Il risarcimento dei danni derivanti da incidenti stradali è un campo del diritto civile e penale italiano costellato da questioni complesse, dove la determinazione della responsabilità e del nesso causale tra condotta e evento lesivo è spesso oggetto di dibattito. La giurisprudenza della Corte di Cassazione, sia civile che penale, ha fornito nel tempo importanti chiarimenti su due aspetti cruciali: la valutazione della velocità nella dinamica del sinistro e la responsabilità legata al malfunzionamento dei dispositivi di sicurezza, come gli airbag.

La Presunzione di Corresponsabilità e la Prova Liberatoria nell'Art. 2054 C.C.
L'articolo 2054, secondo comma, del Codice Civile italiano stabilisce una presunzione di pari responsabilità in caso di scontro tra veicoli, a meno che non si provi che il danno sia stato causato esclusivamente dalla condotta dell'altro conducente. Questo principio è fondamentale per la ripartizione dell'onere della prova e per l'accertamento della colpa.
In un caso esaminato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 19115/2020, i congiunti di uno dei due conducenti deceduti in un incidente stradale avevano proposto una domanda di risarcimento danni, che il Tribunale di Lucera aveva respinto. La decisione si basava sulla "dinamica… attendibilmente desunta dalle tracce di frenata lasciate sull'asfalto dal veicolo" dai Carabinieri, che avevano rilevato l'invasione della corsia opposta da parte del veicolo del congiunto degli attori. Il Tribunale aveva ritenuto inattendibile la ricostruzione del consulente degli attori, che collocava il punto d'urto in corrispondenza della mezzeria, sulla semicarreggiata di marcia del congiunto.
La Corte d'appello di Bari aveva rigettato l'appello, e i congiunti avevano impugnato la sentenza di secondo grado, lamentando la violazione dell'art. 2054, secondo comma c.c., in relazione agli artt. 141 e 142 C.d.s. Sostenevano che il conducente del secondo veicolo viaggiava "a velocità non commisurata" e che non avrebbe potuto evitare l'urto compiendo una manovra di emergenza diversa dalla frenata.
I ricorrenti invocavano il principio giurisprudenziale secondo cui l'accertamento della "colpa di uno dei conducenti non può far ritenere, per ciò solo, superata la presunzione di responsabilità posta a carico dell'altro dall'art. 2054 c.c., comma 2", essendo necessario "che il Giudice accerti, altresì, se l'altro conducente abbia tenuto una condotta di guida totalmente conforme alle prescrizioni del codice della strada ed immune da colpa generica".
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 19115/2020, ha respinto l'impugnazione, ribadendo la consolidata giurisprudenza secondo la quale, ai fini della presunzione stabilita dal secondo comma dell'art. 2054 c.c., "la prova che uno dei conducenti si è uniformato alle norme sulla circolazione dei veicoli ed a quelle di comune prudenza può essere acquisita anche indirettamente, tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente".
Pertanto, sebbene l'accertamento di un'invasione di corsia non dispensi il Giudice dal "verificare anche il comportamento dell'altro conducente" ai fini di un ipotetico concorso di colpa, "ciò non esclude tuttavia che, anche in tali circostanze, possa comunque ritenersi raggiunta la prova liberatoria anche indirettamente, in base alla valutazione, in concreto, della assorbente efficacia eziologica della condotta dell'altro conducente".
Nel caso specifico, la Corte ha osservato che, secondo il giudice d'appello, l'ipotetica velocità non prudenziale del veicolo antagonista non avrebbe avuto "alcuna incidenza causale, dal momento che detto conducente 'non avrebbe potuto compiere altra manovra d'emergenza, oltre quella di frenare, per tentare di evitare l'impatto'", assunto decisivo per ritenere superata la presunzione dell'art. 2054 c.c., poiché questa "opera pur sempre sul piano causale".
La presunzione di colpa, infatti, "deve… pur sempre potersi collocare sul piano della relazione causale tra la violazione delle regole di condotta, specifiche o generiche (c.d. causalità della colpa), e l'evento di danno". Se, invece, risulta che quella violazione, pur sussistente o non escludibile, non abbia avuto incidenza causale - accertamento che può compiersi anche indirettamente, sulla base della valutazione del rilievo causale assorbente rivestito in concreto dalla condotta colposa dell'altro conducente - non v'è ragione di ritenere non superata quella presunzione, una diversa interpretazione finendo con l'attribuire alla norma un significato e una valenza puramente sanzionatoria che non ha.
