Guida in Stato di Ebbrezza con Veicolo Fermo: Aspetti Normativi e Giurisprudenziali

Introduzione all'Articolo 186 del Codice della Strada

L'articolo 186 del Codice della Strada (C.d.S.) è la norma che disciplina la guida in stato di ebbrezza derivante dall'assunzione di sostanze alcoliche, con l'obiettivo primario di scongiurare il pericolo di conseguenze pregiudizievoli per l'incolumità degli utenti della strada che un soggetto, postosi alla guida in una condizione di alterazione psico-fisica, può determinare. La sua applicazione, tuttavia, presenta sfumature e interpretazioni, specialmente quando il veicolo si trova in una condizione di "fermo".

Segnaletica stradale che indica il divieto di guidare sotto l'influenza di alcol

La norma prevede diverse fasce di sanzioni, sia amministrative che penali, a seconda del tasso alcolemico accertato. Nello specifico, l'accertamento del tasso alcolemico, generalmente superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), è il presupposto per l'applicazione delle sanzioni.

Le Diverse Casistiche del Tasso Alcolemico e le Relative Sanzioni

L'articolo 186 C.d.S. definisce tre principali fasce di gravità in base al tasso alcolemico riscontrato:

  • Tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l e non superiore a 0,8 g/l (Comma 2, lettera a)): In questo caso, il conducente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 543 a euro 2.170. All'accertamento di questa violazione consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno.
  • Tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l e non superiore a 1,5 g/l (Comma 2, lettera b)): Per questa fattispecie si applica l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi.
  • Tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l (Comma 2, lettera c)): Questa è la fattispecie più grave, con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anno. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato.

Tabella riassuntiva delle sanzioni per guida in stato di ebbrezza

Rifiuto di Sottoporsi all'Accertamento

Il Codice della Strada sanziona anche il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolemici. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c). La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8.

L'Aggravante dell'Incidente Stradale (Comma 2-bis)

Un aspetto di particolare rilevanza è la previsione del comma 2-bis, che stabilisce sanzioni più severe qualora il conducente in stato di ebbrezza provochi un incidente stradale. In questo caso, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell'articolo 186-bis sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all'illecito.

La questione della confisca del veicolo in caso di incidente stradale è stata oggetto di diverse interpretazioni giurisprudenziali. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di omissis, in un ricorso in cassazione avverso un'ordinanza del Tribunale dello stesso centro, ha denunciato violazione di legge. Il Tribunale aveva ritenuto che, nel caso in cui il conducente in stato di ebbrezza provochi un incidente stradale ai sensi del comma 2-bis dell'art. 186 C.d.S., la confisca obbligatoria dell'autovettura fosse prevista solo ove fosse superato il limite di 1,5 g/l di tasso alcolemico, mentre nelle altre ipotesi di tasso inferiore a tale limite sarebbe conseguito solo il fermo amministrativo.

Il Procuratore ha contestato questa interpretazione, sostenendo che la confisca del veicolo è sempre disposta anche "nel caso di cui al comma 2-bis" e, quindi, in ogni ipotesi di incidente stradale cagionato da guidatore in stato di ebbrezza, indipendentemente dal valore del tasso alcolemico (ovviamente con esclusione di quello al di sotto del limite minimo di cui alla lett. a)). Secondo il Procuratore, limitare la confisca alla sola ipotesi di cui alla lettera c) dello stesso secondo comma la renderebbe assolutamente incomprensibile e, comunque, superflua, essendo già espressamente prevista, e indipendentemente dall'aver cagionato un incidente, la confisca in caso di guida di un autoveicolo qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro.

La Corte di Cassazione, tuttavia, ha ritenuto l'unico motivo posto a base del ricorso infondato. Ha rilevato che il legislatore ha inserito l'eccezione "fatto salvo quanto previsto dalla lett. c)", il cui significato è che, qualora il tasso alcolemico del guidatore che ha provocato l'incidente superi il valore di 1,5 g/l, solo in tal caso va obbligatoriamente disposta la confisca dell'autovettura. La Corte ha argomentato che se si fosse voluto estendere la confisca anche alle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 2, non avrebbe avuto alcun senso prevedere anche il fermo amministrativo del veicolo, potendo l'Autorità Giudiziaria disporre il sequestro preventivo anche per tali ipotesi finalizzato alla confisca obbligatoria. È proprio la previsione del fermo amministrativo che ha indotto il legislatore a precisare che per l'ipotesi di cui alla lettera c) resta applicabile la confisca obbligatoria.

