese e delle persone che acquistano gas fluorurati e che devono risultare abilitate.
Il registro Fgas nazionale è il punto di riferimento per verificare lo stato di certificazione di un’impresa o di una persona ed è fruibile da tutti gli utenti che navigano su internet. L’obbligo di attestazione e iscrizione al Registro telematico nazionale è previsto per le persone fisiche che svolgono le seguenti attività ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.P.R. n. 43/2012. Per prima cosa occorre essere iscritti al Registro nazionale telematico Gas Fluorati delle persone e delle imprese certificate (Registro F-gas), istituito dal Ministero dell’Ambiente l’11 febbraio 2013. La gestione del Registro è affidata alle Camere di Commercio competenti (quelle del capoluogo di regione).
Procedura di iscrizione al Registro telematico
L’iscrizione è esclusivamente telematica e la pratica d’iscrizione deve essere fatta dal sito ufficiale del Registro, www.fgas.it, cliccando sul riquadro in basso alla pagina “scrivania telematica per persone e imprese”. In questa sezione, alla voce modulistica e iscrizione del menù a sinistra, è possibile scaricare le istruzioni per l’iscrizione persone e il facsimile modello iscrizione persone. Oltre all’addetto, occorre ricordarsi di iscrivere al Registro anche l’impresa, cioè l’officina, effettuando sempre on-line l’apposita pratica di iscrizione (iscrizione delle imprese).
Per entrare nell’area riservata bisogna cliccare il pulsante accedi con smartcard (in alto a destra), con la possibilità di scegliere se usare il proprio dispositivo di firma digitale o delegare un altro soggetto in possesso di dispositivo (firmando e allegando una procura scaricabile direttamente dal sito). Dal menù scrivania telematica si dovrà poi selezionare la voce “nuova pratica”, dopodiché selezionare l’opzione “iscrizione persona”, nel caso dell’iscrizione del personale addetto, o “iscrizione imprese”, quando si va a iscrivere l’officina. La compilazione della pratica è assistita da una guida on line visibile utilizzando il pulsante “premi qui”. Sulla base della provincia di residenza verrà definita automaticamente la camera di commercio competente. Nello step successivo occorre indicare l’attività: gli autoriparatori dovranno barrare la casella corrispondente al regolamento comunitario 307/2008 (attività di recupero gas dagli autoveicoli), in fondo alla lista.

Il passo successivo è quello di allegare alcuni documenti scannerizzati in pdf. Si potrà scaricare e stampare il documento parzialmente precompilato, completare a penna i dati richiesti, scannerizzarlo e ri-allegarlo alla pratica. Al momento della compilazione si dovrà aver già pagato i diritti di segreteria e l’imposta di bollo, con versamento in CC o bonifico, allegando copia dell’avvenuto pagamento. Dopo aver controllato la correttezza dei dati inseriti la pratica deve essere firmata digitalmente (attraverso apposito dispositivo) e trasmessa per via telematica. Immediatamente è possibile scaricare copia della pratica inviata e ricevuta di avvenuta trasmissione. Entro 30 giorni dall’invio viene resa disponibile alla sezione “certificati e attestati” l’attestato di iscrizione e la visura.
Formazione professionale e ottenimento dell'attestato
Una volta effettuata l’iscrizione al Registro F-Gas, o anche precedentemente, gli autoriparatori devono frequentare un corso di formazione, composto da un modulo teorico e uno pratico, organizzato da uno degli organismi di attestazione certificati e iscritti al Registro. Tutti gli autoriparatori che svolgono l’attività di recupero dei gas R134a, R1234yf e R456 dagli impianti di condizionamento dei veicoli a motore devono ottenere l’abilitazione all’utilizzo con la frequenza di un corso di formazione, organizzato da Organismi di attestazione certificati.
A differenza delle altre categorie, gli autoriparatori non devono sostenere l’esame teorico e pratico ma devono solamente frequentare il corso di formazione e ottenere l’attestato (che non va confuso con la certificazione, per la quale è richiesto il superamento dell’esame teorico e pratico). L’impresa che svolge l’attività, cioè l’officina, deve invece solamente iscriversi al Registro F-Gas, senza dover sostenere alcuna certificazione/attestazione. L’attestato rilasciato per la partecipazione al corso Abilita Clima per il Regolamento 307/2008 NON ha scadenza.