In questo quadro interpretativo, la decisione impugnata, "sulla scorta di una complessiva valutazione delle risultanze istruttorie", aveva "accertato… l'esclusiva responsabilità del D., evidenziando l'assorbente valenza causativa della relativa condotta colposa nella dinamica del sinistro, per l'improvvisa invasione della carreggiata", con una valutazione di fatto, come tale "insindacabile in sede di legittimità, quando sia adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e da errori giuridici, e ciò anche per quanto concerne il punto se il conducente di uno dei veicoli abbia fornito la prova liberatoria di cui all'art. 2054 c.c."
In altri termini, non era illogico il giudizio della Corte territoriale laddove, per un verso, aveva ritenuto inevitabile la collisione da parte del conducente che viaggiava nella propria corsia di marcia perché questi non poteva eseguire altra manovra, se non frenare, cosa che aveva fatto e, per un altro verso, ritenuta ininfluente anche una sua ipotetica velocità non moderata, attribuendo invece esclusiva valenza causale all'invasione di corsia attuata dall'altro conducente, tale da superare la presunzione di pari colpa prevista dal secondo comma dell'art. 2054 c.c.
Concorso di Colpa
L'Inevitabilità della Manovra di Emergenza e la Valutazione della Velocità nella Giurisprudenza Penale
La decisione della Cassazione civile appena esaminata affronta una casistica di cui la giurisprudenza di legittimità si è occupata raramente. Più frequenti sono invece le decisioni della Cassazione penale che, entrando nel merito della valutazione della condotta dei singoli conducenti (preclusa al Giudice civile di legittimità), offrono importanti indicazioni soprattutto riguardo all'inesigibilità di un risultato salvifico della manovra di emergenza eseguita dal conducente che si veda invadere la propria corsia da un veicolo proveniente dalla direzione opposta.
La Suprema Corte penale ha stabilito che "il conducente di un veicolo che si venga a trovare in una situazione di pericolo improvvisa e dovuta a condotta di guida illecita altrui (stato di necessità ex art. 54 c.p.) non risponde a titolo di colpa per non avere posto in essere una manovra di emergenza adeguata a evitare l'incidente". Infatti, è proprio la condizione di emergenza, con le sue ovvie implicazioni psichiche (che sono tali da escludere totalmente l'elemento volontaristico tipico della colpa) e con il suo consumarsi in qualche attimo, ad escludere l'esigibilità di quella scelta oculata, frutto di raffronto tra le varie alternative, che si potrebbe svolgere solo a tavolino, e dunque necessariamente con giudizio "ex post" rispetto alla dinamica dell'incidente verificatosi in tale situazione di emergenza. (Cassazione penale, sez. IV, 18/11/2008, n. 47393).
Questo principio è stato ribadito anche in un'altra pronuncia, dove si è affermato che "in tema di responsabilità penale per eventi lesivi connessi alla circolazione stradale, non può ritenersi in colpa il conducente il quale, a fronte di una situazione di improvviso pericolo a lui non addebitabile, ponga in essere una manovra di emergenza diversa da quella che, presumibilmente, sarebbe stata idonea a scongiurare l'evento". (Cassazione penale, sez. IV, 04/03/2008, n. 20588). Questo significa che al conducente in stato di necessità non si può richiedere una perfezione decisionale che è inconciliabile con l'immediatezza e la tensione emotiva della situazione.
In definitiva, il conducente che debba fronteggiare l'altrui invasione della propria semicarreggiata ha l'obbligo di fare il possibile per evitare la collisione, ma non può ritenersi (cor)responsabile dell'incidente per non aver scelto la manovra di emergenza più appropriata o per non averla eseguita correttamente. Una sua eventuale condotta di guida irregolare (ad esempio: una velocità non prudenziale o eccessiva) non può essere addotta per affermarne il concorso di colpa, se sia stata irrilevante sotto il profilo causale (come sovente avviene in tal caso). E l'invasione di corsia, tenuto conto delle circostanze concrete, può essere sufficiente a far ritenere superata la presunzione di colpa prevista dall'art. 2054 c.c.