Inoltre, la Corte ha confutato l'argomento del Procuratore secondo cui l'inserimento dell'inciso sarebbe pleonastico. Ha sostenuto che, a contrario, se l'inciso "fatto salvo…" non fosse stato inserito nel contesto del comma 2-bis, sarebbe sorto il dubbio interpretativo che, previsto il raddoppio delle pene, per tutte le ipotesi sarebbe seguito il solo fermo amministrativo dell'autovettura.

L'assunto del Procuratore, ancorché suggestivo, non ha convinto sul piano di un'interpretazione unitaria dell'intera norma. Se il legislatore ha usato il termine "procedura", ha certamente considerato il suo significato applicativo. Il termine, secondo l'accezione giuridica classica, si riferisce a una serie di adempimenti formali posti in essere nell'ambito del procedimento penale dal giudice, o anche con il concorso delle altre parti del processo, e/o solo da queste per giungere alla conclusione di un'attività endoprocessuale o dello stesso processo. Così definita l'accezione di procedura, indubbiamente la confisca non può definirsi tale; anzi, alla luce delle sentenze della Corte a Sezioni unite del 25.02.2010 n. 23428 (le Sezioni Unite, componendo il contrasto interpretativo insorto in proposito, hanno stabilito che la confisca del veicolo prevista in caso di condanna per la contravvenzione di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici, così come per quella di guida in stato di ebbrezza, ha natura di sanzione penale accessoria e che la stessa, in quanto tale, non può essere disposta in relazione agli illeciti commessi prima dell'entrata in vigore delle norme che l'hanno introdotta) e della Corte Costituzionale n. 196/2010, è sicuramente una sanzione penale, sia pure accessoria. Se, dunque, il legislatore avesse voluto estendere, con riguardo alla condotta di cui al comma 2-bis dell'art. 186 C.d.S., la confisca obbligatoria anche alle ipotesi di cui alle lettere a) e b) previste dal comma 2, in ragione della sua natura sostanziale (e non procedurale), l'avrebbe esplicitamente sancito.

Dunque, appare corretta l'interpretazione del Tribunale secondo cui per dare un significato al rinvio contenuto nell'ultima parte della disposizione del comma 2, sotto la lettera c), esso deve intendersi limitato alla "mera procedura" ivi disciplinata in materia di confisca e custodia, intendendosi che anche il provvedimento di fermo di cui al comma 2-bis, applicabile alle sole ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'art. 186, dovrà essere disposto dal giudice con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena, salvo il veicolo appartenga a persona estranea al reato, nonché che il veicolo sottoposto a fermo potrà essere affidato in custodia allo stesso trasgressore, salvo abbia commesso in precedenza altre violazioni.

Confisca auto in caso di guida in stato di ebbrezza: come evitarla? Art. 186 CdS

Visita Medica e Obblighi Connessi

Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni.

Il Lavoro di Pubblica Utilità come Pena Sostitutiva (Comma 9-bis)

Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo (quindi in assenza di incidente stradale), la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. Questo consiste nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze.

Il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca.

Codici Unionari sulla Patente e Revisione (Comma 9-ter)

Nei confronti del conducente condannato per i reati di cui al comma 2, lettere b) e c), è sempre disposto che sulla patente rilasciata in Italia siano apposti i codici unionari "LIMITAZIONE DELL'USO - Codice 68. Niente alcool" e "LIMITAZIONE DELL'USO - Codice 69. Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436". Tale prescrizione permane sulla patente, salva maggiore durata imposta dalla commissione medica di cui all'articolo 119 in occasione della conferma di validità, per un periodo di almeno due anni nei casi previsti dal comma 2, lettera b), e di almeno tre anni per quelli di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo, decorrenti dalla restituzione della patente dopo la sentenza di condanna. In caso di condanna per i reati di cui al comma 2, lettere b) o c), il prefetto dispone l'obbligo della revisione della patente di guida, ai sensi dell'articolo 128, allo scopo di consentire l'adeguamento della patente alla prescrizione di cui al presente comma.

