Il fenomeno delle imbarcazioni lasciate in stato di abbandono, sia nei cantieri che nei porti, rappresenta una problematica diffusa che affligge anche le imprese nautiche, in particolare quelle della Gallura. Questa situazione impone alle aziende la gestione autonoma di un problema che, oltre a occupare spazi preziosi, può causare significative perdite economiche, traducendosi in veri e propri buchi in bilancio. Fortunatamente, esistono strumenti legali e normativi che consentono di superare questa fase di stallo e recuperare, almeno in parte, i costi sostenuti.
La Questione Legale delle Imbarcazioni Abbandonate
Le imbarcazioni abbandonate sono considerate beni mobili registrati. La loro presenza in porti, marine turistiche o cantieri di rimessaggio non le qualifica automaticamente come relitti. La proprietà di tali imbarcazioni deve derivare da un atto formale, come un atto di vendita o una sentenza del tribunale che sancisca l'usucapione.
Un aspetto cruciale da considerare è la distinzione tra imbarcazioni registrate e natanti. Le imbarcazioni sopra i 10 metri sono generalmente registrate, mentre i natanti, unità inferiori a questa lunghezza, non sono obbligati alla registrazione secondo il Codice della Nautica. Tuttavia, alcuni armatori di natanti scelgono di registrarli per una maggiore libertà di navigazione, per legarsi a una specifica bandiera nazionale o per garantire maggiore trasparenza in caso di compravendite.
È importante sottolineare che, per le barche e i natanti con bandiera, essendo considerati beni mobili registrati, in Italia non si applica il principio "possesso vale titolo", noto anche come "acquisto a non domino" (disciplinato dagli articoli 1153-1157 del codice civile). Questo principio, che permette l'acquisto della proprietà di beni mobili senza possesso prolungato, non è applicabile alle imbarcazioni registrate, a meno che non si tratti di natanti non registrati.

Diritto di Ritenzione e Autotutela Esecutiva
Nella gestione di queste situazioni, il "diritto di ritenzione" emerge come uno strumento fondamentale. Come illustrato dagli avvocati Alberto Bardini e Sabrina Pangrazio in un convegno a Olbia, questo diritto rappresenta un'azione di autotutela che consente al cantiere di trattenere l'imbarcazione fino al completo soddisfacimento del proprio credito, derivante ad esempio da spese di rimessaggio o riparazione.
Il diritto di ritenzione è disciplinato dall'articolo 2756, comma 1, del codice civile, che riconosce un privilegio speciale ai crediti derivanti da riparazione o conservazione di beni mobili. Il comma 3 dello stesso articolo prevede il diritto del creditore di trattenere la cosa fino al soddisfacimento integrale del credito.
In alternativa alla procedura giudiziaria ordinaria di pignoramento e vendita forzata, il cantiere può avvalersi di una forma di "autotutela esecutiva". Questo percorso, previsto dall'ultimo periodo del terzo comma dell'art. 2756 c.c., permette al cantiere di vendere l'imbarcazione "secondo le norme stabilite per la vendita del pegno", richiamando l'articolo 2797 del codice civile.
La procedura prevede la notifica al debitore di un'intimazione di pagamento, simile a un atto di precetto, che dettaglia il credito e avverte che, in mancanza di pagamento entro un termine stabilito (tipicamente cinque giorni, ma più lungo per debitori residenti all'estero), si procederà alla vendita dell'imbarcazione. Questa vendita può avvenire tramite pubblico incanto o, se la cosa ha un prezzo di mercato, anche a prezzo corrente, a mezzo di persona autorizzata o commissionario. Gli adempimenti pubblicitari devono essere adeguati alla natura e al valore del bene.
Questa procedura rappresenta una forma di esecuzione "privata", alternativa a quella ordinaria, che consente al cantiere di liquidare l'imbarcazione in tempi più brevi e senza la necessità di un titolo esecutivo preventivo, ma solo previa intimazione di pagamento tramite ufficiale giudiziario.
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Complicazioni Legate alle "Bandiere di Comodo" e Imbarcazioni Extra-UE
Un ulteriore elemento di complessità sorge quando l'imbarcazione batte bandiera di un paese extra-UE o utilizza "bandiere di comodo". Se la bandiera è di uno stato membro dell'Unione Europea, la procedura per il recupero del credito è generalmente più chiara e lineare. Al contrario, imbarcazioni registrate in paesi terzi possono richiedere procedure legali più articolate e tempi più lunghi, coinvolgendo normative internazionali e accordi bilaterali.
Questi beni mobili registrati occupano spazio prezioso per altri utilizzi e la loro gestione legale può essere particolarmente complicata. Inoltre, vi è la responsabilità dell'amministratore della società per la mancata tutela del credito qualora non vengano intraprese le azioni necessarie per recuperare le spese relative all'imbarcazione abbandonata.
La Normativa in Francia: Un Approccio Diverso
In Francia, la gestione delle barche abbandonate nei porti è affrontata con un approccio differente, volto a facilitare il recupero da parte dei gestori. La legge francese prevede una procedura legale specifica per smaltire queste imbarcazioni, trasferendole al gestore del demanio pubblico competente. Quest'ultimo può quindi venderle, donarle o distruggerle. Gli interessati all'acquisto di un'imbarcazione abbandonata possono contattare direttamente il gestore, previa conclusione della procedura di abbandono e messa in vendita dell'unità.
La Qualifica di "Rifiuto" per le Imbarcazioni Fuori Uso
Un interessante orientamento giurisprudenziale, rappresentato dalla sentenza TAR Veneto, Venezia, Sez. IV, n. 3 del 2 gennaio 2024, considera le imbarcazioni fuori uso come potenziali rifiuti. Sebbene non espressamente incluse nell'elenco europeo dei rifiuti (E.E.R.), tali imbarcazioni possono ricadere nella disciplina dei rifiuti se sussistono le condizioni indicate dall'art. 183, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale). Queste condizioni si concretizzano quando il detentore "si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi" del bene. La destinazione oggettiva dell'imbarcazione, che riflette l'intento del proprietario di liberarsene, consente di ricondurla alla nozione di "rifiuto".
Questa interpretazione apre nuove prospettive normative per la gestione delle imbarcazioni abbandonate, equiparandole a rifiuti e applicando quindi le relative procedure di recupero e smaltimento.
Soluzioni Innovative e Servizi Dedicati
In risposta a queste problematiche, alcune associazioni di categoria, come la FIN (Federazione Italiana Nautica), hanno sviluppato soluzioni per supportare i propri associati. La FIN, ad esempio, ha implementato un servizio che gestisce le procedure legali e amministrative per la vendita all'asta di imbarcazioni abbandonate, offrendo un pacchetto completo a una tariffa agevolata per le società affiliate. Questo servizio mira a semplificare il processo per i professionisti, riducendo i costi e i tempi rispetto alle procedure convenzionali.
Queste iniziative dimostrano un impegno verso un'economia blu più sostenibile, facilitando la gestione delle navi a fine vita, limitando i rischi di inquinamento e promuovendo soluzioni di demolizione conformi alle normative vigenti.
La gestione delle imbarcazioni abbandonate nei cantieri e nei porti richiede una profonda conoscenza del quadro normativo e l'adozione di strumenti legali efficaci. Il diritto di ritenzione e le procedure di autotutela esecutiva offrono ai concessionari e ai gestori di cantieri la possibilità di recuperare i propri crediti e liberare spazi preziosi, contribuendo a un ambiente nautico più ordinato e sicuro.
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