Un esempio di applicazione di tali principi si riscontra in una recente sentenza della Corte di Cassazione penale (udienza 7 febbraio 2024, dep. 4 marzo 2024, n. 1), in cui la Corte d'appello di Napoli aveva confermato la responsabilità di D.G. per omicidio colposo. L'imputato, alla guida di una Ferrari a 90 km/h in un tratto con limite di 50 km/h e con il veicolo in assetto "sport", aveva invaso la corsia opposta, causando la morte della conducente e della trasportata dell'altra auto. Il giudice aveva ritenuto la velocità di 90 km/h di gran lunga superiore a quella prescritta e inadeguata, non consentendo all'imputato di mantenere il controllo del veicolo. Dalla mancanza di tracce di frenata si era desunto che l'imputato non avesse neppure visto l'auto di fronte. La velocità non consona, unita a una condotta di guida non attenta e diligente, e l'inadeguatezza dell'assetto "sport" alle condizioni della strada bagnata e usurata, erano state considerate cause della perdita di controllo del veicolo. La Corte ha rigettato il ricorso di D.G., ritenendo che i giudici di merito avessero fondato la decisione su dati ritenuti certi dalle conclusioni concordi dei consulenti tecnici e che l'elevata velocità, posta in correlazione alle condizioni del manto stradale e all'assenza di tracce di frenata, dimostrasse la pericolosità e l'inadeguatezza della condotta di guida.
La Responsabilità del Produttore per il Mancato Funzionamento degli Airbag
Al di là della dinamica dell'incidente e della valutazione della condotta di guida, un altro elemento cruciale nella determinazione del risarcimento è il corretto funzionamento dei dispositivi di sicurezza del veicolo, in particolare gli airbag. La giurisprudenza ha affrontato in diverse occasioni la responsabilità del produttore in caso di mancata apertura di questi sistemi.
In un caso esaminato dalla Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 2, con sentenza 16 luglio - 15 ottobre 2015, n. 20857, il Tribunale di Napoli aveva accolto la domanda di risarcimento danni di M.F. nei confronti della società Selezione Auto spa, condannandola al pagamento di una somma. La Corte d'appello di Napoli aveva, però, riformato la sentenza, rigettando la domanda. Secondo la Corte napoletana, non vi era prova certa che l'airbag fosse effettivamente scoppiato per un difetto originario dell'impianto, né risultava configurabile alcuna colpa della concessionaria venditrice dell'auto.
M.F. ha chiesto la cassazione di questa sentenza, lamentando, tra l'altro, la violazione degli artt. 1490-1494 c.c. e del D.P.R. n. 224 del 1988 (relativo alla responsabilità da prodotto difettoso). Il ricorrente sosteneva che il venditore debba dimostrare di aver ignorato incolpevolmente il vizio e che il danneggiato debba provare il danno, il difetto (anche con presunzioni semplici) e la connessione causale tra difetto e danno, mentre il produttore deve provare i fatti che possono escludere la responsabilità.
La Cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli. La Suprema Corte ha ribadito che, in tema di compravendita, l'obbligazione del venditore è di risultato, e l'acquirente è soddisfatto con la consegna di un bene in grado di realizzare le utilità pattuite. Inoltre, il riconoscimento dei vizi della cosa venduta da parte del venditore, che rende superflua la denunzia, non è soggetto a forma determinata e può esprimersi attraverso qualsiasi manifestazione univoca e convincente, come l'esecuzione di riparazioni. Infine, l'acquirente, il cui bene abbia un difetto di conformità, deve rivolgersi al rivenditore, unico soggetto responsabile nei suoi confronti, a prescindere dal fatto che il difetto dipenda da un altro soggetto della catena distributiva. È il venditore che deve rispondere direttamente e personalmente alle richieste del consumatore.

Un'altra significativa pronuncia riguarda la responsabilità del produttore per la mancata apertura degli airbag, come evidenziato dall'ordinanza n. 28722/2024 della Cassazione. Nel caso di specie, è stata la mancata apertura dei cuscini salva-vita il fatto più determinante per la lesione. Il produttore di un'autovettura risponde dei danni patiti dai passeggeri nel caso in cui non si dovessero aprire gli airbag. In questo contesto, veniva richiesto il risarcimento per la mancata attivazione dei cuscini salva-vita laterali nel corso di un incidente; il disfunzionamento dei dispositivi di sicurezza, infatti, aveva aggravato le conseguenze del sinistro e si domandava che venisse accertata la responsabilità dell'azienda produttrice con conseguente rifusione delle lesioni subite.
L'istanza era stata rigettata dai giudici di merito, che non ritenevano sussistenti elementi di definitiva certezza deponenti per l'ascrizione della mancata attivazione degli airbag laterali a un difetto di costruzione o di progettazione di uno o più elementi del sistema di sensori componenti l'impianto airbags latero/frontali imputabile all'azienda. L'attore ha quindi ricorso in Cassazione.