Aumento delle Sanzioni per Recidiva e Manomissione dell'Alcolock (Comma 9-quater)

Le sanzioni previste dal comma 2, lettere a), b) e c), sono aumentate di un terzo nei confronti del conducente che si trovi nelle condizioni di cui al comma 9-ter. Ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 125, comma 3-quater, le sanzioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), del presente articolo sono raddoppiate nel caso in cui il dispositivo di blocco di cui all'articolo 125, comma 3-ter, sia stato alterato o manomesso ovvero siano stati rimossi o manomessi i relativi sigilli.

La Guida in Stato di Ebbrezza con Veicolo Fermo: Un'Analisi Giurisprudenziale

La giurisprudenza ha affrontato in diverse occasioni la questione della contestazione del reato di guida in stato di ebbrezza quando il veicolo è fermo. Il TAR Puglia Bari, Sezione II, con sentenza del 5 gennaio 2026, n. 10, ha fornito importanti chiarimenti in merito.

Il caso in esame riguardava un soggetto fermato dai Carabinieri all'interno di un'area di servizio, seduto al posto del conducente di un veicolo fermo in una zona retrostante il distributore non soggetta a pubblico transito, intento a consumare una birra. Il controllo del tasso alcolemico rilevava un valore "superiore a 0,5, ma non a 0,8 g/l", per la qual cosa gli veniva contestata la violazione dell'art. 186, comma 2, lettera a), e le relative sanzioni. Successivamente, il soggetto veniva nuovamente fermato mentre guidava un altro veicolo, nonostante la patente fosse sospesa, portando alla revoca della patente ai sensi dell'art. 218, comma 6, del C.d.S.

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di revoca, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 218 comma 6 C.d.S. e la sussistenza dello stato di necessità.

Il TAR Puglia Bari ha accolto il ricorso, annullando i provvedimenti impugnati. La Corte ha ritenuto che la contestazione della violazione di guida in stato di ebbrezza, di cui all'articolo 186, comma 2, lettera a), può avvenire legittimamente solo in presenza di circostanze tali da far ragionevolmente presumere che vi sia stata immediatamente prima una condotta illegittima di guida, ovvero che il controllato riprenderà la marcia in stato di alterazione psicofisica.

Illustrazione di un veicolo fermo con conducente al volante

Nel caso specifico, i militari dell'Arma dei CC hanno eseguito la verifica del tasso alcolemico nei riguardi del ricorrente mentre costui si trovava a bordo di un veicolo non di sua proprietà, intento a consumare una bevanda in compagnia dell'intestatario del veicolo, in un'area retrostante ad una stazione di servizio della città di Andria e in prossimità della propria abitazione. Alla luce di tali circostanze, non contestate in giudizio dall'Amministrazione resistente, il Collegio ha ritenuto che non vi fossero i presupposti per elevare la contestazione di guida in stato di ebbrezza di cui all'articolo 186, comma 2, lettera a) del codice della strada.

Il TAR ha motivato la sua decisione evidenziando diversi punti:

  • Il leggero superamento del tasso alcolemico era dipeso verosimilmente dal consumo della bevanda sul posto da parte del soggetto, constatato personalmente dai verbalizzanti. Questo fatto fa dubitare che il ricorrente avesse guidato in precedenza in una condizione conclamata di ebbrezza alcolica.
  • Significativa è la circostanza che il controllo sia avvenuto a pochi passi dall'abitazione del deducente, il che fa pensare al fatto che costui non avrebbe ripreso a circolare a bordo della vettura, anche in ragione dell'ora notturna.
  • Non integra i presupposti della violazione la situazione in cui il soggetto venga controllato mentre, seduto a bordo di veicolo spento da almeno venti minuti in area non soggetta a pubblico transito, è intento a consumare una bevanda alcolica in prossimità della propria abitazione.
  • Il considerevole intervallo temporale tra la fermata e il controllo invalida la presunzione di una fase attiva della guida.

Ne consegue l'illegittimità del provvedimento di sospensione della patente e, per illegittimità derivata del presupposto, della successiva revoca disposta ai sensi dell'art. 218, comma 6 C.d.S. per circolazione abusiva durante il periodo di sospensione.