Il corso si articola su diversi pilastri formativi essenziali:
- Conoscenza e struttura di un impianto di aria condizionata.
- Caratteristiche dei gas fluorurati ed impatto degli stessi sull’ambiente.
- Conoscenza della normativa che regolamenta taluni gas ad effetto serra.
- Procedure di recupero dei gas ad effetto serra.
- Maneggiare una bombola e saper operare sul veicolo in sicurezza.
- Utilizzare una stazione di recupero del gas refrigerante.
Alla fine del corso, basato sui requisiti minimi relativi alle competenze e alle conoscenze previste dal Regolamento CE n.307/2008, l’organismo rilascerà l’attestato per il patentino F-GAS all’autoriparatore, comprovando che l’autoriparatore ha acquisito tutte le competenze necessarie per identificare i principali componenti di un impianto di condizionamento, valutarne il funzionamento ed effettuare in sicurezza le operazioni di recupero del refrigerante. Per l’iscrizione al corso il partecipante deve fornire il codice PR ed IR che si ottengono dopo la registrazione al registro Fgas.
Gestione operativa e sicurezza in officina
Analizzeremo come operare in sicurezza, nel rispetto delle normative vigenti, come conoscere le procedure comuni per il recupero dei gas fluorurati, come identificare i principali componenti di un impianto di condizionamento d’aria e come conoscerne il funzionamento. Per accedere al corso è necessario che l’operatore che frequenterà il corso sia iscritto al Registro Fgas Regolamento 307/2008.
Gli autoriparatori che hanno conseguito l’attestato prima dell’aprile 2013 possono operare, mentre chi ne è sprovvisto non può in nessun caso intervenire sugli impianti AC. Il Ministero dell’Ambiente ha ribadito più volte che gli autoriparatori devono conseguire l’attestato e sono tenuti all’iscrizione al Registro delle persone e delle imprese certificate - Registro “F-GAS”, precisando che “le persone che effettuano attività di recupero di gas fluorurati dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore devono disporre di un attestato rilasciato da un organismo di attestazione a seguito della partecipazione ad un corso di formazione”.
Con l’emanazione del D.P.R. 43/2012, tutti gli operatori che eseguono interventi di installazione, riparazione, ricerca perdite e manutenzione di impianti di climatizzazione sui veicoli a motore contenenti gas Refrigerante R134a e R-1234YF, devono avere una speciale abilitazione obbligatoria. I soggetti coinvolti sono tutte le persone fisiche che svolgono l’attività di recupero del gas R134a e R-1234YF, in possesso quindi di una stazione di ricarica del clima di qualsiasi marca e modello. È necessario effettuare l’iscrizione sia per l’operatore sia per l’impresa.
Sanzioni e conformità
Il Decreto approvato dal Consiglio dei Ministri regola le modalità attuative del Regolamento sui gas fluorurati, prevedendo sanzioni amministrative che condannano le condotte contrarie agli obblighi previsti in merito alla formazione del personale. Qualora decidessero ugualmente di intervenire, rischiano di incorrere in sanzioni. L'attenzione verso la conformità non è dunque solo una questione burocratica, ma un requisito fondamentale per operare legalmente sul mercato, evitando conseguenze pecuniarie e legali che possono compromettere la continuità operativa dell'officina stessa. L'intera procedura, a dir il vero, può risultare un po’ lunga e macchinosa, anche perché pochi autoriparatori padroneggiano programmi e dispositivi di firma digitale, ma il sito del Registro, nella pagina iniziale dell’iscrizione, mette a disposizione un video tutorial che spiega passo per passo come effettuare la pratica di iscrizione. Nella sezione “modulistica e iscrizione” è inoltre possibile scaricare le istruzioni per l’iscrizione e i vari facsimile. La corretta gestione di questi adempimenti garantisce non solo la legalità dell'officina, ma anche la sicurezza dei lavoratori e la salvaguardia dell'ambiente, in linea con gli obiettivi globali di riduzione delle emissioni climalteranti.
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