La Suprema Corte ha rilevato che, in tema di nesso di causalità, quello materiale consiste nella «relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo la regola dell'ascrivibilità in termini di preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non"». La Cassazione ha già precisato che questo indica la misura della relazione probabilistica concreta tra condotta e fatto-evento dannoso, sulla base della quale un determinato evento è da considerarsi causato da un altro quando non si sarebbe prodotto senza quest'ultimo. In tema di accertamento del nesso causale nella responsabilità civile, se il fatto lesivo è ipoteticamente riconducibile a una pluralità di cause, si devono applicare i criteri della «probabilità prevalente», dimostrando il nesso di causalità quando la tesi a favore è più plausibile di quella contraria. Per decidere il giudice deve valutare tutte le ipotesi optando per quella più verosimile, anche se di poco, rispetto alle altre, che non necessariamente si ponga come di elevata probabilità, non potendo negare il nesso eziologico tra la condotta e il danno solo perché ci siano più cause possibili e alternative.
Un'ulteriore applicazione dei principi di responsabilità del produttore è stata trattata dalla Cassazione civile sez. III, con sentenza n. 23981 del 26/09/2019. In questo caso, M.F., in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sui figli minori, aveva ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Roma, che aveva confermato la reiezione della domanda risarcitoria contro Volkswagen AG e Volkswagen Group Italia S.p.a., in relazione al decesso del proprio convivente a causa del mancato funzionamento degli airbag di un'autovettura Volkswagen.
La ricorrente lamentava, tra gli altri motivi, l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno e il difetto di prova del nesso di causalità fra il malfunzionamento dell'airbag e il decesso. Ci si doleva del fatto che la raccomandata inviata alla sede italiana (Volkswagen Group Italia S.p.a.) non fosse stata ritenuta idonea ad interrompere il termine triennale di prescrizione anche nei confronti della società produttrice (Volkswagen AG), giacché le due società risultavano appartenere al medesimo gruppo societario.
Le controricorrenti, Volkswagen AG e Volkswagen Group Italia S.p.a., hanno resistito, sottolineando che la consulenza tecnica d'ufficio era stata svolta esclusivamente su un piano documentale, senza che fosse stato possibile visionare l'autovettura, che la M. aveva alienato a terzi.
La questione della legittimazione passiva e della identificazione del "produttore" ai sensi del D.P.R. n. 224/1988 è stata approfondita anche in una sentenza della Cassazione (civile sez. III, 26/09/2019, n. 23981) che ha accolto il ricorso di General Motors Italia. La società aveva lamentato la "violazione e falsa applicazione" degli artt. 3 D.P.R. n. 224/1988, 2697 c.c., 115 c.p.c. in relazione all'art. 360, 1° co. n. 3 c.p.c. La Corte ha ricordato che il comma 3 dell'art. 3 D.P.R. n. 224/1988 stabilisce che è "produttore" non solo chi produce il prodotto finito o una sua componente, ma anche "chi si presenta come produttore apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto o sulla confezione". In sede giudiziale, G.M.I. aveva operato il distinguo tra "primo produttore" e distributore, distinguo non accolto dalla Corte di merito.
La Cassazione ha osservato che i giudici d'appello avevano chiaro che la vettura in questione era stata fabbricata dalla società Opel España de Automoviles s.l. per conto della società Adam Opel Ag, di cui G.M.I. era importatore. La Suprema Corte ha recitato: "Ora, atteso che a livello internazionale i marchi sono normalmente registrati dalla società capogruppo venendo poi utilizzati da tutte le società che ne fanno parte - va osservato come nella sentenza impugnata difetta la prova che la società Opel Italia s.r.l. abbia apposto sull'autovettura il proprio marchio". Secondo i giudici del Palazzaccio, infatti, alla luce dell'art. 3 comma 3 del d.p.r. n. 224/1988, l'utilizzazione da parte di G.M.I. del marchio "Opel" in veste di importatore della casa madre, non integra la fattispecie di produttore apparente qualora non si accompagni all'apposizione del proprio nome o marchio sul prodotto o sulla confezione, né un comportamento tale da indurre i terzi a ritenere che G.M.I. fosse il produttore. Di conseguenza, il motivo è stato ritenuto fondato.
Concorso di Colpa
La Necessità di Prova del Nesso Causale tra Difetto e Danno
La corretta individuazione del nesso causale tra il difetto del prodotto (ad esempio, il malfunzionamento dell'airbag) e il danno subito dal consumatore è un aspetto cruciale. La giurisprudenza ha costantemente richiesto al danneggiato di fornire tale prova, sebbene non in termini di certezza assoluta, ma con una valutazione di "più probabile che non".