In sintesi, la giurisprudenza consolidata afferma che non sussiste la guida in stato di ebbrezza se il veicolo è fermo e si può ragionevolmente escludere che il conducente fosse attivo immediatamente prima. Non è possibile contestare il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica a chi si limita a bere una birra restando fermo all'interno della propria auto. In mancanza di una effettiva condotta di guida, l'accertamento risulta illegittimo e la patente, se sospesa, deve essere restituita.

La contestazione del reato di guida in stato di ebbrezza ex art. 186, comma 2, lett. a) C.d.S. presuppone l'accertamento di una condotta attiva di guida che abbia effettivamente posto in pericolo il bene giuridico dell'incolumità degli utenti della strada. Quando il controllo del tasso alcolemico viene eseguito nei confronti di un soggetto all'interno di un veicolo fermo, la contestazione può avvenire legittimamente solo in presenza di circostanze tali da far ragionevolmente presumere che vi sia stata immediatamente prima una condotta illegittima di guida, ovvero che il controllato riprenderà la marcia in stato di alterazione psicofisica.

Confisca auto in caso di guida in stato di ebbrezza: come evitarla? Art. 186 CdS

Struttura Sanitaria per Accertamenti e Riservatezza dei Dati

Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge.

Diagramma di flusso delle procedure di accertamento alcolemico dopo un incidente

Disposizioni per il Veicolo in Custodia

Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero e il trasporto sono interamente a carico del trasgressore.

Aggravante per il Reato Commesso in Orari Notturni (Comma 2-sexies)

L'ammenda prevista dal comma 2 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7. Le circostanze attenuanti concorrenti con l'aggravante di cui al comma 2-sexies non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante. Una quota pari al venti per cento dell'ammenda irrogata con la sentenza di condanna che ha ritenuto sussistente l'aggravante di cui al comma 2-sexies è destinata ad alimentare il Fondo contro l'incidentalità notturna di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160.

Evoluzione Normativa e Adeguamento Comunitario

L'articolo 186 del codice della strada è stato oggetto di numerose modifiche nel corso del tempo, anche per adeguarsi alla normativa comunitaria, in particolare alla Raccomandazione del 17.1.2001 n. 2001/115/CE della Commissione dell'Unione Europea. Questa raccomandazione invitava gli Stati membri a imporre per legge un tasso massimo alcolemico pari o inferiore a 0,5 mg/ml per tutti i conducenti a veicoli a motore, nonché di istituire un test dell'aria. Secondo la Commissione Europea, il limite massimo del tasso alcolemico dello 0,5 mg/ml non è casuale, ma è calibrato sulla pericolosità concreta della condotta di guida violatrice del detto limite. La Raccomandazione stabilisce, inoltre, espressamente che con un tasso alcolemico tra lo 0,5 e lo 0,8 mg/ml il rischio di coinvolgimento in incidenti stradali aumenta del 100% rispetto a chi presenta un tasso pari a zero. Il D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito con modificazioni dalla L. ottobre 2007, n. 160, ha apportato le prime modifiche all'art. 186 del codice della strada proprio per adeguarsi a tali raccomandazioni.

La formulazione dell'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 186 del codice della strada è frutto di una modifica intervenuta in sede di conversione del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92 ad opera della legge 24 luglio 2008, n. 125. Il testo di tale periodo originariamente contenuto nel decreto legge, infatti, era così concepito: «La stessa procedura si applica anche nel caso di cui al comma 2 bis», con ciò riferendosi soltanto alla possibilità di affidare il veicolo in sequestro in custodia al trasgressore; in sede di conversione esso venne modificato appunto nel senso prima ricordato, e cioè: «La procedura di cui ai due periodi precedenti si applica anche nel caso di cui al comma 2-bis», essendo evidente che il legislatore, nel convertire il decreto in legge, intese proprio estendere anche la disposizione relativa alla confisca obbligatoria del veicolo a tutte le ipotesi di incidenti stradali cagionati da guidatore in stato di ebbrezza. Tuttavia, come evidenziato dalla giurisprudenza sopra citata, questa interpretazione estensiva della confisca non è stata accolta dalla Corte di Cassazione, che ha preferito un'interpretazione più restrittiva e legata alla natura processuale del termine "procedura".

Timeline delle modifiche legislative all'articolo 186 del Codice della Strada

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