Il Tribunale di Velletri, sezione distaccata di Anzio, aveva rigettato la domanda risarcitoria nel caso M.F. contro Volkswagen, anche per il difetto di prova del nesso di causalità fra il malfunzionamento dell'airbag e il decesso dell'uomo. Dalla consulenza tecnica d'ufficio, pur essendo emerso che l'attivazione dell'airbag laterale (viceversa, non avvenuta) avrebbe consentito il trattenimento della testa dell'uomo nel sacco dell'airbag, evitando l'impatto con l'albero, il Tribunale aveva comunque dichiarato l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento e il difetto di prova del nesso causale.
La ricorrente aveva censurato la sentenza impugnata evidenziando come essa fosse "prima di tutto erronea in fatto", e che detto errore "fonda un'erronea decisione in diritto", in particolare laddove aveva individuato la causa del decesso nell'elevata velocità della vettura e nella mancanza di un airbag laterale. Sosteneva che l'autovettura era munita di airbag sia centrale che laterale, e che l'attivazione di quest'ultimo avrebbe permesso il trattenimento della testa della vittima nel sacco, impedendo l'urto contro l'albero. In questo modo, la Corte capitolina non solo avrebbe omesso di esaminare fatti emersi nel corso del giudizio, ma avrebbe anche disatteso i principi della giurisprudenza di legittimità in materia di ripartizione dell'onere della prova, non spettando al danneggiato (o ai suoi eredi) provare il vizio di progettazione o fabbricazione, ma soltanto che il prodotto ha determinato risultati anomali rispetto alle aspettative, tali da evidenziare la sussistenza di un difetto.
Un punto di vista analogo è stato espresso nel sesto motivo del ricorso M.F., che riproponeva i medesimi rilievi già formulati, evidenziando la contrarietà della sentenza impugnata rispetto alla più recente giurisprudenza di questa Corte, secondo cui sarebbe onere del danneggiato solo quello di dimostrare il nesso causale tra danno e omesso funzionamento, e null'altro (Cass. Sez. 3, sent. 4 gennaio 2010, n. 14).
La necessità di un'accurata ricostruzione della dinamica del sinistro è stata ribadita in diverse pronunce, come quella del Tribunale di Rovereto, dove gli accertamenti avevano evidenziato il corretto azionamento degli airbag e la non deformazione della cellula di sicurezza dell'auto. Analogamente, il Giudice di Pace di Napoli, in un caso di esplosione dell'airbag laterale destro e ammaccatura con introflessione della portiera posteriore destra, ha dovuto valutare i danni meccanici non a vista.
Al contrario, in un caso esaminato dal Giudice di Pace di Arezzo, la convenuta aveva affermato che il "danno cervicale fosse insussistente o, comunque, di minima entità in ragione del lieve urto strisciante, in carenza di attivazione degli airbag, e sproporzionate le deformazioni riportate da ciascun veicolo". Questo evidenzia come la mancata attivazione dell'airbag possa essere utilizzata come argomento per contestare l'entità dei danni o la dinamica dell'incidente.
Infine, il Tribunale di Torino, in una sentenza, ha menzionato il "ferito a causa dell'impatto e dell'attivazione degli airbag", mentre il Tribunale di Prato ha sottolineato che, "se non si allaccia la cintura di sicurezza, l'esplosione dell'airbag causa un movimento del corpo molto pericoloso, che include un'accelerazione verso l'avanti e l'impatto violento contro l'airbag stesso, portando a lesioni gravi o mortali al torace, alla testa e al viso". Questi esempi evidenziano l'importanza del corretto uso dei dispositivi di sicurezza e la loro interazione nella prevenzione delle lesioni.

Considerazioni Finali sulla Complessità della Giurisprudenza
La giurisprudenza italiana, nell'affrontare le tematiche legate alla velocità e all'apertura degli airbag negli incidenti stradali, dimostra una notevole complessità e una costante evoluzione. La valutazione della responsabilità non è mai un processo lineare, ma richiede un'analisi approfondita di tutti gli elementi in gioco, dalla dinamica dell'incidente alla condotta di guida, dal funzionamento dei dispositivi di sicurezza alla corretta applicazione delle norme procedurali.
Le pronunce della Cassazione, sia civile che penale, pur operando su piani differenti, convergono nell'indicare la necessità di un'attenta indagine sul nesso causale e sulla rilevanza delle singole condotte. La presunzione di corresponsabilità, la prova liberatoria, l'inesigibilità della perfezione nelle manovre di emergenza e la responsabilità del produttore per difetti di fabbricazione o progettazione sono tutti tasselli di un mosaico giuridico che mira a garantire una giustizia equa e proporzionata. La continua attività giurisprudenziale in questo campo testimonia l'importanza sociale ed economica degli incidenti stradali e la necessità di adattare costantemente le interpretazioni normative alle nuove tecnologie e alle sfide che emergono dalla circolazione veicolare.